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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/09/2025, n. 4899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4899 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 5388/2020
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Cecilia De Santis Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
PARENTI LUIGI appellante e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
CIAVARELLA CLAUDIA appellato
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Marianna Controparte_2 P.IVA_2
Lopis
Appellato
Controparte_3
Appellato contumace
Controparte_4 Appellato contumace
Ogg.: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 4/2020 pubblicata il 7.1.2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.140/2014 (R.G.201/2014) emesso dal
Tribunale di Tivoli in data 22/24.1.2014 in favore di per Controparte_3 complessivi € 11.799,06 oltre spese ed accessori, fondato su fatture non pagate relative all'utenza 001000429117 a lui intestata erogata in Tivoli, Strada del Barco nel periodo 26.10.2009 – 31.10.2012 assumendo di non essere stato l'utilizzatore diretto della fornitura elettrica in quanto dall'agosto 2009 non aveva più la disponibilità dei locali oggetto della fornitura avendoli restituiti alla proprietaria al termine di un contratto di affitto di ramo di azienda e chiedeva in via preliminare di essere ammesso alla chiamata di terzo nel confronti della Parte_1
proprietaria dell'immobile, e, nel merito, la revoca del decreto nei propri confronti. Assumeva inoltre di non aver mai ricevuto le fatture in questione e, di conseguenza, di aver supposto che fosse intervenuto un subentro da parte di altra ditta, di aver inoltre cessato la propria ditta a far data dal settembre 2009 sebbene la domanda di cessazione fosse stata presenta il 12 dicembre 2010 con effetto retroattivo per la qualcosa era stato oggetto di sanzione amministrativa. Si costituiva in giudizio rilevando che tutte le fatture, sia quelle Controparte_3
onorate che le successive, erano state recapitate all'indirizzo del e non CP_1
presso il punto di distribuzione e cioè allo stesso indirizzo a cui era stata inviata la diffida, regolarmente ricevuta e successivamente notificato il decreto ingiuntivo opposto. Pertanto in mancanza di prova contraria era presumibile che anche le fatture non onorate fossero state regolarmente ricevute dal signor presso CP_1
il proprio indirizzo, il quale non le aveva mai contestate e precisava che: “L'utenza oggetto di causa è cessata solamente il 31 dicembre 2009 per richiesta di voltura senza accollo, e che l'importo ingiunto si riferisce a consumi relativi al periodo
pag. 2/12 settembre 2009 – dicembre 2009 e, dunque, antecedenti all'avvenuta cessazione”.
Chiedeva quindi la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice del Tribunale ammetteva la chiamata di terzo in favore della
[...]
la quale si costituiva in giudizio eccependo innanzi tutto la propria Parte_1
carenza di legittimazione passiva in quanto non titolare dell'utenza e non diretta utilizzatrice dell'energia elettrica poiché i locali presso cui era attivata la fornitura, erano oggetto di affitto di ramo di azienda al signor al quale era Controparte_1
poi subentrato un suo collaboratore, tale , e chiedeva di Controparte_4 essere ammessa alla chiamata di terzo nei confronti di quest'ultimo. Il Tribunale autorizzava la chiamata di terzo del Sig. che, regolarmente Controparte_4
citato, rimaneva contumace. La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dell'opponente e dei terzi chiamati nonché una prova Controparte_1
testimoniale e una copiosa produzione documentale. All'esito dell'istruttoria, all'udienza del 12.02.2018, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge e decisa con la sentenza n. 4/2020 pubblicata il 7.1.2020, non notificata, con cui il Tribunale ha così deciso: “1) Accoglie l'opposizione limitatamente alla spiegata domanda di manleva nei confronti del soggetto terzo chiamato in causa;
2) Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n° 140/2014 (R.G. n° 201/2014), emesso dal Tribunale di Tivoli in data 22-24.1.2014;
3) Condanna al pagamento, in favore di , in Controparte_1 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di €. 11.779,06, oltre agli interessi legali da calcolarsi dalle singole scadenze delle fatture così come indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
4) Condanna al pagamento, in favore di , in Controparte_1 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio che liquida in €. 103,00 per esborsi ed in €. 5.255,00 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva se dovuta;
5) Accoglie la domanda di manleva avanzata da nei confronti di Controparte_1
Parte_1
pag. 3/12 6) Per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento, in favore di di tutte le somme che Controparte_1
quest'ultimo sarà chiamato a pagare a sulla base della presente Controparte_3
sentenza;
7) Condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore di nella Controparte_1
misura di €. 245,55 per esborsi e di €. 4.835,00 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva se dovuta;
8) Respinge la domanda di manleva avanzata da nei confronti di Parte_1
; Controparte_4
9) Nulla sulle spese inerenti a quest'ultima domanda.
Con atto di citazione in appello notificato in data 12.10.2020 la Parte_1
impugnava la sentenza de quo per i seguenti motivi: errata valutazione delle prove;
difetto di motivazione;
difetto di legittimazione passiva della società
e contestando le fatture azionate e l'illegittima condanna al Parte_1 pagamento degli interessi e così rassegnava le proprie conclusioni: “In via preliminare e cautelare 1) disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, anche inaudita altera parte, In via principale e nel merito: 2) dichiarare la nullità della sentenza n. 4/2020 del Tribunale di Tivoli per difetto di motivazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 132 c.p.c e 118 disp att. c.p.c;
In via subordinata nel merito 3) accertare e dichiarare illegittimità delle fatture: n.
2119040411 del 29.7.2010 per il mese di giugno 2009 per € 143,55; n.
2119046797 del 30.7.2010 per il mese di dicembre 2009 per € 145,12; n.
2332702496 del 13.10.2012 per il mese di dicembre 2009 per € 46,71; n.
2333165002 del 16.10.2012 per il mese di dicembre 2009 per € 91,91. e per
l'effetto rideterminare l'effettivo importo dovuto ad;
4) in Controparte_3
parziale riforma della sentenza impugnata, accertato e dichiarato il subentro diretto del signor al signor nella Controparte_4 Controparte_1 conduzione dell'attività, revocare la condanna della a Parte_1 manlevare il signor perché infondata in fatto ed in diritto per i Controparte_1
pag. 4/12 motivi per cui in narrativa e per l'effetto accogliere la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_4
disponendo il pagamento diretto della somma portata dal decreto ingiuntivo in capo al;
5) in via ulteriormente subordinata nella denegata Controparte_4
e non creduta ipotesi di condanna della a manlevare il signor Parte_1
limitare la condanna al solo importo dei consumi di cui alle fatture Controparte_1
decurtando la somma relativa agli interessi;”
Si costituiva in giudizio il il quale così rassegnava le proprie Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita respingere l'appello proposto dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per Parte_1
l'effetto confermare integralmente la sentenza n.ro 4/2020 resa inter partes dal
Tribunale di Tivoli. Con vittoria di spese ed onorari del grado di appello”. In sostanza l'appellato chiedeva la conferma della sentenza di primo grado insistendo sul fatto di aver cessato dall'agosto 2009 ogni rapporto con la
[...]
e di aver riconsegnato i locali alla che sarebbe stata Parte_1 Parte_1
l'effettiva utilizzatrice del consumo dell'energia elettrica oggetto delle fatture di cui al decreto ingiuntivo impugnato.
Si costituiva in giudizio in data 12.3.2021 la quale special Controparte_2
servicer dell'operazione di cartolarizzazione del credito di così Controparte_3
rassegando le proprie conclusioni: “In via preliminare: -accertare e dichiarare, ex artt. 342 e 434 c.p.c, l'inammissibilità dell'atto d'appello per carenza di specificità dei motivi di appello;
-accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c,
l'inammissibilità dell'atto d'appello poiché lo stesso deve considerarsi privo di possibilità di accoglimento, perché manifestatamente infondato. Nel merito: - dichiarare fondata la pretesa creditoria di per tutti i motivi in CP_2
fatto ed in diritto esposti in narrativa e conseguentemente;
-confermare la sentenza n. 04/2020 pubblicata dal Tribunale di Tivoli il 07.01.2020, in persona del
Giudice Dott. Piovano, nella causa iscritta al n. RG 1412/2014, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa e, conseguentemente, respingere l'appello e tutte le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto
e, per l'effetto, condannare la soc. (P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
pag. 5/12 persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , con sede Parte_2 legale inRoma, Via Giunio Bazzoni n. 3, al pagamento di € 11.799,06 oltre alle spese di procedura liquidate e alle spese della sentenza di primo grado oltre interessi maturati dal dovuto al saldo in esecuzione della sentenza di primo grado.” Quest'ultima argomentava che, essendo intervenuta la voltura senza accollo, correttamente la fornitura era stata addebitata al intestatario CP_1
della stessa fino a tale data. Affermava poi la fondatezza della pretesa creditoria concludendo per la conferma della sentenza di primo grado e, la condanna della al pagamento della fornitura di energia elettrica, considerato Parte_1
che la sentenza di primo grado aveva condannato il al pagamento e la CP_1
a manlevare quest'ultimo. La Corte, concesso il termine per la Parte_1
rinotifica dell'atto di appello al contumace, in precedenza non andata a buon fine, discussa l'istanza inibitoria, non concedeva la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e rinviava la causa, quindi, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24.10.2024 data in cui la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il signor rimaneva contumace anche in secondo grado. Controparte_4
§§§
Quanto alla dedotta inammissibilità dell'appello deve osservarsi che gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (tra le tante v. Cass. civ. Sez. Ord.n. 36481/2022;
VI - 3 Ord., 30/05/2018, n. 13535).
pag. 6/12 Tali requisiti, indubbiamente, caratterizzano l'atto di appello che critica con sufficiente precisione la decisione impugnata esponendo sia le parti della medesima non condivise sia le ragioni per le quali essa si dovrebbe modificare.
L'eccezione pertanto è infondata.
Nel merito
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
In vero con il primo motivo si denuncia la “ Mancata valutazione delle prove”.
Si sostiene che il Tribunale abbia errato laddove ha ritenuto che ricorra la “
Presunzione che l'immobile sia rientrato nella disponibilità della . Parte_1
Viceversa, a dire dell'appellante, andavano apprezzate le risultanze delle prove raccolte in corso di causa quali l'interrogatorio formale reso dal CP_1
all'udienza dell'8.1.2018, la prova testimoniale raccolta e la mancata risposta del al deferito interrogatorio formale. CP_4
Tuttavia il ha dichiarato che il , nell'agosto 2009, è subentrato CP_1 CP_4 ad egli nel prestare attività lavorativa di taglio dei blocchi di marmo in favore della e nient'altro. Tale circostanza, quindi, al contrario di quanto sostenuto, Parte_3
conferma il corretto uso delle presunzioni effettuato dal primo giudice il quale, logicamente, ha concluso che, a far data, appunto, dall'agosto 2009, il contratto di affitto d'azienda intercorrente tra la ed il sia cessato. Inoltre Parte_1 CP_1
la dichiarazione resa non prova che tra i ed il sia stato Parte_1 CP_4
stipulato un contratto d'affitto d'azienda, come viceversa accaduto con il CP_1 né, tantomeno, che il si sia assunto l'obbligo di saldare i corrispettivi CP_4
CP_ dovuti all dal bensì solo che il ha effettuato il taglio dei CP_1 CP_4
blocchi di marmo in favore della e non che vi sia stato un atto di Parte_3
cessione di ramo d'azienda.
Nello stesso senso va apprezzata la deposizione testimoniale resa dal che Tes_1
ha confermato le stesse circostanze deferite al , così come, parimenti, per CP_1
pag. 7/12 le identiche ragioni, non giova all'appellante la mancata risposta del al CP_4 deferito interrogatorio formale.
Anche le prove documentali inducono al rigetto del motivo in esame.
Sostengono, infatti, i che le fatture emesse dal sono, a Parte_1 CP_4
livello temporale, successive alla cessazione del contratto d'affitto d'azienda tra i ed il Anche in questo caso deve ritenersi che il Parte_1 CP_1 CP_4
abbia svolto attività di tagliatore di blocchi di marmo in favore dei Parte_1
ma non che abbia stipulato un contratto d'affitto d'azienda con i medesimi o abbia assunto l'obbligo di pagare le bollette dell'utenza dell'energia elettrica intestate al CP_1
Le critiche proseguono affermando che il Tribunale abbia disatteso “la presunzione dell'obbligo di pagamento delle utenze in capo al locatore - sussistenza di un accordo tra il ed il ”. CP_1 CP_4
La critica muove dal presupposto che tra i ed il sia intercorso un CP_1 CP_4 contratto di affitto di ramo d'azienda circostanza che, per le ragioni sopra esposte, non è provata e deve escludersi.
A ciò deve aggiungersi che non può ritenersi che: “la fornitura elettrica è stato comunque volturata direttamente dal signor al signor a decorrere CP_1 CP_4
dal 1 gennaio 2010 “.
Invero la controparte, nel rapporto contrattuale di fornitura di energia è CP_ l'appellata Pertanto la disdetta del contratto è stata effettuata dal CP_1
nei confronti di quest'ultima e, parimenti, il nuovo contratto è stato stipulato
CP_ sempre dall' on il . Quindi alcun rapporto contrattuale è intervenuto CP_4
tra il e il sotto il profilo della fornitura energetica. CP_1 CP_4
Infatti il subentro nel contratto da parte del è avvenuto “ senza CP_4
accollo”.
pag. 8/12 Ne è sostenibile che il fosse conduttore fino a quando costui non ha CP_4 provveduto ad intestarsi la fornitura energetica, quindi nulla al medesimo è imputabile per il periodo antecedente.
L'appello prosegue affermando, di nuovo, che vi sarebbe un difetto di motivazione, del provvedimento impugnato, relativamente alle prove raccolte in giudizio nonché la presunzione che , al termine del contratto di affitto d'azienda “
i locali siano rientrati nella disponibilità dell'affittante”.
Quanto alla prima argomentazione ( valutazione della prova) si rimanda a quanto sopra illustrato al riguardo;
quanto alla presunzione, effettuata dal primo giudice, inerente il rientro nella disponibilità dell'affittante del ramo d'azienda ( Pt_3
allo spirare del contratto di affitto di ramo d'azienda, questa è condivisibile
[...]
atteso che è una conseguenza logica e giuridica dello spirare del contratto d'affitto medesimo, in difetto di prova contraria.
Con il terzo motivo si denuncia il “ Difetto di legittimazione passiva della società
. Pt_1
A dire dell'appellante società, essa a suo tempo stipulò un contratto di affitto di azienda con il in base al quale competeva a quest'ultimo provvedere alle CP_1
spese correnti quali la fornitura di energia elettrica;
“ Nell'agosto del 2009 il
Titolare dell'omonima ditta individuale decideva di far subentrare CP_1
nell'attività il signor , già suo collaboratore. La informata di CP_4 Parte_1
tale decisione non si oppose. Il passaggio intervenne direttamente tra il signor ed il signor ”, da cui ne discenderebbe il difetto di legittimazione CP_1 CP_4 passiva dell'odierna appellante.
Osserva la Corte che come già indicato non vi è alcuna prova della cessione dell'attività tra il ed il né, tantomeno, vi è prova in atti CP_1 CP_4
dell'assenso della a tale operazione, per cui difettano i presupposti Parte_1
per ritenere avvenuta una cessione d'azienda tra il ed il previo CP_1 CP_4
consenso della Parte_1
pag. 9/12 Ciò appare ancor più attendibile alla luce del fatto che i nel Parte_1 momento in cui decisero di affittare l'azienda al stipularono un apposito CP_1
atto notarile con cui specificarono l'obbligo del Proietti di provvedere al pagamento delle utenze, circostanza che porta ad escludere che, al momento del presunto, ulteriore, trasferimento dell'azienda a favore del , l'appellante, CP_4
pur asserendo di avervi prestato assenso, non abbia stipulato alcun atto per iscritto quantomeno per il pagamento delle utenze.
Con un ulteriore motivo si contesta l'ammontare degli importi delle singole
CP_ fatture emesse dall'
Preliminarmente va ritenuta l'inammissibilità dell'eccezione, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., poiché mai formulata in primo grado e, quindi, inammissibile.
In ogni caso va osservato che le bollette in argomento non risultano agli atti.
In vero esse non sono presenti nel fascicolo dell'appellante né in quelli delle altre parti costituite.
Da ciò ne deriva l'impossibilità di valutare le doglianze avanzate.
Infatti in sede di appello incombe sull'appellante l'onere di fornire la dimostrazione delle singole censure, costituendo l'appello una "revisio" fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza gravata. Ne consegue che l'appellante, a prescindere dalla posizione di attore o convenuto, rivestita in prime cure, deve produrre o ripristinare i documenti già prodotti in primo grado, o comunque attivarsi per farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, affinché detti documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello. Da quanto premesso ne deriva che nel caso in cui la controparte non restituisca il fascicolo in cancelleria, l'appellante ne subisce le conseguenza, ove trattasi di fascicolo contenente documenti a lui favorevoli, che non abbia avuto premura di produrre in copia e che il giudice di appello non può quindi esaminare ( S.U. n. 3035/2013 ).
pag. 10/12 Ad ogni buon conto va rilevato che, per come ammesso dallo stesso appellante, le fatture in questione attengono a consumi reali sebbene, nelle medesime, a dire della ditta sia apposta la dicitura “ salvo conguaglio”. Pt_1
Pertanto atteso che i consumi sono reali e non contestati nel conteggio, la censura va respinta.
Quanto alle residue fatture che si assume essere pervenute senza richieste di pagamento di consumi bensì solo per costi inerenti l' “uso delle reti” è, palese che dette somme siano inerenti un costo fisso e, quindi, dovuto.
Da ultimo si contesta la condanna al pagamento degli interessi poiché alla
CP_ non sarebbero pervenute le fatture di cui ha reclamato il Parte_1
pagamento.
Al riguardo atteso che nel quadro della vicenda ricostruita dal Tribunale e che viene confermata da questa Corte, i consumi sono attribuibili, per le ragioni evidenziate, alla a questa competeva il pagamento ed il dovere di Parte_1 allertarsi per il preteso mancato recapito delle fatture e, quindi, la ditta non può oggi dolersi delle conseguenze del suo colpevole comportamento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e, quindi: in € 1.134 per studio, € 921 per fase introduttiva, €
1.843 per la trattazione ed € 1911 per la fase decisionale e, quindi, in totale €
5.809,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge da liquidarsi in favore di entrambi gli appellati.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 CP_5
[...]
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 4/2020 del 7.1.2020 così
[...]
provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna la parte da al pagamento, in favore Parte_1
di e di delle spese del presente Controparte_1 Controparte_2
grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge ciascuno;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 3° SEZIONE, in data 25/08/2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Pierluigi De Nardis Cecilia De Santis
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 5388/2020
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Cecilia De Santis Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
PARENTI LUIGI appellante e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
CIAVARELLA CLAUDIA appellato
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Marianna Controparte_2 P.IVA_2
Lopis
Appellato
Controparte_3
Appellato contumace
Controparte_4 Appellato contumace
Ogg.: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 4/2020 pubblicata il 7.1.2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.140/2014 (R.G.201/2014) emesso dal
Tribunale di Tivoli in data 22/24.1.2014 in favore di per Controparte_3 complessivi € 11.799,06 oltre spese ed accessori, fondato su fatture non pagate relative all'utenza 001000429117 a lui intestata erogata in Tivoli, Strada del Barco nel periodo 26.10.2009 – 31.10.2012 assumendo di non essere stato l'utilizzatore diretto della fornitura elettrica in quanto dall'agosto 2009 non aveva più la disponibilità dei locali oggetto della fornitura avendoli restituiti alla proprietaria al termine di un contratto di affitto di ramo di azienda e chiedeva in via preliminare di essere ammesso alla chiamata di terzo nel confronti della Parte_1
proprietaria dell'immobile, e, nel merito, la revoca del decreto nei propri confronti. Assumeva inoltre di non aver mai ricevuto le fatture in questione e, di conseguenza, di aver supposto che fosse intervenuto un subentro da parte di altra ditta, di aver inoltre cessato la propria ditta a far data dal settembre 2009 sebbene la domanda di cessazione fosse stata presenta il 12 dicembre 2010 con effetto retroattivo per la qualcosa era stato oggetto di sanzione amministrativa. Si costituiva in giudizio rilevando che tutte le fatture, sia quelle Controparte_3
onorate che le successive, erano state recapitate all'indirizzo del e non CP_1
presso il punto di distribuzione e cioè allo stesso indirizzo a cui era stata inviata la diffida, regolarmente ricevuta e successivamente notificato il decreto ingiuntivo opposto. Pertanto in mancanza di prova contraria era presumibile che anche le fatture non onorate fossero state regolarmente ricevute dal signor presso CP_1
il proprio indirizzo, il quale non le aveva mai contestate e precisava che: “L'utenza oggetto di causa è cessata solamente il 31 dicembre 2009 per richiesta di voltura senza accollo, e che l'importo ingiunto si riferisce a consumi relativi al periodo
pag. 2/12 settembre 2009 – dicembre 2009 e, dunque, antecedenti all'avvenuta cessazione”.
Chiedeva quindi la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice del Tribunale ammetteva la chiamata di terzo in favore della
[...]
la quale si costituiva in giudizio eccependo innanzi tutto la propria Parte_1
carenza di legittimazione passiva in quanto non titolare dell'utenza e non diretta utilizzatrice dell'energia elettrica poiché i locali presso cui era attivata la fornitura, erano oggetto di affitto di ramo di azienda al signor al quale era Controparte_1
poi subentrato un suo collaboratore, tale , e chiedeva di Controparte_4 essere ammessa alla chiamata di terzo nei confronti di quest'ultimo. Il Tribunale autorizzava la chiamata di terzo del Sig. che, regolarmente Controparte_4
citato, rimaneva contumace. La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dell'opponente e dei terzi chiamati nonché una prova Controparte_1
testimoniale e una copiosa produzione documentale. All'esito dell'istruttoria, all'udienza del 12.02.2018, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge e decisa con la sentenza n. 4/2020 pubblicata il 7.1.2020, non notificata, con cui il Tribunale ha così deciso: “1) Accoglie l'opposizione limitatamente alla spiegata domanda di manleva nei confronti del soggetto terzo chiamato in causa;
2) Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n° 140/2014 (R.G. n° 201/2014), emesso dal Tribunale di Tivoli in data 22-24.1.2014;
3) Condanna al pagamento, in favore di , in Controparte_1 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di €. 11.779,06, oltre agli interessi legali da calcolarsi dalle singole scadenze delle fatture così come indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
4) Condanna al pagamento, in favore di , in Controparte_1 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio che liquida in €. 103,00 per esborsi ed in €. 5.255,00 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva se dovuta;
5) Accoglie la domanda di manleva avanzata da nei confronti di Controparte_1
Parte_1
pag. 3/12 6) Per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento, in favore di di tutte le somme che Controparte_1
quest'ultimo sarà chiamato a pagare a sulla base della presente Controparte_3
sentenza;
7) Condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore di nella Controparte_1
misura di €. 245,55 per esborsi e di €. 4.835,00 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva se dovuta;
8) Respinge la domanda di manleva avanzata da nei confronti di Parte_1
; Controparte_4
9) Nulla sulle spese inerenti a quest'ultima domanda.
Con atto di citazione in appello notificato in data 12.10.2020 la Parte_1
impugnava la sentenza de quo per i seguenti motivi: errata valutazione delle prove;
difetto di motivazione;
difetto di legittimazione passiva della società
e contestando le fatture azionate e l'illegittima condanna al Parte_1 pagamento degli interessi e così rassegnava le proprie conclusioni: “In via preliminare e cautelare 1) disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, anche inaudita altera parte, In via principale e nel merito: 2) dichiarare la nullità della sentenza n. 4/2020 del Tribunale di Tivoli per difetto di motivazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 132 c.p.c e 118 disp att. c.p.c;
In via subordinata nel merito 3) accertare e dichiarare illegittimità delle fatture: n.
2119040411 del 29.7.2010 per il mese di giugno 2009 per € 143,55; n.
2119046797 del 30.7.2010 per il mese di dicembre 2009 per € 145,12; n.
2332702496 del 13.10.2012 per il mese di dicembre 2009 per € 46,71; n.
2333165002 del 16.10.2012 per il mese di dicembre 2009 per € 91,91. e per
l'effetto rideterminare l'effettivo importo dovuto ad;
4) in Controparte_3
parziale riforma della sentenza impugnata, accertato e dichiarato il subentro diretto del signor al signor nella Controparte_4 Controparte_1 conduzione dell'attività, revocare la condanna della a Parte_1 manlevare il signor perché infondata in fatto ed in diritto per i Controparte_1
pag. 4/12 motivi per cui in narrativa e per l'effetto accogliere la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_4
disponendo il pagamento diretto della somma portata dal decreto ingiuntivo in capo al;
5) in via ulteriormente subordinata nella denegata Controparte_4
e non creduta ipotesi di condanna della a manlevare il signor Parte_1
limitare la condanna al solo importo dei consumi di cui alle fatture Controparte_1
decurtando la somma relativa agli interessi;”
Si costituiva in giudizio il il quale così rassegnava le proprie Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita respingere l'appello proposto dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per Parte_1
l'effetto confermare integralmente la sentenza n.ro 4/2020 resa inter partes dal
Tribunale di Tivoli. Con vittoria di spese ed onorari del grado di appello”. In sostanza l'appellato chiedeva la conferma della sentenza di primo grado insistendo sul fatto di aver cessato dall'agosto 2009 ogni rapporto con la
[...]
e di aver riconsegnato i locali alla che sarebbe stata Parte_1 Parte_1
l'effettiva utilizzatrice del consumo dell'energia elettrica oggetto delle fatture di cui al decreto ingiuntivo impugnato.
Si costituiva in giudizio in data 12.3.2021 la quale special Controparte_2
servicer dell'operazione di cartolarizzazione del credito di così Controparte_3
rassegando le proprie conclusioni: “In via preliminare: -accertare e dichiarare, ex artt. 342 e 434 c.p.c, l'inammissibilità dell'atto d'appello per carenza di specificità dei motivi di appello;
-accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c,
l'inammissibilità dell'atto d'appello poiché lo stesso deve considerarsi privo di possibilità di accoglimento, perché manifestatamente infondato. Nel merito: - dichiarare fondata la pretesa creditoria di per tutti i motivi in CP_2
fatto ed in diritto esposti in narrativa e conseguentemente;
-confermare la sentenza n. 04/2020 pubblicata dal Tribunale di Tivoli il 07.01.2020, in persona del
Giudice Dott. Piovano, nella causa iscritta al n. RG 1412/2014, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa e, conseguentemente, respingere l'appello e tutte le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto
e, per l'effetto, condannare la soc. (P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
pag. 5/12 persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , con sede Parte_2 legale inRoma, Via Giunio Bazzoni n. 3, al pagamento di € 11.799,06 oltre alle spese di procedura liquidate e alle spese della sentenza di primo grado oltre interessi maturati dal dovuto al saldo in esecuzione della sentenza di primo grado.” Quest'ultima argomentava che, essendo intervenuta la voltura senza accollo, correttamente la fornitura era stata addebitata al intestatario CP_1
della stessa fino a tale data. Affermava poi la fondatezza della pretesa creditoria concludendo per la conferma della sentenza di primo grado e, la condanna della al pagamento della fornitura di energia elettrica, considerato Parte_1
che la sentenza di primo grado aveva condannato il al pagamento e la CP_1
a manlevare quest'ultimo. La Corte, concesso il termine per la Parte_1
rinotifica dell'atto di appello al contumace, in precedenza non andata a buon fine, discussa l'istanza inibitoria, non concedeva la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e rinviava la causa, quindi, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24.10.2024 data in cui la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il signor rimaneva contumace anche in secondo grado. Controparte_4
§§§
Quanto alla dedotta inammissibilità dell'appello deve osservarsi che gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (tra le tante v. Cass. civ. Sez. Ord.n. 36481/2022;
VI - 3 Ord., 30/05/2018, n. 13535).
pag. 6/12 Tali requisiti, indubbiamente, caratterizzano l'atto di appello che critica con sufficiente precisione la decisione impugnata esponendo sia le parti della medesima non condivise sia le ragioni per le quali essa si dovrebbe modificare.
L'eccezione pertanto è infondata.
Nel merito
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
In vero con il primo motivo si denuncia la “ Mancata valutazione delle prove”.
Si sostiene che il Tribunale abbia errato laddove ha ritenuto che ricorra la “
Presunzione che l'immobile sia rientrato nella disponibilità della . Parte_1
Viceversa, a dire dell'appellante, andavano apprezzate le risultanze delle prove raccolte in corso di causa quali l'interrogatorio formale reso dal CP_1
all'udienza dell'8.1.2018, la prova testimoniale raccolta e la mancata risposta del al deferito interrogatorio formale. CP_4
Tuttavia il ha dichiarato che il , nell'agosto 2009, è subentrato CP_1 CP_4 ad egli nel prestare attività lavorativa di taglio dei blocchi di marmo in favore della e nient'altro. Tale circostanza, quindi, al contrario di quanto sostenuto, Parte_3
conferma il corretto uso delle presunzioni effettuato dal primo giudice il quale, logicamente, ha concluso che, a far data, appunto, dall'agosto 2009, il contratto di affitto d'azienda intercorrente tra la ed il sia cessato. Inoltre Parte_1 CP_1
la dichiarazione resa non prova che tra i ed il sia stato Parte_1 CP_4
stipulato un contratto d'affitto d'azienda, come viceversa accaduto con il CP_1 né, tantomeno, che il si sia assunto l'obbligo di saldare i corrispettivi CP_4
CP_ dovuti all dal bensì solo che il ha effettuato il taglio dei CP_1 CP_4
blocchi di marmo in favore della e non che vi sia stato un atto di Parte_3
cessione di ramo d'azienda.
Nello stesso senso va apprezzata la deposizione testimoniale resa dal che Tes_1
ha confermato le stesse circostanze deferite al , così come, parimenti, per CP_1
pag. 7/12 le identiche ragioni, non giova all'appellante la mancata risposta del al CP_4 deferito interrogatorio formale.
Anche le prove documentali inducono al rigetto del motivo in esame.
Sostengono, infatti, i che le fatture emesse dal sono, a Parte_1 CP_4
livello temporale, successive alla cessazione del contratto d'affitto d'azienda tra i ed il Anche in questo caso deve ritenersi che il Parte_1 CP_1 CP_4
abbia svolto attività di tagliatore di blocchi di marmo in favore dei Parte_1
ma non che abbia stipulato un contratto d'affitto d'azienda con i medesimi o abbia assunto l'obbligo di pagare le bollette dell'utenza dell'energia elettrica intestate al CP_1
Le critiche proseguono affermando che il Tribunale abbia disatteso “la presunzione dell'obbligo di pagamento delle utenze in capo al locatore - sussistenza di un accordo tra il ed il ”. CP_1 CP_4
La critica muove dal presupposto che tra i ed il sia intercorso un CP_1 CP_4 contratto di affitto di ramo d'azienda circostanza che, per le ragioni sopra esposte, non è provata e deve escludersi.
A ciò deve aggiungersi che non può ritenersi che: “la fornitura elettrica è stato comunque volturata direttamente dal signor al signor a decorrere CP_1 CP_4
dal 1 gennaio 2010 “.
Invero la controparte, nel rapporto contrattuale di fornitura di energia è CP_ l'appellata Pertanto la disdetta del contratto è stata effettuata dal CP_1
nei confronti di quest'ultima e, parimenti, il nuovo contratto è stato stipulato
CP_ sempre dall' on il . Quindi alcun rapporto contrattuale è intervenuto CP_4
tra il e il sotto il profilo della fornitura energetica. CP_1 CP_4
Infatti il subentro nel contratto da parte del è avvenuto “ senza CP_4
accollo”.
pag. 8/12 Ne è sostenibile che il fosse conduttore fino a quando costui non ha CP_4 provveduto ad intestarsi la fornitura energetica, quindi nulla al medesimo è imputabile per il periodo antecedente.
L'appello prosegue affermando, di nuovo, che vi sarebbe un difetto di motivazione, del provvedimento impugnato, relativamente alle prove raccolte in giudizio nonché la presunzione che , al termine del contratto di affitto d'azienda “
i locali siano rientrati nella disponibilità dell'affittante”.
Quanto alla prima argomentazione ( valutazione della prova) si rimanda a quanto sopra illustrato al riguardo;
quanto alla presunzione, effettuata dal primo giudice, inerente il rientro nella disponibilità dell'affittante del ramo d'azienda ( Pt_3
allo spirare del contratto di affitto di ramo d'azienda, questa è condivisibile
[...]
atteso che è una conseguenza logica e giuridica dello spirare del contratto d'affitto medesimo, in difetto di prova contraria.
Con il terzo motivo si denuncia il “ Difetto di legittimazione passiva della società
. Pt_1
A dire dell'appellante società, essa a suo tempo stipulò un contratto di affitto di azienda con il in base al quale competeva a quest'ultimo provvedere alle CP_1
spese correnti quali la fornitura di energia elettrica;
“ Nell'agosto del 2009 il
Titolare dell'omonima ditta individuale decideva di far subentrare CP_1
nell'attività il signor , già suo collaboratore. La informata di CP_4 Parte_1
tale decisione non si oppose. Il passaggio intervenne direttamente tra il signor ed il signor ”, da cui ne discenderebbe il difetto di legittimazione CP_1 CP_4 passiva dell'odierna appellante.
Osserva la Corte che come già indicato non vi è alcuna prova della cessione dell'attività tra il ed il né, tantomeno, vi è prova in atti CP_1 CP_4
dell'assenso della a tale operazione, per cui difettano i presupposti Parte_1
per ritenere avvenuta una cessione d'azienda tra il ed il previo CP_1 CP_4
consenso della Parte_1
pag. 9/12 Ciò appare ancor più attendibile alla luce del fatto che i nel Parte_1 momento in cui decisero di affittare l'azienda al stipularono un apposito CP_1
atto notarile con cui specificarono l'obbligo del Proietti di provvedere al pagamento delle utenze, circostanza che porta ad escludere che, al momento del presunto, ulteriore, trasferimento dell'azienda a favore del , l'appellante, CP_4
pur asserendo di avervi prestato assenso, non abbia stipulato alcun atto per iscritto quantomeno per il pagamento delle utenze.
Con un ulteriore motivo si contesta l'ammontare degli importi delle singole
CP_ fatture emesse dall'
Preliminarmente va ritenuta l'inammissibilità dell'eccezione, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., poiché mai formulata in primo grado e, quindi, inammissibile.
In ogni caso va osservato che le bollette in argomento non risultano agli atti.
In vero esse non sono presenti nel fascicolo dell'appellante né in quelli delle altre parti costituite.
Da ciò ne deriva l'impossibilità di valutare le doglianze avanzate.
Infatti in sede di appello incombe sull'appellante l'onere di fornire la dimostrazione delle singole censure, costituendo l'appello una "revisio" fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza gravata. Ne consegue che l'appellante, a prescindere dalla posizione di attore o convenuto, rivestita in prime cure, deve produrre o ripristinare i documenti già prodotti in primo grado, o comunque attivarsi per farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, affinché detti documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello. Da quanto premesso ne deriva che nel caso in cui la controparte non restituisca il fascicolo in cancelleria, l'appellante ne subisce le conseguenza, ove trattasi di fascicolo contenente documenti a lui favorevoli, che non abbia avuto premura di produrre in copia e che il giudice di appello non può quindi esaminare ( S.U. n. 3035/2013 ).
pag. 10/12 Ad ogni buon conto va rilevato che, per come ammesso dallo stesso appellante, le fatture in questione attengono a consumi reali sebbene, nelle medesime, a dire della ditta sia apposta la dicitura “ salvo conguaglio”. Pt_1
Pertanto atteso che i consumi sono reali e non contestati nel conteggio, la censura va respinta.
Quanto alle residue fatture che si assume essere pervenute senza richieste di pagamento di consumi bensì solo per costi inerenti l' “uso delle reti” è, palese che dette somme siano inerenti un costo fisso e, quindi, dovuto.
Da ultimo si contesta la condanna al pagamento degli interessi poiché alla
CP_ non sarebbero pervenute le fatture di cui ha reclamato il Parte_1
pagamento.
Al riguardo atteso che nel quadro della vicenda ricostruita dal Tribunale e che viene confermata da questa Corte, i consumi sono attribuibili, per le ragioni evidenziate, alla a questa competeva il pagamento ed il dovere di Parte_1 allertarsi per il preteso mancato recapito delle fatture e, quindi, la ditta non può oggi dolersi delle conseguenze del suo colpevole comportamento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e, quindi: in € 1.134 per studio, € 921 per fase introduttiva, €
1.843 per la trattazione ed € 1911 per la fase decisionale e, quindi, in totale €
5.809,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge da liquidarsi in favore di entrambi gli appellati.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 CP_5
[...]
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 4/2020 del 7.1.2020 così
[...]
provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna la parte da al pagamento, in favore Parte_1
di e di delle spese del presente Controparte_1 Controparte_2
grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge ciascuno;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 3° SEZIONE, in data 25/08/2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Pierluigi De Nardis Cecilia De Santis
pag. 12/12