Sentenza breve 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 23/02/2026, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01307/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06291/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6291 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, quale genitore del minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gilda Carla Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo del -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per il diritto dell’alunno ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (30 ore settimanali), o in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito;
NONCHÈ, SE CASO, MEDIANTE ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE PREVIA SOSPENSIVA:
del decreto “Assegnazione docente di sostegno all’alunno -OMISSIS- - Anno scolastico 2025-2026, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, di -OMISSIS-, che assegna al minore 18 ore settimanali di sostegno scolastico in luogo delle 30 ore di cui necessita;
B) della V.F. P.E.I. a.s. 2024-2025 e del verbale G.L.O. del 16 giugno 2025, trasmesso con nota protocollo del -OMISSIS- del 10.10.2025;
C) del P.E.I. a. s. 2025-2026 e del verbale G.L.O. del 5.11.2025, trasmessi con pec del 12.11.2025,
D) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per Campania e i Istituto Comprensivo del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Alfonso RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che il minore, per cui agiscono i ricorrenti genitori, è affetto da disturbo dello spettro autistico, è riconosciuto dalla Commissione medica ASL di -OMISSIS- quale portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3, L 104/92- VERBALE NON SOGGETTO A REVISIONE , (all. 4), sta frequentando la -OMISSIS- presso l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- per 30 ore settimanali, e necessità di ore di sostegno per l’intero tempo scuola, come si evince dalla documentazione versata in atti, tra cui verbale GLO, PEI e documentazione medica (all. 2,3,4 e 5);
dalla documentazione medica e scolastica, versata in atti, emerge la necessità della copertura totale del tempo scuola Il Verbale GLO del 5.11.2025, all. 3, infatti “… evidenzia al contrario come in assenza del supporto diretto del docente di sostegno, si rilevi un progressivo calo dell’attenzione e della concertazione, con conseguenti difficoltà nel completamento autonomo delle attività, alla luce delle cui osservazioni, in presenza della DS e della Funzione strumentale”, ragion per cui “si ritiene necessario garantire una copertura totale di 30 ore settimanali di sostegno, proprio al fine di assicurare un accompagnamento educativo continuo all’alunno”;
inoltre il PEI a.s. 2025-2026, pagina 2 “in assenza del supporto diretto del docente di sostegno, si rilevi un progressivo calo dell’attenzione e della concertazione, con conseguenti difficoltà nel completamento autonomo delle attività, alla luce delle cui osservazioni, in presenza della DS e della Funzione strumentale si ritiene 3 necessario garantire una copertura totale di 30 ore settimanali di sostegno, al fine di assicurare un accompagnamento educativo continuo all’alunno, sostenere la regolazione emotiva e comportamentale dell’alunno… la presenza costante del docente di sostegno per l’intero orario scolastico è pertanto da considerarsi fondamentale e imprescindibile per garantire ad AU un percorso formativo coerente coi suoi bisogni educativi e funzionale al suo sviluppo globale” (PEI a.s. 2025/2026, all. 4 del ricorso)
I deducenti lamentano dunque che a causa di tale patologia, per via della quale il minore ha necessità di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alle sue patologie, tuttavia il PEI a.s. 2025-2026, a pagina 5 attesta che “è prevista per ora la presenza del docente di sostegno per 18 ore settimanali, ma si ritiene necessario garantire all’alunno una copertura totale di 30 ore settimanali …” - Nel PEI poi in analisi, quindi , contraddittoriamente a quanto osservato e descritto sui bisogni del minore, e a quanto verbalizzato nel verbale GLO ovvero della necessità della copertura totale del tempo scuola di ore di sostegno, vengono indicate nel riquadro “ore di sostegno” in solo 18 le ore necessarie al minore
I ricorrenti si vedono pertanto costretti a svolgere impugnazione: - del decreto “Assegnazione docente di sostegno all’-OMISSIS- Anno scolastico 2025-2026, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS- che assegna al minore 18 ore settimanali di sostegno scolastico in luogo delle 30 ore di cui necessita; B) della V.F. PEI a.s. 2024-2025 e verbale GLO del 16 giugno 2025, trasmesso con nota protocollo del -OMISSIS-; C) del PEI a.s. 2025-2026 e del verbale GLO del 5.11.2025, trasmessi con pec 12.11.2025
Rammentato che la Sezione, con decreto presidenziale n. -OMISSIS- del 20/11/2025, accoglieva la domanda di misura cautelare monocratica motivando diffusamente la delibata sussistenza del fumus boni iuris nel gravame e, versandosi in materia di giurisdizione esclusiva impartendo il conseguente dettame di adozione degli atti più idonei a tutelare interinalmente il diritto della minore per cui è causa, statuendo, che:
“ misura cautelare idonea si palesa quella dell’ordine, al dirigente scolastico dell’Istituto intimato, di provvedere, nel più breve tempo possibile, al riesame del provvedimento gravato, limitatamente all’interesse fatto valere dalla ricorrente in giudizio, ed a riformulare il P.E.I. per il corrente a.s. 2025-2026, con conseguente assegnazione, al minore, delle ore di sostegno, necessarie alla sua piena integrazione scolastica”;
Rilevato che, con richiesta di passaggio in decisione del 16 dicembre 2025, il procuratore costituito per la ricorrente rappresentava al Collegio che l’Istituzione scolastica ha ottemperato, in data 15.12.2025, come comunicato dalla ricorrente, al Decreto Presidenziale n. -OMISSIS-, domandando la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese legali, in favore del procuratore antistatario.
Il Collegio, ravvisati i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., prende atto di quanto rappresentato da parte ricorrente ed alla luce dell’istanza formulata, opina di dover dichiarare il proposto ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., atteso che l’Istituto scolastico resistente si è conformato al decisum cautelare, di cui al riportato decreto presidenziale n. -OMISSIS-.
Ritenuto che gli impugnati provvedimenti recanti assegnazione al minore per cui è controversia, di un numero inadeguato di ore di sostegno, pari a sole 18, risultano carenti di motivazione rapportata alla gravità della patologia sofferta dall’alunno e alla necessità del correlato numero di ore di sostegno, essendo ancorati alla mera considerazione dei vincoli imposti all’organico di diritto e dell’eventuale assegnazione di posti in deroga; i provvedimenti avversati appaiono inoltre anche confliggere con il GLO ed il correlato PEI 2025/2026 sopra richiamati, P.E.I. che a pag. 2 richiede l’assegnazione di un’insegnante di sostegno per 30 ore.
Considerato, conseguentemente, che la proposizione del ricorso, notificato il 19 novembre 2025, ha all’evidenza avuto efficacia causale sulla nuova manifestazione di volontà provvedimentale dell’Amministrazione, attuata mediante l’assegnazione al minore per cui è causa, delle ore di sostegno nel numero, stabilito con il ridetto decreto cautelare n. -OMISSIS-;
Ritenuto, pertanto, che possa essere dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con la conseguente condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale la Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1000,00 (mille) oltre accessori di legge, con attribuzione all’Avv. Gilda Carla Sannino antistataria ex art. 93, c.p.c..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso RA, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Alfonso RA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.