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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 14/01/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
FA PIETRO VINCENZO, Presidente e Relatore
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3739/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Servizio Elettrico Nazionale Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 22777 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1846/2025 depositato il
13/05/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato il provvedimento di rigetto di una istanza di rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica corrisposte per i periodi di imposta 2010 e 2011. Sostiene parte ricorrente la illegittimità del dinego atteso che, con sentenza n.
10280/2022, depositata il 29 dicembre 2022 e non notificata, resa ex art. 702-bis c.p.c., la Società è stata condannata dal Tribunale di Milano, Sez. Undicesima Civile a restituire € 5.602,25 alla Società_1 di Società_2 S.n.c., a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1 lett. c), D.L. n. 511/1988 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 20/1989), a suo tempo versata alla
Provincia di Monza e della Brianza e addebitata al predetto soggetto a titolo di rivalsa in base all'art. 56, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1995 (c.d. T.U. delle accise), con l'aggiunta di interessi e oneri accessori, relativamente ai consumi dell'utenza, di potenza nominale disponibile inferiore a 200 kW, intestata alla predetta Società_1- Cor, riguardante le forniture energetiche relative alle annualità 2010 e 2011. La condanna al rimborso della scrivente Società è stata fondata dal giudice sulla riconosciuta incompatibilità comunitaria dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6, D.L. n. 511/1988 per contrasto, con l'art. 1, comma 2, Direttiva n. 2008/118/CE. La citata sentenza è passata in giudicato in data
30 gennaio 2023. La scrivente SEN, in esecuzione della citata sentenza, ha effettuato la restituzione di
€ 5.602,25 a favore della società Società_1 di Società_2 S.n.c. (cfr. contabile bancaria in all. n. 6), a titolo di addizionali. In base all'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1995 (c.d. T.U. delle accise) “qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. Su tali basi, in data 21 aprile 2023, la scrivente SEN, con rituale istanza di rimborso notificata sia alla Provincia di Monza e della Brianza, ente al quale il tributo era stato originariamente versato, che all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di
Milano 2, organo competente dell'accertamento del tributo ai sensi del TUA e della legge istitutiva delle4 addizionali ormai abrogata, ha richiesto il rimborso dell'importo dell'addizionale, che ha dovuto restituire alla
Società_1 di Società_2 S.n.c. in base alla suddetta sentenza, oltre ad interessi. Ribadisce parte ricorrente il proprio diritto al rimborso, sussistendo tutte le condizioni di legge, e conclude chiedendo la condanna dell'Agenzia delle Dogane al rimborso dell'importo € 5.602,25, oltre interessi, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane, la quale ha ribadito la legittimità del proprio provvedimento di diniego ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, osserva che, in ordine alla legittimazione passiva ad effettuare i rimborsi dovuti, è intervenuta la Suprema Corte con l'ordinanza 21883/2024, nella quale ha stabilito che “Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6 , del decreto-legge 511/1988 , per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW”.
In applicazione di tale principio di diritto, fermo restando il diritto al rimborso della parte ricorrente, sussistendo nella fattispecie tutte le condizioni previste dalla legge, il ricorso deve essere accolto con condanna dell'agenzia delle Dogane, per quattro di competenza dei rispettivi uffici, ad effettuare il rimborso richiesto.
Il provvedimento di dinego impugnato si appalesa quindi illegittimo e va annullato.
Quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico della Agenzia delle Dogane nella misura di euro 1.500,00, oltre esborsi ed oneri accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e condanna l''Ageniza delle Dogane alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre esborsi ed oneri accessori.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
FA PIETRO VINCENZO, Presidente e Relatore
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3739/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Servizio Elettrico Nazionale Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 22777 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1846/2025 depositato il
13/05/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato il provvedimento di rigetto di una istanza di rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica corrisposte per i periodi di imposta 2010 e 2011. Sostiene parte ricorrente la illegittimità del dinego atteso che, con sentenza n.
10280/2022, depositata il 29 dicembre 2022 e non notificata, resa ex art. 702-bis c.p.c., la Società è stata condannata dal Tribunale di Milano, Sez. Undicesima Civile a restituire € 5.602,25 alla Società_1 di Società_2 S.n.c., a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1 lett. c), D.L. n. 511/1988 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 20/1989), a suo tempo versata alla
Provincia di Monza e della Brianza e addebitata al predetto soggetto a titolo di rivalsa in base all'art. 56, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1995 (c.d. T.U. delle accise), con l'aggiunta di interessi e oneri accessori, relativamente ai consumi dell'utenza, di potenza nominale disponibile inferiore a 200 kW, intestata alla predetta Società_1- Cor, riguardante le forniture energetiche relative alle annualità 2010 e 2011. La condanna al rimborso della scrivente Società è stata fondata dal giudice sulla riconosciuta incompatibilità comunitaria dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6, D.L. n. 511/1988 per contrasto, con l'art. 1, comma 2, Direttiva n. 2008/118/CE. La citata sentenza è passata in giudicato in data
30 gennaio 2023. La scrivente SEN, in esecuzione della citata sentenza, ha effettuato la restituzione di
€ 5.602,25 a favore della società Società_1 di Società_2 S.n.c. (cfr. contabile bancaria in all. n. 6), a titolo di addizionali. In base all'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1995 (c.d. T.U. delle accise) “qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. Su tali basi, in data 21 aprile 2023, la scrivente SEN, con rituale istanza di rimborso notificata sia alla Provincia di Monza e della Brianza, ente al quale il tributo era stato originariamente versato, che all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di
Milano 2, organo competente dell'accertamento del tributo ai sensi del TUA e della legge istitutiva delle4 addizionali ormai abrogata, ha richiesto il rimborso dell'importo dell'addizionale, che ha dovuto restituire alla
Società_1 di Società_2 S.n.c. in base alla suddetta sentenza, oltre ad interessi. Ribadisce parte ricorrente il proprio diritto al rimborso, sussistendo tutte le condizioni di legge, e conclude chiedendo la condanna dell'Agenzia delle Dogane al rimborso dell'importo € 5.602,25, oltre interessi, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane, la quale ha ribadito la legittimità del proprio provvedimento di diniego ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, osserva che, in ordine alla legittimazione passiva ad effettuare i rimborsi dovuti, è intervenuta la Suprema Corte con l'ordinanza 21883/2024, nella quale ha stabilito che “Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6 , del decreto-legge 511/1988 , per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW”.
In applicazione di tale principio di diritto, fermo restando il diritto al rimborso della parte ricorrente, sussistendo nella fattispecie tutte le condizioni previste dalla legge, il ricorso deve essere accolto con condanna dell'agenzia delle Dogane, per quattro di competenza dei rispettivi uffici, ad effettuare il rimborso richiesto.
Il provvedimento di dinego impugnato si appalesa quindi illegittimo e va annullato.
Quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico della Agenzia delle Dogane nella misura di euro 1.500,00, oltre esborsi ed oneri accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e condanna l''Ageniza delle Dogane alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre esborsi ed oneri accessori.