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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 4895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4895 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott.ssa AC OR LL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 25.03.2024 al numero 2246/2024 R.G., avente ad oggetto: appalto
TRA ditta (P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Parte_2
Grattacaso, con studio in TT (Sa), alla via Roma 60/D,
RICORRENTE
E ditta di (P.IVA ), in persona del titolare pro CP_1 CP_2 P.IVA_2 tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
***
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “a) In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare ammissibile e procedibile la presente domanda;
b) in via preliminare e pregiudiziale accertare dichiarare l'inadempimento della convenuta per l'effetto dichiarare la stessa tenuta a rimborsare nei confronti della società esponente spett.le con sede legale in via Parini n. 68 del Parte_1
comune di TT (SA), CF/P. IVA n. , gli importi da quest'ultima sostenuti e P.IVA_1
corrisposti in favore del sig. a titolo di asserito e contestato inadempimento della Parte_3
ditta subappaltatrice come meglio dedotto in atti di causa; c) sempre per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento in favore dell'esponente delle somme a titolo di penale per la mancata consegna
1 dei lavori e di interventi riparatori per un complessivo ammontare di Euro 11.800,00, ovvero in quella diversa somma che il giudice riterrà congrua ed equa ai fini di giustizia;
d) vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre oneri fiscali e contributivi come per legge in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., la ditta in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio, innanzi il Parte_2
suintestato Tribunale, la , in persona del suo titolare pro CP_3 CP_2
tempore, al fine di sentirla condannare, per inadempimento contrattuale quale ditta subappaltatrice, al pagamento, a titolo di rimborso, delle somme sborsate in favore di
, nonché al pagamento della penale prevista dal contratto per la Parte_3
mancata consegna dei lavori concordati.
Con decreto del 08.04.2024, il giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti al
18.11.2024, onerando parte ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto alla resistente, almeno quaranta giorni prima dell'udienza, assegnando alla parte convenuta termine per la costituzione fino a dieci giorni prima dell'udienza fissata.
Alla prima udienza, tenutasi in modalità telematica, il giudice, rilevato che nel fascicolo risultava una memoria di costituzione avulsa dal procedimento, ritenuta la necessità che parte ricorrente prendesse posizione in ordine a tal circostanza, rinviava la causa all'udienza del 10.02.2025.
In tale udienza, il ricorrente, con note di trattazione scritta, rilevato che la comparsa di costituzione depositata nel procedimento si riferiva ad altro contenzioso, rappresentava la mancata costituzione in giudizio di parte resistente.
Con ordinanza del 19.06.2025, il giudice, lette le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte costituita, (“dato atto dell'eccezione di incompetenza formulata da parte opponente” per evidente errore materiale o di refuso), rinviava la causa all'udienza del 01.12.2025.
Il ricorrente, con note di trattazione scritta, alla detta udienza, attesa la contumacia della resistente, rilevato l'errore materiale o di refuso della ordinanza nella parte in cui si
2 faceva riferimento alla eccezione di incompetenza, si riportava ai propri scritti e chiedeva accogliersi le conclusioni rassegnate avanzando anche istanze istruttorie.
Con decreto del 23.10.2025, il giudice adito, visto l'art. 10, comma 10, del d.lgs. n.
116/2017, visto l'art. 4 d.l. 117/2025, visto il decreto n. 248/2025 del Presidente del
Tribunale di Salerno, delegava alla sottoscritta G.O.P. la trattazione e la decisione del procedimento e sostituiva l'udienza del 01.12.2025 con il deposito di note scritte con termine per il deposito di note conclusionali entro il giorno 10.11.2025.
2. Preliminarmente, si osserva che la causa, di natura documentale, non richiedendo un'istruttoria complessa, non necessita di mutamento di rito.
3. Nel merito, la domanda è fondata, provata e va accolta.
Risulta per tabulas, che , quale proprietario dell'immobile sito in Parte_3
TT (Sa), alla via Garezzano snc, censito al N.C.E.U. al foglio 1, particella 1105, subalterno NP, sottoscriveva, in data 10.02.2022 un contratto di appalto con la ditta in persona del legale rappresentante pro tempore, avente ad Parte_1
oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle finiture interne del detto immobile.
L'incarico per la progettazione esecutiva dell'opera veniva affidato al direttore dei lavori,
EO. , il quale veniva incaricato anche del coordinamento della sicurezza CP_4
per la progettazione e l'esecuzione dell'opera.
Nel contratto veniva pattuito l'importo di €.75.987,64, IVA inclusa, oltre oneri tecnici, e si statuiva che i lavori iniziassero entro e non oltre il mese di marzo 2022, con ultimazione entro il 31 dicembre dello stesso anno (punto 6 contratto di appalto).
Risulta, altresì, per tabulas che la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con contratto del 29.09.2022, affidava parte dei lavori relativi alla manutenzione straordinaria interna del nuovo piano realizzato dell'immobile suindicato (punto 1 contratto subappalto) alla ditta di , con sede CP_1 CP_2
in TT (Sa), alla via Pascoli n. 8, il tutto previa autorizzazione del committente (cfr punto 7 del contratto di appalto).
3 Precisamente, al punto 8 del contratto di subappalto attinente ai tempi di esecuzione le parti statuivano quanto segue: “La parte di contratto eseguita in subappalto ai sensi del presente contratto dovrà essere iniziata e ultimata conformemente a quanto previsto dal capitolato approvato dalla stazione appaltante o comunque entro i termini dalla stessa assegnati. L'impresa appaltatrice sarà responsabile delle penali per i ritardi derivanti dalla esecuzione dei lavori dovuti a causa a lei imputabili”.
Come documentato dalla parte ricorrente, anche attraversi i rilievi fotografici versati in atti, sin dall'inizio dell'incarico, la resistente assumeva un atteggiamento negligente, CP_5
con continue assenze degli operari sul cantiere, con parziale realizzazione delle opere, che dopo oltre tre mesi non erano stati completati, avendo riguardato solo due tramezzi interni, due piccole pareti esterne, senza neanche la realizzazione dell'intonaco delle pareti.
Ciò lo si evince, chiaramente, dalla missiva contenente l'ordine di servizio del 27.12.2022 che il direttore dei lavori, EO. , inviava alla ricorrente ove questi CP_4
denunciava la discontinuità lavorativa della ditta incaricata in subappalto, relativamente alle opere di muratura, intonaci, massetti delle pavimentazioni, e vizi e difformità delle tompagnature esterne e della posa in opere, con diffida alla ditta principale e alla ditta terza di porre in essere tutte le lavorazioni necessarie per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati.
Agli atti risulta, inoltre, depositato il Computo metrico degli interventi effettuati e le comunicazioni nelle quali la sollecitava la ditta di Parte_1 CP_1
senza esito alcuno. CP_2
L'inadempimento della ditta di , di conseguenza, incideva CP_1 CP_2
sull'andamento delle opere concordate nel contratto di appalto, trattandosi di interventi propedeutici ad esse, tant'è che per evidente ritardo, attesi i termini previsti dal superbonus in scadenza per il 31.12.2022, poi prorogati al 31.03.2023, Parte_3
agiva nei confronti della per la risoluzione del
[...] Parte_1
contratto (punto 9.5 del contratto) e l'ottenimento del pagamento della penale prevista nel contratto per €.100,00 per ogni giorno di ritardo dal 16.02.2023, per un importo complessivo di €.5.800,00, che la stessa era costretta a sborsare, dato l'inadempimento in cui era inevitabilmente incorsa.
4 Tra le parti, contraenti nel contratto di appalto, intercorreva, pure, un accordo transattivo dal quale si ricava testualmente: “ ….b. l'importo di € 6.000,00 (euro seimila/00) pari al costo degli interventi ripristinatori dei lavori contestati e non eseguiti a regola d'arte dalla ditta
e per i quali la società assume sin d'ora in via Controparte_6 Parte_1
diretta e principale il relativo onere economico impegnandosi all'esecuzione degli stessi e al pagamento diretto in favore di altra ditta all'uopo designata, sostenendo i relativi costi con manleva del
Committente”.
Come noto, al contratto di subappalto si applicano le stesse norme del contratto di appalto previste negli artt. 1655 e ss., ove l'art. 1656 c.c. richiede l'autorizzazione del committente affinché l'appaltatore possa affidare a terzi l'esecuzione dell'opera o del servizio.
Il subappalto ha, quindi, una sua autonomia, pur essendo funzionalmente legato al contratto principale, per cui l'appaltatore originario rimane responsabile nei confronti del committente e il subappaltatore, a sua volta, risponde verso l'appaltatore del suo operato.
Anche con l'autorizzazione del committente, che nella specie si è concretizzata, il contratto di subappalto crea un rapporto diretto solo tra l'appaltatore e il subappaltatore.
La Suprema Corte ha interpretato la questione nel senso che la consapevolezza, o anche il consenso, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore (Cass. Civ., del
21.10.2009 n. 22344).
Nella specie, il ha agito nei confronti della quale suo Pt_3 Parte_1
contraente ed ha diffidato la ditta per evidente ritardo nell'esecuzione dei lavori, non consegnati nei termini.
L'appaltatore, dunque, unico responsabile nei confronti del committente per non aver svolto, suo malgrado, i lavori, ha risposto del suo inadempimento, pagando la penale prevista.
In relazione alla corretta modalità di applicazione delle penali nell'esecuzione di prestazioni oltre i termini contrattuali da parte di subappaltatori, ai sensi dell'art. 119
5 comma 6 d.lgs. 36/2023 (codice degli appalti), il subappaltatore è responsabile in solido con l'appaltatore.
L'art. 126 d.lgs. 36/2023 prevede: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali”. In caso di subappalto, sussiste, quindi, una responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, eccetto che per i casi di cui all'art. 119, comma 11, lettere a) e c), nei quali è previsto il pagamento diretto della stazione appaltante al subappaltatore, che resta unico obbligato al pagamento della penale. Al di fuori dei casi che ammettono il pagamento diretto, sia l'appaltatore che il subappaltatore restano responsabili in modo congiunto, pertanto, entrambi devono sopportare la penale.
Avendo pagato la penale la ditta ricorrente, questa ha azione di regresso nei confronti del subappaltatore.
Analizzata la documentazione prodotta, si ritiene che la ditta appaltatrice abbia fornito valida prova della non imputabilità ad essa del ritardo nella esecuzione dei lavori, per cui
è legittima la domanda avanzata dalla che ha diritto a vedersi Parte_1
rimborsare le somme corrisposte al per inadempimento della resistente. Pt_3 CP_5
E' dimostrato che la ricorrente abbia dovuto sborsare la penale per il ritardo nella esecuzione dei lavori, dovuto ad inadempimento della resistente, le cui opere erano preliminari ai successivi interventi, pari ad €.5.800,00 e che abbia concluso un accordo transattivo con il assumendosi l'impegno dell'esborso della somma di €.6.000,00 Pt_3
quale spesa necessaria per gli interventi ripristinatori dei lavori contestati e non eseguiti a regola da parte dalla CP_5 CP_1
Oltre alle risultanze documentali, va, certamente, valutato anche il comportamento processuale della convenuta che, non costituendosi, ha omesso di allegare fatti impeditivi, modificativi, estintivi della pretesa avanzata.
Sul punto, la Suprema Corte è concorde nel ritenere che il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire ex art. 116 c.p.c. non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che con riguardo a tale valutazione è
6 censurabile nel giudizio di cassazione sotto il profilo della logicità della motivazione
(Cass. Civ. del 26.06.2007 n. 14748; del 08.02.2006 n. 2815; del 26.06.2007 n. 14748).
In assenza di valida prova liberatoria, la ditta è tenuta a rimborsare la CP_1
ricorrente delle somme versate in favore del committente.
4. Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/22, ai valori minimi tabellari, considerando la natura documentale della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del
G.O.P. Dott.ssa AC OR LL, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio numero 2246/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda, accerta e dichiara l'inadempimento della CP_6
, in persona del titolare pro tempore;
[...]
- per l'effetto, condanna la di , in persona del titolare pro tempore, CP_1 CP_2
al pagamento, a titolo di rimborso degli importi sborsati, in favore della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma complessiva di
[...]
€.11.800,00, come sopra specificata;
- condanna la resistente in favore della ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si quantificano, in complessivi €.2.500,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, ed €.200,00 per esborsi, con attribuzione all'avv. Giovanni
Grattacaso, quale antistatario.
Così deciso in Salerno, il 02.12.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa AC OR LL
7
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott.ssa AC OR LL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 25.03.2024 al numero 2246/2024 R.G., avente ad oggetto: appalto
TRA ditta (P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Parte_2
Grattacaso, con studio in TT (Sa), alla via Roma 60/D,
RICORRENTE
E ditta di (P.IVA ), in persona del titolare pro CP_1 CP_2 P.IVA_2 tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
***
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “a) In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare ammissibile e procedibile la presente domanda;
b) in via preliminare e pregiudiziale accertare dichiarare l'inadempimento della convenuta per l'effetto dichiarare la stessa tenuta a rimborsare nei confronti della società esponente spett.le con sede legale in via Parini n. 68 del Parte_1
comune di TT (SA), CF/P. IVA n. , gli importi da quest'ultima sostenuti e P.IVA_1
corrisposti in favore del sig. a titolo di asserito e contestato inadempimento della Parte_3
ditta subappaltatrice come meglio dedotto in atti di causa; c) sempre per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento in favore dell'esponente delle somme a titolo di penale per la mancata consegna
1 dei lavori e di interventi riparatori per un complessivo ammontare di Euro 11.800,00, ovvero in quella diversa somma che il giudice riterrà congrua ed equa ai fini di giustizia;
d) vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre oneri fiscali e contributivi come per legge in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., la ditta in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio, innanzi il Parte_2
suintestato Tribunale, la , in persona del suo titolare pro CP_3 CP_2
tempore, al fine di sentirla condannare, per inadempimento contrattuale quale ditta subappaltatrice, al pagamento, a titolo di rimborso, delle somme sborsate in favore di
, nonché al pagamento della penale prevista dal contratto per la Parte_3
mancata consegna dei lavori concordati.
Con decreto del 08.04.2024, il giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti al
18.11.2024, onerando parte ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto alla resistente, almeno quaranta giorni prima dell'udienza, assegnando alla parte convenuta termine per la costituzione fino a dieci giorni prima dell'udienza fissata.
Alla prima udienza, tenutasi in modalità telematica, il giudice, rilevato che nel fascicolo risultava una memoria di costituzione avulsa dal procedimento, ritenuta la necessità che parte ricorrente prendesse posizione in ordine a tal circostanza, rinviava la causa all'udienza del 10.02.2025.
In tale udienza, il ricorrente, con note di trattazione scritta, rilevato che la comparsa di costituzione depositata nel procedimento si riferiva ad altro contenzioso, rappresentava la mancata costituzione in giudizio di parte resistente.
Con ordinanza del 19.06.2025, il giudice, lette le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte costituita, (“dato atto dell'eccezione di incompetenza formulata da parte opponente” per evidente errore materiale o di refuso), rinviava la causa all'udienza del 01.12.2025.
Il ricorrente, con note di trattazione scritta, alla detta udienza, attesa la contumacia della resistente, rilevato l'errore materiale o di refuso della ordinanza nella parte in cui si
2 faceva riferimento alla eccezione di incompetenza, si riportava ai propri scritti e chiedeva accogliersi le conclusioni rassegnate avanzando anche istanze istruttorie.
Con decreto del 23.10.2025, il giudice adito, visto l'art. 10, comma 10, del d.lgs. n.
116/2017, visto l'art. 4 d.l. 117/2025, visto il decreto n. 248/2025 del Presidente del
Tribunale di Salerno, delegava alla sottoscritta G.O.P. la trattazione e la decisione del procedimento e sostituiva l'udienza del 01.12.2025 con il deposito di note scritte con termine per il deposito di note conclusionali entro il giorno 10.11.2025.
2. Preliminarmente, si osserva che la causa, di natura documentale, non richiedendo un'istruttoria complessa, non necessita di mutamento di rito.
3. Nel merito, la domanda è fondata, provata e va accolta.
Risulta per tabulas, che , quale proprietario dell'immobile sito in Parte_3
TT (Sa), alla via Garezzano snc, censito al N.C.E.U. al foglio 1, particella 1105, subalterno NP, sottoscriveva, in data 10.02.2022 un contratto di appalto con la ditta in persona del legale rappresentante pro tempore, avente ad Parte_1
oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle finiture interne del detto immobile.
L'incarico per la progettazione esecutiva dell'opera veniva affidato al direttore dei lavori,
EO. , il quale veniva incaricato anche del coordinamento della sicurezza CP_4
per la progettazione e l'esecuzione dell'opera.
Nel contratto veniva pattuito l'importo di €.75.987,64, IVA inclusa, oltre oneri tecnici, e si statuiva che i lavori iniziassero entro e non oltre il mese di marzo 2022, con ultimazione entro il 31 dicembre dello stesso anno (punto 6 contratto di appalto).
Risulta, altresì, per tabulas che la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con contratto del 29.09.2022, affidava parte dei lavori relativi alla manutenzione straordinaria interna del nuovo piano realizzato dell'immobile suindicato (punto 1 contratto subappalto) alla ditta di , con sede CP_1 CP_2
in TT (Sa), alla via Pascoli n. 8, il tutto previa autorizzazione del committente (cfr punto 7 del contratto di appalto).
3 Precisamente, al punto 8 del contratto di subappalto attinente ai tempi di esecuzione le parti statuivano quanto segue: “La parte di contratto eseguita in subappalto ai sensi del presente contratto dovrà essere iniziata e ultimata conformemente a quanto previsto dal capitolato approvato dalla stazione appaltante o comunque entro i termini dalla stessa assegnati. L'impresa appaltatrice sarà responsabile delle penali per i ritardi derivanti dalla esecuzione dei lavori dovuti a causa a lei imputabili”.
Come documentato dalla parte ricorrente, anche attraversi i rilievi fotografici versati in atti, sin dall'inizio dell'incarico, la resistente assumeva un atteggiamento negligente, CP_5
con continue assenze degli operari sul cantiere, con parziale realizzazione delle opere, che dopo oltre tre mesi non erano stati completati, avendo riguardato solo due tramezzi interni, due piccole pareti esterne, senza neanche la realizzazione dell'intonaco delle pareti.
Ciò lo si evince, chiaramente, dalla missiva contenente l'ordine di servizio del 27.12.2022 che il direttore dei lavori, EO. , inviava alla ricorrente ove questi CP_4
denunciava la discontinuità lavorativa della ditta incaricata in subappalto, relativamente alle opere di muratura, intonaci, massetti delle pavimentazioni, e vizi e difformità delle tompagnature esterne e della posa in opere, con diffida alla ditta principale e alla ditta terza di porre in essere tutte le lavorazioni necessarie per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati.
Agli atti risulta, inoltre, depositato il Computo metrico degli interventi effettuati e le comunicazioni nelle quali la sollecitava la ditta di Parte_1 CP_1
senza esito alcuno. CP_2
L'inadempimento della ditta di , di conseguenza, incideva CP_1 CP_2
sull'andamento delle opere concordate nel contratto di appalto, trattandosi di interventi propedeutici ad esse, tant'è che per evidente ritardo, attesi i termini previsti dal superbonus in scadenza per il 31.12.2022, poi prorogati al 31.03.2023, Parte_3
agiva nei confronti della per la risoluzione del
[...] Parte_1
contratto (punto 9.5 del contratto) e l'ottenimento del pagamento della penale prevista nel contratto per €.100,00 per ogni giorno di ritardo dal 16.02.2023, per un importo complessivo di €.5.800,00, che la stessa era costretta a sborsare, dato l'inadempimento in cui era inevitabilmente incorsa.
4 Tra le parti, contraenti nel contratto di appalto, intercorreva, pure, un accordo transattivo dal quale si ricava testualmente: “ ….b. l'importo di € 6.000,00 (euro seimila/00) pari al costo degli interventi ripristinatori dei lavori contestati e non eseguiti a regola d'arte dalla ditta
e per i quali la società assume sin d'ora in via Controparte_6 Parte_1
diretta e principale il relativo onere economico impegnandosi all'esecuzione degli stessi e al pagamento diretto in favore di altra ditta all'uopo designata, sostenendo i relativi costi con manleva del
Committente”.
Come noto, al contratto di subappalto si applicano le stesse norme del contratto di appalto previste negli artt. 1655 e ss., ove l'art. 1656 c.c. richiede l'autorizzazione del committente affinché l'appaltatore possa affidare a terzi l'esecuzione dell'opera o del servizio.
Il subappalto ha, quindi, una sua autonomia, pur essendo funzionalmente legato al contratto principale, per cui l'appaltatore originario rimane responsabile nei confronti del committente e il subappaltatore, a sua volta, risponde verso l'appaltatore del suo operato.
Anche con l'autorizzazione del committente, che nella specie si è concretizzata, il contratto di subappalto crea un rapporto diretto solo tra l'appaltatore e il subappaltatore.
La Suprema Corte ha interpretato la questione nel senso che la consapevolezza, o anche il consenso, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore (Cass. Civ., del
21.10.2009 n. 22344).
Nella specie, il ha agito nei confronti della quale suo Pt_3 Parte_1
contraente ed ha diffidato la ditta per evidente ritardo nell'esecuzione dei lavori, non consegnati nei termini.
L'appaltatore, dunque, unico responsabile nei confronti del committente per non aver svolto, suo malgrado, i lavori, ha risposto del suo inadempimento, pagando la penale prevista.
In relazione alla corretta modalità di applicazione delle penali nell'esecuzione di prestazioni oltre i termini contrattuali da parte di subappaltatori, ai sensi dell'art. 119
5 comma 6 d.lgs. 36/2023 (codice degli appalti), il subappaltatore è responsabile in solido con l'appaltatore.
L'art. 126 d.lgs. 36/2023 prevede: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali”. In caso di subappalto, sussiste, quindi, una responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, eccetto che per i casi di cui all'art. 119, comma 11, lettere a) e c), nei quali è previsto il pagamento diretto della stazione appaltante al subappaltatore, che resta unico obbligato al pagamento della penale. Al di fuori dei casi che ammettono il pagamento diretto, sia l'appaltatore che il subappaltatore restano responsabili in modo congiunto, pertanto, entrambi devono sopportare la penale.
Avendo pagato la penale la ditta ricorrente, questa ha azione di regresso nei confronti del subappaltatore.
Analizzata la documentazione prodotta, si ritiene che la ditta appaltatrice abbia fornito valida prova della non imputabilità ad essa del ritardo nella esecuzione dei lavori, per cui
è legittima la domanda avanzata dalla che ha diritto a vedersi Parte_1
rimborsare le somme corrisposte al per inadempimento della resistente. Pt_3 CP_5
E' dimostrato che la ricorrente abbia dovuto sborsare la penale per il ritardo nella esecuzione dei lavori, dovuto ad inadempimento della resistente, le cui opere erano preliminari ai successivi interventi, pari ad €.5.800,00 e che abbia concluso un accordo transattivo con il assumendosi l'impegno dell'esborso della somma di €.6.000,00 Pt_3
quale spesa necessaria per gli interventi ripristinatori dei lavori contestati e non eseguiti a regola da parte dalla CP_5 CP_1
Oltre alle risultanze documentali, va, certamente, valutato anche il comportamento processuale della convenuta che, non costituendosi, ha omesso di allegare fatti impeditivi, modificativi, estintivi della pretesa avanzata.
Sul punto, la Suprema Corte è concorde nel ritenere che il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire ex art. 116 c.p.c. non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che con riguardo a tale valutazione è
6 censurabile nel giudizio di cassazione sotto il profilo della logicità della motivazione
(Cass. Civ. del 26.06.2007 n. 14748; del 08.02.2006 n. 2815; del 26.06.2007 n. 14748).
In assenza di valida prova liberatoria, la ditta è tenuta a rimborsare la CP_1
ricorrente delle somme versate in favore del committente.
4. Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/22, ai valori minimi tabellari, considerando la natura documentale della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del
G.O.P. Dott.ssa AC OR LL, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio numero 2246/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda, accerta e dichiara l'inadempimento della CP_6
, in persona del titolare pro tempore;
[...]
- per l'effetto, condanna la di , in persona del titolare pro tempore, CP_1 CP_2
al pagamento, a titolo di rimborso degli importi sborsati, in favore della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma complessiva di
[...]
€.11.800,00, come sopra specificata;
- condanna la resistente in favore della ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si quantificano, in complessivi €.2.500,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, ed €.200,00 per esborsi, con attribuzione all'avv. Giovanni
Grattacaso, quale antistatario.
Così deciso in Salerno, il 02.12.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa AC OR LL
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