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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. 17780/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 17780/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Luigi Critelli
appellante contro
CP_1
appellato contumace e contro
Controparte_2
appellata contumace
premesso
che pagina 1 di 5 - con citazione notificata il 13.9.22 il Sig. ha evocato in giudizio dinanzi al Giudice di CP_1
Pace di l proponendo opposizione avverso le CP_2 Parte_1
cartelle di pagamento n. 11020210032902014000 notificata il 31-8-22 e n.
11020210029762856000 notificata il 5.7.22 deducendo l'omessa notifica dei provvedimenti prodromici, l'illegittimità delle sanzioni comminate dalla e la CP_2
prescrizione del credito;
- l si è costituita opponendosi alla domanda;
Parte_1
- il G.d.P. ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della quale CP_2
ente impositore;
- la si è costituita in giudizio producendo documentazione;
CP_2
- all'udienza del 14.5.23 il Difensore del Sig. ha chiesto e ottenuto rinvio per CP_1
disamina della documentazione prodotta da controparte;
- alla successiva udienza del 20.11.23 il Difensore del Sig. ha depositato copia della CP_1
richiesta di rateizzazione presentata dal cliente il 17.11.23 avente ad oggetto gli importi di cui alle due cartelle impugnate ed ha chiesto al G.d.P. di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- nella medesima udienza il Difensore di si è rimesso Parte_1
al giudicante sulla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere e ha chiesto la liquidazione delle spese;
- al termine dell'udienza il G.d.P. ha trattenuto la causa ha decisione;
- con sentenza n. 1415/24 del 22.4.24 il G.d.P. ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, sia in motivazione che nel dispositivo, il non luogo a provvedere sulle spese di giudizio;
- con citazione notificata il 12.10.24 l ha instaurato il Parte_1
presente procedimento d'appello chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la pagina 2 di 5 condanna del Sig. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in CP_1
considerazione della sua soccombenza virtuale, oltre al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado;
- il Sig. e la non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci;
CP_1 CP_2
- la causa viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- con l'unico motivo di impugnazione l ha sostenuto Parte_1
che la declaratoria di cessazione della materia del contendere avrebbe dovuto essere accompagnata dalla condanna del Sig. al pagamento delle spese processuali in CP_1
considerazione della sua soccombenza virtuale dettata dal fatto che i motivi di opposizione da lui invocati fossero infondati;
- in proposito si rileva che:
1) le ordinanze prodromiche in data 24.3.17, 2.3.17, 16.12.16 e 2.2.17 risultano essere state validamente notificate;
2) ciò nonostante il Sig. non ha proposto tempestiva opposizione, per cui le CP_1
censure sulla mancanza dei presupposti di comminazione delle sanzioni sono tardive;
3) la prescrizione non è maturata perché l'art. 68 comma 1 del D.L. 18/20 ha disposto,
mediante richiamo all'art. 12 DL 159/15, la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori e degli agenti della riscossione sino al
31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (8.3.20-
31.8.21) e, quindi, sino al 31.12.23;
pagina 3 di 5 - per queste ragioni i motivi di opposizione erano infondati, così come è stato implicitamente riconosciuto dal Sig. che, dopo la costituzione delle controparti e CP_1
visti i documenti prodotti, ha depositato istanza di rateizzazione e ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- la declaratoria di cessazione della materia del contendere impone la pronuncia in punto spese secondo il principio della soccombenza virtuale (così da ultimo Cass. Ord.
17256/23);
- pertanto la sentenza di primo grado, oltre a dichiarare correttamente la cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto recare la condanna del Sig. , quale CP_1
soccombente virtuale, al pagamento delle spese di lite in luogo della compensazione;
- l'impugnata sentenza va, dunque, riformata in punto spese;
- per il principio di causalità il Sig. va inoltre condannato al pagamento delle spese CP_1
del presente giudizio d'appello benché sia rimasto contumace in questa sede;
- tenuto conto del valore della causa, della sua modesta difficoltà e delle attività svolte, i compensi sono così liquidabili come segue ai sensi della l. 24 marzo 2012, n. 27 e del
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18:
a) euro 236 per la fase di studio, euro 252 per la fase introduttiva ed euro 213 per la fase decisionale del giudizio di primo grado, per complessivi euro 701;
b) euro 213 per la fase di studio, euro 214 per la fase introduttiva ed euro 426 per la fase decisionale del giudizio di secondo grado, per complessivi euro 852;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- in accoglimento dell'appello proposto da e parziale riforma della sentenza CP_1
n. 1415/24 del 22.4.24 depositata il 26.4.24 del Giudice di Pace di , condanna CP_2
pagina 4 di 5 al pagamento a favore dell' CP_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 701 per compensi del giudizio di primo grado ed in euro 852 per compensi ed euro 87 per esposti del giudizio d'appello,
oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, con distrazione a favore dell'Avv. Luigi Critelli
antistatario;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Torino il 13 maggio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 17780/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Luigi Critelli
appellante contro
CP_1
appellato contumace e contro
Controparte_2
appellata contumace
premesso
che pagina 1 di 5 - con citazione notificata il 13.9.22 il Sig. ha evocato in giudizio dinanzi al Giudice di CP_1
Pace di l proponendo opposizione avverso le CP_2 Parte_1
cartelle di pagamento n. 11020210032902014000 notificata il 31-8-22 e n.
11020210029762856000 notificata il 5.7.22 deducendo l'omessa notifica dei provvedimenti prodromici, l'illegittimità delle sanzioni comminate dalla e la CP_2
prescrizione del credito;
- l si è costituita opponendosi alla domanda;
Parte_1
- il G.d.P. ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della quale CP_2
ente impositore;
- la si è costituita in giudizio producendo documentazione;
CP_2
- all'udienza del 14.5.23 il Difensore del Sig. ha chiesto e ottenuto rinvio per CP_1
disamina della documentazione prodotta da controparte;
- alla successiva udienza del 20.11.23 il Difensore del Sig. ha depositato copia della CP_1
richiesta di rateizzazione presentata dal cliente il 17.11.23 avente ad oggetto gli importi di cui alle due cartelle impugnate ed ha chiesto al G.d.P. di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- nella medesima udienza il Difensore di si è rimesso Parte_1
al giudicante sulla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere e ha chiesto la liquidazione delle spese;
- al termine dell'udienza il G.d.P. ha trattenuto la causa ha decisione;
- con sentenza n. 1415/24 del 22.4.24 il G.d.P. ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, sia in motivazione che nel dispositivo, il non luogo a provvedere sulle spese di giudizio;
- con citazione notificata il 12.10.24 l ha instaurato il Parte_1
presente procedimento d'appello chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la pagina 2 di 5 condanna del Sig. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in CP_1
considerazione della sua soccombenza virtuale, oltre al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado;
- il Sig. e la non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci;
CP_1 CP_2
- la causa viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- con l'unico motivo di impugnazione l ha sostenuto Parte_1
che la declaratoria di cessazione della materia del contendere avrebbe dovuto essere accompagnata dalla condanna del Sig. al pagamento delle spese processuali in CP_1
considerazione della sua soccombenza virtuale dettata dal fatto che i motivi di opposizione da lui invocati fossero infondati;
- in proposito si rileva che:
1) le ordinanze prodromiche in data 24.3.17, 2.3.17, 16.12.16 e 2.2.17 risultano essere state validamente notificate;
2) ciò nonostante il Sig. non ha proposto tempestiva opposizione, per cui le CP_1
censure sulla mancanza dei presupposti di comminazione delle sanzioni sono tardive;
3) la prescrizione non è maturata perché l'art. 68 comma 1 del D.L. 18/20 ha disposto,
mediante richiamo all'art. 12 DL 159/15, la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori e degli agenti della riscossione sino al
31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (8.3.20-
31.8.21) e, quindi, sino al 31.12.23;
pagina 3 di 5 - per queste ragioni i motivi di opposizione erano infondati, così come è stato implicitamente riconosciuto dal Sig. che, dopo la costituzione delle controparti e CP_1
visti i documenti prodotti, ha depositato istanza di rateizzazione e ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- la declaratoria di cessazione della materia del contendere impone la pronuncia in punto spese secondo il principio della soccombenza virtuale (così da ultimo Cass. Ord.
17256/23);
- pertanto la sentenza di primo grado, oltre a dichiarare correttamente la cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto recare la condanna del Sig. , quale CP_1
soccombente virtuale, al pagamento delle spese di lite in luogo della compensazione;
- l'impugnata sentenza va, dunque, riformata in punto spese;
- per il principio di causalità il Sig. va inoltre condannato al pagamento delle spese CP_1
del presente giudizio d'appello benché sia rimasto contumace in questa sede;
- tenuto conto del valore della causa, della sua modesta difficoltà e delle attività svolte, i compensi sono così liquidabili come segue ai sensi della l. 24 marzo 2012, n. 27 e del
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18:
a) euro 236 per la fase di studio, euro 252 per la fase introduttiva ed euro 213 per la fase decisionale del giudizio di primo grado, per complessivi euro 701;
b) euro 213 per la fase di studio, euro 214 per la fase introduttiva ed euro 426 per la fase decisionale del giudizio di secondo grado, per complessivi euro 852;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- in accoglimento dell'appello proposto da e parziale riforma della sentenza CP_1
n. 1415/24 del 22.4.24 depositata il 26.4.24 del Giudice di Pace di , condanna CP_2
pagina 4 di 5 al pagamento a favore dell' CP_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 701 per compensi del giudizio di primo grado ed in euro 852 per compensi ed euro 87 per esposti del giudizio d'appello,
oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, con distrazione a favore dell'Avv. Luigi Critelli
antistatario;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Torino il 13 maggio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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