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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/11/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Dott. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3600 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, proposta con atto di citazione iscritto a ruolo in data 13.11.23, riservata in decisione in data 06.10.25 e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Ferdinando Iazzetta, che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione
Attore
E
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Claudio Giorgio Suppa, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
Oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.10.2025 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
1 Preliminarmente, si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento all'udienza del 14.10.2024.
itava in giudizio, con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 la per far accertare e Controparte_1 dichiarare che il saldo del rapporto di conto corrente SBF n. 1513396022219, nonchè dell'affidamento anticipi su fatture n.1513306015117, nonché di corrispondenza n°
151/1151539; deduceva erronei conteggi spese e cms, errata capitalizzazione interessi, violazione norme antiusura ed altre illegittimità del corso del rapporto, dal quale sarebbe derivato un differente saldo del rapporto ed una lunga serie di danni, personali e patrimoniali, alla società; deduceva di aver già operato mediazione obbligatoria senza successo senza, nondimeno, depositare il verbale indicato o dare atto del corretto espletamento della condizione di procedibilità; con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, la Controparte_1 ontestava tutto l'avverso dedotto ed eccepiva il fatto di non aver mai superato
[...] il tasso soglia e che il rapporto contrattuale aveva seguito le pattuizioni stipulate, da cui l'infondatezza dell'avversa domanda;
asseriva che il verbale di mediazione obbligatoria non fosse stato depositato e che la stessa non fosse avvenuta;
chiedeva il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
In prima udienza, dopo il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. in cui non veniva prodotto il verbale di mediazione summenzionato né veniva contestata la sua assenza, veniva concesso il termine per la mediazione obbligatoria con ordinanza del 15.06.24; non essendo stata svolta quest'ultima, la causa veniva rinviata sino al 01.10.25, previa concessione dei termini per le memorie conclusionali di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere a dirimere le varie eccezioni preliminari e pregiudiziali, questo
Giudicante ritiene di dover esaminare il merito dell'azione, secondo il principio della ragione più liquida in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in conformità con il principio dettato dalla Cassazione SS.UU. n. 26242-3/2014.
2 Pregiudizialmente, questo Giudicante deve interrogarsi sul corretto svolgimento del procedimento di mediazione. Si ritiene, sul piano metodologico-ermeneutico, che le incertezze interpretative della normativa dettata dagli artt. 5e ss. D.lgs. 28/10 debbano essere risolte tramite il ricorso al criterio interpretativo di tipo teleologico, cioè, verificando gli interessi che il legislatore vuole perseguire, e assiologico, accertando il valore di questi interessi nell'ambito del nostro ordinamento e individuando, tramite la tecnica del “bilanciamento”, la regola diretta a realizzare il miglior soddisfacimento di tutti gli interessi giuridicamente rilevanti. La finalità pubblicistica è perseguita dal legislatore stabilendo, con l'art. 5 D.Lgs. cit., la sanzione dell'improcedibilità del giudizio nel caso in cui non sia stata promossa la procedura di mediazione, con la precisazione, al co. 2 bis, che la condizione di procedibilità si considera avverata se al primo incontro l'accordo non è raggiunto. Con riferimento al perseguimento della finalità privatistica l'orientamento sopra rappresentato è corroborato dall'esame del regime giuridico della procedura di mediazione, che non prevede limiti temporali e dai caratteri della stessa procedura.
Quindi, in conclusione, il legislatore ha previsto: a) nel caso in cui non sia attivata la procedura di mediazione, ovvero nel caso in cui le parti non partecipino al primo incontro, la sanzione della improcedibilità; b) nel caso in cui le parti non partecipino ai successivi incontri, senza giustificato motivo, la sanzione pecuniaria e la valutazione della condotta ai sensi dell'art. 116 c.p.c. La ratio del diverso regime è giustificata dalla particolare importanza del primo incontro nel corso del quale il mediatore deve informare le parti in ordine alla funzione della mediazione e al suo svolgimento, e le parti devono rappresentare la possibilità di svolgere la procedura di mediazione. Questa interpretazione è coerente con le finalità, pubblicistiche e privatistiche, perseguite dal legislatore poiché è strumentale alla reale ed effettiva attivazione della mediazione.
In ragione di quanto detto, questo Giudicante ritiene che la procedura di mediazione deve ritenersi iniziata solo se, non sussistendo ragioni ostative rappresentate dalle parti, la parte onerata di attivare la procedura inizi la discussione della controversia (nel senso che la condizione di procedibilità è verificata con la partecipazione personale della parte ovvero in caso di impossibilità della stessa a comparire dinanzi al mediatore cfr. Cass.
8473/19 che ha affermato: “La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato.
Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività
3 non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente (v. art. 231 c.p.c., sulla risposta all'interrogatorio formale: "La parte interrogata deve rispondere personalmente" e il successivo art. 232 che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio): v. Cass. n. 15195 del 2000: "L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 c.p.c.”).
Il legislatore prescrive letteralmente la presenza delle parti con l'assistenza dell'avvocato, quindi, è necessaria la presenza personale della parte quale titolare dell'interesse oggetto della controversia, sia per parte opposta che per parte opponente.
La disposizione si giustifica proprio in relazione alla finalità di consentire che tramite la procedura di mediazione si realizzi un sistema flessibile di soluzione delle controversie riconoscendo alle parti, quali soggetti che possono valutare in modo esclusivo la loro posizione, la possibilità di soddisfare in modo puntuale i rispettivi interessi. Quindi, è necessario che le parti partecipino personalmente salvo la presenza di giustificati motivi.
Invero, l'art. 8 prevede che se l'assenza della parte è ingiustificata, il giudice può tener conto del suo comportamento, sia esso attore o convenuto ai sensi dell'art. 116 c.p.c., e applicando la sanzione pecuniaria pari all'importo del contributo unificato. Infine, dalla lettura dell'art. 8 cit. si desume che la normativa subordina l'inizio della procedura di mediazione all'assenza di ragioni impeditive che devono essere rappresentate dalle parti.
Non è condivisibile la conclusione operata in dottrina e in giurisprudenza che considera la partecipazione personale come un mero formalismo.
Vieppiù, con riferimento alla mediazione da attivare da parte di persone giuridiche e, in particolare, di banche, è assolutamente necessaria la partecipazione del r.l. o di soggetti che, inseriti nell'organizzazione dell'impresa, abbiano contezza del programma commerciale (come l'erogazione di finanziamenti e la conseguente riscossione dei crediti ei limiti di solvibilità dei clienti) dell'ente e dell'incidenza sullo stesso e sui relativi utili della singola transazione (nel senso che è necessario che la parte delegata abbia contezza dei fatti e la piena capacità di disporre del diritto controverso cfr. Cass.
4 8473/19: “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle
ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale”). Nessun dubbio si ripone sul fatto che la mediazione obbligatoria sia una condizione di procedibilità dell'azione che spetta all'attore, come nel caso de quo.
Tanto premesso sul piano dell'interpretazione della normativa indicata, questo
Giudicante rileva, con riferimento al presente giudizio, che non si è verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 co. 2 bis D.lgs. 28/10, atteso il mancato svolgimento della stessa pur in costanza di termine concesso ad hoc dal Giudicante ed in considerazione del suo corretto mancato assolvimento antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio. Anzi, parte ha essa stessa validato l'assenza di tale condizione di procedibilità, a prescindere dal merito della vicenda, non contestando neppure in comparsa conclusionale quanto ivi indicato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Il Tribunale, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in ragione del rigetto per improcedibilità della domanda e dell'esiguo svolgimento del giudizio, ritiene di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1) Rigetta tutte le domande di perché improcedibili per quanto Parte_2 indicato in motivazione;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Benevento, lì 10 novembre 2025 Con
IL GIUDICE ONORARIO ACE
Avv. Rosario Molino
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