Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 516
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Validità della notifica dell'atto prodromico

    La prova documentale della relata di notifica e dell'avviso di ricevimento ha assolto all'onere probatorio, dimostrando che la notifica si è perfezionata in data 30/05/2018.

  • Accolto
    Effetto interruttivo della prescrizione

    In materia di tassa automobilistica, il termine triennale è stabilito dagli artt. 5 D.L. 953/1982 e 3 D.L. 2/1986 conv. L. 60/1986. Pertanto, le cartelle notificate nel 2022 non sono prescritte, poiché la prescrizione ha ricominciato a decorrere dal 30/05/2018.

  • Rigettato
    Appello incidentale sulla prescrizione del bollo 2016

    L'appello incidentale, basato su presunta prescrizione del bollo 2016, va rigettato poiché anche per tale annualità l'atto prodromico notificato il 30/05/2018 ha interrotto il termine triennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 516
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 516
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo