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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/12/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2125/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr SI Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2125/2025 R.G.Div., promossa
DA nata a [...] il [...], (C.f.: ), e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Vittoria nella Via Trento n.8, int.1/c, domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv.
SI Di OL (C.f.: , sito in Vittoria nella Via Nino Bixio n.69/A, che CodiceFiscale_2 la rappresenta e difende per mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], (c.f. Controparte_1 C.F._3
), residente in [...];
[...]
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per discussione e decisione all'esito dell'udienza del 27.11.2025;
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto a Palagonia, in data 12 agosto 2015, con e dal quale è nato il piccolo Controparte_1
a Catania il 24.01.2016; Persona_1 ha esposto di essere separata dal coniuge giusta Decreto di omologa emesso dal Tribunale di Ragusa in data del 6.04.2017 e di non essersi più riconciliato con lui;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso all'udienza dinnanzi al Presidente delegato di giorno 27 novembre 2025, in difetto di istanze istruttorie ed essendo la causa matura per la decisione fatte precisare le conclusioni dopo la discussione la causa, ex art. 473 bis. 22 cpc, è stata trattenuta per la decisone;
il resistente è rimasto contumace;
Considerato che: preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto non costituitosi in Controparte_1 giudizio benché regolarmente citato;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
invero, lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in mesi se, risulta dimostrato dalla prodotta copia del Decreto di omologa emesso inter-partes dal Tribunale di Ragusa in data del 6.04.2017, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
passando alle ulteriori questioni, va anzitutto confermato l'affidamento condiviso del piccolo a Catania il 24.01.2016, ad entrambi i genitori, per come richiesto dalla ricorrente, Persona_1 non emergendo ragioni ostative contrarie per mutare il regime attualmente vigente, sia pure con collocamento prevalente presso la madre;
relativamente ai tempi di permanenza di presso il padre, sentita al riguardo la ricorrente ha Per_1 riferito che “ Lui vede il bambino quando vuole e io glielo dò, anche per non incrinare i rapporti. Il bambino è affezionato al padre. Lo tiene anche per il pernottamento, ma non dorme da lui bensì presso la sorella di lui. La zia è anche la madrina di mio figlio. Il bambino è affezionato anche ai familiari del padre e io ho sempre mantenuto i contatti con loro per il bene del bambino”, può, dunque, tenuto conto pagina 2 di 4 del concreto atteggiarsi dei rapporti e del legame tra padre e figlio, rimettersi in primo luogo agli accordi dei genitori la regolamentazione dei tempi di frequentazione di con il padre, tenendo Per_1 conto degli impegni del piccolo, e in caso di disaccordo, può disporsi, in conformità a quanto riportato in seno al piano genitoriale che si ha qui per interamente richiamato;
deve, del pari, confermarsi l'obbligo in capo a di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio minore;
sentita anche sul punto la ricorrente ha dichiarato come ADR: “ Lui non mi dà mantenimento, è poco presente, non chiama. Vive a Palagonia presso la madre. Non so se lavora e dove, faceva il manovale”.
ADR: “Io prendo l'assegno unico, pari a € 200,00, per intero. Prima lavoravo, ora sono in disoccupazione, e da una settimana ho iniziato a lavorare in prova come ragioniere presso il mercato di Comiso. Se mi confermano, penso che guadagnerò circa € 800,00, al massimo € 1.000,00. Vivo in una casa in affitto e pago € 420,00 mensili”.
Premesso che nemmeno lo stato di disoccupazione esime il genitore dall'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, specie se frutto di inerzia nel reperimento di altra stabile occupazione o di scarsa dedizione ad un impegno lavorativo, in difetto di elementi contrari, può confermarsi l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento indiretto del figlio con il versamento Per_1 dell'importo di euro 300,00 al mese al netto dell'assegno unico familiare (confermandosi così quanto già previsto negli accordi omologati), oltre 50% delle spese straordinarie (straordinarie (da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole -a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio - e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento -a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN-. Le spese straordinarie devono essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie -a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate); relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le stesse vanno interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: pagina 3 di 4 dichiara la contumacia di non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato;
Controparte_1 pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Palagonia, in data 12 agosto 2015, tra Pt_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palagonia al
[...] Controparte_1
n°13, parte 1, dell'anno 2015, dispone l'affidamento condiviso del minore
Dispone l'affidamento condiviso del minore a Catania il 24.01.2016, ad entrambi i Persona_1 genitori, sia pure con collocamento prevalente presso la madre;
Provvede come in parte motiva quanto ai tempi di permanenza del piccolo con il padre;
Per_1
Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno cinque di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, la somma di euro 300,00 per il mantenimento indiretto del figlio minorenne, al netto dell'assegno unico universale che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla madre, da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Palagonia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 16.12.2025.
Il Presidente
dott. SI Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr SI Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2125/2025 R.G.Div., promossa
DA nata a [...] il [...], (C.f.: ), e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Vittoria nella Via Trento n.8, int.1/c, domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv.
SI Di OL (C.f.: , sito in Vittoria nella Via Nino Bixio n.69/A, che CodiceFiscale_2 la rappresenta e difende per mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], (c.f. Controparte_1 C.F._3
), residente in [...];
[...]
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per discussione e decisione all'esito dell'udienza del 27.11.2025;
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto a Palagonia, in data 12 agosto 2015, con e dal quale è nato il piccolo Controparte_1
a Catania il 24.01.2016; Persona_1 ha esposto di essere separata dal coniuge giusta Decreto di omologa emesso dal Tribunale di Ragusa in data del 6.04.2017 e di non essersi più riconciliato con lui;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso all'udienza dinnanzi al Presidente delegato di giorno 27 novembre 2025, in difetto di istanze istruttorie ed essendo la causa matura per la decisione fatte precisare le conclusioni dopo la discussione la causa, ex art. 473 bis. 22 cpc, è stata trattenuta per la decisone;
il resistente è rimasto contumace;
Considerato che: preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto non costituitosi in Controparte_1 giudizio benché regolarmente citato;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
invero, lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in mesi se, risulta dimostrato dalla prodotta copia del Decreto di omologa emesso inter-partes dal Tribunale di Ragusa in data del 6.04.2017, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
passando alle ulteriori questioni, va anzitutto confermato l'affidamento condiviso del piccolo a Catania il 24.01.2016, ad entrambi i genitori, per come richiesto dalla ricorrente, Persona_1 non emergendo ragioni ostative contrarie per mutare il regime attualmente vigente, sia pure con collocamento prevalente presso la madre;
relativamente ai tempi di permanenza di presso il padre, sentita al riguardo la ricorrente ha Per_1 riferito che “ Lui vede il bambino quando vuole e io glielo dò, anche per non incrinare i rapporti. Il bambino è affezionato al padre. Lo tiene anche per il pernottamento, ma non dorme da lui bensì presso la sorella di lui. La zia è anche la madrina di mio figlio. Il bambino è affezionato anche ai familiari del padre e io ho sempre mantenuto i contatti con loro per il bene del bambino”, può, dunque, tenuto conto pagina 2 di 4 del concreto atteggiarsi dei rapporti e del legame tra padre e figlio, rimettersi in primo luogo agli accordi dei genitori la regolamentazione dei tempi di frequentazione di con il padre, tenendo Per_1 conto degli impegni del piccolo, e in caso di disaccordo, può disporsi, in conformità a quanto riportato in seno al piano genitoriale che si ha qui per interamente richiamato;
deve, del pari, confermarsi l'obbligo in capo a di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio minore;
sentita anche sul punto la ricorrente ha dichiarato come ADR: “ Lui non mi dà mantenimento, è poco presente, non chiama. Vive a Palagonia presso la madre. Non so se lavora e dove, faceva il manovale”.
ADR: “Io prendo l'assegno unico, pari a € 200,00, per intero. Prima lavoravo, ora sono in disoccupazione, e da una settimana ho iniziato a lavorare in prova come ragioniere presso il mercato di Comiso. Se mi confermano, penso che guadagnerò circa € 800,00, al massimo € 1.000,00. Vivo in una casa in affitto e pago € 420,00 mensili”.
Premesso che nemmeno lo stato di disoccupazione esime il genitore dall'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, specie se frutto di inerzia nel reperimento di altra stabile occupazione o di scarsa dedizione ad un impegno lavorativo, in difetto di elementi contrari, può confermarsi l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento indiretto del figlio con il versamento Per_1 dell'importo di euro 300,00 al mese al netto dell'assegno unico familiare (confermandosi così quanto già previsto negli accordi omologati), oltre 50% delle spese straordinarie (straordinarie (da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole -a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio - e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento -a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN-. Le spese straordinarie devono essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie -a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate); relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le stesse vanno interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: pagina 3 di 4 dichiara la contumacia di non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato;
Controparte_1 pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Palagonia, in data 12 agosto 2015, tra Pt_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palagonia al
[...] Controparte_1
n°13, parte 1, dell'anno 2015, dispone l'affidamento condiviso del minore
Dispone l'affidamento condiviso del minore a Catania il 24.01.2016, ad entrambi i Persona_1 genitori, sia pure con collocamento prevalente presso la madre;
Provvede come in parte motiva quanto ai tempi di permanenza del piccolo con il padre;
Per_1
Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno cinque di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, la somma di euro 300,00 per il mantenimento indiretto del figlio minorenne, al netto dell'assegno unico universale che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla madre, da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Palagonia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 16.12.2025.
Il Presidente
dott. SI Pulvirenti
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