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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/05/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel
2. Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
3. Dott. Antonio Rizzuti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 281/2022 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09.10.2024, vertente
TRA
, P.IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Commissario Straordinario, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Maria Lorusso e Anna Muraca ed elettivamente domiciliata in alla Parte_1
Via Vinicio Cortese, 25;
- APPELLANTE –
E
c.f.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore Dott. rappresentato e difeso, in forza di procura in calce CP_2
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Sergio Gidaro, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in , alla Via G. Schipani, n. 110 sc. B;
Parte_1
- APPELLATO –
E , p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti rogata dal notaio , in Persona_1
, il giorno 21 gennaio 2022 n.rep.163.078 –n.racc.36.819 ed in virtù di decreto del Parte_1
Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, dall'Avv. Dianora de Nobili dell'Avvocatura Regionale, presso i cui uffici, siti in , alla Cittadella Regionale – loc. Germaneto, è elettivamente Parte_1
domiciliata;
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro,
1) Accogliere il presente gravame e, conseguentemente, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n. 92/2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro – Dott.ssa Francesca Rinaldi, pubblicata in data 27 gennaio 2022 e notificata il 31/01/2022.
2) Condannare il al pagamento delle spese e competenze delle due Controparte_1
fasi di giudizio.”.
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1. dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello interposto dall' nei Parte_2
confronti del siccome infondato in fatto e in diritto;
Controparte_1
2. confermare, nei rapporti tra le medesime parti,
3. condannare l' al pagamento di spese e competenze del doppio grado di Parte_2 giudizio, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, con distrazione ai sensi dell'art. 93
C.P.C. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellata : Controparte_3
“che l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro - voglia - respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e richiesta - così provvedere: rigettare l'appello proposto dalla per Parte_2
tutte le ragioni esposte, con il rigetto, comunque, di ogni domanda proposta nei confronti dell'Amministrazione”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 09.01.2019, il Controparte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, l' Parte_1
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ”) chiedendone la condanna al pagamento
[...] CP_4 in suo favore della somma di € 124.059,81 (ovvero della diversa somma ritenuta più conforme a giustizia) quale residuo della “quota sociale” per le prestazioni rese dalla Parte_3 nell'anno 2014, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 e con vittoria delle spese di lite.
[...]
A sostegno della spiegata domanda parte ricorrente ha dedotto: a) di gestire la Parte_3
con sede in Palermiti (CZ), inserita con D.P.G.R. n. 1 del 05.01.2011 nel registro delle
[...]
strutture sanitarie e socio – sanitarie private accreditate definitivamente nella Regione per CP_3
l'erogazione di prestazioni socio - sanitarie residenziali in favore di soggetti anziani non autosufficienti e non assistibili a domicilio;
b) che la , tra gennaio 2014 Parte_3
e dicembre 2014, ha erogato prestazioni socio sanitarie residenziali in favore di soggetti anziani non assistibili a domicilio, in regime di accreditamento ex art. 8 quater D.Lgs. 502/92 e in esecuzione di apposito contratto stipulato con l' in data 19.12.2014; c) che gli artt. 17-18 L.R. Parte_2
Calabria 22/2007 richiamati dalla Premessa e dall'art. 3, commi 1 e 3 del detto contratto, suddividono il costo di siffatte prestazioni ponendone il 50% a carico del Sanitario Regionale CP_5
(c.d. quota sanitaria) ed il restante 50% a carico del Fondo Sociale Regionale (c.d. quota sociale); d) che l' ha provveduto all'integrale pagamento delle fatture emesse dal Parte_2 [...]
relative alla quota posta a carico del Fondo Sanitario Regionale mentre Controparte_1
Parte dell'ulteriore quota del 50% posta a carico del Fondo Sociale Regionale, l in data 30.07.2014,
a fronte della maggiore somma dovuta pari ad € 262.838,85, ha corrisposto solo € 138.779,04, così residuando ulteriori € 124.059,81, oltre interessi ex D.Lgs 231/02, di cui ha domandato il pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.02.2019, si è costituita in giudizio l' , la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Parte_1
passiva individuando la quale unico soggetto obbligato al relativo pagamento o, Controparte_3
comunque, a trasferirle le risorse finanziare necessarie a adempiere. Ha chiesto, pertanto, di essere autorizzata a chiamare in giudizio la proponendo, altresì, domanda di manleva nei Controparte_3
suoi confronti.
Autorizzata la chiamata in causa con provvedimento del 27.02.2019, la si è Controparte_3
costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.05.2019, ed ha, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande - di pagamento e di manleva - stante il proprio difetto di legittimazione passiva e l'invalidità del contratto.
Disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario ed istruita documentalmente, la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 19.10.2021, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
Con sentenza n. 92/2022, pubblicata in data 27.01.2022 e notificata in data 31.01.2022, il Tribunale di Catanzaro, ha così statuito:
“- condanna l' , in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore del in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante p.t., della somma di € 124.059,81, oltre interessi ex d.lgs. 9 ottobre 2002, n.
231 dalla data contrattualmente fissata per il pagamento sino al soddisfo;
- rigetta ogni domanda proposta nei confronti della;
Controparte_3
- compensa integralmente le spese di lite del giudizio”.
In sintesi, il Tribunale:
➢ ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla;
Controparte_3
➢ ha evidenziato che, alla luce delle allegazioni delle parti, l'eccezione di difetto di Parte legittimazione passiva sollevata sia dall' che dalla non può Controparte_3
configurarsi in termini di legittimazione passiva in senso proprio (da ritenersi sussistente
Parte sulla base della domanda attorea e della domanda di manleva proposta dall' bensì come difetto di titolarità (passiva) nel rapporto controverso;
Part
➢ ha accolto nei confronti dell' la domanda di pagamento della somma di € 124.059,81
(non contestata nell'ammontare) a saldo della quota sociale per le prestazioni rese nel 2014 dalla , oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/02 dalla data Parte_3
contrattualmente fissata per il pagamento fino al soddisfo, in ragione del fatto che, alla luce
Parte dei principi della giurisprudenza di legittimità, l' in quanto soggetto a cui è demandata la stipula dei contratti con le strutture accreditate, siano esse pubbliche o private, è l'unico legittimato al pagamento in loro favore sia della quota da imputarsi al Servizio Sanitario
Regionale sia di quella relativa al Fondo Sociale Regionale, rimanendo la Regione titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore;
➢ ha rigettato l'eccezione relativa alla nullità del contratto per difetto di copertura finanziaria sollevata dalla , atteso che, non versandosi in un'ipotesi di acquisto di beni Controparte_3
o servizi, ma piuttosto di concessione di pubblico servizio, la norma di cui all'art. 43, comma 10, della l.r. Calabria del 4 febbraio 2002, n. 8 non può ritenersi applicabile;
➢ sulla scorta di una pronuncia della Corte d'Appello di Catanzaro (sent. 2030/2017), secondo cui eventuali pagamenti parziali effettuati da parte della stessa per remunerare parte CP_3 delle prestazioni dedotte in giudizio “si qualificano alla stregua di circostanze di mero fatto, inidonee a sostenere la tesi circa la sussistenza di uno specifico obbligo normativamente
Parte generato”, ha respinto la tesi prospettata dall' che investiva la Controparte_3 dell'obbligo di pagare la quota sociale sol perché aveva già pagato una parte dell'importo dovuto, così riconoscendo implicitamente il debito;
Parte
➢ ha ritenuto irrilevante i) il richiamo della difesa dell' all'art. 5, commi 1 e 3 L.R.
n. 11/2015, trattandosi di norme meramente programmatiche inidonee a far sorgere CP_3
l'obbligazione di pagamento in capo alla la quale non è stata parte Controparte_3
Parte dell'accordo stipulato dalla società attrice con la sola ii) la circostanza che le fatture allegate al ricorso introduttivo, in relazione alle quali il CP_1 CP_1
reclama il pagamento, siano state emesse nei confronti della , in quanto la Controparte_3
fatturazione rappresenta un aspetto di natura meramente fiscale, non incidente sulla titolarità dell'obbligazione dal lato passivo;
Parte
➢ ha rigettato la domanda di manleva proposta dall' nei confronti della Controparte_3 dal momento che quest'ultima non ha concluso né sottoscritto l'accordo di cui ai fatti di causa. Detto accordo, infatti, riconosciuta la sua piena validità, essendo stato stipulato in data 19.12.2012 solo fra il e l' non può far Controparte_1 CP_6
sorgere alcuna obbligazione in capo alla;
Controparte_3
➢ stante la obiettiva difficoltà di interpretazione delle norme che regolano la fattispecie ed in considerazione della controvertibilità delle questioni trattate, ha integralmente compensato le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l' , con Parte_1
atto di citazione notificato in data 23.02.2022, affidato ai motivi che saranno di seguito esaminati.
Si è costituito in giudizio il con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 30.05.2022, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si è, altresì, costituita la , con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_3
data 06.02.2024, concludendo come in epigrafe.
Indi, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09.10.2024, la Corte, con provvedimento del
17.10.2024, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art 190 cpc.
Nei termini assegnati tutte le parti hanno depositato sia la comparsa conclusionale che le memorie di replica. § 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Preliminarmente, occorre precisare che la sentenza non è stata impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla
, di talché tale statuizione deve ormai ritenersi coperta da giudicato. Controparte_3
2.2 Venendo, ora, all'esame del merito della controversia, l'appellante, con un unico ed articolato motivo ha censurato la sentenza per violazione di legge ed erronea motivazione sotto profili diversi.
Parte 1) In primo luogo, critica la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l' obbligata a pagare anche la quota gravante sul Fondo Sociale senza considerare che fino al 2015 il complesso delle competenze relative alla quota sociale era ascritto alla e che solo a partire Controparte_3
dal 2015, come previsto dall'art. 5 della L.R. n. 11/2015 rubricato “Disposizioni in materia di prestazioni sociali”, è stato trasferito alla responsabilità del Dipartimento Tutela della Salute.
Part Secondo l'appellante il Tribunale ha, dunque, errato nel ritenere l' l'unico soggetto obbligato per contratto al pagamento. Ciò in quanto la normativa regionale prevale sullo stesso contratto e alla stessa non può esser attribuita valenza programmatica atteso che la disciplina ivi contenuta doveva essere recepita dal contratto, il quale, a sua volta, non poteva contenere clausole difformi dalla normativa regionale pena la nullità delle stesse.
A dire dell'appellante, le decisioni della Suprema Corte che hanno escluso l'obbligo della CP_3
non possono essere considerate poiché non fanno alcun riferimento alla predetta Legge Regionale.
2) Parte appellante critica la sentenza anche laddove il Tribunale ha disconosciuto la legittimazione passiva della per il saldo del pagamento nonostante sia stato proprio lo stesso Controparte_3
a disporre il pagamento di parte dell'importo dovuto a titolo di quota sociale, saldando alcune Pt_4
delle fatture emesse nei suoi confronti dalla struttura privata.
L'appellante sostiene che la , disponendo il pagamento di parte della quota sociale, Controparte_3
ha riconosciuto il debito e la relativa obbligazione scaturita direttamente dalla legge regionale del
2015. Non solo, a suo dire, l'esclusione dell'obbligo giuridico in capo alla avrebbe come CP_3
Parte conseguenza la possibile duplicazione di pagamenti (da parte della e dell' . CP_3
Deduce, inoltre, che il Tribunale ha trascurato di considerare che le obbligazioni in capo alla scaturiscono dal contratto stesso, il quale viene redatto conformemente allo schema CP_3 contrattuale predisposto dallo stesso Ente regionale che prevede, per l'appunto, che a pagare sia la
CP_3
3) L'appellante si duole, ancora, della statuizione di rigetto della domanda di manleva formulata nei confronti della poiché, per come emerge dalla normativa regionale sopra Controparte_3 richiamata, è proprio l' a dover finanziare la suddetta quota e, a tal uopo, richiama Parte_5 un'ordinanza del Tribunale di Crotone. 4) Parte appellante censura, infine, la sentenza nella parte ha riconosciuto la debenza degli interessi ex D.Lgs n. 231/2002 atteso che, per come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, per il riconoscimento è necessaria la liquidità del credito e la messa in mora dell'azienda, nella specie non Parte provati. Non solo, a suo dire, la condanna dell' al pagamento degli interessi è ingiusta i) perché il contratto non prevede un termine certo per il pagamento, ii) non può essere imputato all' Pt_1
il ritardo del pagamento del residuo prima dell'accertamento giudiziale, avendo la CP_3
provveduto al pagamento del maggiore importo della quota sociale.
2.3 L'appello è infondato in tutti i profili in cui si articola.
Part Il Tribunale ha correttamente condannato l' al pagamento della quota sociale richiamando la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale le obbligazioni derivanti dall'esecuzione di prestazioni sociosanitarie rese in regime di accreditamento non sono direttamente a carico delle
CP_3
Ed invero, gli artt. 17 e 18 della L.R. 22/2007 e l'art. 13, co. 3, L.R. 24/2008 (disposizioni normative sulla cui base il ha fondato la domanda di pagamento), Controparte_1
stabiliscono rispettivamente a) la quota della retta gravante sul Fondo Sanitario Regionale ( nel caso specifico 50%) e quella gravante sul Fondo Sociale Regionale ( 50%); b) la stipula da parte delle
Parte dei contratti con le strutture pubbliche e private sia pure sulla base dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di spesa e dei livelli assistenziali stabiliti dalla programmazione regionale.
Ora, di tale normativa, come ha evidenziato il primo giudice, si è occupata la Corte di Cassazione la quale con un orientamento più che consolidato ha escluso che essa sia idonea all'insorgenza di un'obbligazione a carico della che legittimi le strutture sociosanitarie a ottenere il CP_3
pagamento della quota sociale. Anche di recente, la Suprema Corte ha statuito con riferimento alla legislazione regionale della , che “La non è passivamente legittimata al CP_3 Controparte_3
pagamento delle prestazioni sociosanitarie erogate da una struttura privata accreditata sulla base di una convenzione stipulata tra quest'ultima e l'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio. Infatti, la disciplina normativa regionale in materia di servizi sociali integrati demanda alle (o Provinciali) ogni potere di intervento diretto, ivi compresa Controparte_7
l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riservando alla Regione solo compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali rientra anche la ripartizione tra le
[...]
(o Provinciali) delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti Controparte_7 interventi. Ne consegue che l'esecuzione delle prestazioni rese dalla struttura privata in favore degli assistiti non può far sorgere obbligazioni a carico della , essendo questa Controparte_3 rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l' e priva di Parte_1 ogni competenza a riguardo. Inoltre, il fatto che una quota del corrispettivo delle prestazioni sociosanitarie gravi sul Fondo Sociale Regionale non comporta una responsabilità diretta a carico della nei confronti delle strutture accreditate, essendo tale previsione destinata ad CP_3 assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la e l'Azienda CP_3
Sanitaria Locale (o ) competente per territorio. Pertanto, in assenza di una specifica Parte_1 disposizione di legge che comporti un vincolo per l' di instaurare rapporti con i Parte_5
terzi, deve escludersi ogni obbligo della di provvedere, sia pure parzialmente, al Controparte_3 pagamento delle rette dovute alle strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie” (Cass. 6788/2024).
Alla luce dell'enucleato principio di diritto è chiaro che il contratto di cui nella specie si discute, stipulato tra l' ed il non produce alcun effetto Parte_2 Controparte_1
nella sfera giuridica e patrimoniale della Ciò, perché il quadro normativo di riferimento CP_3 attribuisce alla “competenze riguardanti esclusivamente la sfera della Controparte_3 programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore”. Né l'obbligo di pagamento della può farsi discendere dall'art. 5 della L.R. n. 11/2015 Controparte_3
trattandosi di disposizioni programmatiche e di natura finanziaria che come tali sono inidonee a far sorgere l'obbligazione di pagamento in capo a quest'ultima.
A tal uopo, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità che, in un caso analogo, dopo aver ribadito a) che l'art. 13, L.R. Calabria 24/2008 ha trasferito alle , ogni potere Controparte_7
d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, compresa la stipula dei contratti con le strutture accreditate private, assegnando alla esclusivamente compiti di programmazione, CP_3
coordinamento e vigilanza;
b) che gli artt. 17-18, LR Calabria 22/2007, prevedenti la distinzione tra
“quota sanitaria” e “quota sociale”, rappresentano norme destinate ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra e;
c) che CP_3 Parte_1
anche il pagamento della quota posta a carico del Fondo Sociale Regionale spetta all'Azienda
Sanitaria firmataria del contratto con la struttura privata accreditata, ha risolto la medesima questione in questa sede prospettata dall' affermando che il contenuto delle Parte_2
LL.RR. nn. 47/2011, 69/2012 e 12/2015 non inficia i principi di diritto enucleati e consolidati atteso che “La natura finanziaria di tali disposizioni, collocate nella legge regionale di stabilità o nei relativi collegati, e non recanti alcun accenno all'assunzione diretta dei predetti debiti da parte della suona anzi come un'ulteriore conferma della portata meramente interna degli CP_3 obblighi assunti da quest'ultima, aventi come controparti esclusivamente le asl dal momento che, in assenza di apposite disposizioni, i rapporti finanziari tra queste ultime e la sono regolati CP_3 dalla legge istitutiva e dai provvedimenti amministrativi di volta in volta adottati dagli organi competenti” (Cass. 11925/2017, 25851/2020). Part In buona sostanza, la tesi dell'appellante secondo la quale l' è tenuta a pagare la quota sociale solo dall'anno 2015 per effetto della L.R. 11/2015, e che la è obbligata a pagare le quote CP_3
sociali degli anni precedenti non coglie nel segno, giacché, a differenza di quanto assume l'appellante, la legge regionale 11/2015, intitolata Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale ( collegato alla manovra finanziaria 2015 non ha affatto modificato il quadro normativo e giurisprudenziale relativo all'erogazione delle prestazioni sociosanitarie, che
è rimasto immutato, ma si è limitata a trasferire le competenze amministrative relative alla quota sociale dal Dipartimento Politiche Sociali al Dipartimento Tutela Salute e a creare un nuovo
Parte capitolo di bilancio sul quale confluiscono le risorse da trasferire alle per il pagamento della quota sociale.
Chiarito ciò, in linea con quanto affermato dal Tribunale, la non può essere Controparte_3
Parte neppure tenuta a manlevare l' di quanto è obbligata a corrispondere al Controparte_1
poiché il riconoscimento di un tale diritto si porrebbe, infatti, in insanabile contrasto
[...] con l'esigenza già sopra richiamata di rimettere in via esclusiva alla la pianificazione, la CP_3
Parte programmazione della spesa sociale e la ripartizione tra le delle risorse disponibili sul relativo
Part capitolo di bilancio, e di non esporla neanche in via indiretta, come pretenderebbe l' agli effetti economici negativi derivanti dalla stipulazione di contratti con le strutture socio sanitarie private ai quali è rimasta estranea. Del resto, se per un verso è vero che è la quota sociale è Parte_6
Part finanziata dalla nei limiti delle risorse disponibili, è pur vero che l' non vanta nei CP_3
confronti della una posizione di diritto soggettivo spendibile davanti al giudice ordinario CP_3
stante la natura programmatica della L 11/2015.
Non è neppure dirimente, ai fini del riconoscimento in capo alla dell'obbligo di Controparte_3
pagare il residuo della quota sociale, “in assenza di una specifica disposizione di legge che comporti un vincolo per l' di instaurare rapporti con i terzi”, la circostanza prospettata Parte_5
Part dall' secondo cui “E' incomprensibile, oltre che giuridicamente inaccettabile il disconoscimento della legittimazione passiva della per il saldo di pagamento Controparte_3 quando è stato proprio l' a disporre il pagamento di una parte dell'importo dovuto a Parte_5
titolo di quota sociale saldando parte delle fatture emesse nei suoi confronti dalla struttura privata”. Ciò in quanto, come sottolineato dal Tribunale, il quale ha richiamato il giudizio espresso a riguardo da codesta Corte con la sentenza n. 2030/2017, eventuali pagamenti parziali effettuati dalla per remunerare parte delle prestazioni dedotte in giudizio nonché la ricezione da parte CP_3 della stessa delle fatture di pagamento “si qualificano alla stregua di circostanze di mero CP_3 fatto, inidonee a sostenere la tesi circa la sussistenza di uno specifico obbligo normativamente generato. La “inspiegabilità” della relativa condotta – eventualmente rilevante sotto il profilo della responsabilità erariale – non vale certo a determinare la nascita di una obbligazione che, allo stato, appare priva di fonte in relazione alla sfera giuridica dell' ”. Parte_5
Quanto, poi, agli interessi ex D.Lgs 231/2002, non v'è ragione di discostarsi dalla motivazione del
Tribunale, il quale ha riconosciuto gli interessi atteso che la predetta normativa è applicabile anche ai contratti conclusi tra una azienda sanitaria ed una casa di cura privata in quanto la convenzione prevede una prestazione di servizi dietro il pagamento di un corrispettivo e rientra nella nozione di
“transazioni commerciali” di cui all'art. 2, comma 1, lett. A), D.Lgs n. 231/2002 (Cass. SS.UU.
12231/2020).
Non solo, essendo l'ammontare determinato e non generico, sussiste il requisito della liquidità del Parte credito. Ed invero, proprio l' appellante, ha attestato la regolarità contabile di tutte le fatture emesse dal per il pagamento delle prestazioni rese nell'anno 2014 e Controparte_1
poste pro quota a carico del Fondo Sociale Regionale (cfr. all. 2 al fascicolo di parte attrice di I grado).
Inoltre, gli interessi di cui al D.Lgs 231/2002 sono dovuti anche in assenza della messa in mora;
l'art. 4 ratione temporis vigente, recita: “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. In Part relazione al termine di pagamento va poi osservato , a differenza di quanto assume l' che con stretto riferimento alla quota sociale, l'art.
8.2 del contratto stipulato tra le parti in data 19.12.2014 prevede, da un lato, l'espletamento da parte dell' delle verifiche di regolarità Parte_2 contabile sulle fatture emesse per il pagamento della “quota sociale” relativamente alle prestazioni rese in ogni singolo trimestre ( verifiche nella fattispecie eseguite come si evince dalle suddette attestazioni di regolarità contabile, predisposte dalla stessa ) e, dall'altro lato, il Parte_2
pagamento delle medesime fatture entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture. Dunque, è ben previsto un termine per il pagamento, a partire dal quale sono dovuti gli interessi ex D.Lgs.
231/2002, non rilevando, a tal uopo, la circostanza secondo la quale la quota sociale è stata in parte pagata, discutendosi nella specie di interessi maturati sulla parte residua.
§3. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della Parte_1
e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri previsti dal
[...]
D.M. 10.03.2014, n. 55 – valori medi - (scaglione da € 52.001 € 260.000), aggiornato sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, ridotte della metà in ragione della non particolare complessità della controversia, ed inclusa la fase istruttoria perché ineludibile anche in appello (Cass. 30219/2023).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
con atto di citazione notificato il 23.02.2022, avverso la sentenza definitiva n. 92/2022
[...]
del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 27.01.2022 e notificata in data 31.01.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
del e della , che liquida in € 7.158,50 ciascuno, Controparte_1 Controparte_3
oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa, con distrazione, solo per il Controparte_1
in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta;
[...]
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23.4.2025
Il Presidente est
Dott.ssa Carmela Ruberto