Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 816
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso iscrizione ipotecaria

    La Corte ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione per l'impugnazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria.

  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle di pagamento sulla base dei referti prodotti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, escludendo l'omessa notifica e ritenendo l'impugnazione intempestiva.

  • Rigettato
    Prescrizione estintiva dei crediti

    La Corte ha applicato il termine decennale di prescrizione ordinaria per i crediti erariali, come previsto dall'art. 2946 c.c., e ha ritenuto che la prescrizione fosse stata validamente interrotta da molteplici atti notificati dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, tra cui pignoramenti e intimazioni di pagamento. È stata inoltre considerata l'applicazione delle sospensioni dei termini dovute alla normativa emergenziale COVID-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 816
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 816
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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