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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/10/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
RG nr. 358/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 19/05/2021 da Parte_1
[...] rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonella Borsetto, con domicilo eletto in Venezia S.Croce, 712, Parte appellante contro
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Moro e Marta Capuzzo in forza di procura alle liti in calce al ricorso di primo grado ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Mestre – Venezia via Pacinotti n. 4, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 198/2021 resa dal Tribunale di Venezia in data 19.03.2021 e pubblicata in pari data, non notificata
In punto: indennità malattia professionale
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Venezia adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia - Sezione per le controversie di Lavoro n. 198/2021, di cui in epigrafe, così provvedere: A) Verificati i presupposti di legge e l'attività istruttoria effettuata , oltre a quella che riterrà necessaria in questo grado di giudizio, riformarsi la sentenza del Tribunale di Venezia sezione per le controversie di Lavoro n. 198/2021 e per l'effetto dichiararsi che il sig. non abbia Controparte_1 diritto alla prestazione assicurativa richiesta per carenza di prova sull'esposizione a rischio lavorativo e sul nesso di causalità tra le lavorazioni e la patologia di natura extralavorativa. B) In ogni caso respingere con qualsiasi statuizione la domanda attorea. C) Spese legali come di giustizia.
1 Per parte appellata: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto infondato per le ragioni espresse nella precedente parte espositiva, con conseguente Pt_1 conferma della sentenza impugnata con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e compensi professionali del presente grado di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti Avvocati che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi.
* motivazione
1. Con ricorso depositato presso questa Corte, l' impugnava la sentenza Pt_1 con cui il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda di accertamento della malattia professionale azionata da parte ricorrente, quale autista di autobus e tram alle dipendenze di dal 1990, il quale lamentava che la patologia CP_2 denunciata (ernie discali lombari e protrusioni lombari) fossero riconducibile all'attività lavorativa svolta.
Il giudice di primo grado nel corso del giudizio acquisiva documentazione riferita ad altre analoghe controversie e disponeva CT medico legale, all'esito della quale accoglieva il ricorso del lavoratore.
In particolare, il giudice de quo non condivideva le conclusioni del CT secondo cui non vi era prova dell'esistenza del nesso di causalità tra patologia denunciata ed attività lavorativa, rilevando che lo stesso CT dava atto che vi era una sufficiente evidenza epidemiologica della sussistenza di un rischio specifico nell'esposizione professionale a vibrazioni, in connessione con la durata dell'esposizione stessa e con la postura assunta nell'espletamento dell'attività lavorativa.
Riteneva che i dati ricavati dai DVR e valorizzati dal CT medico-legale, riferiti a rilievi e misurazioni effettuate dal 2012, non erano utilizzabili (almeno fino al 2006) per escludere la sussistenza del nesso di causalità.
Ad avviso del giudice veneziano, le caratteristiche del percorso urbano e dei mezzi utilizzati dal lavoratore consentivano di accertare la sussistenza del nesso causale tra la patologia del lavoratore e l'attività lavorativa svolta.
Pertanto, riconosceva la malattia professionale al ricorrente e condannava l' a corrispondergli un indennizzo rapportato alla misura del 7%, con Pt_1 interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
infine, compensava per metà le spese di lite e poneva la CT a carico dell' . Pt_1
2 2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l' con unico Pt_1 articolato motivo di appello chiedendone la riforma totale eccependo l'errata valutazione, da parte del Tribunale di Venezia, della CT e della carenza di prova sull'esposizione lavorativa e sul nesso di causalità.
2.1. Evidenziava come la sentenza impugnata fosse viziata per non aver accolto e fatte proprie le conclusioni del CT, senza adeguata motivazione, il quale, nella fattispecie in esame, escludeva il nesso di causalità tra l'esposizione lavorativa e l'insorgenza della patologia – considerata di origine comune – tenuto conto anche del DVR della datrice di lavoro dell'appellato.
2.2. A sostegno della propria tesi difensiva, l'odierno appellante richiamava fattispecie analoga decisa con sentenza della Corte d'Appello di Trieste.
3. Si costituiva il lavoratore chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
In primo luogo, richiamava giurisprudenza di merito nell'ambito di analogo contenzioso evidenziando come i dati risultanti dai DVR aziendali di CP_2 non possono essere ritenuti rilevanti ai fini del decidere, non consentendone una corretta ricostruzione della reale situazione espositiva del lavoratore relativa al periodo storico di cui è causa.
Osservava come il CT aveva omesso di considerare che i mezzi condotti dal lavoratore erano ben più vetusti e in cattive condizioni rispetto a quelli utilizzati per i campionamenti di cui al DVR, circostanza confermata sia documentalmente che dai testi escussi, considerando che nel parco mezzi aziendale della erano presenti autobus immatricolati tra la metà degli CP_2 anni '70 – '80.
Emergeva, inoltre, dalle prove testimoniali assunte nei giudizi analoghi che l'orario di guida degli autisti era superiore di almeno due ore rispetto a quello indicato dall'azienda, sottolineando che gli autisti spesso guidano ininterrottamente per circa 6,5/7ore
Richiamano, altresì, giurisprudenza di legittimità sul tema del nesso causale delle patologie multifattoriali. Ritengono che l'elaborato peritale de dott. ometteva di considerare ogni indagine in merito all'esistenza di una Per_1 possibile concausa.
4. La causa, iscritta a ruolo nel maggio 2021, subiva una serie di rinvii d'ufficio (decreti in data 14/9/2022, 2/1/2023, 17/1/2024, 21/5/2024) per esigenze
3 organizzative del ruolo e veniva quindi trattata nel corso dell'udienza del 6/2/2025 al cui esito veniva disposta CT (con giuramento del consulente all'udienza del 6/3/2025).
Depositato l'elaborato peritale la controversia veniva discussa ed in definitiva decisa all'udienza del 25/9/2025.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere respinto.
6. Questione nodale posta dall'atto di appello attiene alla sussistenza del nesso di causa tra patologia [ernia discale L5-S1 e protrusione discale L4-L5, accertata strumentalmente ad ottobre 2005] ed attività lavorativa [autista di autobus per dal 1990 fino al 2021] svolta dalla parte appellata. CP_2
7. La CdA di Venezia, in controversie identiche a quella qui in trattazione, che hanno visto quali parti (in genere appellate) molteplici colleghi del
[...]
, ha ritenuto la sussistenza del nesso causale [tra le molteplici si CP_1 vedano le controversie di cui ai nn. 668/21 e 146/21].
La Corte, dovendosi qui rammentare come si discuta di patologia accertata nel corso dell'anno 2005 e, quindi, sorta in relazione a contesto lavorativo sussistente anteriormente a tale anno, ha quindi avuto modo di affermare, soprattutto quanto alla ricostruzione del fatto, quanto segue. <con la sentenza gravata il tribunale di venezia ha accolto domanda con quale l'odierna parte appellata, conducente autobus per (azienda che svolge servizio cp_2 trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano a e provincia), domandato le venisse indennizzata malattia professionale denunciata in sede amministrativa non riconosciuta dall' insussistenza dell'esposizione al rischio. pt_1
[…] Il giudice di prime cure, dando atto non essere contestate le mansioni, disposta CT ed effettuata prova orale a conferma della tipologia di veicoli utilizzati dal […], ha riconosciuto il diritto azionato […] La sentenza gravata quindi ha riconosciuto il diritto, pur vertendosi di patologia multifattoriale, nella cui evoluzione <<vi è stata un'azione dei processi degenerativi parafisiologici (perché legati all'età)>> che <<non escludono comunque l'effetto delle vibrazioni nel determinismo causale>>. […]
L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Parte appellante contesta le conclusioni cui il giudice di prime cure è pervenuto in merito alla sussistenza di nesso causale tra mansioni lavorative – in particolare le modalità di svolgimento delle stesse – e patologia (questa pacificamente sussistente).
4 Dubita in particolare, su tale aspetto incentrandosi la critica alla sentenza gravata, Pt_1 che il […] abbia fatto uso, nello svolgimento delle proprie mansioni, dei mezzi (autobus) che sono notoriamente (non contestando le parti simile dato) in grado di generare quelle vibrazioni che, con il passare del tempo, sono idonee a provocare la patologia in effetti accusata dalla parte appellata.
Evidenzia infatti come dai DVR (anni 2006 e 2012) dell'azienda datrice di Pt_1 lavoro del […] e da altra documentazione sempre acquisita da presso la medesima Pt_1 azienda emerga un irrisorio indice di pericolosità con riferimento alla concreta patologia di cui il […] è affetto.
7. Questa Corte, come invero già deciso in precedenti, recenti, occasioni (sentenza n. 578/2023 in data 28/9/2023), non condivide le tesi di parte appellante.
Deve infatti essere ricordato come il testimone – - escusso dal Tribunale di Testimone_1
Venezia abbia fatto presente come nell'anno 2000 non abbia affatto dismesso i CP_2 veicoli più datati e, tra questi, i Fiat 411, i Fiat 418, gli Inbus prima serie e i Per_2 avendo invece iniziato la loro lenta sostituzione con altri autobus. Il Frate ha inoltre precisato come proprio il […] , al pari dello stesso teste, avesse fatto uso di simili mezzi.
Ora, del suddetto processo di avvicendamento degli autobus vi è conferma, a suffragio della piena attendibilità del teste (come la stessa sentenza gravata in effetti afferma), proprio negli stessi DVR menzionati dall' . Pt_1
Dalla lettura dei detti DVR si apprende come proprio negli anni di redazione degli stessi – qui interessa in particolar modo il DVR dell'anno 2006 in quanto di 4 anni soli antecedente all'insorgenza/diagnosi della patologia – aveva ancora in uso mezzi CP_2 vetusti;
ed infatti scorrendo l'elenco dei mezzi analizzati per verificare l'indice di pericolosità della mansione da riportare nel DVR dell'anno 2006 è possibile osservare come dei 41 autobus sottoposti a verifica ve ne fossero almeno 10 che risultavano appartenere proprio alla categoria che potremmo definire “pericolosa”, trattandosi proprio della tipologia di mezzi che il CT e quindi la sentenza gravata hanno indicato – senza essere contestati da alcuna nelle parti, neppure nel presente giudizio di appello – come in grado di genere vibrazioni e, quindi, patologie lombari.
Quanto sopra quindi, non solo conferma quanto affermato dal teste circa la lenta dismissione da parte di dei veicoli in grado di generare la patologia accusata dal CP_2
[…], ma anche mette in luce come simili mezzi fossero presenti presso in misura CP_2 non limita (ve ne erano ancora nell'anno 2015).
Tale considerazione viene peraltro avvalorata del fatto, come messo in luce della stessa difesa della parte appellata, che circa il 50% del parco mezzi di era costituito, negli anni CP_2 che qui interessano, da veicoli vetusti (allegazione che , che ha avuto modo di Pt_1
5 valutare i medesimi documenti, non ha contrastato). A tal riguardo, e così a conferma delle allegazioni del […], è qui sufficiente richiamare l'elenco dei mezzi trasmesso da di CP_2 cui al doc. 3 dimesso dalla parte appellata e, inoltre, l'elenco dei mezzi ancora in uso ad per come risultante dal DVR datato anno 2015; elenco quest'ultimo che dà in CP_2 effetti conto della presenza nel parco mezzi di di veicoli risalenti a periodo anteriore CP_2 all'anno 2000.
Medesime considerazioni potrebbero essere svolte con riferimento al DVR dell'anno 2012 il quale, in ogni caso, contiene dati poco significativi – al pari dell'integrazione del 2015 - in quanto posteriore all'insorgenza della patologia del […] che, come è detto, è risalente – la diagnosi quantomeno - all'anno 2010.
Da quanto sopra non è quindi affatto possibile evincere una incongruenza tra la modalità della prestazione lavorativa (che ha visto l'utilizzo da parte del […] di autobus vetusti quantomeno fino all'anno 2012) e la diagnosi della patologia – ovviamente insorta prima – nel corso dell'anno 2010>>.
6.2. Ora, alle suddette considerazioni ben possibile è fare rimando al fine della soluzione del caso in esame potendosi quindi pervenire ad affermare che fino al almeno l'anno 2007 e, a ben vedere, anche oltre, presso sono stati in uso mezzi vetusti (assieme a quelli più CP_2 moderni aventi ammortizzazioni tali da limitare, di molto, le vibrazioni) privi di quelle caratteristiche idonee da limitarne la pericolosità in rapporto alla patologia accusata anche dal al pari di suoi colleghi>> [Sentenza n. 506/2024 CdA Venezia, resa Pt_2 nell'ambito del giudizio RG nr 146/2021].
8. Ciò detto in fatto e, in ogni caso precisato come il materiale probatorio menzionato entro il suddetto provvedimento decisorio risulta acquisito al presente processo, rileva il Collegio come il CT qui nominato abbia motivatamente affermato la sussistenza del nesso di causa, quantomeno a livello di concausa concorrente, innanzitutto rilevando come la malattia sia tabellata e, in ogni caso evidenziando come alcun dato risulti essere stato fornito con riferimento a quantità e qualità delle vibrazioni trasmesse dagli autobus ai guidatori anteriormente al 2005, come statisticamente gli autisti di autobus siano in significativa misura colpiti dalla patologia che interessa il DE GREGORIO e come detta patologia sia correlata non solo a vibrazioni ma anche a posture alle quali gli autisti di autobus sono non solo normalmente ma anche necessariamente soggetti.
Così si è espresso il CT che, è rilevante dirlo, non risulta in alcun modo avversata dai CCTTPP bensì solo dalla difesa di sulla base di Pt_1 considerazioni, espressa solo in sede di finale discussione, tuttavia immotivate ed dimostrate : <<[…] si può già affermare che la patologia da cui è affetto il sig.
6 è ben documentata e consiste in un'ernia discale L5-S1 e protrusione discale L4- CP_1
L5, quadro menomativo manifestatosi clinicamente nel 2005 ed accertato radiologicamente in data 08.10.2005. L'ernia discale lombare è “tabellata” alla voce 73 (M51.2) per lavorazioni “svolte in modo abituale e sistematico con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura”
L'anamnesi lavorativa ha evidenziato che il sig. ha svolto ininterrottamente la CP_1 mansione di autista di autobus per dal 1990 fino al 2021, anno del CP_2 pensionamento, conducendo varie tipologie di autobus durante i vari turni di lavoro.
In merito, si segnala che nella documentazione trasmessa da alla sede CP_3
di Venezia Terraferma in data 23.06.2017 (cfr. doc. 12 della documentazione Pt_1 esaminata), con riferimento al lavoratore sono riportati tempi di “guida CP_1 effettiva: fino al 19/01/2014: 4 ore 19 minuti;
dal 20/01/2014: 4 ore 27 minuti;
oggi 10/04/2014: 4 ore 27 minuti…”. Non è chiaro, tuttavia, se i suddetti tempi di guida siano stati sempre gli stessi fin dall'assunzione nel 1990 o possano essere stati anche superiori, come si legge nel ricorso del 19.07.2019 a firma dell'Avv. Moro.
In ogni caso, sulla base dei dati tecnici e scientifici poc'anzi esposti, si giudica che il sig.
[...] sia stato esposto ad un rischio professionale determinato dalle vibrazioni tramesse CP_1 al corpo intero (WBV) potenzialmente lesivo per il rachide lombare.
Per quanto attiene all'esistenza di un nesso di causalità materiale tra la patologia da cui è affetto l'appellato e l'attività lavorativa svolta, si ribadisce in primis quanto già esposto nella parte di trattatistica della presente Consulenza, e cioè che la discopatia lombare è un quadro patologico molto diffuso nella popolazione generale, con una prevalenza che aumenta con l'età, e non vi sono elementi che consentano di distinguere, sul piano delle manifestazioni cliniche, le patologie professionali da quelle a genesi non professionale.
Tuttavia, nella specificità del caso concreto è necessario considerare alcuni elementi di particolare rilievo.
La patologia rachidea, infatti, è diventata clinicamente manifesta in età relativamente giovanile, in quanto il sig. iniziava ad accusare i primi disturbi, che lo CP_1 portavano ad effettuare i primi accertamenti clinico-strumentali, nel 2005, ad appena 43 anni, in linea con il picco di incidenza descritto in letteratura per tale patologia. I predetti accertamenti risultavano già positivi per protrusione discale mediana posteriore in L4-L5 e per piccola ernia discale lombo-sacrale L5-S1. L'età di manifestazione clinica nel caso del sig. non può essere considerata certamente indicativa di un'eziopatogenesi CP_1 degenerativa, riguardando un soggetto di costituzione normotipica, non tabagista e con anamnesi negativa per importanti traumatismi interessanti il distretto, ovvero un soggetto con
7 assenza di fattori costituzionali/extraprofessionali sufficienti a determinare l'insorgenza di patologia in età non particolarmente avanzata.
Al contrario, l'insorgenza intorno ai 40 anni di età suggerisce che l'esposizione professionale continua alle vibrazioni tramesse a tutto il corpo possa aver contribuito, in concorso con altri fattori, ad esacerbare o perlomeno ad anticipare la manifestazione clinica della patologia lombo-sacrale.
Inoltre, è necessario sottolineare che seppur dal Documento di Valutazione dei Rischi- DVR (cfr. doc. 11 della documentazione esaminata) i livelli di esposizione a vibrazioni espressi mediante il parametro A (8) siano inferiori rispetto alle soglie minime poste dal D.Lgs. n. 187 del 19.08.2005, la letteratura scientifica più recente ha evidenziato che tale parametro di valutazione dell'esposizione può condurre ad una sottostima del rischio in quanto tiene conto esclusivamente delle vibrazioni esterne, misurate strumentalmente a bordo del mezzo, e non del carico di vibrazioni effettivamente trasmesse alla colonna vertebrale. Oltre alle vibrazioni, infatti, altri fattori come età, massa corporea, indice di massa corporea, dimensione delle limitanti ossee vertebrali, ma anche durata dell'esposizione alle vibrazioni e il mantenimento prolungato di alcune posture dei conducenti influiscono su una patologia multifattoriale come la discopatia lombare.
Peraltro, non risultano disponibili DVR o altri documenti inerenti a rilievi o misure di vibrazioni a bordo degli autobus di antecedenti il 2006. I dati relativi CP_2 all'esposizione a vibrazioni, nel caso in oggetto, sono riferibili esclusivamente agli ultimi 15 anni di attività lavorativa del sig. che tuttavia ha svolto la mansione di autista CP_1 per circa 34 anni, sin dal 1987 (di cui già dal 1990 per ). È ragionevole ritenere CP_2 che una significativa esposizione professionale a vibrazioni si sia verificata soprattutto negli anni 90', periodo di tempo in cui il parco mezzi dell'azienda era sprovvisto dei moderni dispositivi atti a contenere il rischio a vibrazioni (es. sospensioni adattive) e di posture incongrue alla guida (ammortizzatori e possibilità di regolazione della seduta), introdotti solo in epoca più recente.
Alla luce di quanto fin d'ora argomentato, si ritiene che l'attività lavorativa svolta dal sig. abbia avuto un ruolo causale nella genesi della patologia professionale CP_1 denunciata e che pertanto sia ad essa riconducibile con criterio di elevata probabilità scientifica.
A fronte della documentazione sanitaria valutata e dell'obiettività clinica rilevata in sede di visita medico legale, il danno biologico, secondo le tabelle di cui al D.M. Pt_1
12.7.2000, emanato in attuazione dell'art. 13 del D.lgs.vo n. 38/2000, è quantificabile nella misura del 7% (sette percento)>>.
8 9. Ora, alla luce di quanto sopra e, in particolare, tenuto conto del contesto, come ricostruito anche nei precedenti giudizio, nel quale il CP_1
è stato costretto a lavorare e di quanto affermato, in modo del tutto ragionevole, condivisile e di fatto non contestato, dal CT, ben possibile è affermare la sussistenza del nesso causale e, quindi, confermare in pieno la pronuncia di primo grado.
10. Quanto, infine, alle spese di giudizio, le stesse seguono necessariamente la soccombenza e possono essere liquidate in base al DM 55/2014 e successive modifiche, in considerazione del valore di causa (da indicato come Pt_1 indeterminato) con applicazione delle aliquote medie, tenuto conto che nel presente grado non si è reso necessario lo svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della parte appellata a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 5.000,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa), con la distrazione in favore dei difensori.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 25 settembre 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 19/05/2021 da Parte_1
[...] rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonella Borsetto, con domicilo eletto in Venezia S.Croce, 712, Parte appellante contro
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Moro e Marta Capuzzo in forza di procura alle liti in calce al ricorso di primo grado ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Mestre – Venezia via Pacinotti n. 4, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 198/2021 resa dal Tribunale di Venezia in data 19.03.2021 e pubblicata in pari data, non notificata
In punto: indennità malattia professionale
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Venezia adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia - Sezione per le controversie di Lavoro n. 198/2021, di cui in epigrafe, così provvedere: A) Verificati i presupposti di legge e l'attività istruttoria effettuata , oltre a quella che riterrà necessaria in questo grado di giudizio, riformarsi la sentenza del Tribunale di Venezia sezione per le controversie di Lavoro n. 198/2021 e per l'effetto dichiararsi che il sig. non abbia Controparte_1 diritto alla prestazione assicurativa richiesta per carenza di prova sull'esposizione a rischio lavorativo e sul nesso di causalità tra le lavorazioni e la patologia di natura extralavorativa. B) In ogni caso respingere con qualsiasi statuizione la domanda attorea. C) Spese legali come di giustizia.
1 Per parte appellata: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto infondato per le ragioni espresse nella precedente parte espositiva, con conseguente Pt_1 conferma della sentenza impugnata con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e compensi professionali del presente grado di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti Avvocati che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi.
* motivazione
1. Con ricorso depositato presso questa Corte, l' impugnava la sentenza Pt_1 con cui il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda di accertamento della malattia professionale azionata da parte ricorrente, quale autista di autobus e tram alle dipendenze di dal 1990, il quale lamentava che la patologia CP_2 denunciata (ernie discali lombari e protrusioni lombari) fossero riconducibile all'attività lavorativa svolta.
Il giudice di primo grado nel corso del giudizio acquisiva documentazione riferita ad altre analoghe controversie e disponeva CT medico legale, all'esito della quale accoglieva il ricorso del lavoratore.
In particolare, il giudice de quo non condivideva le conclusioni del CT secondo cui non vi era prova dell'esistenza del nesso di causalità tra patologia denunciata ed attività lavorativa, rilevando che lo stesso CT dava atto che vi era una sufficiente evidenza epidemiologica della sussistenza di un rischio specifico nell'esposizione professionale a vibrazioni, in connessione con la durata dell'esposizione stessa e con la postura assunta nell'espletamento dell'attività lavorativa.
Riteneva che i dati ricavati dai DVR e valorizzati dal CT medico-legale, riferiti a rilievi e misurazioni effettuate dal 2012, non erano utilizzabili (almeno fino al 2006) per escludere la sussistenza del nesso di causalità.
Ad avviso del giudice veneziano, le caratteristiche del percorso urbano e dei mezzi utilizzati dal lavoratore consentivano di accertare la sussistenza del nesso causale tra la patologia del lavoratore e l'attività lavorativa svolta.
Pertanto, riconosceva la malattia professionale al ricorrente e condannava l' a corrispondergli un indennizzo rapportato alla misura del 7%, con Pt_1 interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
infine, compensava per metà le spese di lite e poneva la CT a carico dell' . Pt_1
2 2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l' con unico Pt_1 articolato motivo di appello chiedendone la riforma totale eccependo l'errata valutazione, da parte del Tribunale di Venezia, della CT e della carenza di prova sull'esposizione lavorativa e sul nesso di causalità.
2.1. Evidenziava come la sentenza impugnata fosse viziata per non aver accolto e fatte proprie le conclusioni del CT, senza adeguata motivazione, il quale, nella fattispecie in esame, escludeva il nesso di causalità tra l'esposizione lavorativa e l'insorgenza della patologia – considerata di origine comune – tenuto conto anche del DVR della datrice di lavoro dell'appellato.
2.2. A sostegno della propria tesi difensiva, l'odierno appellante richiamava fattispecie analoga decisa con sentenza della Corte d'Appello di Trieste.
3. Si costituiva il lavoratore chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
In primo luogo, richiamava giurisprudenza di merito nell'ambito di analogo contenzioso evidenziando come i dati risultanti dai DVR aziendali di CP_2 non possono essere ritenuti rilevanti ai fini del decidere, non consentendone una corretta ricostruzione della reale situazione espositiva del lavoratore relativa al periodo storico di cui è causa.
Osservava come il CT aveva omesso di considerare che i mezzi condotti dal lavoratore erano ben più vetusti e in cattive condizioni rispetto a quelli utilizzati per i campionamenti di cui al DVR, circostanza confermata sia documentalmente che dai testi escussi, considerando che nel parco mezzi aziendale della erano presenti autobus immatricolati tra la metà degli CP_2 anni '70 – '80.
Emergeva, inoltre, dalle prove testimoniali assunte nei giudizi analoghi che l'orario di guida degli autisti era superiore di almeno due ore rispetto a quello indicato dall'azienda, sottolineando che gli autisti spesso guidano ininterrottamente per circa 6,5/7ore
Richiamano, altresì, giurisprudenza di legittimità sul tema del nesso causale delle patologie multifattoriali. Ritengono che l'elaborato peritale de dott. ometteva di considerare ogni indagine in merito all'esistenza di una Per_1 possibile concausa.
4. La causa, iscritta a ruolo nel maggio 2021, subiva una serie di rinvii d'ufficio (decreti in data 14/9/2022, 2/1/2023, 17/1/2024, 21/5/2024) per esigenze
3 organizzative del ruolo e veniva quindi trattata nel corso dell'udienza del 6/2/2025 al cui esito veniva disposta CT (con giuramento del consulente all'udienza del 6/3/2025).
Depositato l'elaborato peritale la controversia veniva discussa ed in definitiva decisa all'udienza del 25/9/2025.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere respinto.
6. Questione nodale posta dall'atto di appello attiene alla sussistenza del nesso di causa tra patologia [ernia discale L5-S1 e protrusione discale L4-L5, accertata strumentalmente ad ottobre 2005] ed attività lavorativa [autista di autobus per dal 1990 fino al 2021] svolta dalla parte appellata. CP_2
7. La CdA di Venezia, in controversie identiche a quella qui in trattazione, che hanno visto quali parti (in genere appellate) molteplici colleghi del
[...]
, ha ritenuto la sussistenza del nesso causale [tra le molteplici si CP_1 vedano le controversie di cui ai nn. 668/21 e 146/21].
La Corte, dovendosi qui rammentare come si discuta di patologia accertata nel corso dell'anno 2005 e, quindi, sorta in relazione a contesto lavorativo sussistente anteriormente a tale anno, ha quindi avuto modo di affermare, soprattutto quanto alla ricostruzione del fatto, quanto segue. <con la sentenza gravata il tribunale di venezia ha accolto domanda con quale l'odierna parte appellata, conducente autobus per (azienda che svolge servizio cp_2 trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano a e provincia), domandato le venisse indennizzata malattia professionale denunciata in sede amministrativa non riconosciuta dall' insussistenza dell'esposizione al rischio. pt_1
[…] Il giudice di prime cure, dando atto non essere contestate le mansioni, disposta CT ed effettuata prova orale a conferma della tipologia di veicoli utilizzati dal […], ha riconosciuto il diritto azionato […] La sentenza gravata quindi ha riconosciuto il diritto, pur vertendosi di patologia multifattoriale, nella cui evoluzione <<vi è stata un'azione dei processi degenerativi parafisiologici (perché legati all'età)>> che <<non escludono comunque l'effetto delle vibrazioni nel determinismo causale>>. […]
L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Parte appellante contesta le conclusioni cui il giudice di prime cure è pervenuto in merito alla sussistenza di nesso causale tra mansioni lavorative – in particolare le modalità di svolgimento delle stesse – e patologia (questa pacificamente sussistente).
4 Dubita in particolare, su tale aspetto incentrandosi la critica alla sentenza gravata, Pt_1 che il […] abbia fatto uso, nello svolgimento delle proprie mansioni, dei mezzi (autobus) che sono notoriamente (non contestando le parti simile dato) in grado di generare quelle vibrazioni che, con il passare del tempo, sono idonee a provocare la patologia in effetti accusata dalla parte appellata.
Evidenzia infatti come dai DVR (anni 2006 e 2012) dell'azienda datrice di Pt_1 lavoro del […] e da altra documentazione sempre acquisita da presso la medesima Pt_1 azienda emerga un irrisorio indice di pericolosità con riferimento alla concreta patologia di cui il […] è affetto.
7. Questa Corte, come invero già deciso in precedenti, recenti, occasioni (sentenza n. 578/2023 in data 28/9/2023), non condivide le tesi di parte appellante.
Deve infatti essere ricordato come il testimone – - escusso dal Tribunale di Testimone_1
Venezia abbia fatto presente come nell'anno 2000 non abbia affatto dismesso i CP_2 veicoli più datati e, tra questi, i Fiat 411, i Fiat 418, gli Inbus prima serie e i Per_2 avendo invece iniziato la loro lenta sostituzione con altri autobus. Il Frate ha inoltre precisato come proprio il […] , al pari dello stesso teste, avesse fatto uso di simili mezzi.
Ora, del suddetto processo di avvicendamento degli autobus vi è conferma, a suffragio della piena attendibilità del teste (come la stessa sentenza gravata in effetti afferma), proprio negli stessi DVR menzionati dall' . Pt_1
Dalla lettura dei detti DVR si apprende come proprio negli anni di redazione degli stessi – qui interessa in particolar modo il DVR dell'anno 2006 in quanto di 4 anni soli antecedente all'insorgenza/diagnosi della patologia – aveva ancora in uso mezzi CP_2 vetusti;
ed infatti scorrendo l'elenco dei mezzi analizzati per verificare l'indice di pericolosità della mansione da riportare nel DVR dell'anno 2006 è possibile osservare come dei 41 autobus sottoposti a verifica ve ne fossero almeno 10 che risultavano appartenere proprio alla categoria che potremmo definire “pericolosa”, trattandosi proprio della tipologia di mezzi che il CT e quindi la sentenza gravata hanno indicato – senza essere contestati da alcuna nelle parti, neppure nel presente giudizio di appello – come in grado di genere vibrazioni e, quindi, patologie lombari.
Quanto sopra quindi, non solo conferma quanto affermato dal teste circa la lenta dismissione da parte di dei veicoli in grado di generare la patologia accusata dal CP_2
[…], ma anche mette in luce come simili mezzi fossero presenti presso in misura CP_2 non limita (ve ne erano ancora nell'anno 2015).
Tale considerazione viene peraltro avvalorata del fatto, come messo in luce della stessa difesa della parte appellata, che circa il 50% del parco mezzi di era costituito, negli anni CP_2 che qui interessano, da veicoli vetusti (allegazione che , che ha avuto modo di Pt_1
5 valutare i medesimi documenti, non ha contrastato). A tal riguardo, e così a conferma delle allegazioni del […], è qui sufficiente richiamare l'elenco dei mezzi trasmesso da di CP_2 cui al doc. 3 dimesso dalla parte appellata e, inoltre, l'elenco dei mezzi ancora in uso ad per come risultante dal DVR datato anno 2015; elenco quest'ultimo che dà in CP_2 effetti conto della presenza nel parco mezzi di di veicoli risalenti a periodo anteriore CP_2 all'anno 2000.
Medesime considerazioni potrebbero essere svolte con riferimento al DVR dell'anno 2012 il quale, in ogni caso, contiene dati poco significativi – al pari dell'integrazione del 2015 - in quanto posteriore all'insorgenza della patologia del […] che, come è detto, è risalente – la diagnosi quantomeno - all'anno 2010.
Da quanto sopra non è quindi affatto possibile evincere una incongruenza tra la modalità della prestazione lavorativa (che ha visto l'utilizzo da parte del […] di autobus vetusti quantomeno fino all'anno 2012) e la diagnosi della patologia – ovviamente insorta prima – nel corso dell'anno 2010>>.
6.2. Ora, alle suddette considerazioni ben possibile è fare rimando al fine della soluzione del caso in esame potendosi quindi pervenire ad affermare che fino al almeno l'anno 2007 e, a ben vedere, anche oltre, presso sono stati in uso mezzi vetusti (assieme a quelli più CP_2 moderni aventi ammortizzazioni tali da limitare, di molto, le vibrazioni) privi di quelle caratteristiche idonee da limitarne la pericolosità in rapporto alla patologia accusata anche dal al pari di suoi colleghi>> [Sentenza n. 506/2024 CdA Venezia, resa Pt_2 nell'ambito del giudizio RG nr 146/2021].
8. Ciò detto in fatto e, in ogni caso precisato come il materiale probatorio menzionato entro il suddetto provvedimento decisorio risulta acquisito al presente processo, rileva il Collegio come il CT qui nominato abbia motivatamente affermato la sussistenza del nesso di causa, quantomeno a livello di concausa concorrente, innanzitutto rilevando come la malattia sia tabellata e, in ogni caso evidenziando come alcun dato risulti essere stato fornito con riferimento a quantità e qualità delle vibrazioni trasmesse dagli autobus ai guidatori anteriormente al 2005, come statisticamente gli autisti di autobus siano in significativa misura colpiti dalla patologia che interessa il DE GREGORIO e come detta patologia sia correlata non solo a vibrazioni ma anche a posture alle quali gli autisti di autobus sono non solo normalmente ma anche necessariamente soggetti.
Così si è espresso il CT che, è rilevante dirlo, non risulta in alcun modo avversata dai CCTTPP bensì solo dalla difesa di sulla base di Pt_1 considerazioni, espressa solo in sede di finale discussione, tuttavia immotivate ed dimostrate : <<[…] si può già affermare che la patologia da cui è affetto il sig.
6 è ben documentata e consiste in un'ernia discale L5-S1 e protrusione discale L4- CP_1
L5, quadro menomativo manifestatosi clinicamente nel 2005 ed accertato radiologicamente in data 08.10.2005. L'ernia discale lombare è “tabellata” alla voce 73 (M51.2) per lavorazioni “svolte in modo abituale e sistematico con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura”
L'anamnesi lavorativa ha evidenziato che il sig. ha svolto ininterrottamente la CP_1 mansione di autista di autobus per dal 1990 fino al 2021, anno del CP_2 pensionamento, conducendo varie tipologie di autobus durante i vari turni di lavoro.
In merito, si segnala che nella documentazione trasmessa da alla sede CP_3
di Venezia Terraferma in data 23.06.2017 (cfr. doc. 12 della documentazione Pt_1 esaminata), con riferimento al lavoratore sono riportati tempi di “guida CP_1 effettiva: fino al 19/01/2014: 4 ore 19 minuti;
dal 20/01/2014: 4 ore 27 minuti;
oggi 10/04/2014: 4 ore 27 minuti…”. Non è chiaro, tuttavia, se i suddetti tempi di guida siano stati sempre gli stessi fin dall'assunzione nel 1990 o possano essere stati anche superiori, come si legge nel ricorso del 19.07.2019 a firma dell'Avv. Moro.
In ogni caso, sulla base dei dati tecnici e scientifici poc'anzi esposti, si giudica che il sig.
[...] sia stato esposto ad un rischio professionale determinato dalle vibrazioni tramesse CP_1 al corpo intero (WBV) potenzialmente lesivo per il rachide lombare.
Per quanto attiene all'esistenza di un nesso di causalità materiale tra la patologia da cui è affetto l'appellato e l'attività lavorativa svolta, si ribadisce in primis quanto già esposto nella parte di trattatistica della presente Consulenza, e cioè che la discopatia lombare è un quadro patologico molto diffuso nella popolazione generale, con una prevalenza che aumenta con l'età, e non vi sono elementi che consentano di distinguere, sul piano delle manifestazioni cliniche, le patologie professionali da quelle a genesi non professionale.
Tuttavia, nella specificità del caso concreto è necessario considerare alcuni elementi di particolare rilievo.
La patologia rachidea, infatti, è diventata clinicamente manifesta in età relativamente giovanile, in quanto il sig. iniziava ad accusare i primi disturbi, che lo CP_1 portavano ad effettuare i primi accertamenti clinico-strumentali, nel 2005, ad appena 43 anni, in linea con il picco di incidenza descritto in letteratura per tale patologia. I predetti accertamenti risultavano già positivi per protrusione discale mediana posteriore in L4-L5 e per piccola ernia discale lombo-sacrale L5-S1. L'età di manifestazione clinica nel caso del sig. non può essere considerata certamente indicativa di un'eziopatogenesi CP_1 degenerativa, riguardando un soggetto di costituzione normotipica, non tabagista e con anamnesi negativa per importanti traumatismi interessanti il distretto, ovvero un soggetto con
7 assenza di fattori costituzionali/extraprofessionali sufficienti a determinare l'insorgenza di patologia in età non particolarmente avanzata.
Al contrario, l'insorgenza intorno ai 40 anni di età suggerisce che l'esposizione professionale continua alle vibrazioni tramesse a tutto il corpo possa aver contribuito, in concorso con altri fattori, ad esacerbare o perlomeno ad anticipare la manifestazione clinica della patologia lombo-sacrale.
Inoltre, è necessario sottolineare che seppur dal Documento di Valutazione dei Rischi- DVR (cfr. doc. 11 della documentazione esaminata) i livelli di esposizione a vibrazioni espressi mediante il parametro A (8) siano inferiori rispetto alle soglie minime poste dal D.Lgs. n. 187 del 19.08.2005, la letteratura scientifica più recente ha evidenziato che tale parametro di valutazione dell'esposizione può condurre ad una sottostima del rischio in quanto tiene conto esclusivamente delle vibrazioni esterne, misurate strumentalmente a bordo del mezzo, e non del carico di vibrazioni effettivamente trasmesse alla colonna vertebrale. Oltre alle vibrazioni, infatti, altri fattori come età, massa corporea, indice di massa corporea, dimensione delle limitanti ossee vertebrali, ma anche durata dell'esposizione alle vibrazioni e il mantenimento prolungato di alcune posture dei conducenti influiscono su una patologia multifattoriale come la discopatia lombare.
Peraltro, non risultano disponibili DVR o altri documenti inerenti a rilievi o misure di vibrazioni a bordo degli autobus di antecedenti il 2006. I dati relativi CP_2 all'esposizione a vibrazioni, nel caso in oggetto, sono riferibili esclusivamente agli ultimi 15 anni di attività lavorativa del sig. che tuttavia ha svolto la mansione di autista CP_1 per circa 34 anni, sin dal 1987 (di cui già dal 1990 per ). È ragionevole ritenere CP_2 che una significativa esposizione professionale a vibrazioni si sia verificata soprattutto negli anni 90', periodo di tempo in cui il parco mezzi dell'azienda era sprovvisto dei moderni dispositivi atti a contenere il rischio a vibrazioni (es. sospensioni adattive) e di posture incongrue alla guida (ammortizzatori e possibilità di regolazione della seduta), introdotti solo in epoca più recente.
Alla luce di quanto fin d'ora argomentato, si ritiene che l'attività lavorativa svolta dal sig. abbia avuto un ruolo causale nella genesi della patologia professionale CP_1 denunciata e che pertanto sia ad essa riconducibile con criterio di elevata probabilità scientifica.
A fronte della documentazione sanitaria valutata e dell'obiettività clinica rilevata in sede di visita medico legale, il danno biologico, secondo le tabelle di cui al D.M. Pt_1
12.7.2000, emanato in attuazione dell'art. 13 del D.lgs.vo n. 38/2000, è quantificabile nella misura del 7% (sette percento)>>.
8 9. Ora, alla luce di quanto sopra e, in particolare, tenuto conto del contesto, come ricostruito anche nei precedenti giudizio, nel quale il CP_1
è stato costretto a lavorare e di quanto affermato, in modo del tutto ragionevole, condivisile e di fatto non contestato, dal CT, ben possibile è affermare la sussistenza del nesso causale e, quindi, confermare in pieno la pronuncia di primo grado.
10. Quanto, infine, alle spese di giudizio, le stesse seguono necessariamente la soccombenza e possono essere liquidate in base al DM 55/2014 e successive modifiche, in considerazione del valore di causa (da indicato come Pt_1 indeterminato) con applicazione delle aliquote medie, tenuto conto che nel presente grado non si è reso necessario lo svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della parte appellata a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 5.000,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa), con la distrazione in favore dei difensori.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 25 settembre 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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