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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 349/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240049783677000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240049783677000 TARES 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240049783677000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240049783677000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240049783677000 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3180/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione e del Comune di Monreale, la cartella di pagamento n. 29620240049783677000, notificata il
25 novembre 2024 ed afferente al mancato pagamento di IMU, TARES, TARI e TASI del complessivo importo di € 6.388,88, deducendone la nullità per l'asserita omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento, oltre che per l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Si è costituita ADER eccependo la correttezza dell'attività a sé riferibile e, con successiva memoria, la tardività della costituzione in giudizio della ricorrente per violazione dell'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, a seguito dell'abrogazione dell'art. 17 bis.
Anche il Comune di Monreale ha presentato controdeduzioni, con cui ha evidenziato che la cartella è stata preceduta dalla notifica di prodromiche ingiunzioni di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
A fronte di notifica del ricorso in data 17 dicembre 2024, il deposito presso la Corte di giustizia è avvenuto soltanto in data 04 febbraio 2025 e, quindi, oltre il termine perentorio di trenta giorni.
Da ciò deriva l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio anche a fronte della costituzione in giudizio del resistente senza nulla eccepire sul punto.
Questo il disposto dell'art. 22, d. lgs. 546/1992 in tema di costituzione del ricorrente: “1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”.
Il ricorso non funge anche da reclamo, a fronte dell'abrogazione dell'istituto della mediazione in materia di contenzioso tributario per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024, come quello in argomento.
Infatti, con il decreto legislativo n. 220 del 2023 è stata abrogata la disciplina della cosiddetta “mediazione tributaria”.
In base all'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 220 del 2023, l'art. 17 bis, d.lgs. n. 546 del 1992 è stato abrogato a decorrere dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività della costituzione in giudizio della ricorrente.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 349/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240049783677000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240049783677000 TARES 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240049783677000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240049783677000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240049783677000 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3180/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione e del Comune di Monreale, la cartella di pagamento n. 29620240049783677000, notificata il
25 novembre 2024 ed afferente al mancato pagamento di IMU, TARES, TARI e TASI del complessivo importo di € 6.388,88, deducendone la nullità per l'asserita omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento, oltre che per l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Si è costituita ADER eccependo la correttezza dell'attività a sé riferibile e, con successiva memoria, la tardività della costituzione in giudizio della ricorrente per violazione dell'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, a seguito dell'abrogazione dell'art. 17 bis.
Anche il Comune di Monreale ha presentato controdeduzioni, con cui ha evidenziato che la cartella è stata preceduta dalla notifica di prodromiche ingiunzioni di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
A fronte di notifica del ricorso in data 17 dicembre 2024, il deposito presso la Corte di giustizia è avvenuto soltanto in data 04 febbraio 2025 e, quindi, oltre il termine perentorio di trenta giorni.
Da ciò deriva l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio anche a fronte della costituzione in giudizio del resistente senza nulla eccepire sul punto.
Questo il disposto dell'art. 22, d. lgs. 546/1992 in tema di costituzione del ricorrente: “1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”.
Il ricorso non funge anche da reclamo, a fronte dell'abrogazione dell'istituto della mediazione in materia di contenzioso tributario per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024, come quello in argomento.
Infatti, con il decreto legislativo n. 220 del 2023 è stata abrogata la disciplina della cosiddetta “mediazione tributaria”.
In base all'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 220 del 2023, l'art. 17 bis, d.lgs. n. 546 del 1992 è stato abrogato a decorrere dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività della costituzione in giudizio della ricorrente.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.