Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/04/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Sottosezione Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 17 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2070/2023 R.G. vertente
fra
C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Donatantonio Parte_1 C.F._1
Donofrio, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza via del Basento 116/B, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
p.iva in persona del presidente pro tempore, domiciliato in Potenza, alla CP_1 P.IVA_1
Rampa Pascoli ang. Via Rossini snc.;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 17.7.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e premesso di aver lavorato come operaio della ditta nel settore dell'estrazione petrolio sede di Controparte_2
Tempa Rossa con mansioni di operatore di produzione, e che in data 30.10.2022, subiva la “rottura totale del capo distale del bicipite brachiale con discreto deficit della scapolo omerale destra,
con n. 518553190 del 30.10.2022; esponeva di aver riportato rottura totale del capo distale del bicipite brachiale destro con riconoscimento di menomazione del 12% di invalidità. deduceva la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la malattia professionale e su relazione del ct di parte concludeva per la sussistenza della patologia, di notevole limitazione funzionale con difficoltà nei movimenti di flessione e torsione dell'arto superiore sx e della spalla con parestesie ed ipotonia, deficit di forza e di prensione e invalidità permanente del 18 % individuata da medico di parte,
e che tuttavia l' ha riconosciuto il nesso causale tra l'infortunio-malattia professionale di cui è CP_1
causa e le patologie denunziate ammettendo e liquidando però solo il 12% di danno biologico;
concludeva per riconoscere il danno biologico residuato al ricorrente, a seguito della denunzia di malattia professionale pari al 18% con diritto all'indennizzo in capitale (danno biologico), nella predetta misura o, in quella che sarà accertata nel corso del giudizio, dalla data della prima domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Non si costituiva in giudizio l' . CP_1
La causa veniva istruita attraverso espletamento della CTU e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
1. Il ricorso merita accoglimento.
Presupposta e non in discussione la sussistenza della causa di lavoro della malattia denunciata dal ricorrente sulla scorta della documentazione in atti e dell'esito della valutazione dell' , il CP_1
consulente tecnico incaricato in corso di causa, con valutazione esaustiva che questo Giudice condivide e pone a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso affermando che “ L'assicurato ha riportato, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 30.10.22, la rottura del tendine del bicipite brachiale destro. I postumi allo stato presenti sono caratterizzati da una limitazione di circa la metà dei movimenti della spalla ed una limitazione funzionale dell'articolazione del gomito, oltre che un deficit di forza prensile. I postumi dell'infortunio danno luogo, per i suesposti motivi, al riconoscimento di un danno biologico del 16%.”. Inoltre non si rilevano elementi di simulazione cosciente e/o di amplificazione sintomatologica ai fini medico-legali.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_3
prestazione, oltre alle spese documentate dal ricorrente e accessori come per legge, la decorrenza va fissata a far data dalla domanda.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147 del 2022, e del protocollo in data 3.11.2022 del Tribunale di Potenza Sezione Civile sottosezione Lavoro
e Previdenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 17.7.2023, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza delle Parte_1
patologie di cui risulta affetta, pari al 16%, per malattia professionale;
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di CP_1
dell'indennizzo in capitale a decorrere dalla domanda, oltre accessori come Parte_1
per legge;
3) condanna , in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario, con distrazione;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
Potenza, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla