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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 13.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2766 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 16/06/2022 ed iscritto al n 2766 - 2022 RG , vertente tra
- on sede sociale in Bologna via Parte_1
Stalingrado n. 45 (Registro Imprese di Bologna, C.F. - P.I. P.IVA_1
– R.E.A. 511469) Società soggetta all'attività di direzione e P.IVA_2 coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n.
1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046, in persona del suo procuratore ad negotia, dott. munito dei poteri di CP_1 rappresentanza legale in forza di Procura Notaio del Persona_1
3.08.2021, rep. 95396, racc. 11381, registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 6.08.2021 al n. 43124, serie 1T, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria Via Crocefisso 15/c, presso lo studio dall'avv. Alessandra Borruto (CF: ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._1
- ricorrente opponente- contro
- (Cod. Fisc. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Milardi (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello C.F._3 stesso in Reggio Calabria Via Marsala n. 6/B ;
- resistente opposto-
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 16.06.2022 la società odierna ricorrente propone tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 116/2022 emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria – Sezione Lavoro e Previdenza –in data 09/05/2022 nel procedimento portante il n. R.G. 1729/2022, notificato in data 10/05/2022 dal CP_2
, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento immediato della
[...] complessiva somma di €. 12.480,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese e competenze della procedura, del quale chiede la revoca. Si è costituito l'opposto che chiede il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
§ 2. Sintesi dei fatti per cui è causa. E' pacifico che:
- il sig. , investigatore privato titolare dello “STUDIO TECNICO Controparte_2
e INVESTIGATIVO BERNARDINI UMBERTO”, ha ricevuto, con comunicazione del 12.05.2021, da , alla quale era già legato da una Parte_1
Convenzione professionale per l'esercizio dell'attività investigativa (sottoscritta il 24 marzo 2016), l'incarico di svolgere attività investigativa su n. 8 sinistri a rischio frode collegati tra loro e denominati Cartella Antifrode 970/2021;
- l'incarico veniva accettato ed eseguito, per cui il trasmetteva, in data CP_2
19.01.2022, ad la “Relazione di investigazioni su Parte_1
Prot. AF. 970/2021”, ovvero il rapporto in esecuzione dell'incarico “per la Cartella Antifrode n. 970/2021”;
- quale compenso per l'espletato incarico il emetteva fattura n. 3 del CP_2
9.2.2022 dell'importo di €. 12.480,00 e, non avendo ricevuto alcun pagamento, agiva in monitorio.
§ 2.1. La società a sostegno dell'opposizione precisa che: Parte_1
-Il sig. aveva sottoscritto il 24 marzo 2016 con CP_2 [...] una Convenzione per prestazioni professionali di natura Parte_1 investigativa, successivamente disdetta in data 29.11.2021.
-La Convenzione disciplinava ogni aspetto della collaborazione professionale con la Società e, in relazione ai compensi per gli incarichi ricevuti, prevedeva, per quelli di particolare rilevanza assegnati da Antifrode e Aree Speciali (Allegato D della Tabella), per l'attività di “informativa completa”, un compenso di €. 250,00 per sinistro, con una riduzione del 20% per ogni sinistro, qualora l'attività d'indagine fosse riferibile a più sinistri appartenenti al medesimo filone (cioè più sinistri collegati).
2 - Il 12.05.2021 la Struttura Antifrode Liquidativa di conferiva al sig. Parte_1
l'incarico di svolgere attività investigativa su n. 8 sinistri a rischio CP_2 frode collegati tra loro e denominati Cartella Antifrode 970/2021.
- Svolto l'incarico, il emetteva la fattura dell'importo di €. 12.480,00 CP_2 posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, fattura che la società assume di non aver rinvenuto e di averne avuto conoscenza solo con la notifica del decreto ingiuntivo.
- In ogni caso contesta come erroneo l'importo della fattura perché non conforme alle pattuizioni contenute nella Convenzione, sottoscritte ed accettate dal
CP_2
Per quanto detto, infatti, trattandosi di otto incarichi collegati, denominati Cartella Antifrode 970/2021, il compenso esposto in fattura avrebbe dovuto essere di €. 1.600,00 (€. 250,00 x 8 = €.2000,00 - 20% = €. 1.600,00), oltre IVA se dovuta.
-A ciò aggiunge che, in data 3.05.2022, ha ricevuto la notifica di un Parte_1 atto di pignoramento presso terzi promosso dalla sig.ra ex Parte_2 coniuge del per l'importo di €.10.700,00 ed che ancora CP_2 Parte_1 non aveva avuto notizia del decreto ingiuntivo, né della fattura, in data 16.05.22, ha reso una dichiarazione negativa, successivamente rettificata con una dichiarazione integrativa del 7.06.2022 con la quale si è comunicata l'avvenuta notifica del decreto opposto e precisando il corretto importo dovuto.
§ 2.2. L'opposto nella memoria di costituzione replica che:
- “il benchè abbia sottoscritto la convenzione, non ha, tuttavia, mai CP_2 sottoscritto ed accettato l'allegato D della stessa, in guida da far ritenere le indicazioni in questo contenute, inapplicabili e non vincolanti” per la determinazione del compenso;
- In ogni caso nello stesso Allegato D al punto 15 era previsto “In funzione dell'esito o della complessità dell'accertamento” che il compenso venisse determinato “di volta in volta”. Deduce che, infatti, per altri incarichi di uguale natura affidati via via nel tempo, il maggior compenso era stato pattuito successivamente all'espletamento dell'incarico con il Responsabile dell'ufficio antifrode, in funzione dell'esito e della complessità dell'incarico.
§ 2.3. La questione controversa nel presente giudizio è relativa al quantum del preteso compenso per l'esecuzione dell'incarico.
La questione da risolvere, in punto di diritto, è l'individuazione del criterio di determinazione del compenso per l'espletato incarico di cui alla proposta di incarico del 12.5.2021 che, brevemente, può indicarsi come Cartella Antifrode
970/2021.
§ 3. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono. La Convenzione sottoscritta tra le parti il 24 marzo 2016 disciplina e “regola tutti gli incarichi professionali” che venissero conferiti, per cui regola anche l'incarico per cui è causa.
3 In relazione alla deduzione difensiva dell'opposto di pretesa mancata sottoscrizione dell'Allegato D – Tabella dei compensi - deve darsi atto che la Convenzione consta di un unico documento, di cui il richiamato allegato fa parte integrante (punto 1.1. del punto 1. Premesse e Allegati), sottoscritto dal CP_2 che ha anche posto la doppia sottoscrizione (pag. 15 della Convenzione) per approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., alcuni articoli, tra i quali, l'art. 5 della Convenzione relativo ai compensi, all'interno del quale si richiama l'allegato D, Allegato D che costituisce parte integrante della Convenzione e che è riportato a pag. 16 e seguenti della convenzione. E' vero e pacifico che l'Allegato D della Convenzione al punto 15 per l'attività
“Informativa completa”, relativi alla tipologia “Incarichi di particolare rilevanza su sinistri a rischio frode” stabilisce il compenso di € 250,00 da ridurre del 20% per ciascun sinistro “qualora l'attività di indagine sia riferibile a più sinistri appartenenti al medesimo filone”, e nel contempo prevede la possibilità di pattuire compensi maggiori nei seguenti termini “In funzione dell'esito o della complessità dell'accertamento, di volta in volta potranno pattuiti compensi maggiorati”. Ma in relazione all'incarico per cui è causa è pacifico che non sia stato pattuito alcun compenso maggiorato. Infatti il resistente deduce solo che per altri precedenti incarichi era stato pattuito maggior compenso, tale ultima circostanza
è irrilevante e inconducente ai fini di causa. L'art. 5 della Convenzione prevede due criteri per il calcolo del compenso: a) il compenso forfettario indicato nell'Allegato D- Tabella dei compensi;
b) “compenso concordato per iscritto al momento del conferimento dell'Incarico”. Nel caso di specie nella proposta di incarico del 12.05.2021, sottoscritta dal
è stato espressamente precisato: CP_2
Né è conducente l'assunto del che per altri precedenti incarichi vi fosse CP_2 stata la pattuizione di compensi maggiorati, in quanto quello che rileva è l'eventuale pattuizione “di volta in volta” per lo specifico incarico. Per l'incarico del 12.5.2021 è pacifico che non vi sia stata alcuna pattuizione di compenso maggiorato, con la conseguenza che i compensi dovuti sono da determinarsi secondo la misura fissa stabilita dallo stesso punto 15 dell'Allegato D, compenso che nel caso di specie è pari a complessivi euro 1.600,00 ( €. 250,00
x 8 sinistri = €.2000,00 - 20% = €. 1.600,00).
4 A questo punto deve darsi atto che nelle more il predetto importo di euro 1.600,00
è stato assegnato in pagamento alla creditrice procedente “ Parte_2
(C.F. ), agisce in forza di D.O. n.233/2017, reso dal C.F._4
Tribunale di Reggio Calabria (proc.n. 1853/2017 RG – avente ad oggetto: separazione consensuale), nei confronti del debitore esecutato CP_2
(C.F. ), per mancato pagamento assegni di
[...] C.F._2 mantenimento, da ottobre 2019 a gennaio 2022 (detratti acconti ricevuti)” dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura n 490/2022 Rg es. mob., che con ordinanza del 8.9.2023 ha ordinato “ al terzo pignorato, Controparte_3
l'immediato pagamento all'Erario e alla creditrice procedente delle somme assegnate, con esonero di ogni responsabilità ed effetto liberatorio nei confronti del debitore esecutato.”. Pertanto nulla è più dovuto all'odierno resistente. L'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM
55/2014 e ridotte della metà tenuto conto dell'effettivo modesto valore della causa.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo opposto n.
116/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria Sezione Lavoro il 9.05.2022 nel procedimento portante il n. 1729/2022;
- condanna il resistente, sig. , al pagamento delle spese legali Controparte_2 in favore di , che liquida in complessivi € 1.313,00 Parte_1 per compenso di avvocato, in € 118,50 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e Iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 14/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 13.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2766 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 16/06/2022 ed iscritto al n 2766 - 2022 RG , vertente tra
- on sede sociale in Bologna via Parte_1
Stalingrado n. 45 (Registro Imprese di Bologna, C.F. - P.I. P.IVA_1
– R.E.A. 511469) Società soggetta all'attività di direzione e P.IVA_2 coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n.
1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046, in persona del suo procuratore ad negotia, dott. munito dei poteri di CP_1 rappresentanza legale in forza di Procura Notaio del Persona_1
3.08.2021, rep. 95396, racc. 11381, registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 6.08.2021 al n. 43124, serie 1T, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria Via Crocefisso 15/c, presso lo studio dall'avv. Alessandra Borruto (CF: ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._1
- ricorrente opponente- contro
- (Cod. Fisc. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Milardi (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello C.F._3 stesso in Reggio Calabria Via Marsala n. 6/B ;
- resistente opposto-
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 16.06.2022 la società odierna ricorrente propone tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 116/2022 emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria – Sezione Lavoro e Previdenza –in data 09/05/2022 nel procedimento portante il n. R.G. 1729/2022, notificato in data 10/05/2022 dal CP_2
, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento immediato della
[...] complessiva somma di €. 12.480,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese e competenze della procedura, del quale chiede la revoca. Si è costituito l'opposto che chiede il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
§ 2. Sintesi dei fatti per cui è causa. E' pacifico che:
- il sig. , investigatore privato titolare dello “STUDIO TECNICO Controparte_2
e INVESTIGATIVO BERNARDINI UMBERTO”, ha ricevuto, con comunicazione del 12.05.2021, da , alla quale era già legato da una Parte_1
Convenzione professionale per l'esercizio dell'attività investigativa (sottoscritta il 24 marzo 2016), l'incarico di svolgere attività investigativa su n. 8 sinistri a rischio frode collegati tra loro e denominati Cartella Antifrode 970/2021;
- l'incarico veniva accettato ed eseguito, per cui il trasmetteva, in data CP_2
19.01.2022, ad la “Relazione di investigazioni su Parte_1
Prot. AF. 970/2021”, ovvero il rapporto in esecuzione dell'incarico “per la Cartella Antifrode n. 970/2021”;
- quale compenso per l'espletato incarico il emetteva fattura n. 3 del CP_2
9.2.2022 dell'importo di €. 12.480,00 e, non avendo ricevuto alcun pagamento, agiva in monitorio.
§ 2.1. La società a sostegno dell'opposizione precisa che: Parte_1
-Il sig. aveva sottoscritto il 24 marzo 2016 con CP_2 [...] una Convenzione per prestazioni professionali di natura Parte_1 investigativa, successivamente disdetta in data 29.11.2021.
-La Convenzione disciplinava ogni aspetto della collaborazione professionale con la Società e, in relazione ai compensi per gli incarichi ricevuti, prevedeva, per quelli di particolare rilevanza assegnati da Antifrode e Aree Speciali (Allegato D della Tabella), per l'attività di “informativa completa”, un compenso di €. 250,00 per sinistro, con una riduzione del 20% per ogni sinistro, qualora l'attività d'indagine fosse riferibile a più sinistri appartenenti al medesimo filone (cioè più sinistri collegati).
2 - Il 12.05.2021 la Struttura Antifrode Liquidativa di conferiva al sig. Parte_1
l'incarico di svolgere attività investigativa su n. 8 sinistri a rischio CP_2 frode collegati tra loro e denominati Cartella Antifrode 970/2021.
- Svolto l'incarico, il emetteva la fattura dell'importo di €. 12.480,00 CP_2 posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, fattura che la società assume di non aver rinvenuto e di averne avuto conoscenza solo con la notifica del decreto ingiuntivo.
- In ogni caso contesta come erroneo l'importo della fattura perché non conforme alle pattuizioni contenute nella Convenzione, sottoscritte ed accettate dal
CP_2
Per quanto detto, infatti, trattandosi di otto incarichi collegati, denominati Cartella Antifrode 970/2021, il compenso esposto in fattura avrebbe dovuto essere di €. 1.600,00 (€. 250,00 x 8 = €.2000,00 - 20% = €. 1.600,00), oltre IVA se dovuta.
-A ciò aggiunge che, in data 3.05.2022, ha ricevuto la notifica di un Parte_1 atto di pignoramento presso terzi promosso dalla sig.ra ex Parte_2 coniuge del per l'importo di €.10.700,00 ed che ancora CP_2 Parte_1 non aveva avuto notizia del decreto ingiuntivo, né della fattura, in data 16.05.22, ha reso una dichiarazione negativa, successivamente rettificata con una dichiarazione integrativa del 7.06.2022 con la quale si è comunicata l'avvenuta notifica del decreto opposto e precisando il corretto importo dovuto.
§ 2.2. L'opposto nella memoria di costituzione replica che:
- “il benchè abbia sottoscritto la convenzione, non ha, tuttavia, mai CP_2 sottoscritto ed accettato l'allegato D della stessa, in guida da far ritenere le indicazioni in questo contenute, inapplicabili e non vincolanti” per la determinazione del compenso;
- In ogni caso nello stesso Allegato D al punto 15 era previsto “In funzione dell'esito o della complessità dell'accertamento” che il compenso venisse determinato “di volta in volta”. Deduce che, infatti, per altri incarichi di uguale natura affidati via via nel tempo, il maggior compenso era stato pattuito successivamente all'espletamento dell'incarico con il Responsabile dell'ufficio antifrode, in funzione dell'esito e della complessità dell'incarico.
§ 2.3. La questione controversa nel presente giudizio è relativa al quantum del preteso compenso per l'esecuzione dell'incarico.
La questione da risolvere, in punto di diritto, è l'individuazione del criterio di determinazione del compenso per l'espletato incarico di cui alla proposta di incarico del 12.5.2021 che, brevemente, può indicarsi come Cartella Antifrode
970/2021.
§ 3. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono. La Convenzione sottoscritta tra le parti il 24 marzo 2016 disciplina e “regola tutti gli incarichi professionali” che venissero conferiti, per cui regola anche l'incarico per cui è causa.
3 In relazione alla deduzione difensiva dell'opposto di pretesa mancata sottoscrizione dell'Allegato D – Tabella dei compensi - deve darsi atto che la Convenzione consta di un unico documento, di cui il richiamato allegato fa parte integrante (punto 1.1. del punto 1. Premesse e Allegati), sottoscritto dal CP_2 che ha anche posto la doppia sottoscrizione (pag. 15 della Convenzione) per approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., alcuni articoli, tra i quali, l'art. 5 della Convenzione relativo ai compensi, all'interno del quale si richiama l'allegato D, Allegato D che costituisce parte integrante della Convenzione e che è riportato a pag. 16 e seguenti della convenzione. E' vero e pacifico che l'Allegato D della Convenzione al punto 15 per l'attività
“Informativa completa”, relativi alla tipologia “Incarichi di particolare rilevanza su sinistri a rischio frode” stabilisce il compenso di € 250,00 da ridurre del 20% per ciascun sinistro “qualora l'attività di indagine sia riferibile a più sinistri appartenenti al medesimo filone”, e nel contempo prevede la possibilità di pattuire compensi maggiori nei seguenti termini “In funzione dell'esito o della complessità dell'accertamento, di volta in volta potranno pattuiti compensi maggiorati”. Ma in relazione all'incarico per cui è causa è pacifico che non sia stato pattuito alcun compenso maggiorato. Infatti il resistente deduce solo che per altri precedenti incarichi era stato pattuito maggior compenso, tale ultima circostanza
è irrilevante e inconducente ai fini di causa. L'art. 5 della Convenzione prevede due criteri per il calcolo del compenso: a) il compenso forfettario indicato nell'Allegato D- Tabella dei compensi;
b) “compenso concordato per iscritto al momento del conferimento dell'Incarico”. Nel caso di specie nella proposta di incarico del 12.05.2021, sottoscritta dal
è stato espressamente precisato: CP_2
Né è conducente l'assunto del che per altri precedenti incarichi vi fosse CP_2 stata la pattuizione di compensi maggiorati, in quanto quello che rileva è l'eventuale pattuizione “di volta in volta” per lo specifico incarico. Per l'incarico del 12.5.2021 è pacifico che non vi sia stata alcuna pattuizione di compenso maggiorato, con la conseguenza che i compensi dovuti sono da determinarsi secondo la misura fissa stabilita dallo stesso punto 15 dell'Allegato D, compenso che nel caso di specie è pari a complessivi euro 1.600,00 ( €. 250,00
x 8 sinistri = €.2000,00 - 20% = €. 1.600,00).
4 A questo punto deve darsi atto che nelle more il predetto importo di euro 1.600,00
è stato assegnato in pagamento alla creditrice procedente “ Parte_2
(C.F. ), agisce in forza di D.O. n.233/2017, reso dal C.F._4
Tribunale di Reggio Calabria (proc.n. 1853/2017 RG – avente ad oggetto: separazione consensuale), nei confronti del debitore esecutato CP_2
(C.F. ), per mancato pagamento assegni di
[...] C.F._2 mantenimento, da ottobre 2019 a gennaio 2022 (detratti acconti ricevuti)” dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura n 490/2022 Rg es. mob., che con ordinanza del 8.9.2023 ha ordinato “ al terzo pignorato, Controparte_3
l'immediato pagamento all'Erario e alla creditrice procedente delle somme assegnate, con esonero di ogni responsabilità ed effetto liberatorio nei confronti del debitore esecutato.”. Pertanto nulla è più dovuto all'odierno resistente. L'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM
55/2014 e ridotte della metà tenuto conto dell'effettivo modesto valore della causa.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo opposto n.
116/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria Sezione Lavoro il 9.05.2022 nel procedimento portante il n. 1729/2022;
- condanna il resistente, sig. , al pagamento delle spese legali Controparte_2 in favore di , che liquida in complessivi € 1.313,00 Parte_1 per compenso di avvocato, in € 118,50 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e Iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 14/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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