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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14244 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23060/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23060/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUDICE Parte_1 C.F._1
EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIALE MANZONI 81 00185 ROMA
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso deve essere accolto.
La ricorrente ha impugnato il diniego di riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, II comma, L. 92/91 fondato sull'omessa dimostrazione della legale ed ininterrotta residenza sul territorio fino al raggiungimento della maggiore età ( diniego doc. 1 )
Il Tribunale premette che La Corte di giustizia, 28 giugno 2018, in causa C-512/17, HR. è stata chiamata a pronunciarsi sui criteri di determinazione della residenza abituale di una minore che, pur essendo nata in [...], da padre belga e da madre polacca, aveva soggiornato ripetutamente in Polonia con la madre presso la famiglia di quest'ultima. Nell'ambito del giudizio avente ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore era sorta la questione se la residenza abituale di quest'ultima, ai fini dell'individuazione del giudice competente ai sensi dell'art. 8 del regolamento pagina 1 di 3 2201/23, si trovasse in Belgio ovvero in Polonia. La Corte di giustizia, dopo aver ricordato che la residenza abituale del minore corrisponde al luogo in cui si trova il centro della sua vita, ha puntualizzato che al fine di individuare tale luogo non assumono valore determinante i soggiorni che il minore ha effettuato con i genitori in uno Stato membro, quando tali soggiorni costituiscono occasionali e temporanee interruzioni del «corso normale» della vita che esso svolge in un altro Stato membro. Inoltre, secondo la Corte, non è decisiva neppure la circostanza secondo cui i soggiorni in questione si svolgano nello Stato con il quale il minore presenta legami culturali, in quanto Paese
d'origine di un genitore: la sussistenza di tali tipologie di legami con un certo Stato, infatti, non può prevalere sulle circostanze oggettive e geografiche che denotano la residenza abituale del minore in altro Stato membro.
La ricorrente pacificamente è nata in [...] ed ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni ed il fatto che ha frequentato la scuola dell'obbligo nello
Sri Lanka dal 2010/ 2021 non è circostanza sintomatica ed univoca dell'interruzione della residenza effettiva sul territorio italiano.
Infatti, costei ha documentato i numerosi rientri in Italia al termine della scuola per ricongiungersi ai familiari con i quali ha sempre convissuto ( vedi stato di famiglia in atti ) , - come si evince dai timbri del passaporto in entrata ed in uscita dall'Italia e dallo Sri Lanka dal 2010 al 2021, data del definitivo rientro in Italia (in atti ) -, ed ha dimostrato che in Italia vivono regolarmente i genitori da moltissimi anni ed in particolare: il padre cittadino italiano al quale è stata riconosciuta la cittadinanza nel 2015 , la madre e il fratello cittadino italiano .
Quanto premesso valutato unitamente all'effettiva iscrizione anagrafica della ricorrente nella popolazione residente del Comune di Roma sin dalla nascita ( cfr certificato in atti ) , all'iscrizione nel
2023 a Roma ad una scuola internazionale ( in atti ) e alla titolarità di una carta di soggiorno di familiare di cittadino italiano ( in atti ) fa ragionevolmente ritenere che l'Italia sia il centro concreto e continuo della vita personale di costei, Paese ospitante dove vive regolarmente da molti anni tutta la sua famiglia di origine.
Quanto premesso esclude che i periodi di assenza temporaneo per ragioni scolastiche abbiano reciso i legami con l'Italia, che invece deve ritenersi per la ricorrente il centro delle proprie relazioni, presupposto ineludibile e ragione del riconoscimento della cittadinanza italiana.
Spese compensate dal momento che dal diniego impugnato sembrerebbe risultare la carenza di documentazione allegata alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana ( cfr doc. 1 )
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone pagina 2 di 3 dichiara che nata a [...] il [...] è cittadina italiana;
Parte_1 ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata;
dichiara compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Roma, 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23060/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUDICE Parte_1 C.F._1
EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIALE MANZONI 81 00185 ROMA
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso deve essere accolto.
La ricorrente ha impugnato il diniego di riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, II comma, L. 92/91 fondato sull'omessa dimostrazione della legale ed ininterrotta residenza sul territorio fino al raggiungimento della maggiore età ( diniego doc. 1 )
Il Tribunale premette che La Corte di giustizia, 28 giugno 2018, in causa C-512/17, HR. è stata chiamata a pronunciarsi sui criteri di determinazione della residenza abituale di una minore che, pur essendo nata in [...], da padre belga e da madre polacca, aveva soggiornato ripetutamente in Polonia con la madre presso la famiglia di quest'ultima. Nell'ambito del giudizio avente ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore era sorta la questione se la residenza abituale di quest'ultima, ai fini dell'individuazione del giudice competente ai sensi dell'art. 8 del regolamento pagina 1 di 3 2201/23, si trovasse in Belgio ovvero in Polonia. La Corte di giustizia, dopo aver ricordato che la residenza abituale del minore corrisponde al luogo in cui si trova il centro della sua vita, ha puntualizzato che al fine di individuare tale luogo non assumono valore determinante i soggiorni che il minore ha effettuato con i genitori in uno Stato membro, quando tali soggiorni costituiscono occasionali e temporanee interruzioni del «corso normale» della vita che esso svolge in un altro Stato membro. Inoltre, secondo la Corte, non è decisiva neppure la circostanza secondo cui i soggiorni in questione si svolgano nello Stato con il quale il minore presenta legami culturali, in quanto Paese
d'origine di un genitore: la sussistenza di tali tipologie di legami con un certo Stato, infatti, non può prevalere sulle circostanze oggettive e geografiche che denotano la residenza abituale del minore in altro Stato membro.
La ricorrente pacificamente è nata in [...] ed ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni ed il fatto che ha frequentato la scuola dell'obbligo nello
Sri Lanka dal 2010/ 2021 non è circostanza sintomatica ed univoca dell'interruzione della residenza effettiva sul territorio italiano.
Infatti, costei ha documentato i numerosi rientri in Italia al termine della scuola per ricongiungersi ai familiari con i quali ha sempre convissuto ( vedi stato di famiglia in atti ) , - come si evince dai timbri del passaporto in entrata ed in uscita dall'Italia e dallo Sri Lanka dal 2010 al 2021, data del definitivo rientro in Italia (in atti ) -, ed ha dimostrato che in Italia vivono regolarmente i genitori da moltissimi anni ed in particolare: il padre cittadino italiano al quale è stata riconosciuta la cittadinanza nel 2015 , la madre e il fratello cittadino italiano .
Quanto premesso valutato unitamente all'effettiva iscrizione anagrafica della ricorrente nella popolazione residente del Comune di Roma sin dalla nascita ( cfr certificato in atti ) , all'iscrizione nel
2023 a Roma ad una scuola internazionale ( in atti ) e alla titolarità di una carta di soggiorno di familiare di cittadino italiano ( in atti ) fa ragionevolmente ritenere che l'Italia sia il centro concreto e continuo della vita personale di costei, Paese ospitante dove vive regolarmente da molti anni tutta la sua famiglia di origine.
Quanto premesso esclude che i periodi di assenza temporaneo per ragioni scolastiche abbiano reciso i legami con l'Italia, che invece deve ritenersi per la ricorrente il centro delle proprie relazioni, presupposto ineludibile e ragione del riconoscimento della cittadinanza italiana.
Spese compensate dal momento che dal diniego impugnato sembrerebbe risultare la carenza di documentazione allegata alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana ( cfr doc. 1 )
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone pagina 2 di 3 dichiara che nata a [...] il [...] è cittadina italiana;
Parte_1 ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata;
dichiara compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Roma, 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 3 di 3