TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/06/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
in composizione collegiale, in persona dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice relatore dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1759 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, con gli avv.ti Francesco Inches e Carla Palumbo Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Federica Cicini CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni della decisione
1. Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 337 bis cod. proc. civ., Parte_1
, premesso di avere intrattenuto con una relazione
[...] CP_1
sentimentale dalla quale, in data 25.1.2013, è nata in [...] la
IA , riconosciuta da entrambi i genitori, ha adito Persona_1
l'intestato Tribunale domandando disciplinarsi il regime di affidamento della
1 minore e stabilirsi le modalità di frequentazione della prole con i genitori, oltre che il contributo economico per il suo sostentamento.
2. All'udienza del 22.4.2025, avutasi la costituzione della parte resistente, le parti hanno rappresentato “sussistere tra le stesse un accordo, aderendo parte resistente alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, del quale le parti congiuntamente chiedono l'accoglimento.”.
3. Ebbene, nel ricorso introduttivo sono state articolate le seguenti conclusioni,
su cui è maturato l'accordo delle parti: “1) Affidamento: La minore
[...]
sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori sigg.ri Persona_1 Parte_1
e i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
[...] CP_1
genitoriale; 2) Collocamento: Il collocamento della minore sarà prevalentemente presso il domicilio paterno, ove verrà individuato il suo domicilio prioritario, verrà mantenuta la residenza anagrafica e dove la stessa ha sempre vissuto primariamente, con facoltà da parte della madre di averla con se quando vuole nel rispetto primariamente delle esigenze e dei desideri della stessa minore e purché con un preavviso compatibile con le necessità organizzative di tutte le parti coinvolte. In ogni caso, in ragione dell'attività
lavorativa espletata da entrambi i genitori e della relativa organizzazione oraria della stessa di cui in premessa, previa comunicazione reciproca dei turni di lavoro dagli stessi genitori effettuato, la bambina, come da regime gestorio di fatto attualmente già in essere da tempo, trascorrerà con la madre durante la settimana quantomeno la giornata in cui il padre è impegnato nel turno di lavoro, dalle ore 20 del giorno precedente sino all'uscita di scuola del giorno successivo al termine del turno del padre ovvero, in caso di giorno festivo, sino alle ore 09.00 della mattina del giorno successivo al termine del turno del padre, allorché lo stesso provvederà a prelevarla (es. se il turno inizia alle ore
07.30 del lunedì la bambina trascorrerà con la madre, inclusi i relativi pernotti, il tempo intercorrente le ore 20.00 della domenica immediatamente precedente sino all'ora di uscita di scuola del martedì, ovvero, in caso di giorno festivo alle ore 09.00 della mattina); 3) Festività: Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con la bambina quantomeno 15 giorni di vacanza anche non continuativa, provvedendo, ai fini
2 del necessario coordinamento delle rispettive attività, a concordare e comunque a comunicare il proprio piano ferie ed il periodo che intende trascorrere con la bambina all'altro genitore entro il 15 maggio di ogni anno. Ciascun genitore comunicherà
all'altro il luogo e la struttura ove condurrà la bambina in vacanza e si impegna a consentire e facilitare le comunicazioni telefoniche tra la minore e l'altro genitore.
Relativamente alle festività natalizie i genitori concorderanno annualmente, e tenendo conto anche delle rispettive turnazioni lavorative, i giorni che la bambina trascorrerà
con ognuno di loro. In mancanza di accordo la bambina trascorrerà ad anni alterni il giorno della Vigilia di Natale ed il 1 gennaio immediatamente successivo con un genitore ed il giorno di Natale nonché la sera del 31 dicembre con l'altro. L'Epifania
verrà trascorsa ad anni alterni con ciascun genitore. Relativamente alle festività
pasquali la bambina, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. La bambina trascorrerà con ciascun genitore il giorno del di lui compleanno, fatte salve le esigenze personali della minore e lavorative del genitore medesimo. Salvo diverso accordo ed ove non trascorra il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, la bambina lo trascorrerà ad anni alterni con ciascuno di essi;
4) Educazione e salute. Ogni decisione inerente l'educazione, l'istruzione e la salute della IA verrà presa di comune accordo tra i due genitori. L'adesione ai viaggi di istruzione organizzati dalle scuole frequentate dalla IA, ovvero da altra struttura equipollente, verrà presa di comune accordo tra i genitori e necessiterà di autorizzazione scritta di entrambi (attraverso la firma congiunta della relativa autorizzazione chiesta dalle istituzioni scolastiche, ovvero di altro documento equipollente); 5) Mantenimento: Preliminarmente, per la individuazione delle tipologie di spese afferenti il mantenimento della minore, ordinarie e straordinarie, si richiama il Protocollo d'Intesa per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia attualmente vigente presso il Tribunale di Tivoli e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Tivoli
e dal Presidente del COA di Tivoli in data 29.10.2018, che si allega al presente ricorso.
MANTENIMENTO ORDINARIO: Godendo i genitori di redditi sostanzialmente
3 equivalenti e di una condizione patrimoniale, per quanto a conoscenza del ricorrente,
sostanzialmente analoga, essi concorreranno al mantenimento ordinario della minore in forma e modalità diretta ovvero, ciascuno dei genitori sosterrà, per quanto attiene il mantenimento ordinario, le spese inerenti la minore quando la stessa si trova presso di se. MANTENIMENTO STRAORDINARIO: ognuno dei genitori rifonderà all'altro,
entro il giorno 10 del mese successivo l'avvenuto sostenimento, il 50% delle spese straordinarie, sia quelle concordate che quelle non necessitanti preventivo accordo secondo il richiamato Protocollo, sostenute dall'altro genitore nel mese precedente in favore della IA previa presentazione, anche tramite copia inviata in via telematica
(email o messaggistica whatsapp) delle relative ricevute. Le scelte extrascolastiche,
scolastiche, elettive, sportive, ludiche, ricreative ed i relativi oneri economici dovranno essere previamente concordate tra i genitori che se ne faranno carico per il 50%
ciascuno. I genitori saranno tenuti, quando la bambina si trova presso ciascuno di loro,
a far frequentare alla bambina le attività scolastiche ed extra scolastiche concordate;
6)
Assegno Unico: L'Assegno Unico, come per legge, spetterà al 50% a ciascun genitore;
7) Documenti per l'espatrio: i genitori sono autorizzati alla inserzione della IA sul loro rispettivo passaporto. Il sig. è autorizzato a richiedere il rilascio della Parte_1
carta di identità valida anche per l'espatrio per la IA minore.”.
4. Ritiene il Collegio che, alla luce della situazione complessiva delle parti per come rappresentata, dell'età e delle esigenze della minore, sia equo, oltre che rispondente all'interesse della prole, l'accordo raggiunto dalle parti secondo le suestese condizioni.
5. La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse della prole, nonché l'avvenuta conciliazione giudiziale giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visti gli artt. 337 bis e segg. cod. civ., così provvede:
4 - affida ad entrambi i genitori in via condivisa, Persona_1
secondo le condizioni indicate in parte motiva, che in questa sede devono aversi per ripetute e trascritte;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli dott. Michele Cappai
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
in composizione collegiale, in persona dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice relatore dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1759 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, con gli avv.ti Francesco Inches e Carla Palumbo Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Federica Cicini CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni della decisione
1. Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 337 bis cod. proc. civ., Parte_1
, premesso di avere intrattenuto con una relazione
[...] CP_1
sentimentale dalla quale, in data 25.1.2013, è nata in [...] la
IA , riconosciuta da entrambi i genitori, ha adito Persona_1
l'intestato Tribunale domandando disciplinarsi il regime di affidamento della
1 minore e stabilirsi le modalità di frequentazione della prole con i genitori, oltre che il contributo economico per il suo sostentamento.
2. All'udienza del 22.4.2025, avutasi la costituzione della parte resistente, le parti hanno rappresentato “sussistere tra le stesse un accordo, aderendo parte resistente alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, del quale le parti congiuntamente chiedono l'accoglimento.”.
3. Ebbene, nel ricorso introduttivo sono state articolate le seguenti conclusioni,
su cui è maturato l'accordo delle parti: “1) Affidamento: La minore
[...]
sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori sigg.ri Persona_1 Parte_1
e i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
[...] CP_1
genitoriale; 2) Collocamento: Il collocamento della minore sarà prevalentemente presso il domicilio paterno, ove verrà individuato il suo domicilio prioritario, verrà mantenuta la residenza anagrafica e dove la stessa ha sempre vissuto primariamente, con facoltà da parte della madre di averla con se quando vuole nel rispetto primariamente delle esigenze e dei desideri della stessa minore e purché con un preavviso compatibile con le necessità organizzative di tutte le parti coinvolte. In ogni caso, in ragione dell'attività
lavorativa espletata da entrambi i genitori e della relativa organizzazione oraria della stessa di cui in premessa, previa comunicazione reciproca dei turni di lavoro dagli stessi genitori effettuato, la bambina, come da regime gestorio di fatto attualmente già in essere da tempo, trascorrerà con la madre durante la settimana quantomeno la giornata in cui il padre è impegnato nel turno di lavoro, dalle ore 20 del giorno precedente sino all'uscita di scuola del giorno successivo al termine del turno del padre ovvero, in caso di giorno festivo, sino alle ore 09.00 della mattina del giorno successivo al termine del turno del padre, allorché lo stesso provvederà a prelevarla (es. se il turno inizia alle ore
07.30 del lunedì la bambina trascorrerà con la madre, inclusi i relativi pernotti, il tempo intercorrente le ore 20.00 della domenica immediatamente precedente sino all'ora di uscita di scuola del martedì, ovvero, in caso di giorno festivo alle ore 09.00 della mattina); 3) Festività: Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con la bambina quantomeno 15 giorni di vacanza anche non continuativa, provvedendo, ai fini
2 del necessario coordinamento delle rispettive attività, a concordare e comunque a comunicare il proprio piano ferie ed il periodo che intende trascorrere con la bambina all'altro genitore entro il 15 maggio di ogni anno. Ciascun genitore comunicherà
all'altro il luogo e la struttura ove condurrà la bambina in vacanza e si impegna a consentire e facilitare le comunicazioni telefoniche tra la minore e l'altro genitore.
Relativamente alle festività natalizie i genitori concorderanno annualmente, e tenendo conto anche delle rispettive turnazioni lavorative, i giorni che la bambina trascorrerà
con ognuno di loro. In mancanza di accordo la bambina trascorrerà ad anni alterni il giorno della Vigilia di Natale ed il 1 gennaio immediatamente successivo con un genitore ed il giorno di Natale nonché la sera del 31 dicembre con l'altro. L'Epifania
verrà trascorsa ad anni alterni con ciascun genitore. Relativamente alle festività
pasquali la bambina, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. La bambina trascorrerà con ciascun genitore il giorno del di lui compleanno, fatte salve le esigenze personali della minore e lavorative del genitore medesimo. Salvo diverso accordo ed ove non trascorra il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, la bambina lo trascorrerà ad anni alterni con ciascuno di essi;
4) Educazione e salute. Ogni decisione inerente l'educazione, l'istruzione e la salute della IA verrà presa di comune accordo tra i due genitori. L'adesione ai viaggi di istruzione organizzati dalle scuole frequentate dalla IA, ovvero da altra struttura equipollente, verrà presa di comune accordo tra i genitori e necessiterà di autorizzazione scritta di entrambi (attraverso la firma congiunta della relativa autorizzazione chiesta dalle istituzioni scolastiche, ovvero di altro documento equipollente); 5) Mantenimento: Preliminarmente, per la individuazione delle tipologie di spese afferenti il mantenimento della minore, ordinarie e straordinarie, si richiama il Protocollo d'Intesa per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia attualmente vigente presso il Tribunale di Tivoli e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Tivoli
e dal Presidente del COA di Tivoli in data 29.10.2018, che si allega al presente ricorso.
MANTENIMENTO ORDINARIO: Godendo i genitori di redditi sostanzialmente
3 equivalenti e di una condizione patrimoniale, per quanto a conoscenza del ricorrente,
sostanzialmente analoga, essi concorreranno al mantenimento ordinario della minore in forma e modalità diretta ovvero, ciascuno dei genitori sosterrà, per quanto attiene il mantenimento ordinario, le spese inerenti la minore quando la stessa si trova presso di se. MANTENIMENTO STRAORDINARIO: ognuno dei genitori rifonderà all'altro,
entro il giorno 10 del mese successivo l'avvenuto sostenimento, il 50% delle spese straordinarie, sia quelle concordate che quelle non necessitanti preventivo accordo secondo il richiamato Protocollo, sostenute dall'altro genitore nel mese precedente in favore della IA previa presentazione, anche tramite copia inviata in via telematica
(email o messaggistica whatsapp) delle relative ricevute. Le scelte extrascolastiche,
scolastiche, elettive, sportive, ludiche, ricreative ed i relativi oneri economici dovranno essere previamente concordate tra i genitori che se ne faranno carico per il 50%
ciascuno. I genitori saranno tenuti, quando la bambina si trova presso ciascuno di loro,
a far frequentare alla bambina le attività scolastiche ed extra scolastiche concordate;
6)
Assegno Unico: L'Assegno Unico, come per legge, spetterà al 50% a ciascun genitore;
7) Documenti per l'espatrio: i genitori sono autorizzati alla inserzione della IA sul loro rispettivo passaporto. Il sig. è autorizzato a richiedere il rilascio della Parte_1
carta di identità valida anche per l'espatrio per la IA minore.”.
4. Ritiene il Collegio che, alla luce della situazione complessiva delle parti per come rappresentata, dell'età e delle esigenze della minore, sia equo, oltre che rispondente all'interesse della prole, l'accordo raggiunto dalle parti secondo le suestese condizioni.
5. La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse della prole, nonché l'avvenuta conciliazione giudiziale giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visti gli artt. 337 bis e segg. cod. civ., così provvede:
4 - affida ad entrambi i genitori in via condivisa, Persona_1
secondo le condizioni indicate in parte motiva, che in questa sede devono aversi per ripetute e trascritte;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli dott. Michele Cappai
5