Art. 1. 1. I titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sono validi a tutti gli effetti a decorrere dalla data di conseguimento nella Repubblica d'Austria. La dichiarazione di equipollenza ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d'Austria.
(( 2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonche' agli esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1. )) 3. La presente legge si applica ai titoli accademici austriaci conseguiti successivamente alla data della sua entrata in vigore.
(( 2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonche' agli esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1. )) 3. La presente legge si applica ai titoli accademici austriaci conseguiti successivamente alla data della sua entrata in vigore.