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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 455/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella
Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 455 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023; promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente Parte_1
giudizio, dall'avv. Mauro D'Isa;
(parte attrice) nei confronti di:
• Controparte_1
(in atti generalizzata),
[...]
rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Gabriele Siciliano;
(parte convenuta)
• in atti generalizzata); CP_2
(parte convenuta non costituitasi) nonché nei confronti di:
• (in atti generalizzato); Controparte_3
• (in atti generalizzata); Controparte_4
(terzi chiamati)
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12 febbraio 2025. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in Parte_1
giudizio le società convenute (rispettivamente: quale proprietaria del veicolo CP_2
rimasto coinvolto, assieme al veicolo di proprietà dell'attrice, nel sinistro stradale del
28/10/2022, e , quale compagnia assicurativa del mezzo di proprietà di CP_1 [...]
chiedendo – previo accertamento della responsabilità esclusiva, in capo al conducente del CP_2
veicolo di proprietà della del sinistro oggetto di causa – di condannarle, in solido tra CP_2
loro, al risarcimento di tutti i danni riportati dal veicolo di parte attrice in conseguenza del sinistro stesso.
Si è costituita in giudizio la deducendo che il sinistro in questione Controparte_1
sarebbe avvenuto esclusivamente per colpa di una vettura non identificata e chiedendo, quindi, il rigetto della domanda.
Alla luce delle difese svolte dalla convenuta, parte attrice ha richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, e Controparte_3 Controparte_4
(rispettivamente: quale proprietario di altro veicolo rimasto coinvolto nel medesimo sinistro e quale compagnia assicurativa di tale veicolo), chiedendo, in via subordinata, e previo accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente del conducente del veicolo di proprietà di nella causazione del sinistro oggetto di causa, anche nei Controparte_3
loro confronti (in solido tra loro ed, eventualmente, con i convenuti), la condanna al risarcimento dei danni subiti dal mezzo di proprietà dell'attrice.
Radicatosi il contraddittorio nei confronti dei terzi chiamati, che hanno entrambi chiesto il rigetto delle domande attoree, la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale parte attrice e parte convenuta hanno chiesto, con istanza congiunta, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 12 febbraio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., tutte le parti costituite hanno concluso chiedendo, nel merito, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, ad eccezione di , che ha insistito per Controparte_3
la condanna alle spese.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. ***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della convenuta non CP_2
costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
Nel merito, ritiene lo scrivente giudice che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla controversia oggetto del presente giudizio.
È opportuno premettere, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 2567/2007 e n.
4714/2006) e senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso (cfr. Cass. civ. n. 10553/2009 e n. 22650/2008), atteso che, indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dalle parti medesime, spetta al giudice valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito (cfr., in tal senso: Cass. civ. n.
19568/2017, n. 5188/2015, n. 2063/2014 e n. 16150/2010).
Come chiarito, di recente, anche dalla giurisprudenza di merito, infatti, “la cessazione della materia del contendere è una categoria generale, nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa inutile e/o inattuale” (così: Corte d'appello Campobasso, n. 162 del 16/05/2023).
Ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, le stesse parti – avendo espressamente chiesto la pronuncia di una sentenza di cessazione della materia del contendere o, comunque, avendo aderito a tale richiesta – hanno dato atto del venir meno della situazione di contrasto nel merito.
Ferma, quindi, la pronuncia di cessazione della materia del contendere nei confronti di tutte le parti e di compensazione delle spese di lite nei confronti delle parti che lo hanno richiesto, in applicazione del principio di cui all'art. 92, co. 3, c.p.c., deve, tuttavia, essere valutata la cd. “soccombenza virtuale” ai soli fini della decisione in merito alle spese di lite sostenute dal terzo chiamato, , non avendo egli aderito all'accordo delle altre parti in Controparte_3
ordine alla compensazione (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 25478/2021).
È opportuno premettere, al riguardo, che – com'è noto – la cessazione della materia del contendere presuppone l'individuazione della parte virtualmente soccombente sulla base di una “ricognizione delle probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 24714/2022; v. anche: Cass. civ. n.
24234/2016).
Ebbene, emerge dagli atti (ed è, altresì, pacifico tra le parti) che la consulenza tecnica espletata nel presente giudizio ha radicalmente escluso ogni responsabilità, per il sinistro oggetto di causa, in capo al terzo chiamato, (cfr., in particolare: pag. 31 Controparte_3
dell'elaborato peritale, ove si legge: “nessuna responsabilità ai conducenti dei veicoli A (Fiat
Scudo) e B (Citroen Jumpy) [di proprietà, quest'ultimo, di ], che sono Controparte_3
stati tamponati”.
È, dunque, evidente che tale conclusione, di natura squisitamente tecnica – pur non essendosi tradotta in un definitivo accertamento negativo, nel merito, circa l'eventuale responsabilità di nella causazione del sinistro oggetto di causa –, non consente, tuttavia, di Controparte_3
ritenere, sulla base di un criterio probabilistico e di verosimiglianza, che la domanda spiegata dall'odierna attrice nei confronti di avrebbe trovato accoglimento. Controparte_3
Ne deriva la condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite dallo stesso sostenute per il presente giudizio.
Le stesse si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., in applicazione dei valori medi previsti dallo scaglione di riferimento (individuato avuto riguardo al petitum) e con riconoscimento di tutte le fasi, ad eccezione di quella decisionale, in concreto non espletata, e di quella istruttoria, solo parzialmente espletata (in ragione del fatto che, nel provvedimento di ammissione della C.T.U., il giudice aveva ritenuto di poter momentaneamente soprassedere sulle richieste di prova orale), con riferimento alla quale appare, quindi, congruo liquidare i valori minimi.
Per le stesse ragioni, le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti che hanno aderito all'accordo in merito alla compensazione, ad esclusione, quindi, di , la cui quota deve essere posta Controparte_3
a carico di parte attrice, virtualmente soccombente nei suoi confronti.
Ne deriva che le stesse sono definitivamente poste a carico di , per un quarto, di CP_1
per un quarto e della parte attrice, per la metà. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 455 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia di CP_2
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € CP_3
3.808,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge);
• Compensa integralmente, tra le restanti parti, le spese di lite del presente giudizio;
• Pone le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di:
a. Controparte_1
, per un quarto;
[...]
b. per un quarto;
Controparte_4
c. per la metà. Parte_1
Così deciso in Campobasso, 15/02/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella
Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 455 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023; promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente Parte_1
giudizio, dall'avv. Mauro D'Isa;
(parte attrice) nei confronti di:
• Controparte_1
(in atti generalizzata),
[...]
rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Gabriele Siciliano;
(parte convenuta)
• in atti generalizzata); CP_2
(parte convenuta non costituitasi) nonché nei confronti di:
• (in atti generalizzato); Controparte_3
• (in atti generalizzata); Controparte_4
(terzi chiamati)
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12 febbraio 2025. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in Parte_1
giudizio le società convenute (rispettivamente: quale proprietaria del veicolo CP_2
rimasto coinvolto, assieme al veicolo di proprietà dell'attrice, nel sinistro stradale del
28/10/2022, e , quale compagnia assicurativa del mezzo di proprietà di CP_1 [...]
chiedendo – previo accertamento della responsabilità esclusiva, in capo al conducente del CP_2
veicolo di proprietà della del sinistro oggetto di causa – di condannarle, in solido tra CP_2
loro, al risarcimento di tutti i danni riportati dal veicolo di parte attrice in conseguenza del sinistro stesso.
Si è costituita in giudizio la deducendo che il sinistro in questione Controparte_1
sarebbe avvenuto esclusivamente per colpa di una vettura non identificata e chiedendo, quindi, il rigetto della domanda.
Alla luce delle difese svolte dalla convenuta, parte attrice ha richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, e Controparte_3 Controparte_4
(rispettivamente: quale proprietario di altro veicolo rimasto coinvolto nel medesimo sinistro e quale compagnia assicurativa di tale veicolo), chiedendo, in via subordinata, e previo accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente del conducente del veicolo di proprietà di nella causazione del sinistro oggetto di causa, anche nei Controparte_3
loro confronti (in solido tra loro ed, eventualmente, con i convenuti), la condanna al risarcimento dei danni subiti dal mezzo di proprietà dell'attrice.
Radicatosi il contraddittorio nei confronti dei terzi chiamati, che hanno entrambi chiesto il rigetto delle domande attoree, la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale parte attrice e parte convenuta hanno chiesto, con istanza congiunta, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 12 febbraio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., tutte le parti costituite hanno concluso chiedendo, nel merito, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, ad eccezione di , che ha insistito per Controparte_3
la condanna alle spese.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. ***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della convenuta non CP_2
costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
Nel merito, ritiene lo scrivente giudice che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla controversia oggetto del presente giudizio.
È opportuno premettere, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 2567/2007 e n.
4714/2006) e senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso (cfr. Cass. civ. n. 10553/2009 e n. 22650/2008), atteso che, indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dalle parti medesime, spetta al giudice valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito (cfr., in tal senso: Cass. civ. n.
19568/2017, n. 5188/2015, n. 2063/2014 e n. 16150/2010).
Come chiarito, di recente, anche dalla giurisprudenza di merito, infatti, “la cessazione della materia del contendere è una categoria generale, nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa inutile e/o inattuale” (così: Corte d'appello Campobasso, n. 162 del 16/05/2023).
Ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, le stesse parti – avendo espressamente chiesto la pronuncia di una sentenza di cessazione della materia del contendere o, comunque, avendo aderito a tale richiesta – hanno dato atto del venir meno della situazione di contrasto nel merito.
Ferma, quindi, la pronuncia di cessazione della materia del contendere nei confronti di tutte le parti e di compensazione delle spese di lite nei confronti delle parti che lo hanno richiesto, in applicazione del principio di cui all'art. 92, co. 3, c.p.c., deve, tuttavia, essere valutata la cd. “soccombenza virtuale” ai soli fini della decisione in merito alle spese di lite sostenute dal terzo chiamato, , non avendo egli aderito all'accordo delle altre parti in Controparte_3
ordine alla compensazione (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 25478/2021).
È opportuno premettere, al riguardo, che – com'è noto – la cessazione della materia del contendere presuppone l'individuazione della parte virtualmente soccombente sulla base di una “ricognizione delle probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 24714/2022; v. anche: Cass. civ. n.
24234/2016).
Ebbene, emerge dagli atti (ed è, altresì, pacifico tra le parti) che la consulenza tecnica espletata nel presente giudizio ha radicalmente escluso ogni responsabilità, per il sinistro oggetto di causa, in capo al terzo chiamato, (cfr., in particolare: pag. 31 Controparte_3
dell'elaborato peritale, ove si legge: “nessuna responsabilità ai conducenti dei veicoli A (Fiat
Scudo) e B (Citroen Jumpy) [di proprietà, quest'ultimo, di ], che sono Controparte_3
stati tamponati”.
È, dunque, evidente che tale conclusione, di natura squisitamente tecnica – pur non essendosi tradotta in un definitivo accertamento negativo, nel merito, circa l'eventuale responsabilità di nella causazione del sinistro oggetto di causa –, non consente, tuttavia, di Controparte_3
ritenere, sulla base di un criterio probabilistico e di verosimiglianza, che la domanda spiegata dall'odierna attrice nei confronti di avrebbe trovato accoglimento. Controparte_3
Ne deriva la condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite dallo stesso sostenute per il presente giudizio.
Le stesse si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., in applicazione dei valori medi previsti dallo scaglione di riferimento (individuato avuto riguardo al petitum) e con riconoscimento di tutte le fasi, ad eccezione di quella decisionale, in concreto non espletata, e di quella istruttoria, solo parzialmente espletata (in ragione del fatto che, nel provvedimento di ammissione della C.T.U., il giudice aveva ritenuto di poter momentaneamente soprassedere sulle richieste di prova orale), con riferimento alla quale appare, quindi, congruo liquidare i valori minimi.
Per le stesse ragioni, le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti che hanno aderito all'accordo in merito alla compensazione, ad esclusione, quindi, di , la cui quota deve essere posta Controparte_3
a carico di parte attrice, virtualmente soccombente nei suoi confronti.
Ne deriva che le stesse sono definitivamente poste a carico di , per un quarto, di CP_1
per un quarto e della parte attrice, per la metà. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 455 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia di CP_2
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € CP_3
3.808,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge);
• Compensa integralmente, tra le restanti parti, le spese di lite del presente giudizio;
• Pone le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di:
a. Controparte_1
, per un quarto;
[...]
b. per un quarto;
Controparte_4
c. per la metà. Parte_1
Così deciso in Campobasso, 15/02/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo