Trib. Ragusa, sentenza 28/12/2025, n. 1794
TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Protratta separazione

    Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio; lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in mesi sei, risulta dimostrato dalla prodotta copia del Decreto di omologa emesso inter-partes dal Tribunale di Ragusa in data del 6.04.2017, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato; l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.

  • Accolto
    Affidamento condiviso

    Va confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, per come richiesto dalla ricorrente, non emergendo ragioni ostative contrarie per mutare il regime attualmente vigente, sia pure con collocamento prevalente presso la madre.

  • Accolto
    Accordi tra genitori

    Tenuto conto del concreto atteggiarsi dei rapporti e del legame tra padre e figlio, si rimette in primo luogo agli accordi dei genitori la regolamentazione dei tempi di frequentazione con il padre, tenendo conto degli impegni del piccolo, e in caso di disaccordo, si dispone in conformità a quanto riportato in seno al piano genitoriale.

  • Accolto
    Obbligo di contribuzione del padre

    Premesso che nemmeno lo stato di disoccupazione esime il genitore dall'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, specie se frutto di inerzia nel reperimento di altra stabile occupazione o di scarsa dedizione ad un impegno lavorativo, in difetto di elementi contrari, si conferma l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento indiretto del figlio con il versamento dell'importo di euro 300,00 al mese al netto dell'assegno unico familiare (confermando così quanto già previsto negli accordi omologati), oltre 50% delle spese straordinarie.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ragusa, sentenza 28/12/2025, n. 1794
    Giurisdizione : Trib. Ragusa
    Numero : 1794
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

    Testo completo