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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 816/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
BANDIERA NG PATRIZIA, Relatore
COSTABILE ADRIANA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8064/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202300001786000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150007067864000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160007953670000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160022938091000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170015674976000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180016171503000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180021492517000 IRPEF-ALTRO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200017660067000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210004400977000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 settembre 2024, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202300001786000, notificata il 12 giugno
2024, nonché otto cartelle di pagamento per un importo complessivo di euro 82.479,27, relative a IRPEF
e addizionali per gli anni 2011-2015, deducendo omessa notifica delle cartelle di pagamento e prescrizione estintiva dei crediti.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente: inammissibilità del ricorso per mancanza di attestazione di conformità degli atti;
difetto di legittimazione passiva;
inammissibilità per intempestiva impugnazione;
infondatezza dell'eccezione di prescrizione, documentando la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che per le contestazioni relative all'esistenza del credito la legittimazione spetta esclusivamente all'ente impositore.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che quando il contribuente contesti l'esistenza del credito per intervenuta prescrizione, la legittimazione passiva spetta all'ente impositore quale titolare del diritto di credito.
Tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente ha impugnato anche la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto proprio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per il quale sussiste la legittimazione passiva dell'ente riscossore. Le stesse cartelle di pagamento che rappresentano atti presupposti sono anch'essi atti dell'Agente della riscossione sicchè nessun problema di legittimazione passiva si può porre.
L'Agenzia eccepisce l'inammissibilità del ricorso per intempestiva impugnazione, sostenendo che le cartelle sono state regolarmente notificate e che il ricorso andava proposto entro 60 giorni dalla loro notifica.
Tuttavia, la ricorrente deduce l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, circostanza che, se provata, renderebbe tempestiva l'impugnazione proposta avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria quale primo atto con cui è venuta a conoscenza dei crediti. Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agenzia risulta che sono stati depositati i referti di notifica delle cartelle di pagamento, che costituiscono prova dell'avvenuta notificazione secondo i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
Altra eccezione attiene alla prescrizione estintiva dei crediti, sostenendo l'applicabilità del termine quinquennale in assenza di atti interruttivi.
La giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che i crediti erariali per IRPEF e addizionali sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale. Come affermato dalla Cassazione Civile,
Sez. III, ordinanza n. 32374 del 11 dicembre 2025, "I crediti erariali per imposte dirette, quali l'IRPEF, sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. e non al termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. per le prestazioni periodiche".
Il principio è consolidato dalla giurisprudenza, secondo cui "per la riscossione dell'imposta si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ." in quanto "l'obbligazione tributaria erariale, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario per ciascun periodo d'imposta, in quanto il debito tributario sorge anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi, mancando la causa debendi continuativa tipica delle prestazioni periodiche o di durata".
L'Agenzia ha documentato la notifica di numerosi atti successivi alle cartelle di pagamento, tra cui:
atto di pignoramento dei crediti verso terzi del 17 giugno 2016; intimazione di pagamento del 10 settembre 2018; atto di pignoramento dei crediti verso terzi del 1° aprile 2019; intimazione di pagamento dell'11 luglio 2023.
Tali atti costituiscono validi atti interruttivi della prescrizione, facendo decorrere ex novo il termine decennale da ciascuna notifica.
Vale nel caso in esame il principio di non contestazione.
L'art. 115 c.p.c. ha inserito nel codice di rito, il principio di non contestazione, disponendo che < casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita>>. Viene imposto al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, essendo la non contestazione specifica un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Corollario è che i fatti allegati e non specificamente contestati non devono essere provati in quanto ritenuti esistenti. Caratteristica di tale principio e che trova applicazione nei confronti di tutte le parti del giudizio, quindi non è soltanto il convenuto a dover proporre contestazioni specifiche in relazione alle deduzioni attore, ma anche l'attore deve opporre contestazioni specifiche alle affermazioni fattuali della parte convenuta;
medesime considerazioni valgono per il ricorso incidentale a parti invertite. La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente.
Trattasi di un principio generale del processo civile attuativo dei principi della ragionevole durata del processo e di economia processuale che devono informare il processo, avuto riguardo all' art. 111 Cost., imponendo alle parti costituite l'onere di prendere posizione su tali fatti, delimitando l'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, a quelli non specificamente contestati.
Peraltro l'Agenzia ha correttamente invocato l'applicazione delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale COVID-19, che hanno comportato la proroga dei termini di prescrizione e decadenza fino al
22 aprile 2025 o al 6 maggio 2025, a seconda delle disposizioni applicabili.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate e i crediti erariali non sono prescritti, essendo soggetti al termine decennale e risultando validamente interrotta la prescrizione mediante i molteplici atti notificati dall'Agenzia.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente Nominativo_1 Nominativo_1 al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1000,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
BANDIERA NG PATRIZIA, Relatore
COSTABILE ADRIANA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8064/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202300001786000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150007067864000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160007953670000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160022938091000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170015674976000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180016171503000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180021492517000 IRPEF-ALTRO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200017660067000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210004400977000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 settembre 2024, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202300001786000, notificata il 12 giugno
2024, nonché otto cartelle di pagamento per un importo complessivo di euro 82.479,27, relative a IRPEF
e addizionali per gli anni 2011-2015, deducendo omessa notifica delle cartelle di pagamento e prescrizione estintiva dei crediti.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente: inammissibilità del ricorso per mancanza di attestazione di conformità degli atti;
difetto di legittimazione passiva;
inammissibilità per intempestiva impugnazione;
infondatezza dell'eccezione di prescrizione, documentando la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che per le contestazioni relative all'esistenza del credito la legittimazione spetta esclusivamente all'ente impositore.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che quando il contribuente contesti l'esistenza del credito per intervenuta prescrizione, la legittimazione passiva spetta all'ente impositore quale titolare del diritto di credito.
Tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente ha impugnato anche la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto proprio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per il quale sussiste la legittimazione passiva dell'ente riscossore. Le stesse cartelle di pagamento che rappresentano atti presupposti sono anch'essi atti dell'Agente della riscossione sicchè nessun problema di legittimazione passiva si può porre.
L'Agenzia eccepisce l'inammissibilità del ricorso per intempestiva impugnazione, sostenendo che le cartelle sono state regolarmente notificate e che il ricorso andava proposto entro 60 giorni dalla loro notifica.
Tuttavia, la ricorrente deduce l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, circostanza che, se provata, renderebbe tempestiva l'impugnazione proposta avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria quale primo atto con cui è venuta a conoscenza dei crediti. Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agenzia risulta che sono stati depositati i referti di notifica delle cartelle di pagamento, che costituiscono prova dell'avvenuta notificazione secondo i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
Altra eccezione attiene alla prescrizione estintiva dei crediti, sostenendo l'applicabilità del termine quinquennale in assenza di atti interruttivi.
La giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che i crediti erariali per IRPEF e addizionali sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale. Come affermato dalla Cassazione Civile,
Sez. III, ordinanza n. 32374 del 11 dicembre 2025, "I crediti erariali per imposte dirette, quali l'IRPEF, sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. e non al termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. per le prestazioni periodiche".
Il principio è consolidato dalla giurisprudenza, secondo cui "per la riscossione dell'imposta si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ." in quanto "l'obbligazione tributaria erariale, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario per ciascun periodo d'imposta, in quanto il debito tributario sorge anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi, mancando la causa debendi continuativa tipica delle prestazioni periodiche o di durata".
L'Agenzia ha documentato la notifica di numerosi atti successivi alle cartelle di pagamento, tra cui:
atto di pignoramento dei crediti verso terzi del 17 giugno 2016; intimazione di pagamento del 10 settembre 2018; atto di pignoramento dei crediti verso terzi del 1° aprile 2019; intimazione di pagamento dell'11 luglio 2023.
Tali atti costituiscono validi atti interruttivi della prescrizione, facendo decorrere ex novo il termine decennale da ciascuna notifica.
Vale nel caso in esame il principio di non contestazione.
L'art. 115 c.p.c. ha inserito nel codice di rito, il principio di non contestazione, disponendo che < casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita>>. Viene imposto al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, essendo la non contestazione specifica un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Corollario è che i fatti allegati e non specificamente contestati non devono essere provati in quanto ritenuti esistenti. Caratteristica di tale principio e che trova applicazione nei confronti di tutte le parti del giudizio, quindi non è soltanto il convenuto a dover proporre contestazioni specifiche in relazione alle deduzioni attore, ma anche l'attore deve opporre contestazioni specifiche alle affermazioni fattuali della parte convenuta;
medesime considerazioni valgono per il ricorso incidentale a parti invertite. La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente.
Trattasi di un principio generale del processo civile attuativo dei principi della ragionevole durata del processo e di economia processuale che devono informare il processo, avuto riguardo all' art. 111 Cost., imponendo alle parti costituite l'onere di prendere posizione su tali fatti, delimitando l'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, a quelli non specificamente contestati.
Peraltro l'Agenzia ha correttamente invocato l'applicazione delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale COVID-19, che hanno comportato la proroga dei termini di prescrizione e decadenza fino al
22 aprile 2025 o al 6 maggio 2025, a seconda delle disposizioni applicabili.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate e i crediti erariali non sono prescritti, essendo soggetti al termine decennale e risultando validamente interrotta la prescrizione mediante i molteplici atti notificati dall'Agenzia.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente Nominativo_1 Nominativo_1 al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1000,00 oltre accessori se dovuti.