Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 16/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00303/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00729/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 729 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gallinaro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Piccolo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Anas Spa, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Arena, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'atto assunto dal Comune di Gaeta prot. n.-OMISSIS- di diniego alla richiesta di sanatoria edilizia per le opere oggetto di domanda di condono edilizio e dei pareri ANAS indicati in atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta e di Anas Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha impugnato il provvedimento specificato in epigrafe, con il quale il competente ufficio del Comune di Gaeta, in data 22 maggio 2014, ha denegato la chiesta sanatoria edilizia ex legge 724/1994, relativa ad un capannone destinato ad attività artigianale e a un manufatto ad uso deposito di proprietà del ricorrente, meglio descritti e identificati catastalmente in atti.
L’istante ha altresì gravato i presupposti pareri negativi resi da ANAS spa in data 23 ottobre 2013 e 7 gennaio 2014.
L’esponente ha lamentato l'illegittimità degli atti in ragione di articolati motivi di diritto e ne ha chiesto l'annullamento.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Gaeta e Anas spa, ampiamente argomentando nel senso dell’infondatezza del gravame, nonché per l’inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso il primo parere di Anas.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all'udienza di smaltimento del 28 gennaio 2025.
2. Tanto sinteticamente premesso in fatto, il Collegio rileva l'infondatezza nel merito del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione e/o eccezione.
Deve innanzitutto essere disattesa la doglianza, con cui si contesta la violazione dell'articolo 3 e dell’articolo 10 bis della legge generale sul procedimento amministrativo.
Il diniego gravato e gli atti presupposti risultano infatti congruamente motivati in ragione delle rappresentate condizioni ostative.
Né può attribuirsi efficacia invalidante alla denunciata mancanza del preavviso di rigetto, posto che deve applicarsi il disposto dell'articolo 21, comma secondo della medesima legge 241/90, secondo cui l'atto non può essere annullato quando il deficit partecipativo non abbia inciso sul contenuto sostanziale dello stesso.
Per altro il ricorrente risulta aver ampiamente interloquito con le amministrazioni competenti, come risulta anche dall’istanza di riesame presentata al fine di sollecitare un ripensamento da parte di ANAS.
Circa il merito del diniego, si osserva come l'atto comunale sia corretto, avendo recepito il parere negativo dell'ente gestore, secondo cui le opere in questione sono state eseguite posteriormente al 13 aprile 1968 e si trovano ad una distanza dal ciglio stradale (di metri 2,50 per la particella 693 e metri 7,30 per la particella 690) inferiore a quella prescritta dalla normativa vigente.
Il parere di ANAS è stato emanato in applicazione dell'articolo 33 della legge 47/1985 che non ammette possibilità di sanatoria per quelle opere che risultino costruite dopo l'entrata in vigore del DM 1404/1968, laddove collocate nel fascio di rispetto e fuori dal centro abitato a protezione del manto stradale.
Le opere abusive in rilievo non sono dunque suscettibili di condono perché in contrasto con un preciso vincolo di inedificabilità anteriore alla costruzione che risulta realizzata solo dopo il 1990, come emergente dalla documentazione depositata dall'ente comunale nonché della stessa dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorre in data 17 luglio 2012 e allegata all'istanza intesa ad ottenere il nulla osta da parte di ANAS.
Alcuna prova certa è stata fornita dal ricorrente in senso contrario e pertanto ne risulta confermata sia la determinazione comunale che il presupposto parere dell'ente gestore della sede stradale in questione.
3. La domanda deve dunque essere rigettata perché infondata, con assorbimento di ogni altra eccezione e compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa, in presenza delle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO