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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/09/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15259/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15259/2021
promossa da:
pagina 1 di 20 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GOMEZ PALOMA GIOVANNI e dell'avv. BONALUME
PAOLO ( CORSO MAGENTA N. 84 C.F._1
20123 MILANO;
Parte_2
( ) CORSO MAGENTA 84 MILANO;
C.F._2
( ) CORSO Parte_3 C.F._3
MAGENTA N. 84 20123 MILANO;
, elettivamente domiciliato in
CORSO MAGENTA 84 MILANO, presso il difensore avv.
GOMEZ PALOMA GIOVANNI
ATTORE
contro
Controparte_1
(C.F. ,
[...] P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. TIBOLLA CLAUDIA e dell'avv.
CARAVITA CRISTINA ( ) VIA C.F._4
MASSARENTI N. 9 C/O SERVIZIO LEGALE AZ. OSP.
40138 ; , Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 20 elettivamente domiciliato in VIA MASSARENTI N. 9 40138
presso il difensore avv. TIBOLLA CLAUDIA CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 15 maggio 2025. Tali
conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Ancorché non ritrascritte, tali conclusioni sono parte di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18 dicembre 2021, d'ora in poi Parte_1
solamente senza parte del nome e senza tipo sociale), conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Bologna,
[...]
Controparte_3
(d'ora in poi solamente ), al fine di ottenere
[...] Contro
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo della lite.
In particolare, affermava di essere divenuta creditrice, in virtù di cessione di contratti pro soluto della somma di Euro 1.665.571,84 per sorte capitale, degli interessi moratori maturati e maturandi su tale somma, dei pagina 3 di 20 relativi interessi anatocistici, della somma di Euro 15.975,41 a titolo di ulteriori interessi di mora e dei relativi interessi anatocistici.
Pertanto, chiedeva il pagamento di tali somme per capitale e interessi di mora e anatocistici.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22 luglio 2022, la convenuta sosteneva:
- l'incompetenza della sezione ordinaria del Tribunale di Bologna in favore della sezione specializzata in materia d'impresa;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione ex D.lgs. 28/2010;
- la nullità dell'atto di citazione, risultando incerti la cosa oggetto della domanda e i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
- l'inammissibilità della domanda per litispendenza e/o per frazionamento del credito in giudizio, con conseguente abuso del processo;
- la carenza di legittimazione attiva di
- l'infondatezza, il difetto di prova, l'errata quantificazione e la mancanza di prova delle somme pretese per capitale e interessi.
All'udienza del 15 settembre 2022 il giudice dichiarava la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., in relazione all'art. 163 c.p.c.;
pagina 4 di 20 rinviava all'udienza del 20.04.2023, concedendo un termine a per il deposito della memoria integrativa di cui all'art. 164 comma 5 c.p.c.
Con atto di integrazione della domanda ex art. 164 commi 4°, 5° e 6° c.p.c. del
16 gennaio 2023, l'attrice affermava che i crediti ancora spettanti alla stessa ammontavano ad Euro 39.221,53 per sorte capitale, agli interessi di mora e anatocistici sulla somma di Euro 1.665.571,84, alla somma di Euro
15.975,41 a titolo di ulteriori interessi di mora e ai relativi interessi anatocistici. Inoltre, produceva documentazione a supporto delle proprie domande.
Con memoria di replica autorizzata del 30.03.2023, la convenuta non riteneva sanata la nullità dell'atto di citazione;
principalmente, in quanto non era stato prodotto il contratto di cessione, né era stato provato l'adempimento dei cedenti alle rispettive obbligazioni. Il Policlinico AOU contestava inoltre la produzione documentale di controparte, che si sostanziava in una mole di file non ordinati e di difficile identificazione.
Alle udienze del 20 aprile 2023, del 5 ottobre 2023 e del 25 gennaio 2024 le parti chiedevano un rinvio per trattative.
Con ordinanza del 10 maggio 2024 il giudice, rilevato che le parti avevano richiesto un ulteriore rinvio, che erano già stati concessi numerosi rinvii per pagina 5 di 20 trattative e che la causa era stata iscritta al ruolo nel 2021, non rinviava ulteriormente e concedeva i termini per le memorie istruttorie.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. rilevava che, in relazione al capitale, non era più dovuto alcunché; al contrario, insisteva sulle ulteriori domande già formulate.
La II sezione civile subiva una ristrutturazione. In particolare, il presidente di sezione entrante, estensore di questa sentenza, assumeva su di sé le cause di più antica iscrizione, al fine di ridurre i tempi definitori. Tale criterio automatico faceva sì che la causa, originariamente assegnata al giudice , venisse appunto riassegnata, sulla base di tale criterio Per_1
automatico.
Con ordinanza del 21 settembre 2024 il giudice, in assenza di istanze istruttorie, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'8 maggio 2025 le parti comunicavano che non era stato possibile raggiungere un accordo conciliativo e chiedevano transito a decisione.
All'udienza dell'15 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione di incompetenza
pagina 6 di 20 Innanzitutto, è necessario analizzare le eccezioni processuali formulate da parte convenuta;
in primis la questione di competenza.
In particolare, la AOU ritiene sussistente la competenza funzionale della sezione specializzata in materia di imprese, in quanto la presente causa è
relativa a contratti pubblici di fornitura, di rilevanza comunitaria.
Al contrario ritiene tale eccezione inammissibile, in quanto sollevata in maniera generica in relazione a tutti i crediti azionati da parte di
Al contrario, parte attrice sottolinea che tali crediti sono scaturiti dalla vendita di prodotti sanitari in favore della parte convenuta;
come tali, non riconducibili all'alveo dei contratti di appalto di cui al decreto legislativo
168/2003.
Infine, l'eccezione secondo sarebbe anche infondata, in quanto i crediti azionati da avrebbero dovuto avere origine da contratti di appalto oltre soglia ex art. 35 decreto legislativo n. 50/2016.
Tale ultimo rilievo di deve trovare accoglimento, in quanto non si ritiene sufficientemente provato che i crediti azionati superino la soglia di rilevanza comunitaria.
Pertanto, deve essere confermata la competenza del presente giudice.
Inoltre, va rilevato come la questione della sezione imprese è stata così
determinata dalla giurisprudenza prevalente. Nel caso in cui si individui la pagina 7 di 20 attribuzione alla sezione imprese ed il Tribunale in cui siede la sezione è diverso da quello adito, allora si ha una questione di competenza in senso proprio. Se, invece, si tratta di un rilievo relativo al medesimo Tribunale, non di questione di competenza si tratta;
si tratta di una questione di attribuzione tabellare. Dunque, in ogni caso, non eccezione di incompetenza si dovrebbe parlare ma di mutamento di sezione.
In ogni caso, il rilievo della convenuta non è fondato.
Sull'improcedibilità della domanda
La convenuta, in subordine all'eccezione di incompetenza, ha osservato come la domanda della controparte dovesse essere dichiarata improcedibile a fronte della disciplina contenuta nel D.lgs. 28/2010.
In particolare, verrebbe in rilievo l'art. 5, co. 1 bis, del decreto legislativo
28/2010, che impone l'esperimento del procedimento di mediazione, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale, a carico di chi intenda esercitare un'azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Si rinvia alla difesa di CP_4
L'eccezione della AOU non può trovare accoglimento;
come correttamente rilevato da la materia oggetto della presente controversia non rientra pagina 8 di 20 tra quelle per cui il legislatore ha previsto il tentativo obbligatorio di mediazione.
Infatti, ciò che rileva è la natura giuridica dei contratti intercorsi tra le società cedenti e parte convenuta, non l'intervenuta cessione del credito.
Allo stesso modo non può trovare accoglimento l'affermazione di parte convenuta per cui l'obbligatorietà della mediazione ex decreto legislativo
28/2010 cit. deriverebbe dal fatto che si tratti di una controversia in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 potrebbe essere valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore (art. 3, co.
6-ter, decreto legge 6/2020, conv. legge 13 del 2020).
L'affermazione della AOU risulta essere generica;
in quanto fa discendere in modo automatico l'insorgenza dei debiti nelle annualità 2020 e seguenti con la circostanza che eventuali inadempimenti o ritardi siano stati causati proprio dalle misure di contenimento.
Non risulta essere quindi sufficientemente provato il presupposto su cui si basa la disciplina di favore introdotta dal decreto legge 6/2020 citato.
Per tali motivi si deve escludere che la domanda sia improcedibile per il mancato esperimento della procedura di mediazione ex decreto legge
28/2010.
pagina 9 di 20 Sulla nullità dell'atto di citazione
La convenuta ha eccepito in comparsa di costituzione e risposta la nullità
dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. 4° comma, poiché risultavano omessi o incerti la cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
In particolare, la lamentava che nel proporre la domanda giudiziale, ha specificato soltanto l'ammontare dei crediti, senza indicare,
se non in modo del tutto generico e insufficiente, quale fosse il titolo dal quale i crediti azionati trarrebbero origine.
Infatti venivano solamente citati i fornitori (indistintamente per tutti i fornitori si legge: “forniture di prodotti farmaceutici / medicali / di diagnostica e prestazioni di servizi relativi a prodotti /apparecchiature
medicali”), senza l'indicazione dei CIG (codice identificativo di gara), dei contratti di fornitura, della prova della regolare erogazione da parte della società, delle specifiche prestazioni sottese alle fatture azionate, delle fatture, della regolare trasmissione tramite SDI delle fatture all' , dei contratti di cessione correttamente notificati, delle accettazioni delle cessioni da parte dell' , ecc.
La convenuta ha sottolineato che, trattandosi di diritti di credito e quindi di diritti eterodeterminati, è richiesta l'esatta individuazione del petitum e pagina 10 di 20 della causa petendi attraverso una corretta ed esaustiva esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda.
All'udienza del 15 settembre 2022 il giudice ha rilevato la nullità dell'atto di citazione, in quanto parte attrice:
”si è limitata a descrivere in linea generale quanto evidenziato
in premessa, senza tuttavia indicare specificatamente i fatti
costituenti le ragioni della domanda”;
il giudice ha concesso a un termine per depositare la memoria integrativa ex art. 164 comma 5 c.p.c. ed un ulteriore termine a parte convenuta per eventuali repliche. In particolare, il giudice ha richiesto espressamente che i depositi dei documenti a supporto delle allegazioni richieste dovessero essere effettuati non cumulativamente, ma facendo riferimento ad ogni specifico documento individuato nella memoria integrativa tramite numerazione progressiva.
In data 16 gennaio 2023, parte attrice ha depositato atto di integrazione della citazione.
La AOU ha immediatamente sottolineato che non fosse stata sanata la nullità, in quanto l'atto integrativo presentava gli stessi vizi dell'atto originario.
L'eccezione di parte convenuta deve trovare accoglimento.
pagina 11 di 20 E valga il vero.
Ciò in quanto parte attrice ha continuato a limitarsi a richiedere il pagamento di somme di denaro sulla base di meri elenchi di fatture ovvero note di debito, senza allegare, se non genericamente, i fatti costituenti le ragioni della domanda, rappresentati, ad esempio, dai rapporti a monte in forza dei quali aveva avuto origine il debito dell'AOU.
In particolare, a titolo esemplificativo, in riferimento ai crediti ceduti da
Menarini Diagnostics S.r.l., da Alifax S.r.l., da ON IN Italia
S.p.a., da IO Italia S.p.a., da Codifi S.r.l., da Ferring S.p.a., da
Hikma Italia S.p.a. BFF;
ha prodotto con l'integrazione solamente l'atto di cessione.
Sempre solamente a titolo esemplificativo, in riferimento ai crediti ceduti da AX S.p.a., da Curium Italy S.r.l., Diasorin S.p.a., da Edison Energia
S.p.a., da Merck Serono S.p.a., da Nacatur International S.p.a. sono state prodotte esclusivamente le fatture e l'atto di cessione.
Già la circostanza che la documentazione depositata per le cessioni non risulta essere uniforme rende manifesta la sua incompletezza.
È proprio la mancanza di uno specifico collegamento con i rapporti a monte, costituiti dai contratti conclusi tra la convenuta e le aziende pagina 12 di 20 fornitrici, a non permettere di determinare in modo chiaro e specifico i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Come già precedentemente rilevato, non è stata prodotta alcuna allegazione avente ad oggetto i contratti di fornitura conclusi con le cedenti, il regolare adempimento, da parte delle cedenti, delle prestazioni sottese alla domanda di pagamento;
mancano talvolta le cessioni (numero repertorio, data notifica, l'oggetto, ecc.), nonché le accettazioni da parte dell'Ente convenuto, in numerosi casi le fatture cui il preteso credito azionato si riferirebbe e il corretto invio tramite SDI delle fatture.
Tali elementi, si ricorda, non sono necessari solo per provare la pretesa di parte attrice, ma sono requisiti necessari per validità stessa della domanda;
nel senso di una valida editio actionis.
Infatti, i diritti eterodeterminati si identificano in funzione di uno specifico fatto storico contrattualmente qualificato;
sicché la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quel fatto specifico, totalmente carente nel caso di specie.
La integrazione non è sufficiente.
Per quanto si voglia adottare un atteggiamento non formalistico in punto ad interpretazione dell'atto integrativo, non si è in grado di ritenere sufficientemente nitida la domanda attorea;
neppure dopo la integrazione.
pagina 13 di 20 Le carenze dell'atto di citazione e della relativa integrazione non possono essere in alcun modo sanate dalla produzione documentale, costituita da un ingente mole di documenti, contenenti per la maggior parte le fatture e i contratti di cessione sopra citati, prodotti in modo non ordinato (se non francamente caotico) e non specificamente richiamati negli atti di causa,
pertanto di difficile analisi e comprensione.
Ben è consapevole questo giudice che l'onere di allegazione della parte attrice – la valida enunciazione di causa petendi e petitum – può essere determinata anche per relationem. La relatio può anche avvenire attraverso i documenti depositati;
pur se prassi non ortodossa, si può avere in tale modo una inversione fra allegatio e probatio. La allegazione può dunque derivare anche dal richiamo ai documenti (e.g.: si chiede il pagamento come da documenti allegati); con una inversione fra allegazione e prova.
Nonostante la ammissibilità di questa inversione, in via astratta, nel concreto caso di specie non è tuttavia possibile, nemmeno con ogni sforzo, ricostruire la domanda, nemmeno con la integrazione della domanda, come disposta dal giudice;
nemmeno con l'ausilio dei documenti. Per quanto ci si sforzi, non si riesce a ricostruire la domanda.
pagina 14 di 20 In sintesi, non è possibile determinare di quali crediti viene richiesto il pagamento, con consequenziale grave pregiudizio per il contraddittorio e il diritto di difesa della AOU.
In base alla giurisprudenza consolidata, la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum e della causa
petendi si basa su una valutazione caso per caso. È necessario tenere in considerazione che l'identificazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e diritto a supporto della domanda stessa va effettuata in riferimento a tutte le indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti prodotti.
L'assoluta incertezza deve essere valutata alla luce dell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, nonché di permettere al giudice di avere contezza del thema decidendum. In altri termini, il nitore della domanda ha una duplice funzione: a) in via decisiva e primaria, per assicurare alla parte convenuta di poter esercitare il proprio diritto di difesa;
infatti, solo in presenza di una domanda chiara, la parte convenuta è in grado di esercitare il proprio diritto di difesa;
dunque, una prima funzione è a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio;
b) il nitore e la completezza della domanda introduttiva, come previsto appunto dall'articolo 163 c.p.c. ha anche la pagina 15 di 20 funzione di assicurare un regolare svolgimento del processo e la corretta decisione da parte del giudice.
Di conseguenza, nella decisione è necessario valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui,
con questo, si trovi eventualmente parte convenuta.
Nel caso di specie la genericità delle pretese della attrice e la mancanza di collegamento con i rapporti “a monte” non permette alla convenuta di esercitare il proprio diritto di difesa. Si ricorda infatti che il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni derivanti dal contratto oggetto di cessione, quali la sua nullità o annullabilità o la presenza di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione. Tale facoltà sarebbe tuttavia preclusa per la
AOU, a causa della genericità dell'atto di citazione e della sua integrazione.
Dunque, rispetto alle due funzioni individuate sopra – alle lettere a) e b) – la chiarezza del tema del decidere (punto b) potrebbe forse essere assicurata da eventuale c.t.u., per quando fortemente esplorativa;
non anche il diritto di difesa (punto a), poiché anche una eventuale consulenza chiarificatrice interverrebbe una volta perente alcune delle facoltà connesse al diritto di difesa (eccezioni; riconvenzionali;
allegazioni; ecc.).
In conclusione, di deve affermare che l'assoluta incertezza degli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c. e n. 4, già riconosciuta all'udienza del 15
pagina 16 di 20 settembre 2022, non è stata sanata con l'integrazione dell'atto introduttivo.
Sulle conseguenze intranee ed estranee al processo
Come affermato dal quinto comma dell'art. 164 c.p.c., il termine fissato dal giudice per l'integrazione è perentorio;
pertanto, non essendo stata sanata la nullità, è necessario dichiarare in via definitiva la nullità, con esiti estintivi sul processo.
In altri termini, si è in presenza di una nullità sanabile. La fattispecie di sanatoria, tuttavia, deve intervenire entro il termine fissato dal giudice. La
chiara indicazione della natura perentoria del termine fa sì che, non ben esercitata dalla parte attrice la attività a sanatoria, vi sia decadenza dal ripresentare atto a sanatoria (la natura del termine perentorio consta nel fatto che esso comporta decadenza, rispetto alla attività che era da compiere entro il termine, nel caso la sanatoria).
Tale dunque la conseguenza intranea a questo processo.
Come da punto 3 e da punto 4 del presente dispositivo.
E' appena il caso di rilevare che si tratta di una declinatoria in rito. Con la conseguenza che il presente provvedimento non ha alcuna efficacia di giudicato sulla questione sostanziale sottostante;
essa non è dunque pregiudicata da questa decisione.
pagina 17 di 20 La considerazione che precede è evidente e deriva dal sistema ed esclude effetti estranei, sul rapporto sottostante. Pur se si tratta di affermazione che deriva dal sistema, è opportuno specificare in dispositivo tale dato, al punto 5 del dispositivo.
Sulle spese di lite
Nonostante per principio generale le spese di lite seguano la soccombenza, nel caso di specie si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
Ciò per un duplice ordine di motivazioni.
Innanzitutto, in quanto la presente sentenza si limita all'analisi di questioni processuali, lasciando del tutto impregiudicate le questioni di merito. La domanda potrà essere infatti riproposta da parte attrice, in quanto la presente sentenza non comporta giudicato sostanziale. Il che rende il caso ascrivibile alla situazione di cui a Corte costituzionale n. 77 del 2018, come ragione specifica e grave.
Inoltre, in quanto a fronte delle diverse eccezioni processuali proposte dalla
AOU, solamente quella avente ad oggetto la nullità dell'atto di citazione risulta essere fondata. Le altre eccezioni avevano caratteristiche di manifesta infondatezza.
Di conseguenza può essere identificato, anche se solamente in parte, un quadro di reciproca soccombenza. Ulteriore elemento – questa volta di pagina 18 di 20 fonte legislativa e non giurisprudenziale – che induce alla compensazione delle spese (92, comma secondo, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 15259/2021; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA l'eccezione di incompetenza formulata da
[...]
Controparte_1
2) RIGETTA l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione ex d.lgs.
28/2010 formulata da
[...]
Controparte_5
[...]
3) DICHIARA la nullità dell'atto di citazione in base al combinato disposto dell'art. 163 c.p.c., 3 co., e dell'art. 164, 4 co.,
c.p.c.; nullità non sanata.
4) DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO. pagina 19 di 20 5) DICHIARA che, in relazione alla questione di merito, la presente sentenza non ha effetti di giudicato.
6) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini
numero 1, il giorno 3 settembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15259/2021
promossa da:
pagina 1 di 20 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GOMEZ PALOMA GIOVANNI e dell'avv. BONALUME
PAOLO ( CORSO MAGENTA N. 84 C.F._1
20123 MILANO;
Parte_2
( ) CORSO MAGENTA 84 MILANO;
C.F._2
( ) CORSO Parte_3 C.F._3
MAGENTA N. 84 20123 MILANO;
, elettivamente domiciliato in
CORSO MAGENTA 84 MILANO, presso il difensore avv.
GOMEZ PALOMA GIOVANNI
ATTORE
contro
Controparte_1
(C.F. ,
[...] P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. TIBOLLA CLAUDIA e dell'avv.
CARAVITA CRISTINA ( ) VIA C.F._4
MASSARENTI N. 9 C/O SERVIZIO LEGALE AZ. OSP.
40138 ; , Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 20 elettivamente domiciliato in VIA MASSARENTI N. 9 40138
presso il difensore avv. TIBOLLA CLAUDIA CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 15 maggio 2025. Tali
conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Ancorché non ritrascritte, tali conclusioni sono parte di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18 dicembre 2021, d'ora in poi Parte_1
solamente senza parte del nome e senza tipo sociale), conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Bologna,
[...]
Controparte_3
(d'ora in poi solamente ), al fine di ottenere
[...] Contro
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo della lite.
In particolare, affermava di essere divenuta creditrice, in virtù di cessione di contratti pro soluto della somma di Euro 1.665.571,84 per sorte capitale, degli interessi moratori maturati e maturandi su tale somma, dei pagina 3 di 20 relativi interessi anatocistici, della somma di Euro 15.975,41 a titolo di ulteriori interessi di mora e dei relativi interessi anatocistici.
Pertanto, chiedeva il pagamento di tali somme per capitale e interessi di mora e anatocistici.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22 luglio 2022, la convenuta sosteneva:
- l'incompetenza della sezione ordinaria del Tribunale di Bologna in favore della sezione specializzata in materia d'impresa;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione ex D.lgs. 28/2010;
- la nullità dell'atto di citazione, risultando incerti la cosa oggetto della domanda e i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
- l'inammissibilità della domanda per litispendenza e/o per frazionamento del credito in giudizio, con conseguente abuso del processo;
- la carenza di legittimazione attiva di
- l'infondatezza, il difetto di prova, l'errata quantificazione e la mancanza di prova delle somme pretese per capitale e interessi.
All'udienza del 15 settembre 2022 il giudice dichiarava la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., in relazione all'art. 163 c.p.c.;
pagina 4 di 20 rinviava all'udienza del 20.04.2023, concedendo un termine a per il deposito della memoria integrativa di cui all'art. 164 comma 5 c.p.c.
Con atto di integrazione della domanda ex art. 164 commi 4°, 5° e 6° c.p.c. del
16 gennaio 2023, l'attrice affermava che i crediti ancora spettanti alla stessa ammontavano ad Euro 39.221,53 per sorte capitale, agli interessi di mora e anatocistici sulla somma di Euro 1.665.571,84, alla somma di Euro
15.975,41 a titolo di ulteriori interessi di mora e ai relativi interessi anatocistici. Inoltre, produceva documentazione a supporto delle proprie domande.
Con memoria di replica autorizzata del 30.03.2023, la convenuta non riteneva sanata la nullità dell'atto di citazione;
principalmente, in quanto non era stato prodotto il contratto di cessione, né era stato provato l'adempimento dei cedenti alle rispettive obbligazioni. Il Policlinico AOU contestava inoltre la produzione documentale di controparte, che si sostanziava in una mole di file non ordinati e di difficile identificazione.
Alle udienze del 20 aprile 2023, del 5 ottobre 2023 e del 25 gennaio 2024 le parti chiedevano un rinvio per trattative.
Con ordinanza del 10 maggio 2024 il giudice, rilevato che le parti avevano richiesto un ulteriore rinvio, che erano già stati concessi numerosi rinvii per pagina 5 di 20 trattative e che la causa era stata iscritta al ruolo nel 2021, non rinviava ulteriormente e concedeva i termini per le memorie istruttorie.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. rilevava che, in relazione al capitale, non era più dovuto alcunché; al contrario, insisteva sulle ulteriori domande già formulate.
La II sezione civile subiva una ristrutturazione. In particolare, il presidente di sezione entrante, estensore di questa sentenza, assumeva su di sé le cause di più antica iscrizione, al fine di ridurre i tempi definitori. Tale criterio automatico faceva sì che la causa, originariamente assegnata al giudice , venisse appunto riassegnata, sulla base di tale criterio Per_1
automatico.
Con ordinanza del 21 settembre 2024 il giudice, in assenza di istanze istruttorie, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'8 maggio 2025 le parti comunicavano che non era stato possibile raggiungere un accordo conciliativo e chiedevano transito a decisione.
All'udienza dell'15 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione di incompetenza
pagina 6 di 20 Innanzitutto, è necessario analizzare le eccezioni processuali formulate da parte convenuta;
in primis la questione di competenza.
In particolare, la AOU ritiene sussistente la competenza funzionale della sezione specializzata in materia di imprese, in quanto la presente causa è
relativa a contratti pubblici di fornitura, di rilevanza comunitaria.
Al contrario ritiene tale eccezione inammissibile, in quanto sollevata in maniera generica in relazione a tutti i crediti azionati da parte di
Al contrario, parte attrice sottolinea che tali crediti sono scaturiti dalla vendita di prodotti sanitari in favore della parte convenuta;
come tali, non riconducibili all'alveo dei contratti di appalto di cui al decreto legislativo
168/2003.
Infine, l'eccezione secondo sarebbe anche infondata, in quanto i crediti azionati da avrebbero dovuto avere origine da contratti di appalto oltre soglia ex art. 35 decreto legislativo n. 50/2016.
Tale ultimo rilievo di deve trovare accoglimento, in quanto non si ritiene sufficientemente provato che i crediti azionati superino la soglia di rilevanza comunitaria.
Pertanto, deve essere confermata la competenza del presente giudice.
Inoltre, va rilevato come la questione della sezione imprese è stata così
determinata dalla giurisprudenza prevalente. Nel caso in cui si individui la pagina 7 di 20 attribuzione alla sezione imprese ed il Tribunale in cui siede la sezione è diverso da quello adito, allora si ha una questione di competenza in senso proprio. Se, invece, si tratta di un rilievo relativo al medesimo Tribunale, non di questione di competenza si tratta;
si tratta di una questione di attribuzione tabellare. Dunque, in ogni caso, non eccezione di incompetenza si dovrebbe parlare ma di mutamento di sezione.
In ogni caso, il rilievo della convenuta non è fondato.
Sull'improcedibilità della domanda
La convenuta, in subordine all'eccezione di incompetenza, ha osservato come la domanda della controparte dovesse essere dichiarata improcedibile a fronte della disciplina contenuta nel D.lgs. 28/2010.
In particolare, verrebbe in rilievo l'art. 5, co. 1 bis, del decreto legislativo
28/2010, che impone l'esperimento del procedimento di mediazione, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale, a carico di chi intenda esercitare un'azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Si rinvia alla difesa di CP_4
L'eccezione della AOU non può trovare accoglimento;
come correttamente rilevato da la materia oggetto della presente controversia non rientra pagina 8 di 20 tra quelle per cui il legislatore ha previsto il tentativo obbligatorio di mediazione.
Infatti, ciò che rileva è la natura giuridica dei contratti intercorsi tra le società cedenti e parte convenuta, non l'intervenuta cessione del credito.
Allo stesso modo non può trovare accoglimento l'affermazione di parte convenuta per cui l'obbligatorietà della mediazione ex decreto legislativo
28/2010 cit. deriverebbe dal fatto che si tratti di una controversia in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 potrebbe essere valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore (art. 3, co.
6-ter, decreto legge 6/2020, conv. legge 13 del 2020).
L'affermazione della AOU risulta essere generica;
in quanto fa discendere in modo automatico l'insorgenza dei debiti nelle annualità 2020 e seguenti con la circostanza che eventuali inadempimenti o ritardi siano stati causati proprio dalle misure di contenimento.
Non risulta essere quindi sufficientemente provato il presupposto su cui si basa la disciplina di favore introdotta dal decreto legge 6/2020 citato.
Per tali motivi si deve escludere che la domanda sia improcedibile per il mancato esperimento della procedura di mediazione ex decreto legge
28/2010.
pagina 9 di 20 Sulla nullità dell'atto di citazione
La convenuta ha eccepito in comparsa di costituzione e risposta la nullità
dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. 4° comma, poiché risultavano omessi o incerti la cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
In particolare, la lamentava che nel proporre la domanda giudiziale, ha specificato soltanto l'ammontare dei crediti, senza indicare,
se non in modo del tutto generico e insufficiente, quale fosse il titolo dal quale i crediti azionati trarrebbero origine.
Infatti venivano solamente citati i fornitori (indistintamente per tutti i fornitori si legge: “forniture di prodotti farmaceutici / medicali / di diagnostica e prestazioni di servizi relativi a prodotti /apparecchiature
medicali”), senza l'indicazione dei CIG (codice identificativo di gara), dei contratti di fornitura, della prova della regolare erogazione da parte della società, delle specifiche prestazioni sottese alle fatture azionate, delle fatture, della regolare trasmissione tramite SDI delle fatture all' , dei contratti di cessione correttamente notificati, delle accettazioni delle cessioni da parte dell' , ecc.
La convenuta ha sottolineato che, trattandosi di diritti di credito e quindi di diritti eterodeterminati, è richiesta l'esatta individuazione del petitum e pagina 10 di 20 della causa petendi attraverso una corretta ed esaustiva esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda.
All'udienza del 15 settembre 2022 il giudice ha rilevato la nullità dell'atto di citazione, in quanto parte attrice:
”si è limitata a descrivere in linea generale quanto evidenziato
in premessa, senza tuttavia indicare specificatamente i fatti
costituenti le ragioni della domanda”;
il giudice ha concesso a un termine per depositare la memoria integrativa ex art. 164 comma 5 c.p.c. ed un ulteriore termine a parte convenuta per eventuali repliche. In particolare, il giudice ha richiesto espressamente che i depositi dei documenti a supporto delle allegazioni richieste dovessero essere effettuati non cumulativamente, ma facendo riferimento ad ogni specifico documento individuato nella memoria integrativa tramite numerazione progressiva.
In data 16 gennaio 2023, parte attrice ha depositato atto di integrazione della citazione.
La AOU ha immediatamente sottolineato che non fosse stata sanata la nullità, in quanto l'atto integrativo presentava gli stessi vizi dell'atto originario.
L'eccezione di parte convenuta deve trovare accoglimento.
pagina 11 di 20 E valga il vero.
Ciò in quanto parte attrice ha continuato a limitarsi a richiedere il pagamento di somme di denaro sulla base di meri elenchi di fatture ovvero note di debito, senza allegare, se non genericamente, i fatti costituenti le ragioni della domanda, rappresentati, ad esempio, dai rapporti a monte in forza dei quali aveva avuto origine il debito dell'AOU.
In particolare, a titolo esemplificativo, in riferimento ai crediti ceduti da
Menarini Diagnostics S.r.l., da Alifax S.r.l., da ON IN Italia
S.p.a., da IO Italia S.p.a., da Codifi S.r.l., da Ferring S.p.a., da
Hikma Italia S.p.a. BFF;
ha prodotto con l'integrazione solamente l'atto di cessione.
Sempre solamente a titolo esemplificativo, in riferimento ai crediti ceduti da AX S.p.a., da Curium Italy S.r.l., Diasorin S.p.a., da Edison Energia
S.p.a., da Merck Serono S.p.a., da Nacatur International S.p.a. sono state prodotte esclusivamente le fatture e l'atto di cessione.
Già la circostanza che la documentazione depositata per le cessioni non risulta essere uniforme rende manifesta la sua incompletezza.
È proprio la mancanza di uno specifico collegamento con i rapporti a monte, costituiti dai contratti conclusi tra la convenuta e le aziende pagina 12 di 20 fornitrici, a non permettere di determinare in modo chiaro e specifico i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Come già precedentemente rilevato, non è stata prodotta alcuna allegazione avente ad oggetto i contratti di fornitura conclusi con le cedenti, il regolare adempimento, da parte delle cedenti, delle prestazioni sottese alla domanda di pagamento;
mancano talvolta le cessioni (numero repertorio, data notifica, l'oggetto, ecc.), nonché le accettazioni da parte dell'Ente convenuto, in numerosi casi le fatture cui il preteso credito azionato si riferirebbe e il corretto invio tramite SDI delle fatture.
Tali elementi, si ricorda, non sono necessari solo per provare la pretesa di parte attrice, ma sono requisiti necessari per validità stessa della domanda;
nel senso di una valida editio actionis.
Infatti, i diritti eterodeterminati si identificano in funzione di uno specifico fatto storico contrattualmente qualificato;
sicché la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quel fatto specifico, totalmente carente nel caso di specie.
La integrazione non è sufficiente.
Per quanto si voglia adottare un atteggiamento non formalistico in punto ad interpretazione dell'atto integrativo, non si è in grado di ritenere sufficientemente nitida la domanda attorea;
neppure dopo la integrazione.
pagina 13 di 20 Le carenze dell'atto di citazione e della relativa integrazione non possono essere in alcun modo sanate dalla produzione documentale, costituita da un ingente mole di documenti, contenenti per la maggior parte le fatture e i contratti di cessione sopra citati, prodotti in modo non ordinato (se non francamente caotico) e non specificamente richiamati negli atti di causa,
pertanto di difficile analisi e comprensione.
Ben è consapevole questo giudice che l'onere di allegazione della parte attrice – la valida enunciazione di causa petendi e petitum – può essere determinata anche per relationem. La relatio può anche avvenire attraverso i documenti depositati;
pur se prassi non ortodossa, si può avere in tale modo una inversione fra allegatio e probatio. La allegazione può dunque derivare anche dal richiamo ai documenti (e.g.: si chiede il pagamento come da documenti allegati); con una inversione fra allegazione e prova.
Nonostante la ammissibilità di questa inversione, in via astratta, nel concreto caso di specie non è tuttavia possibile, nemmeno con ogni sforzo, ricostruire la domanda, nemmeno con la integrazione della domanda, come disposta dal giudice;
nemmeno con l'ausilio dei documenti. Per quanto ci si sforzi, non si riesce a ricostruire la domanda.
pagina 14 di 20 In sintesi, non è possibile determinare di quali crediti viene richiesto il pagamento, con consequenziale grave pregiudizio per il contraddittorio e il diritto di difesa della AOU.
In base alla giurisprudenza consolidata, la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum e della causa
petendi si basa su una valutazione caso per caso. È necessario tenere in considerazione che l'identificazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e diritto a supporto della domanda stessa va effettuata in riferimento a tutte le indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti prodotti.
L'assoluta incertezza deve essere valutata alla luce dell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, nonché di permettere al giudice di avere contezza del thema decidendum. In altri termini, il nitore della domanda ha una duplice funzione: a) in via decisiva e primaria, per assicurare alla parte convenuta di poter esercitare il proprio diritto di difesa;
infatti, solo in presenza di una domanda chiara, la parte convenuta è in grado di esercitare il proprio diritto di difesa;
dunque, una prima funzione è a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio;
b) il nitore e la completezza della domanda introduttiva, come previsto appunto dall'articolo 163 c.p.c. ha anche la pagina 15 di 20 funzione di assicurare un regolare svolgimento del processo e la corretta decisione da parte del giudice.
Di conseguenza, nella decisione è necessario valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui,
con questo, si trovi eventualmente parte convenuta.
Nel caso di specie la genericità delle pretese della attrice e la mancanza di collegamento con i rapporti “a monte” non permette alla convenuta di esercitare il proprio diritto di difesa. Si ricorda infatti che il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni derivanti dal contratto oggetto di cessione, quali la sua nullità o annullabilità o la presenza di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione. Tale facoltà sarebbe tuttavia preclusa per la
AOU, a causa della genericità dell'atto di citazione e della sua integrazione.
Dunque, rispetto alle due funzioni individuate sopra – alle lettere a) e b) – la chiarezza del tema del decidere (punto b) potrebbe forse essere assicurata da eventuale c.t.u., per quando fortemente esplorativa;
non anche il diritto di difesa (punto a), poiché anche una eventuale consulenza chiarificatrice interverrebbe una volta perente alcune delle facoltà connesse al diritto di difesa (eccezioni; riconvenzionali;
allegazioni; ecc.).
In conclusione, di deve affermare che l'assoluta incertezza degli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c. e n. 4, già riconosciuta all'udienza del 15
pagina 16 di 20 settembre 2022, non è stata sanata con l'integrazione dell'atto introduttivo.
Sulle conseguenze intranee ed estranee al processo
Come affermato dal quinto comma dell'art. 164 c.p.c., il termine fissato dal giudice per l'integrazione è perentorio;
pertanto, non essendo stata sanata la nullità, è necessario dichiarare in via definitiva la nullità, con esiti estintivi sul processo.
In altri termini, si è in presenza di una nullità sanabile. La fattispecie di sanatoria, tuttavia, deve intervenire entro il termine fissato dal giudice. La
chiara indicazione della natura perentoria del termine fa sì che, non ben esercitata dalla parte attrice la attività a sanatoria, vi sia decadenza dal ripresentare atto a sanatoria (la natura del termine perentorio consta nel fatto che esso comporta decadenza, rispetto alla attività che era da compiere entro il termine, nel caso la sanatoria).
Tale dunque la conseguenza intranea a questo processo.
Come da punto 3 e da punto 4 del presente dispositivo.
E' appena il caso di rilevare che si tratta di una declinatoria in rito. Con la conseguenza che il presente provvedimento non ha alcuna efficacia di giudicato sulla questione sostanziale sottostante;
essa non è dunque pregiudicata da questa decisione.
pagina 17 di 20 La considerazione che precede è evidente e deriva dal sistema ed esclude effetti estranei, sul rapporto sottostante. Pur se si tratta di affermazione che deriva dal sistema, è opportuno specificare in dispositivo tale dato, al punto 5 del dispositivo.
Sulle spese di lite
Nonostante per principio generale le spese di lite seguano la soccombenza, nel caso di specie si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
Ciò per un duplice ordine di motivazioni.
Innanzitutto, in quanto la presente sentenza si limita all'analisi di questioni processuali, lasciando del tutto impregiudicate le questioni di merito. La domanda potrà essere infatti riproposta da parte attrice, in quanto la presente sentenza non comporta giudicato sostanziale. Il che rende il caso ascrivibile alla situazione di cui a Corte costituzionale n. 77 del 2018, come ragione specifica e grave.
Inoltre, in quanto a fronte delle diverse eccezioni processuali proposte dalla
AOU, solamente quella avente ad oggetto la nullità dell'atto di citazione risulta essere fondata. Le altre eccezioni avevano caratteristiche di manifesta infondatezza.
Di conseguenza può essere identificato, anche se solamente in parte, un quadro di reciproca soccombenza. Ulteriore elemento – questa volta di pagina 18 di 20 fonte legislativa e non giurisprudenziale – che induce alla compensazione delle spese (92, comma secondo, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 15259/2021; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA l'eccezione di incompetenza formulata da
[...]
Controparte_1
2) RIGETTA l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione ex d.lgs.
28/2010 formulata da
[...]
Controparte_5
[...]
3) DICHIARA la nullità dell'atto di citazione in base al combinato disposto dell'art. 163 c.p.c., 3 co., e dell'art. 164, 4 co.,
c.p.c.; nullità non sanata.
4) DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO. pagina 19 di 20 5) DICHIARA che, in relazione alla questione di merito, la presente sentenza non ha effetti di giudicato.
6) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini
numero 1, il giorno 3 settembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
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