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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/09/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1208/2024 R.G.,
Promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gennara Basile;
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e CP_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentati e Controparte_2 C.F._2 difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Stella La Mendola;
APPELLATI
E NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_3 C.F._3 [...]
, nata a [...] il [...] ( ) e , nata a [...] CP_4 C.F._4 CP_5 il 15.03.1976 (c.f. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, C.F._5 dall'avv. Carmelo Guerrera;
APPELLATI , nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato CP_6 C.F._6
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Enrico Freni;
APPELLATO
, nata a [...] l'[...] (c.f. , rappresentata e CP_3 C.F._7 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paola Lorenza Barbagallo;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 27 maggio 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2685, pubblicata il 31 maggio 2024, resa nel giudizio iscritto al n.
15412/2020 R.G., il giudice unico del Tribunale di Catania, sulla domanda proposta da
[...] nei confronti degli eredi di , con cui chiedeva, previo Parte_1 Persona_1 accertamento dell'inadempimento contrattuale di quest'ultimo e dei suoi eredi, la condanna dei convenuti, in solido e/o pro quota, al pagamento in favore della del Parte_1 corrispettivo per i rapporti di somministrazione di gas di cui alle fatture allegate per la complessiva somma di € 32.821,72, così statuiva: “dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
condanna per l'effetto la in persona del legale CP_3 Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_3
.... in accoglimento dell'eccezione dichiara prescritto il credito di cui alle fatture oggetto del presente giudizio nei confronti di tutte le altre parti in causa ad eccezione del credito relativo alla fornitura di gas nel periodo che va dal 23.09.2011 al 24.10.2012 nei confronti della signora nella qualità di utilizzatrice dell'immobile posto al 1 piano di via CP_2
Giuffrida 23 Catania, da determinarsi da sulla base del consumo effettivo;
Parte_1 spese processuali compensate tra e parti in causa ad eccezione delle spese Parte_1 che dovrà rifondere a soggetto carente di legittimazione passiva per Pt_1 CP_3 come sopra accertato”.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “Viene preliminarmente accolta in quanto fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla
SI.ra in considerazione dell'assoluta estraneità della medesima rispetto al CP_3 presente procedimento in virtù della rinuncia all'eredità effettuata in data antecedente rispetto all'inizio del presente procedimento ...... Dall'esame della documentazione in atti risulta che la sottoscrizione di di cui alla delega contenuta nel doc 2 Persona_1 prodotta da è stata disconosciuta da e Parte_1 CP_1 Controparte_7
conformemente al disposto di cui art. 214 c.p.c, Di contro ,
[...] Parte_1 interessata alla produzione , non ha presentato istanza di verificazione conseguentemente il documento non può essere utilizzato e l on può avvalersene. La domanda Parte_1 di è del tutto sfornita di prova ed è altresì prescritta l'azione di recupero Vi è Parte_1 prova in atti che i convenuti in giudizio sono del tutto estranei ai fatti, ignari sia dei consumi che delle relative fatturazioni. I fatti dedotti ed i documenti prodotti da la Parte_1 difesa ed il documento prodotto da e l'incontestato avvenuto Controparte_3 ricevimento delle fatture e dei solleciti all'indirizzo di via Medea 11/B Farmaci del Faro, danno dimostrazione che vi è stato un tacito subentro di Vi Controparte_3
è piena prova che i rapporti contrattuali con la ono stati intrattenuti da Parte_1 [...]
in proprio e quale erede, unitamente alle figlie, di . Controparte_3 Persona_2 [...]
e /o sono subentrati nel contratto di fornitura per facta Controparte_3 Persona_2 concludentia e a manifestato la volontà di proseguire nel contratto con i terzi Parte_1 chiamati ..... Considerato che il contratto di somministrazione, avente natura privatistica, per consolidata giurisprudenza segue la libertà di forma e non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem .......... Il debito pertanto non si è consolidato in capo al de cuius e non costituendo un debito ereditario non può essere trasmesso Persona_1 agli eredi .... il diritto di credito per corrispettivo di somministrazione gas richiesto per Pt_1 conguaglio sui consumi dal novembre 2001 all'ottobre 2012 è comunque ampiamente prescritto, per il periodo antecedente il 22.09.2011 (5 anni antecedenti la comunicazione
PEC del 22.09.2016) tenuto conto che ha invece riconosciuto l'esistenza del CP_2 credito di nei suoi confronti nel periodo 23.09.2011 fino al 24.10.2012 posto che Pt_1
l'appartamento al 1^ piano non è stato abitato dalla concludente, residente in altro immobile, nel periodo precedente la vendita del 15 settembre 2010”.
Avverso tale sentenza ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 19 settembre 2024, sulla base di quattro ragioni di censura.
Si sono costituiti in giudizio e , nonché CP_1 Controparte_2 [...]
, ed , nonché ancora e Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_3
, tutti resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
[...]
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 27 maggio 2025.
Motivi della decisione Con il primo motivo dell'impugnazione, la società appellante deduce l'incongrua, erronea e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia.
Sostiene che il primo giudice ha erroneamente omesso di valutare il grave e palese inadempimento posto in essere nella vicenda da tutti i convenuti, i quali, a fronte del decesso del loro de cuius, , avvenuto in data 09/02/2016, avevano l'onere, da Persona_1 nessuno di essi rispettato, di darne immediata comunicazione all' così come Parte_1 il successivo avvenuto trasferimento in loro favore degli immobili serviti dall'utenza gas somministrata dall'odierna appellante;
che, a dispetto di quanto erroneamente ritenuto nell'impugnata pronuncia, ha dato prova della legittimazione passiva degli eredi Parte_1 di , con la produzione del certificato integrale di famiglia;
che tale Persona_1 circostanza avrebbe dovuto essere valutata adeguatamente dal decidente, così come le diffide in atti del 22/10/2016 inviate agli eredi, i quali invece, pur essendo tutti a conoscenza del debito del de cuius, hanno colposamente omesso di dare notizia ad delle Parte_1 rinunce all'eredità frattanto intervenute;
che, inoltre, un attento esame degli atti di causa ed una loro corretta interpretazione avrebbe giustificato una pronunzia di compensazione delle spese nei rapporti con , coerentemente a quanto richiesto da che CP_3 Parte_1 ha dimostrato di avere comunicato tempestivamente agli eredi del de cuius i di lui debiti, e di poi, prontamente aderito alla richiesta di estromissione dal giudizio, avuto contezza della rinuncia all'eredità di;
che parimenti erronea, incongrua ed infondata si CP_3 appalesa la pronuncia impugnata in merito alla individuazione della legittimazione passiva dell'azione, riconosciuta di fatto dal Giudicante solo in capo alla convenuta , e CP_2 ciò per avere ritenuto gli altri soggetti convenuti in giudizio del tutto estranei ai fatti, oltre che ignari sia dei consumi che delle relative fatturazioni;
che la fonte dell'obbligazione di pagare il corrispettivo dell'utenza gas è il contratto stipulato dal de cuius il Persona_1
20/07/1979, e non il possesso degli immobili;
che nulla può legittimamente sollevarsi in merito alla legittimazione passiva di appellati e;
che la CP_1 Controparte_2 rinuncia all'eredità esibita deve ritenersi inefficace per avere beneficiato CP_2 dell'eredità paterna con la donazione dell'immobile in atti ricevuto in conto legittima e non avendo essa precisato, ai sensi dell'art. 521 cc, che la rinuncia ha inciso soltanto sulla porzione disponibile;
che quanto a il medesimo nulla ha eccepito in ordine CP_6 alla sua legittimazione alla lite.
Col secondo motivo, la società appellante deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cpc. e l'erronea ed arbitraria valutazione delle risultanze probatorie. Sostiene che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto inutilizzabile il documento di delega prodotto da contenente la sottoscrizione di Parte_1 [...]
, disconosciuta da e , e ciò per non avere Per_1 CP_1 Controparte_2 la società appellante presentato istanza di verificazione di essa sottoscrizione;
che in difetto di valida delega a disattivare l'utenza, il rapporto contrattuale ovviamente non viene meno, ma prosegue;
che tra i debiti trasmissibili agli eredi vanno senz'altro annoverate le bollette relative a servizi, come quello della somministrazione di gas in questione;
che Parte_1
[... ha intrattenuto trattative con , non per averne riconosciuto e Controparte_3 accettato il tacito subentro, come sostenuto dal Giudice di primo grado, quanto piuttosto per essere la stessa, unitamente alle figlie di , eredi del de cuius;
Persona_2 Persona_1 che l'azione di adempimento intrapresa da è supportata documentalmente Parte_1 dal contratto di utenza, dalla lettura dei consumi e dalla correttezza della fatturazione operata, in ordine alla quale non risulta alcuna avversa coerente contestazione;
che la sorte degli immobili serviti dal rapporto di somministrazione del gas, ceduti da , Persona_1 non incide sull'obbligo di versare il corrispettivo della somministrazione e, dunque, tutte le fatture riconducibili al contratto n. 9459 (codice servizio 520463) con contatore, matricola
476100, unico per i due immobili al 1° e al 2° piano, fanno capo a , e oggi Persona_1 ai suoi eredi, i quali tutti sono tenuti al pagamento pro-quota dei consumi.
Col terzo motivo, la società appellante deduce l'erronea ed incongrua motivazione in merito all'eccezione di prescrizione del credito.
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, è principio di diritto consolidato che la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere esercitato, ragion per la quale nella fattispecie de qua non può che decorrere dopo che
[...] ha avuto contezza dei consumi trasmessi dalla società di distribuzione, contezza Parte_1 che è possibile avere dopo avere avuto l'accesso al contatore, il cui custode non può che essere individuato nell'utente , proprietario di entrambi gli immobili serviti Persona_1 dall'unica utenza gas;
che, nel caso de quo, risulta in atti che la lettura reale del contatore è stata eseguita il 24/10/2012, allorché consentiva ad di Persona_1 Pt_1 Parte_1 accedere al contatore ubicato all'interno della sua abitazione;
che, a dispetto di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, tutte le comunicazioni eseguite da e dai Parte_1 propri legali, citate in atti, hanno validamente interrotto la prescrizione ed i consumi prescritti sono soltanto quelli del quinquennio precedente al 24/10/2007.
I motivi, che si trattano congiuntamente, siccome connessi, sono infondati. E', invero, condivisibile l'apprezzamento di infondatezza della pretesa creditoria azionata da nei confronti dei convenuti, quali eredi di , Parte_1 Persona_1 dovendosi escludere, alla luce delle emergenze documentali in atti, che il rapporto di somministrazione di cui al contratto del 20 aprile 1979 sottoscritto da sia Persona_1 proseguito con quest'ultimo sino alla cessazione dell'utenza.
Giova, al riguardo, rilevare che con atto del 20 luglio 1979 ha Persona_1 donato alla figlia l'appartamento posto al primo piano di via V. Controparte_3
Giuffrida n, 23 in Catania, presso cui è avvenuta la somministrazione di gas.
La proprietà ed il possesso dell'appartamento summenzionato in capo a
[...]
è proseguita sino alla vendita avvenuta in data 15 settembre 2010. Controparte_3
Non vi è prova che nel corso del lungo rapporto contrattuale le fatture siano state inviate a e che questi abbia provveduto al pagamento, risultando, al Persona_1 contrario, che le fatture venivano inviate presso la Farmacia Faro via Medea n. 11 B Catania, farmacia di proprietà del coniuge di , , come provato Controparte_3 Persona_2 dalla fattura n. 78874 del 10 giugno 2006 prodotta da . Controparte_3
La stessa ha riconosciuto di avere usufruito della Controparte_3 somministrazione e che con sono intercorse trattative per la definizione Parte_1 transattiva del rapporto di credito in questione, trattative svolte poiché la ha Parte_1 riconosciuto –come affermato anche nelle note conclusive del primo grado- la CP_3
come “la destinataria della somministrazione”.
[...]
Correttamente il primo giudice, alla luce del comportamento tenuto dalle parti, di cui vi è prova e documentazione nel giudizio, e del rapporto intercorso tra e Parte_1 [...]
, ha ritenuto che quest'ultima sia tacitamente subentrata nel contratto Controparte_3 di somministrazione per fatti concludenti con accettazione da parte di . Parte_1
Osserva la Corte che in tale situazione il debito per il pagamento della fornitura del gas non è riconducibile a e, quindi, a seguito del suo decesso, esso non Persona_1 costituisce un debito ereditario trasmissibile ai suoi eredi.
Correttamente, quindi, ha statuito il primo giudice ritenendo unica legittimata al pagamento , non in quanto erede di , ma in Controparte_3 Persona_1 quanto destinataria effettiva, riconosciuta ed accettata della fornitura.
Parimenti immune da censura si appalesa il capo della sentenza laddove il primo giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione del credito portato dalla fattura di conguaglio n. 169341 del 26.11.2012 dell'importo euro 35.968,74. Tale fattura contabilizza il corrispettivo per conguaglio sui consumi gas dal
08.05.2007 al 24.10.2012, partendo da una lettura iniziale di mc 23.436 alla data dell'08.05.2007 sino ad una lettura finale di mc 67.632 alla data del 24.10.2012 e conseguentemente calcolando mc 44.196 di gas per il detto importo complessivo di euro
35.968,74.
, a fronte della contestazione che la lettura iniziale di mc 23.436 sia CP_8 effettivamente riferita alla data dell'08.05.2007, posto che lo stesso ammontare di consumi risulta registrato già alla data del 23.11.2001, come è dato rilevare dalla fattura n. 78874 del
10 giugno 2006 prodotta da , alcuna specifica confutazione è Controparte_3 pervenuta da parte di , sicchè, in assenza di prova di rilevazione dei consumi Parte_1 effettivi (termine da cui decorre il termine prescrizionale), deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale del credito.
Residua dalla maturata prescrizione, come correttamente rilevato dal primo giudice, il credito relativo al periodo successivo al 22.09.2011 (5 anni antecedenti la comunicazione interruttiva inviata via PEC in data 22.09.2016) sino al 24.10.2012, data dell'ultima lettura, residuo credito coerentemente riconosciuto nei confronti di , Controparte_3 senza che quest'ultima abbia proposto impugnazione.
Col quarto motivo, la società appellante deduce la violazione degli artt. 91 e 92 co. 2 cpc. e l'illegittima ed errata statuizione sulle spese processuali.
Sostiene che a fronte del decesso di , i loro eredi avevano l'onere, Persona_1 da nessuno di essi rispettato, di darne immediata comunicazione all' oltre Parte_1 che di comunicare anche il successivo avvenuto trasferimento in loro favore degli immobili serviti dall'utenza gas somministrata dall'odierna appellante;
che di tali gravi inadempienze il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto nelle sue valutazioni relative alle spese processuali, posto che ove gli eredi del avessero agito con diligenza, le parti CP_3 avrebbero avuto la possibilità di definire le questioni pendenti tra esse, senza la necessità di addivenire al presente procedimento;
che parimenti erronea la statuizione sulle spese con riguardo , stante che ha immediatamente aderito alla richiesta CP_3 Parte_1 di estromissione della stessa dal giudizio, sicché nessun addebito di spese può essere legittimamente statuito in danno della società appellante.
Il motivo è parzialmente fondato.
Invero, non sono condivisili i rilievi svolti dalla società appellante sulla regolazione delle spese di giudizio riguardo ai rapporti con gli eredi di , non Persona_1 incombendo alcun obbligo di comunicazione in capo a questi ultimi riguardo al decesso di , poiché quest'ultimo era divenuto estraneo al rapporto contrattuale e, Persona_1 comunque, il decesso è avvenuto in data 09-02-2016, quando il rapporto era già cessato
(14-11-2012).
Ritiene, invece, la Corte non condivisibile l'applicazione del principio della soccombenza riguardo ai rapporti tra e , che correttamente è stata Parte_1 CP_3 evocata in giudizio, risultando erede di in base al prodotto certificato Persona_1 integrale di famiglia.
Ora, posto che con memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 cpc , in ragione Parte_1 della rinuncia all'eredità di da parte di , giusta Persona_1 CP_3 documentazione prodotta con la comparsa di costituzione, ha espressamente e tempestivamente aderito alla richiesta di estromissione dal giudizio ivi formulata, ritiene la
Corte non condivisibili le argomentazioni svolte dal tribunale che erroneamente ha applicato il principio della soccombenza.
Il capo della sentenza impugnata va, pertanto, riformato nella parte in cui il tribunale ha condannato al pagamento delle spese processuali in favore di , Parte_1 CP_3 apparendo equo compensarle integralmente tra le stesse parti, tenuto conto del comportamento tenuto da . Parte_1
Quanto alle spese del grado, ritiene equo la Corte compensarle integralmente nei rapporti tra e condannare in virtù del principio Parte_1 CP_3 Parte_1 della soccombenza, a rifonderle in favore delle restanti parti appellate.
Dette spese si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia
(fascia euro 26.000,01-52.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la
Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la non complessità delle questioni trattate nel presente grado di giudizio.
Per questi Motivi
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2685, pubblicata il 31 maggio 2024, del tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così statuisce: compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado nei rapporti tra Parte_1
e ; CP_3 conferma, per il resto, la sentenza gravata;
condanna rifondere, in favore di e , Parte_1 CP_1 Controparte_2 le spese del grado, che liquida in complessivi € 5150,00 (ivi compresi €. 1100,00 per la fase di studio, €. 750,00 per la fase introduttiva, € 1550,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1750,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; condanna a rifondere in favore di , Parte_1 Controparte_3 CP_4
e , le spese del grado, che liquida in complessivi € 5150,00 (ivi compresi €. CP_5
1100,00 per la fase di studio, €. 750,00 per la fase introduttiva, € 1550,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1750,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; condanna a rifondere in favore di , le spese del grado, che Parte_1 CP_6 liquida in complessivi € 5150,00 (ivi compresi €. 1100,00 per la fase di studio, €. 750,00 per la fase introduttiva, € 1550,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1750,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; compensa integralmente le spese del grado nei rapporti tra e . Parte_1 CP_3
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 9 luglio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena