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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1094/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6705/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 - Isolato 137 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica 11 Messina - 97046530834
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica 11 Messina
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011852000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011852000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 306/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituisce con atto di controdeduzioni nel giudizio promosso da CF_Ricorrente_1 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo N. 29580202500011852000 della somma di € 2.694,06 per la tassa automobilistica relativa agli anni 2015, 2016 e 2017 in uno a delle somme dovute a titolo di Consorzio bonifica e miglioramento fondiario.
Analogamente è costituita Regione Sicilia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte, dall'esame del fascicolo processuale telematico, rileva che la ricorrente non ha depositato il ricorso, evidentemente notificato solo alle controparti.
L'art.22 d.lgs. 546/92 stabilisce:
1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.
Le spese seguono la soccombenza devono essere rimborsate a ADE Riscossione e Regione Sicilia che si sono costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 250,00 a favore di ciascuna parte resistente costituita. Messina 22/1/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6705/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 - Isolato 137 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica 11 Messina - 97046530834
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica 11 Messina
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011852000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011852000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 306/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituisce con atto di controdeduzioni nel giudizio promosso da CF_Ricorrente_1 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo N. 29580202500011852000 della somma di € 2.694,06 per la tassa automobilistica relativa agli anni 2015, 2016 e 2017 in uno a delle somme dovute a titolo di Consorzio bonifica e miglioramento fondiario.
Analogamente è costituita Regione Sicilia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte, dall'esame del fascicolo processuale telematico, rileva che la ricorrente non ha depositato il ricorso, evidentemente notificato solo alle controparti.
L'art.22 d.lgs. 546/92 stabilisce:
1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.
Le spese seguono la soccombenza devono essere rimborsate a ADE Riscossione e Regione Sicilia che si sono costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 250,00 a favore di ciascuna parte resistente costituita. Messina 22/1/2026