Art. 3.
Per il periodo dal 1 gennaio 1973 all'entrata in vigore della presente legge si procedera' al conguaglio tra le somme che le universita' sono tenute a versare in conto entrate eventuali del Tesoro in applicazione del precedente articolo 1 e quanto le universita' stesse hanno erogato ai sensi e nei limiti del precedente articolo 2.
Per il periodo dal 1 gennaio 1973 all'entrata in vigore della presente legge si procedera' al conguaglio tra le somme che le universita' sono tenute a versare in conto entrate eventuali del Tesoro in applicazione del precedente articolo 1 e quanto le universita' stesse hanno erogato ai sensi e nei limiti del precedente articolo 2.