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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3224/2025, avente ad oggetto “accertamento dell'inefficacia della sentenza di divorzio” e riservata per la decisione all'udienza del 15/09/2025
TRA
, rappresentata e difesa da Avv. Parte_1
BU NI – PARTE RICORRENTE –
E
e , rappresentati e Controparte_1 CP_2
difesi dall'Avv. MASTROGIACOMO EMILIA
– PARTI RESISTENTI –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente deduce d'avere contratto matri- monio concordatario con in Bari in data CP_3
16/07/1991, unione dalla quale sono nati i figli e CP_1 CP_2
entrambi maggiorenni. Con sentenza n. 2295/2022 pubblicata il
10/06/2022, il Tribunale di Bari ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi recependo le condizioni di cui al divorzio congiunto e che, successivamente, in data
26/08/2022, suo marito era deceduto.
Chiede che sia accertata e dichiarata l'inefficacia della suddetta sentenza di divorzio, perché non ancora passata in giudicato al mo- mento del decesso di . CP_3
Con comparsa del 10/09/2022 si sono costituiti CP_4
e figli della ricorrente e di
[...] CP_3 CP_3
i quali, preso atto della domanda proposta, non vi non si sono
[...]
opposti.
All'udienza del 15/09/2025, i resistenti non sono comparsi, sic- ché, sentita la parte ricorrente e fatte precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
È pacifico che la sentenza di divorzio n. 2295/2022 emessa il
10/06/2022 non fosse ancora passata in giudicato alla data del de- cesso del coniuge , avvenuto il 26/08/2022, come CP_3
risulta dal certificato di morte depositato in atti. La definitività della pronuncia è quindi sopravvenuta a tale decesso e, segnatamente, in data 11/1/2023, come attestato dalla cancelleria.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di
2 legittimità, la sopravvenuta morte di uno dei coniugi nel corso del giudizio di divorzio determina la cessazione della materia del con- tendere, con riferimento tanto allo stato di coniuge quanto ai profili economici connessi (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4092; Cass. 8 no- vembre 2017, n. 26489; Cass. 29 luglio 2015, n. 16051): onde,
l'evento morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia anche in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato. (Cass. 2 dicembre 2019 n. 31358).
In tali casi, il matrimonio si considera sciolto per morte e non per divorzio (art. 149 c.c.) e, nel caso di specie, ne consegue che la sen- tenza di divorzio non poteva passare in giudicato, essendo in vin- colo coniugale già cessato per causa naturale.
In particolare, Cass. civile sez. I^ 19/06/1996, n. 5664 ha chiarito che: “In seno al procedimento di divorzio, la morte di uno dei co- niugi, sopravvenuta dopo la notifica della sentenza di I grado e du- rante la decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c. non dà luogo al fenomeno processuale dell'interruzione di tale termine, ma determinando lo scioglimento per vincolo per altra causa (la morte), preclude il passaggio in giudicato della pronuncia di divor- zio, ancorché emessa su domanda congiunta di coniugi, fa cessare la materia del contendere e rende inammissibile il gravame even- tualmente proposto. Pertanto, qualora venga in contestazione che il matrimonio non si sia sciolto per divorzio, ma per la morte di uno dei coniugi intervenuta prima del passaggio in giudicato della de- cisione giudiziale di primo grado, dovrà essere proposta apposita
(separata) domanda, in primo grado, per l'accertamento della si- tuazione controversa, non potendo la stessa essere formulata in un atto di impugnazione proposto nei confronti degli eredi del coniuge
3 defunto” (conferma Cass. civ., Sez. I, 18/08/1992, n. 9592, orienta- mento confermato da Corte d'Appello Torino, 16/08/2016, n. 1458, secondo cui “La morte del coniuge nel corso del processo di divor- zio, anche successivamente all'emanazione di sentenza parziale sullo status, purché prima del suo passaggio in giudicato, deter- mina la cessazione della materia del contendere. Il coniuge super- stite è quindi legittimato a proporre appello per ottenere tale pro- nuncia, unitamente alla declaratoria di nullità della sentenza par- ziale. Tale legittimazione permane anche qualora la sentenza par- ziale di divorzio sia stata resa su conclusioni conformi da entrambe le parti”).
Nel caso in esame, quindi, la sentenza di divorzio è da ritenersi nulla e priva di effetti giuridici, essendo il vincolo coniugale cessato per causa naturale anteriormente al sopraggiungere della definiti- vità della sentenza medesima.
Spese compensate, avendo i resistenti aderito alla domanda.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 12/03/2025 da
, così provvede: Parte_1
1. ACCERTA che il matrimonio tra Parte_2
e è cessato per intervenuta morte del
[...] CP_3
coniuge di , ai sensi dell'art. 149 c.c., e per CP_3
4 l'effetto:
2. DICHIARA la nullità della sentenza di divorzio n. 2295/2022 pubblicata il 10/06/2022 da questo Tribunale;
3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari la cancellazione dell'annotazione della sentenza di divorzio, se già trascritta, e le ulteriori annotazioni e adempimenti di compe- tenza;
4. spese compensate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3224/2025, avente ad oggetto “accertamento dell'inefficacia della sentenza di divorzio” e riservata per la decisione all'udienza del 15/09/2025
TRA
, rappresentata e difesa da Avv. Parte_1
BU NI – PARTE RICORRENTE –
E
e , rappresentati e Controparte_1 CP_2
difesi dall'Avv. MASTROGIACOMO EMILIA
– PARTI RESISTENTI –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente deduce d'avere contratto matri- monio concordatario con in Bari in data CP_3
16/07/1991, unione dalla quale sono nati i figli e CP_1 CP_2
entrambi maggiorenni. Con sentenza n. 2295/2022 pubblicata il
10/06/2022, il Tribunale di Bari ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi recependo le condizioni di cui al divorzio congiunto e che, successivamente, in data
26/08/2022, suo marito era deceduto.
Chiede che sia accertata e dichiarata l'inefficacia della suddetta sentenza di divorzio, perché non ancora passata in giudicato al mo- mento del decesso di . CP_3
Con comparsa del 10/09/2022 si sono costituiti CP_4
e figli della ricorrente e di
[...] CP_3 CP_3
i quali, preso atto della domanda proposta, non vi non si sono
[...]
opposti.
All'udienza del 15/09/2025, i resistenti non sono comparsi, sic- ché, sentita la parte ricorrente e fatte precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
È pacifico che la sentenza di divorzio n. 2295/2022 emessa il
10/06/2022 non fosse ancora passata in giudicato alla data del de- cesso del coniuge , avvenuto il 26/08/2022, come CP_3
risulta dal certificato di morte depositato in atti. La definitività della pronuncia è quindi sopravvenuta a tale decesso e, segnatamente, in data 11/1/2023, come attestato dalla cancelleria.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di
2 legittimità, la sopravvenuta morte di uno dei coniugi nel corso del giudizio di divorzio determina la cessazione della materia del con- tendere, con riferimento tanto allo stato di coniuge quanto ai profili economici connessi (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4092; Cass. 8 no- vembre 2017, n. 26489; Cass. 29 luglio 2015, n. 16051): onde,
l'evento morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia anche in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato. (Cass. 2 dicembre 2019 n. 31358).
In tali casi, il matrimonio si considera sciolto per morte e non per divorzio (art. 149 c.c.) e, nel caso di specie, ne consegue che la sen- tenza di divorzio non poteva passare in giudicato, essendo in vin- colo coniugale già cessato per causa naturale.
In particolare, Cass. civile sez. I^ 19/06/1996, n. 5664 ha chiarito che: “In seno al procedimento di divorzio, la morte di uno dei co- niugi, sopravvenuta dopo la notifica della sentenza di I grado e du- rante la decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c. non dà luogo al fenomeno processuale dell'interruzione di tale termine, ma determinando lo scioglimento per vincolo per altra causa (la morte), preclude il passaggio in giudicato della pronuncia di divor- zio, ancorché emessa su domanda congiunta di coniugi, fa cessare la materia del contendere e rende inammissibile il gravame even- tualmente proposto. Pertanto, qualora venga in contestazione che il matrimonio non si sia sciolto per divorzio, ma per la morte di uno dei coniugi intervenuta prima del passaggio in giudicato della de- cisione giudiziale di primo grado, dovrà essere proposta apposita
(separata) domanda, in primo grado, per l'accertamento della si- tuazione controversa, non potendo la stessa essere formulata in un atto di impugnazione proposto nei confronti degli eredi del coniuge
3 defunto” (conferma Cass. civ., Sez. I, 18/08/1992, n. 9592, orienta- mento confermato da Corte d'Appello Torino, 16/08/2016, n. 1458, secondo cui “La morte del coniuge nel corso del processo di divor- zio, anche successivamente all'emanazione di sentenza parziale sullo status, purché prima del suo passaggio in giudicato, deter- mina la cessazione della materia del contendere. Il coniuge super- stite è quindi legittimato a proporre appello per ottenere tale pro- nuncia, unitamente alla declaratoria di nullità della sentenza par- ziale. Tale legittimazione permane anche qualora la sentenza par- ziale di divorzio sia stata resa su conclusioni conformi da entrambe le parti”).
Nel caso in esame, quindi, la sentenza di divorzio è da ritenersi nulla e priva di effetti giuridici, essendo il vincolo coniugale cessato per causa naturale anteriormente al sopraggiungere della definiti- vità della sentenza medesima.
Spese compensate, avendo i resistenti aderito alla domanda.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 12/03/2025 da
, così provvede: Parte_1
1. ACCERTA che il matrimonio tra Parte_2
e è cessato per intervenuta morte del
[...] CP_3
coniuge di , ai sensi dell'art. 149 c.c., e per CP_3
4 l'effetto:
2. DICHIARA la nullità della sentenza di divorzio n. 2295/2022 pubblicata il 10/06/2022 da questo Tribunale;
3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari la cancellazione dell'annotazione della sentenza di divorzio, se già trascritta, e le ulteriori annotazioni e adempimenti di compe- tenza;
4. spese compensate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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