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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/06/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. 3062/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 3062/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 25.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 3062/2024 promossa da nata ad [...] il [...] (cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Carmelo Crispino presso il cui studio, in
Catania, Via Antonello Freri n. 14 è elettivamente domiciliata
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, per procura in atti, dagli Avv.ti Raimund Bauer e dall'avv. Pier Luigi
Tomaselli, elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso l'Ufficio legale distrettuale dell' . CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2023 0004919968000 a mezzo del quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 5.614,40 per “Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale” (oltre alle relative sanzioni), Gestione Commercianti.
Precisava che il periodo oggetto di controllo indicato dall'Ente è quello compreso tra gennaio
2017 e marzo 2022, mentre gli importi richiesti fanno riferimento al IV trimestre 2021 (partite
001, 002), al I trimestre 2022 (partite 003, 004), ai primi tre trimestri del 2017 (partite 005,
006, 009, 010, 013, 014) ed ai primi tre trimestri 2018 (partite 007, 008, 011, 012, 015, 016).
Eccepiva quindi il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9
e 10 della l. 8 agosto 1995, n. 335 con conseguente estinzione e non debenza delle stesse ed invalidità parziale dell'atto opposto in riferimento alle pretese creditorie di seguito indicate,:
- 005 e 006: contributi I.V.S. e sanzioni riferite al periodo dal 01/2017 al 03/2017, rispettivamente, per € 320,36 e 228,50;
- 009 e 010: contributi I.V.S. e sanzioni riferite al periodo dal 04/2017 al 06/2017, rispettivamente, per € 320,36 e 226,18;
- 013 e 014: contributi I.V.S. e sanzioni riferite al periodo dal 07/2017 al 09/2017, rispettivamente, per € 320,36 e 224,14.
Per un totale di €.1.639,90 € (milleseicentotrentanove/90).
Precisava che i predetti contributi andavano versati alle seguenti scadenze: «16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito» e che ciascuna delle superiori date costituisce altresì il dies a quo a decorrere dal quale computare il corso del termine quinquennale di prescrizione.
Precisava, quindi, che tenuto conto che l'opposto avviso di addebito le è stato notificato il
01.03.2024, in assenza di qualsiasi atto interruttivo della prescrizione validamente notificatole, il suddetto termine prescrizionale quinquennale deve ritenersi decorso con riferimento a tutte le pretese creditorie qui contestate, anche tenendo conto del periodo di sospensione emergenziale riferito ai periodi dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al
30.06.2021, pari a 331 giorni, con conseguente estinzione e non debenza delle medesime, mentre l'impugnato avviso di addebito deve essere ritento parzialmente invalido e privo di effetti, siccome riferito a pretese creditorie ormai estinte
Concludeva chiedendo: accertare e dichiarare il maturare della prescrizione delle pretese creditorie riferite ai periodi dal 01/2017 al 03/2017, dal 04/2017 al 06/2017 e dal 07/2017 al
09/2017 e la decadenza dell'amministrazione dal diritto a riscuoterli e, per l'effetto, dichiarare estinti i suddetti crediti e non dovute le somme richieste all'odierna ricorrente;
accertare e dichiarare la parziale invalidità ed inefficacia dell'avviso di addebito n. 593 2023
0004919968000 in relazione alle partite di cui alle pretese creditorie riferite ai periodi dal
01/2017 al 03/2017, dal 04/2017 al 06/2017 e dal 07/2017 al 09/2017 e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme richieste all'odierna ricorrente;
condannare parte resistente al pagamento di spese e compensi di cui al presente procedimento, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: dichiarare il ricorso infondato nel merito e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito impugnato e dichiarare dovuti i crediti ivi indicati, integralmente o nella maggiore o minore misura che risulterà di giustizia e disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato.
Con il favore di spese ed onorari di causa
Con provvedimento del 29/03/2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e, con successivo provvedimento del 13/05/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 25 giugno 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”
L'udienza del 25.06.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Ciò posto al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta dal ricorrente occorre premettere che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.); qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.) l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda;
Preliminarmente si rileva che tardive appaiono le censure formulate dal ricorrente con le note del 23/01/2025 atteso che, a fronte del dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti, nessuna contestazione nel merito è stata formulata in ricorso.
Ciò premesso, dalle censure formulate in ricorso, avendo il ricorrente sollevato esclusivamente un'eccezione di prescrizione come fatto estintivo della pretesa chiedendo annullarsi l'iscrizione a ruolo dei crediti indicati nell' avviso di addebito impugnato,
l'opposizione deve essere qualificata come opposizione a ruolo che risulta tempestivamente proposta entro il termine di quaranta giorni ai sensi dell'articolo 24 del d. lgs. n. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito nella data sopra indicata e non contestata, oltre che documentata dall' . CP_1
CP_
Venendo, quindi, al merito della decisione, l' al fine di contestare la superiore eccezione di prescrizione ha prodotto la comunicazione del 23 febbraio 2022 di indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14, come modificata dalla legge n.
208/15 con conseguente recupero della contribuzione dovuta e non versata, e pur, tuttavia, la ricevuta della racc.ta n. 68981248231-9 risulta indirizzato ad indirizzo sconosciuto e quindi mai consegnata. A ciò si aggiunga, in ogni caso, che alcun dettaglio è allegato alla richiamata racc.ta al fine di mettere eventualmente il contribuente in condizioni di conoscere gli importi oggetto di recupero e/o al fine di interrompere il corso della eccepita prescrizione.
Come spiegato dal ricorrente il presente giudizio ha ad oggetto il mancato versamento dei contributi fissi dovuti dagli iscritti alla gestione commercianti:
Il pagamento dei contributi fissi avviene in 4 rate trimestrali, con scadenza rispettivamente:
16 maggio (1° rata), 16 agosto (2° rata), 16 novembre (3° rata) dell'anno di imposta, mentre la 4° rata va versata il 16 febbraio dell'anno successivo.
Or bene, nel caso che ci occupa, in assenza di un valido atto interruttivo la prescrizione di cui all'art. 3 della l. n. 335 del 1995 dovrà pertanto decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere poiché ai fini della decorrenza dell'invocata prescrizione, occorre fare riferimento alla scadenza del termine per il loro pagamento
Tuttavia ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da Covid-19, di cui all'art. 37 D.L.
18/2020, conv. in L.27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, nonché di cui all'art. 11 comma 9 del DL 183/2020, conv. In L. 21/2021, che dispone “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”.
Occorre poi tener altresì conto, nello specifico, dell'applicazione del periodo di sospensione
(8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del d.l. 18/2020 (c.d.
Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021. Infatti, il “Decreto
Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla ridetta normativa emergenziale, alla data di proposizione del ricorso, alcuna prescrizione era maturata.
Ritiene, tuttavia, il decidente che ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti in considerazione della complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3062/2024 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso
Compensa interamente le spese di lite
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 26 GIUGNO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 3062/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 25.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 3062/2024 promossa da nata ad [...] il [...] (cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Carmelo Crispino presso il cui studio, in
Catania, Via Antonello Freri n. 14 è elettivamente domiciliata
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, per procura in atti, dagli Avv.ti Raimund Bauer e dall'avv. Pier Luigi
Tomaselli, elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso l'Ufficio legale distrettuale dell' . CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2023 0004919968000 a mezzo del quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 5.614,40 per “Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale” (oltre alle relative sanzioni), Gestione Commercianti.
Precisava che il periodo oggetto di controllo indicato dall'Ente è quello compreso tra gennaio
2017 e marzo 2022, mentre gli importi richiesti fanno riferimento al IV trimestre 2021 (partite
001, 002), al I trimestre 2022 (partite 003, 004), ai primi tre trimestri del 2017 (partite 005,
006, 009, 010, 013, 014) ed ai primi tre trimestri 2018 (partite 007, 008, 011, 012, 015, 016).
Eccepiva quindi il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9
e 10 della l. 8 agosto 1995, n. 335 con conseguente estinzione e non debenza delle stesse ed invalidità parziale dell'atto opposto in riferimento alle pretese creditorie di seguito indicate,:
- 005 e 006: contributi I.V.S. e sanzioni riferite al periodo dal 01/2017 al 03/2017, rispettivamente, per € 320,36 e 228,50;
- 009 e 010: contributi I.V.S. e sanzioni riferite al periodo dal 04/2017 al 06/2017, rispettivamente, per € 320,36 e 226,18;
- 013 e 014: contributi I.V.S. e sanzioni riferite al periodo dal 07/2017 al 09/2017, rispettivamente, per € 320,36 e 224,14.
Per un totale di €.1.639,90 € (milleseicentotrentanove/90).
Precisava che i predetti contributi andavano versati alle seguenti scadenze: «16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito» e che ciascuna delle superiori date costituisce altresì il dies a quo a decorrere dal quale computare il corso del termine quinquennale di prescrizione.
Precisava, quindi, che tenuto conto che l'opposto avviso di addebito le è stato notificato il
01.03.2024, in assenza di qualsiasi atto interruttivo della prescrizione validamente notificatole, il suddetto termine prescrizionale quinquennale deve ritenersi decorso con riferimento a tutte le pretese creditorie qui contestate, anche tenendo conto del periodo di sospensione emergenziale riferito ai periodi dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al
30.06.2021, pari a 331 giorni, con conseguente estinzione e non debenza delle medesime, mentre l'impugnato avviso di addebito deve essere ritento parzialmente invalido e privo di effetti, siccome riferito a pretese creditorie ormai estinte
Concludeva chiedendo: accertare e dichiarare il maturare della prescrizione delle pretese creditorie riferite ai periodi dal 01/2017 al 03/2017, dal 04/2017 al 06/2017 e dal 07/2017 al
09/2017 e la decadenza dell'amministrazione dal diritto a riscuoterli e, per l'effetto, dichiarare estinti i suddetti crediti e non dovute le somme richieste all'odierna ricorrente;
accertare e dichiarare la parziale invalidità ed inefficacia dell'avviso di addebito n. 593 2023
0004919968000 in relazione alle partite di cui alle pretese creditorie riferite ai periodi dal
01/2017 al 03/2017, dal 04/2017 al 06/2017 e dal 07/2017 al 09/2017 e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme richieste all'odierna ricorrente;
condannare parte resistente al pagamento di spese e compensi di cui al presente procedimento, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: dichiarare il ricorso infondato nel merito e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito impugnato e dichiarare dovuti i crediti ivi indicati, integralmente o nella maggiore o minore misura che risulterà di giustizia e disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato.
Con il favore di spese ed onorari di causa
Con provvedimento del 29/03/2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e, con successivo provvedimento del 13/05/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 25 giugno 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”
L'udienza del 25.06.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Ciò posto al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta dal ricorrente occorre premettere che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.); qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.) l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda;
Preliminarmente si rileva che tardive appaiono le censure formulate dal ricorrente con le note del 23/01/2025 atteso che, a fronte del dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti, nessuna contestazione nel merito è stata formulata in ricorso.
Ciò premesso, dalle censure formulate in ricorso, avendo il ricorrente sollevato esclusivamente un'eccezione di prescrizione come fatto estintivo della pretesa chiedendo annullarsi l'iscrizione a ruolo dei crediti indicati nell' avviso di addebito impugnato,
l'opposizione deve essere qualificata come opposizione a ruolo che risulta tempestivamente proposta entro il termine di quaranta giorni ai sensi dell'articolo 24 del d. lgs. n. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito nella data sopra indicata e non contestata, oltre che documentata dall' . CP_1
CP_
Venendo, quindi, al merito della decisione, l' al fine di contestare la superiore eccezione di prescrizione ha prodotto la comunicazione del 23 febbraio 2022 di indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14, come modificata dalla legge n.
208/15 con conseguente recupero della contribuzione dovuta e non versata, e pur, tuttavia, la ricevuta della racc.ta n. 68981248231-9 risulta indirizzato ad indirizzo sconosciuto e quindi mai consegnata. A ciò si aggiunga, in ogni caso, che alcun dettaglio è allegato alla richiamata racc.ta al fine di mettere eventualmente il contribuente in condizioni di conoscere gli importi oggetto di recupero e/o al fine di interrompere il corso della eccepita prescrizione.
Come spiegato dal ricorrente il presente giudizio ha ad oggetto il mancato versamento dei contributi fissi dovuti dagli iscritti alla gestione commercianti:
Il pagamento dei contributi fissi avviene in 4 rate trimestrali, con scadenza rispettivamente:
16 maggio (1° rata), 16 agosto (2° rata), 16 novembre (3° rata) dell'anno di imposta, mentre la 4° rata va versata il 16 febbraio dell'anno successivo.
Or bene, nel caso che ci occupa, in assenza di un valido atto interruttivo la prescrizione di cui all'art. 3 della l. n. 335 del 1995 dovrà pertanto decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere poiché ai fini della decorrenza dell'invocata prescrizione, occorre fare riferimento alla scadenza del termine per il loro pagamento
Tuttavia ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da Covid-19, di cui all'art. 37 D.L.
18/2020, conv. in L.27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, nonché di cui all'art. 11 comma 9 del DL 183/2020, conv. In L. 21/2021, che dispone “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”.
Occorre poi tener altresì conto, nello specifico, dell'applicazione del periodo di sospensione
(8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del d.l. 18/2020 (c.d.
Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021. Infatti, il “Decreto
Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla ridetta normativa emergenziale, alla data di proposizione del ricorso, alcuna prescrizione era maturata.
Ritiene, tuttavia, il decidente che ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti in considerazione della complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3062/2024 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso
Compensa interamente le spese di lite
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 26 GIUGNO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011