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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/02/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 27.02.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 28.02.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2152 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nato a [...], il [...], ivi residente in Parte_1
via Santa Cecilia n. 7, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Pascoli n. 4,
presso lo studio dell'Avv. Tonella DESSÌ, rappresentato e difeso dall'Avv.
Antonio PERRIA in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio
pagina 1 di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela CABIDDU in forza di procura generale, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“In virtù dei poteri conferiti nella procura speciale in atti dichiara che il proprio
assistito accetta la proposta transattiva di cui all'avversa memoria, ove si offre il
riconoscimento del danno biologico al 4% per la denunciata tendinopatia
bilaterale della cuffia dei rotatori, al 2% per epicondilite bilaterale ed al 18% a
titolo di danno biologico complessivo, previa unifica di preesistenze al 12%.
Chiede quindi pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere
col favore delle spese di lite secondo il principio di soccombenza virtuale e con
distrazione delle spese legali in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Nell'interesse del resistente:
“il Giudice adito, qualora controparte accetti l'offerta così come formulata
(riconoscimento del danno biologico del 4% per le spalle e del 2% per
l'epicondilite – con complessiva rendita da liquidarsi nella misura del 18%
unitamente alla preesistenza), voglia dichiarare cessata la materia del contendere
con spese secondo giustizia.
In subordine, chiede il rigetto della domanda, con il favore delle spese”.
pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di ottenere la condanna al
[...]
pagamento di un indennizzo per malattia professionale.
2. L' si è Controparte_2
costituito in giudizio e ha dichiarato di riconoscere al un danno Parte_1
biologico del 4% per la tecnopatia a carico delle spalle e del 2% per l'epicondilite,
per una complessiva rendita, tenuto conto delle preesistenze, da liquidarsi nella misura del 18%.
3. Nelle note di trattazione scritta depositate il 31.01.2025, il Procuratore del ricorrente ha dichiarato di accettare la proposta, con conseguente cessazione della materia del contendere.
4. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere
adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti,
pagina 3 atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta
al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una
decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n.
25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, appunto, è risultato documentalmente provato che:
− aveva presentato il 25.03.2023 domanda amministrativa Parte_1
n. 5038346 per il riconoscimento di un maggior danno biologico pari quantomeno al 22%, domanda rigettata dal resistente Ente;
− l'odierno ricorrente, pertanto, il 02.07.2024, ha proposto il presente ricorso per ottenere il riconoscimento di un maggior danno biologico a causa delle ulteriori malattia professionali da cui è affetto e di un danno biologico del 12% e comunque nella misura che sarebbe risultata di giustizia, da conglobare con il danno già riconosciuto;
− l' , all'atto di costituirsi nel presente giudizio, in via conciliativa, CP_3
ha offerto di riconoscere allo il danno biologico nella misura Parte_1
del 4% per la tecnopatia a carico delle spalle e del 2% per l'epicondilite, per una complessiva rendita, tenuto conto delle preesistenze, da liquidarsi nella misura del
18%.
pagina 4 − ha, dunque, accettato di definire la controversia col Parte_1
riconoscimento del danno biologico da conglobamento nella misura del 18%, ma col favore delle spese di lite.
In difetto di un accordo compensativo tra le parti sulle spese di lite, queste ultime devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
In effetti, i termini dell'accordo raggiunto nel corso del presente giudizio denotano la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente con l'atto introduttivo.
Pertanto, l' Controparte_1
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore, deve essere condannato a rifondere delle spese del Parte_1
presente giudizio, che si liquidano in dispositivo (anche tenuto conto del sopravvenuto accordo).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l'
[...]
, in persona Controparte_1
del Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 2.950,00 per compensi di Avvocato,
pagina 5 oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Antonio PERRIA, dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 28.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 6