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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 516/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4715/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 191/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 21/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210012212455000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2406/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Trapani appellava la sentenza con cui era stato parzialmente accolto il ricorso. La parte appellata oltre a chiedere la conferma della sentenza di primo grado, ferme le considerazioni svolte in seno al ricorso introduttivo, proponeva appello incidentale poiché la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI nella sentenza oggetto del presente gravame, non si è pronunciato sulla eccepita prescrizione e conseguente nullità della cartella di pagamento n. 299 2021
00312826 14/000 notificata in data 05 ottobre 2022 per il pagamento di complessivi €. 180,08 quale somma dovuta per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Validità della notifica dell'atto prodromico
L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato, mediante produzione della relata di notifica e dell'avviso di ricevimento, che l'atto prodromico (avviso di accertamento / avviso di omesso pagamento) è stato regolarmente notificato alla contribuente in data 30/05/2018. La prova documentale ha assolto all'onere probatorio ex art. 2697 c.
c., dimostrando che la notifica si è perfezionata in data 30/05/2018
2. Effetto interruttivo della prescrizione
In materia di tassa automobilistica, il termine triennale è stabilito da:
art. 5 D.L. 953/1982 art. 3 D.L. 2/1986 conv. L. 60/1986
Pertanto, le cartelle notificate nel 2022 non sono prescritte, poiché la prescrizione ha ricominciato a decorrere dal 30/05/2018.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere riformata perché si fondava sul presupposto del l'assenza di atti interruttivi, mentre la notifica del 30/05/2018 risulta pienamente provata.
La sentenza impugnata deve essere pertanto riformata: essa aveva presupposto l'assenza di atti interruttivi, mentre la notifica del 30/05/2018 risulta pienamente provata.
3. . Appello incidentale della contribuente
L'appello incidentale, basato su presunta prescrizione del bollo 2016, va rigettato: anche per tale annualità
l'atto prodromico notificato il 30/05/2018 ha interrotto il termine triennale.
L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato, mediante produzione della relata di notifica e dell'avviso di ricevimento, che l'atto prodromico (avviso di accertamento / avviso di omesso pagamento) è stato regolarmente notificato alla contribuente in data 30/05/2018.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia: accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate;
rigetta l'appello incidentale della contribuente;
riforma integralmente la sentenza n.
191/2024; condanna la parte soccombente alle spese del doppio grado di giudizio che liquida a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Trapani nella misura di € 300,00. Palermo 18.12.25 IL
PRESIDENTE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4715/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 191/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 21/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210012212455000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2406/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Trapani appellava la sentenza con cui era stato parzialmente accolto il ricorso. La parte appellata oltre a chiedere la conferma della sentenza di primo grado, ferme le considerazioni svolte in seno al ricorso introduttivo, proponeva appello incidentale poiché la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI nella sentenza oggetto del presente gravame, non si è pronunciato sulla eccepita prescrizione e conseguente nullità della cartella di pagamento n. 299 2021
00312826 14/000 notificata in data 05 ottobre 2022 per il pagamento di complessivi €. 180,08 quale somma dovuta per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Validità della notifica dell'atto prodromico
L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato, mediante produzione della relata di notifica e dell'avviso di ricevimento, che l'atto prodromico (avviso di accertamento / avviso di omesso pagamento) è stato regolarmente notificato alla contribuente in data 30/05/2018. La prova documentale ha assolto all'onere probatorio ex art. 2697 c.
c., dimostrando che la notifica si è perfezionata in data 30/05/2018
2. Effetto interruttivo della prescrizione
In materia di tassa automobilistica, il termine triennale è stabilito da:
art. 5 D.L. 953/1982 art. 3 D.L. 2/1986 conv. L. 60/1986
Pertanto, le cartelle notificate nel 2022 non sono prescritte, poiché la prescrizione ha ricominciato a decorrere dal 30/05/2018.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere riformata perché si fondava sul presupposto del l'assenza di atti interruttivi, mentre la notifica del 30/05/2018 risulta pienamente provata.
La sentenza impugnata deve essere pertanto riformata: essa aveva presupposto l'assenza di atti interruttivi, mentre la notifica del 30/05/2018 risulta pienamente provata.
3. . Appello incidentale della contribuente
L'appello incidentale, basato su presunta prescrizione del bollo 2016, va rigettato: anche per tale annualità
l'atto prodromico notificato il 30/05/2018 ha interrotto il termine triennale.
L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato, mediante produzione della relata di notifica e dell'avviso di ricevimento, che l'atto prodromico (avviso di accertamento / avviso di omesso pagamento) è stato regolarmente notificato alla contribuente in data 30/05/2018.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia: accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate;
rigetta l'appello incidentale della contribuente;
riforma integralmente la sentenza n.
191/2024; condanna la parte soccombente alle spese del doppio grado di giudizio che liquida a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Trapani nella misura di € 300,00. Palermo 18.12.25 IL
PRESIDENTE