Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8197 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento N. 8197 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CALZAVARA MASSIMO , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CALZAVARA MASSIMO , come da mandato Controparte_1
in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione:
omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa;
2) La casa coniugale sita in Vigonza, Via Aldo moro n 38 di proprietà della signora Pt_1
unitamente agli arredi e pertinenze resterà nella titolarità e nella esclusiva disponibilità della
stessa;
3) I coniugi si scambiano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e
di ogni altro documento equivalente;
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario il 31/08/2018 in Cervarese Santa Croce (Pd), iscritto al n.
16 serie C parte II anno 2018 del registro degli atti di matrimonio del Comune;
dall'unione non sono nati figli;
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative;
non appare necessario recepire le condizioni n. 2 perché costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti che, in quanto tale, non necessita di essere recepita dal Tribunale.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...] 2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate (la omologa non concerne le condizioni 2 che non richiedono recepimento da parte del tribunale);
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 26/11/ 2024
Il Presidente dr.ssa Cinzia Balletti