CA
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 25/09/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 349/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 349/2024 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella qualità di amministratore di sostegno di C.F._2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michela Mariucci e Raffaella Damiani ed
[...]
elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in PERUGIA VIA PALERMO
11
APPELLANTI contro in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Marco Paci ed elettivamente domiciliata in PERUGIA VIA DOMENICO SCARLATTI
37, presso lo studio del difensore APPELLATA avente ad
OGGETTO
Appalto: altre ipotesi ex art 1665 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art 1669 c.c.)
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
–in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 717/2024 pronunciata dal Tribunale di Perugia,Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa
Simona Di Maria nell'ambito del giudizio R.G. N. 3461/2016, pubblicata il 3/5/2024 ed in pari data notificata )), accertare e dichiarare che Controparte_1
ha effettuato in favore di e ,
[...] Parte_2 Parte_3
solamente i lavori di scavo, sbancamento e reinterro e, per l'effetto, dichiarare che
l'importo dei lavori effettivamente svolti da Controparte_1
in favore di e ammonta complessivamente a
[...] Parte_2 Parte_3
d € 8.937,30 oltre Iva (come risulta dalla quantificazione sopra operata e qui intesa trascritta), ovvero a quel diverso importo che verrà accertato nel corso del giudizio di secondo grado ed all'esito del richiamo del CTU. AC ,all'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia prendere le statuizioni che precedono, avendo ammesso la riconvocazione del CTU per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, attraverso il quale accertare, sulla base dei riscontri documentali in atti e degli esiti delle prove orali espletate in primo grado, il valore economico e la quantificazione dei prezzi delle opere effettivamente svolte da , cioè scavo, Controparte_1
sbancamento e reinterro.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge , nonché delle eventuali spese di CTU
pag. 2/16 relative al presente giudizio, e con esplicita richiesta , come da domanda in appello sopra di compensazione delle spese di lite e di CTU del primo grado di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita - in integrale accoglimento delle ragioni espresse nel presente atto – così decidere:
In via principale
- Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 e seguenti
c.p.c. Con ogni statuizione conseguente.
In via subordinata
- Accertare e dichiarare la infondatezza, nel merito, dei cinque motivi di doglianza proposti e, per l'effetto, rigettare l'appello. Con ogni statuizione conseguente.
In ogni caso
CP_
- Condannare gli appellanti alla refusione, a favore della “ , del compenso difensivo relativo ad entrambi i gradi di giudizio, nonchè al subprocedimento di inibitoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26/5/2016 Controparte_1
conveniva in giudizio i coniugi e
[...] Parte_1 Parte_3
chiedendo che il Tribunale adito, accertato che l'impresa attrice vantava un credito nei confronti dei predetti in ragione del mancato pagamento del corrispettivo delle lavorazioni effettuate per la realizzazione dell'edificio bifamiliare di Via del Luschieto del quale risultavano proprietari, li condannasse al pagamento in favore della società attrice dell'importo di €37.344,39. In particolare la società attrice sosteneva di avere effettuato varie lavorazioni consistenti nello scavo di sbancamento per fondazioni, drenaggio e rinterro, realizzazione di fognature e del piazzale antistante le abitazioni e le altre opere dettagliatamente descritte nel documento chiamato “Contabilità lavori pag. 3/16 e ”, datato 30/12/2010 e sottoscritto Parte_1 Controparte_2
dal solo legale rappresentante dell'impresa edile. Secondo la ricostruzione di parte attrice, detta contabilità sarebbe stata corroborata da fatture, buoni e documenti di trasporto, nonché dalle dichiarazioni di sei tra operai e fornitori che riferivano in ordine ai lavori svolti presso “il cantiere di San Vetturino/Via del Luschieto”. L'unica somma versata dai committenti sarebbe stata pari ad € 3.120,00, di cui due fatture dell'importo di € 1.560,00 ciascuna (una intestata a e l'altra intestata a Parte_1 Parte_3
- che peraltro veniva imputata dall'impresa ad una piccola operazione extra
[...]
cantiere che interessava un differente immobile (anch'esso di proprietà del Sig. Pt_1
– mentre il residuo importo di € 37.344,39, non sarebbe mai stato corrisposto dai committenti.
La difesa di parte convenuta rilevava che la contabilità sulla cui base era stato conteggiato l'importo richiesto dall'attrice mai era stata consegnata ai convenuti né da loro accettata;
contestualmente all'esecuzione dei lavori oggetto di causa,
[...]
aveva eseguito tutta una serie di ulteriori opere Controparte_1
commissionate anche dai proprietari dei lotti confinanti, con la conseguenza che la documentazione prodotta dall'attrice ed i materiali in essa descritti erano stati impiegati anche in tali altre opere e poi contabilizzate solo a carico dei convenuti;
le fatture della società attrice per complessivi € 3.120,00 (uniche pagate secondo la società creditrice), mai consegnate ai committenti, erano in realtà state emesse a fronte di lavori di scavo, drenaggio e rinterro per la costruzione di edificio bifamiliare in loc. San Vetturino Via del Luschieto e non, come affermato, per dei lavori “extra cantiere”; nel corso del tempo di richiedeva sempre importi Controparte_1 Controparte_1
differenti tra loro, anche di svariate migliaia di euro, senza mai fare riferimento alle somme ricevute, anche quelle non fatturate, con ciò che ne consegue in ordine alla relativa efficacia probatoria.
pag. 4/16 In conseguenza di detti rilievi, e contestavano Parte_1 Parte_3
l'effettivo svolgimento dei lavori indicati dall'attrice, la quantificazione delle opere eseguite, la debenza dell'importo richiesto, difforme rispetto a quanto concordato e già saldato.
Il Tribunale di Perugia con la sentenza n. 717/2024 ha accolto le domande della società attrice ritenendo provata l'esecuzione dei lavori, accertando la sussistenza del credito dedotto in giudizio e condannando i convenuti al pagamento di € 21.570,00 oltre IVA e oltre interessi.
Con atto di citazione in appello il 3.06.2024 i Sig.ri e Parte_1 Parte_2
(quest'ultimo nella qualità di amministratore di sostegno di ) hanno Parte_3
impugnato la suddetta sentenza , chiedendone la riforma e concludendo come in epigrafe.
Con primo motivo di appello hanno censurato la pronuncia di primo grado laddove avrebbe errato nel valutare le prove espletate e nell'applicare il ragionamento presuntivo. In particolare hanno dedotto che: la prova documentale denominata
“capitolato” è documento di formazione unilaterale e postumo rispetto ai lavori, peraltro formato sulla base di alcuni “buoni lavoro” che non sono mai stati prodotti da parte appellata;
i documenti di trasporto potevano essere motivati dalla presenza di altri cantieri nella zona;
le prove orali, oltre a essere rese da soggetti non attendibili in quanto dipendenti della società appellata, sarebbero contraddette dagli stessi documenti allegati da parte appellata, quali la dichiarazione di inizio lavori, che circostanziavano con certezza l'esecuzione delle sole opere di sbancamento;
il giudice non ha adeguatamente considerato gli esiti dell'unica testimonianza che poteva considerarsi attendibile, cioè quella di , nonché gli esiti dell'interrogatorio formale di E_
, che confermerebbero la tesi degli appellanti. Parte_1
pag. 5/16 Con secondo motivo di appello hanno censurato l'errata valutazione e carente motivazione in ordine alla prova del credito, in quanto il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere provata l'esecuzione delle opere allegate dalla società appellata nonostante i documenti prodotti comprovassero con certezza la sola esecuzione delle opere di sbancamento.
Infatti, la società appellata avrebbe versato in atti alcuni documenti di trasporto e fiscali intestati alla società mai consegnati agli odierni appellanti e non avrebbe poi prodotto i
“buoni” controfirmati da in base ai quali sarebbe stata costruita la Parte_1
contabilità, chiamata “Capitolato”.
Inoltre, il giudice avrebbe errato anche laddove ha ritenuto sanato il difetto di prova in cui è incorsa parte attrice in primo grado, ritenendo la prova raggiunta solo perché i convenuti non avevano indicato altre ditte come esecutrici delle opere, invertendo così
l'onere della prova in contrasto con l'art. 2697 c.c.
Con terzo motivo di appello hanno dedotto che, a causa dell'errato utilizzo della presunzione semplice, con ragionamento apodittico il Tribunale ha erroneamente accertato che l'appalto aveva ad oggetto tutte le opere di cui “alla citazione”, senza limitare il vincolo alle sole tre prestazioni di cui vi è prova, ovvero lo scavo, sbancamento e reinterro per le fondazioni e avrebbe perciò considerato erroneamente dimostrata l'esecuzione delle opere.
La sentenza impugnata non ha considerato che il potere conferito al giudice dall'articolo 1657 c.c. di determinare il prezzo dell'appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura, ne' stabilito il modo per calcolarlo, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore: allorquando, invece, il contrasto riguardi anche tale aspetto del rapporto, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza di dette opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di pag. 6/16 cose indeterminate, ne' offrire all'attore l'occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda.
Con quarto motivo di appello hanno evidenziato che, per quanto sopra esposto,
l'indagine del C.T.U. non poteva estendersi all'intero volume delle prestazioni domandate in pagamento da e, considerando la prova accertata solo per tre CP_1
prestazioni in luogo di tutte quelle che, a contrario, sono state contabilizzate e valutate nella CTU, va drasticamente ridotto l'ammontare dovuto dagli appellanti all'impresa edile.
Con quinto motivo di appello hanno impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese processuali, chiedendone la riforma in caso di accoglimento degli altri motivi di appello ed evidenziando che, in ogni caso, l'accoglimento parziale della domanda dell'attore nell'ambito del procedimento di primo grado avrebbe giustificato la compensazione almeno parziale delle spese.
Nel giudizio così incardinato si è costituita con comparsa di costituzione e risposta datata 15.01.2025 (d'ora in Controparte_1
avanti ), contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma della CP_1
sentenza di primo grado.
La società appellata ha innanzitutto eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., avendo gli odierni appellati formulato in grado di appello delle domande da considerarsi nuove e dunque inammissibili.
In particolare, mentre nel primo grado di giudizio gli odierni appellanti avevano concluso affermando di aver pagato alla impresa attrice tutto quanto dovuto per i lavori edili svolti, senza mai formulare alcuna domanda in via subordinata, nel presente grado di giudizio chiedono la limitazione della condanna al solo importo di € 8.937,30 oltre
IVA o, in via ulteriormente gradata, al pagamento del “diverso importo che verrà accertato nel corso del giudizio”.
pag. 7/16 Con riguardo al primo motivo di appello l'odierna appellata ha dedotto la congruità e correttezza della decisione del giudice di primo grado riguardo alla valutazione delle prove orali e all'utilizzo della prova presuntiva, quest'ultima indispensabile considerata la particolarità del caso di specie ed in particolare la sostanziale mancanza della figura del Direttore dei Lavori, ruolo ricoperto dallo stesso appellante.
Per quanto riguarda il secondo motivo di appello ha sottolineato la sostanziale identità della censura rispetto a quella versate nel primo motivo di appello, e cioè l'asserita errata valutazione delle prove orali ed il fatto che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto privilegiare quanto affermato dal Geom. odierno appellante, in sede di Pt_1
interrogatorio formale.
Quanto alla lamentata inversione dell'onere della prova, l'appellante ha dedotto che, non essendo stata contestata la circostanza che tra ed i coniugi intercorresse CP_1 Pt_1
un rapporto obbligatorio, alla era sufficiente la mera allegazione CP_1
dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento incombente sulla controparte, per cui era il debitore ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Con riguardo al terzo, quarto e quinto motivo di appello, la società appellata censura la ripetitività dei motivi rispetto a quelli precedenti ed argomenta come sia palese che l'intera costruzione dell'appello avversario si fonda sulla eccessiva valorizzazione dell'interrogatorio formale del convenuto, postulata prevalente rispetto alle testimonianze e ai documenti versati in atti.
Inoltre, la richiesta di riduzione del quantum è inammissibile per il divieto di nova in appello.
La causa viene in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'esito dello scambio di note conclusionali e note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione orale.
pag. 8/16 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 345
c.p.c. sollevata da CP_1
[... vero che gli odierni appellanti, nel primo grado di giudizio hanno negato di dovere somme a affermando di aver pagato tutto il dovuto;
la richiesta di totale reiezione CP_1
della domanda di in tale sede era fondata sull'asserito integrale pagamento CP_3
di tali prestazioni dimostrato dalle quietanze di pagamento a firma del legale rappresentante di le cui sottoscrizioni sono state però giudicate apocrife in primo CP_1
grado dopo l'espletamento di apposita C.T.U. grafologica. Occorre puntualizzare che la decisione sul punto non è stata impugnata, con conseguente formazione del giudicato.
La diversità delle conclusioni rassegnate nel presente grado di giudizio è giustificata alla luce delle risultanze istruttorie del primo grado. Gli appellanti, prendendo atto di non poter più sostenere che nulla sia dovuto, partendo dalla quantificazione delle sole opere che riconoscono come eseguite da del parziale pagamento eseguito, chiedono che CP_1
la somma dovuta, a tutto concedere, venga ridotta rispetto a quella accertata in sentenza.
Tale domanda si risolve, in ultima istanza, nella variazione puramente quantitativa del petitum, variazione che secondo la giurisprudenza di legittimità largamente maggioritaria è pacificamente ammessa anche in grado di appello (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Sent. 17/12/2015, n. 25341; si vedano anche: Cass. civ., Sez. II, Sent., 28/01/2015,
n. 1585; Cass. civ., Sez. lavoro, 15/01/2019, n. 834; Cass. civ., Sez. III, Ord.,
19/02/2025, n. 4412).
Ciò premesso, innanzitutto va rilevato che nelle conclusioni parte appellante formula istanza di richiamo del C.T.U. o di supplemento di consulenza attraverso la quale quantificare il valore delle opere di sbancamento, drenaggio e reinterro eseguite da CP_1
Si tratta di un'istanza assolutamente superflua, anche perché la stessa parte appellante mostra di essere in grado di procedere a quantificare le somme a suo dire dovute sulla base della somma algebrica delle voci indicate ai nn.
pag. 9/16 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,26,27,28,29 del Computo Metrico datato 29/2/2020, allegato alla CTU, che rappresenta – anche perché non specificamente contestata – un'affidabile quantificazione del valore delle opere.
I primi quattro motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto, in sostanza, vertono tutti sulla valutazione del materiale probatorio versato in atti, sulla ripartizione dell'onere probatorio in capo alle parti e sul conseguente accertamento circa l'effettivo ammontare del credito vantato da ei confronti degli odierni appellanti. CP_1
Va premesso che il principio per cui l'onere della prova incombe sull'attore deve essere coordinato con i consolidati principi in tema di inadempimento delle obbligazioni, secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed allegare l'altrui inadempimento, mentre il debitore
è tenuto a provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso di specie però, pur non essendo contestato che sia intercorso un rapporto obbligatorio fra le parti processuali, gli appellanti contestano l'entità dei corrispettivi pretesi, ritenendo che essi sarebbero riferibili ad attività non interamente svolte e fondate su documenti di formazione meramente unilaterale. È evidente, che in una simile situazione, è la parte attrice in primo grado a dover provare di aver effettivamente portato a termine le attività di cui chiede il pagamento.
Il giudice di primo grado ha correttamente declinato tali principi, riconoscendo da un lato la non univocità dei documenti che riportano come destinazione delle merci la località di “San Vetturino”, presso la quale vi erano altri lavori di scavo contestuali a quelli per cui è causa, in proprietà limitrofe di terzi, e dall'altro l'inidoneità del documento denominato “capitolato dei lavori”, che non risulta sottoscritto dai convenuti i quali lo hanno contestato, affermando di non averne mai preso visione. L'elemento dirimente sulla base del quale il Tribunale ha ritenuto provati in maniera puntuale i lavori effettivamente eseguiti è costituito dalle prove orali.
pag. 10/16 A tale proposito, la valutazione delle prove operata dal giudice di prime cure deve ritenersi pienamente condivisibile in quanto operata con prudente apprezzamento, secondo i criteri di cui all'art. 116 c.p.c., dopo una disamina attenta e completa che ha esitato in una motivazione congrua, sufficiente e conforme ai criteri logici.
A differenza di quanto dedotto da parte appellante, le testimonianze dei dipendenti di ossono ritenersi pienamente attendibili. CP_1
Innanzitutto, va osservato che la circostanza per cui i testimoni siano dipendenti di CP_1
non li rende a priori testi compiacenti, dal momento che eventuali rapporti di parentela o dipendenza con le parti in causa non escludono l'attendibilità dei testi che va valutata secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate (cfr. Cass. civ., Sez. I,
04/12/2014, n. 25663).
Nel caso di specie, le testimonianze narrano fatti pienamente verosimili e coerenti fra loro, e in particolare sono tutte convergenti nel dichiarare che le opere eseguite dalla società appellata sono consistite in quelle allegate dalla parte nel proprio atto di citazione (scavo di sbancamento;
drenaggio e rinterro;
realizzazione di fognatura;
realizzazione del piazzale antistante l'abitazione, compresa la fornitura del materiale riciclato per massicciata e stabilizzato;
sistemazione terreno;
realizzazione accesso e strada;
spostamento degli olivi, sistemazione terra e realizzazione di un muro a secco con pietra di fronte alla abitazione), mentre non si ravvisano le gravi contraddizioni lamentate da parte appellante.
In particolare, quanto alla asserita parziale difformità di dichiarazioni circa l'origine del materiale utilizzato per gli asseriti riporti ed il riempimento delle fondazioni, a ben vedere tutti i testi convengono che nel cantiere di fossero stati usati, per le varie CP_1
fasi delle lavorazioni, sia materiale riciclato proveniente dall'esterno oltre che il terreno di risulta presente nel luogo del cantiere, compresi i testi e che nella Tes_2 Tes_3
ricostruzione di parte appellante avrebbero affermato il contrario.
pag. 11/16 In particolare, il teste (cfr. verbale di udienza 23.10.2019, cap. 2) ha affermato Tes_3
che “abbiamo fatto alcuni riporti di terreno per pareggiare il terreno esterno della casa oltre ad utilizzare il terreno derivante dallo sbancamento”.
Quanto al teste (cfr. verbale di udienza 23.10.2019, cap. 2), anch'egli sul Tes_2
punto rende delle dichiarazioni coerenti con quelle degli altri testi sentiti, in particolare con il teste con cui avrebbe trasportato il materiale, affermando che:” io stesso Tes_4
ho trasportato il materiale riciclato e stabilizzato per il piazzale esterno e quello sotto le fondazioni dell'immobile. Ricordo inoltre che abbiamo portato diversi camion di terra per la sistemazione del terreno”.
Inconferente è poi l'argomento secondo cui priverebbe di attendibilità delle testimonianze sul punto la dichiarazione di inizio lavori, sulla quale è riportato che “i materiali di scavo assimilabili a materiali di cava per qualità, saranno impiegati nella realizzazione delle opere stesse” (cfr. all. 4 del fascicolo di primo grado parte appellata).
Tale dichiarazione è stata fatta in adempimento agli obblighi informativi circa lo stoccaggio dei materiali edili risultanti da opere di scavo ai sensi della normativa regionale in materia di reimpiego e corretto stoccaggio dei materiali provenienti dall'attività di trasformazione edilizia di cui all'art. 18 ter della L.R. 3 gennaio 2000, n.
2, ed essa non vale ad escludere dunque la possibilità per il dichiarante di utilizzare materiale anche non reperito in loco.
Per quanto riguarda poi le dichiarazioni del teste (cfr. verbale di E_
udienza del 23.05.2019), esse non sono in realtà incompatibili con quelle degli altri testi sentiti, posto che il si è limitato ad affermare “di aver visto la società attrice Tes_1
eseguire i seguenti lavori: scavo, reinterri e drenaggi” e di non aver assistito all'esecuzione delle altre lavorazioni, senza dunque escludere che le stesse potessero essere state eseguite.
pag. 12/16 Ancora, l'attendibilità dei testi non può essere posta in dubbio dalle dichiarazioni rese dal Sig. in sede di interrogatorio formale, posto che tale mezzo di prova è Pt_1
funzionale a provocare la confessione della parte interrogata su fatti a sé sfavorevoli e non riveste alcuna efficacia probatoria neanche indiziaria circa i fatti favorevoli alla parte dichiarati in sede di interrogatorio, soprattutto considerata la presenza nel caso di specie di numerose prove di segno contrario. Peraltro, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il ha effettuato delle parziali ammissioni circa i lavori svolti Pt_1
e non è stato in grado di provare di averne già saldato il corrispettivo.
Neppure valgono a minare tale attendibilità le varie censure che gli appellanti espongono nei confronti del contenuto del “capitolato” (cfr. all. 8 del fascicolo di primo grado di parte appellata) o delle dichiarazioni scritte provenienti dai dipendenti di CP_1
(cfr. all. 10 del fascicolo di primo grado di parte appellante), in quanto i testi non si sono limitati alla mera conferma del contenuto dei suddetti documenti ma hanno riferito circa lavorazioni effettuate dalla società appellata ed elencate nel capitolo di prova in modo verosimile e coerente fra loro, elencando le opere a cui ciascuno ha preso parte e fornendo in alcuni casi dei dettagli su come sono state realizzate e sul materiale utilizzato (cfr. testi , e in risposta al cap. 4). Tes_3 Tes_5 Tes_2 Tes_4
Né è determinante il fatto che la dichiarazione di avvio dei lavori e il relativo piano di sicurezza (cfr. all.ti 4 e 5 del fascicolo di primo grado di parte appellata) indichino come opere commissionate da parte appellante solo la “realizzazione di sbancamento per la costruzione di edificio di abitazione bifamiliare” e l'“esecuzione di scavi di sbancamento con macchine operatrici”, posto che tali dichiarazioni non valgono da sole ad escludere che i Sig.ri e abbiano commissionato ulteriori opere a Pt_1 Parte_3
non risultanti dalla comunicazione di inizio lavori, documento peraltro compilato CP_1
dallo stesso come effettivamente confermato in corso di causa dalle prove orali Pt_1
espletate.
pag. 13/16 Quanto poi alla circostanza per cui fossero presenti nella zona altri cantieri in cui CP_1
era coinvolta e che avrebbero potuto giustificare la documentazione di trasporto versata in atti (all.ti 9a e 9b del fascicolo di primo grado di parte appellata), ancora una volta le prove orali permettono di ritenere che il materiale oggetto della documentazione fosse attinente proprio al cantiere dell'abitazione dei coniugi circostanza Controparte_4
confermata d'altronde anche dal C.T.U., il quale considerando la natura dei lavori e i materiali necessari a compierli ha escluso la riconducibilità al suddetto cantiere di solo due dei documenti di trasporto versati in atti (nn. 24899 del 20.10.09 e 833 del
25.02.2009; cfr. C.T.U., pag. 30), espunti dal computo metrico finale.
Infine, deve escludersi che la mancata produzione dei “buoni lavoro” sulla base dei quali vrebbe compilato il “capitolato” ne infici a monte la pretesa, posto che, per i CP_1
motivi sopra esposti, la società appellata ha dimostrato mediante le prove orali l'effettiva realizzazione delle opere.
Deve infine escludersi che nella propria decisione il giudice di primo grado abbia indebitamente invertito l'onere della prova ex art. 2697 c.c. a danno degli odierni appellanti.
La considerazione per cui gli odierni appellanti non sono stati in grado di indicare i soggetti che avrebbero in realtà eseguito le opere contestate è una circostanza che è stata condivisibilmente tratta dal giudicante ad ulteriore sostegno, quale argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c., di un impianto probatorio che per i motivi già esposti doveva e deve ritenersi già completo e sufficiente ad affermare il diritto di credito vantato dalla società appellata. Posto infatti che tali opere sono state certamente eseguite, in quanto prodromiche all'edificazione della villetta, sarebbe stato facile al committente i lavori dimostrare, mediante documentazione scritta o testimonianza orale, chi ne fosse stato il reale esecutore se non B.T. Da tale mancanza il Tribunale ha pag. 14/16 desunto che, ragionevolmente, non esista altro esecutore per tali opere e ha corroborato il proprio convincimento.
Per i motivi sopra esposti, alla luce del materiale probatorio versato in atti deve ritenersi dimostrato che i Sig.ri e abbiano commissionato a tutte le opere Pt_1 Parte_3 CP_1
di cui questa pretende il pagamento.
Data la mancanza di un contratto scritto o di altre prove che consentano ritenere che le parti abbiano preventivamente determinato il corrispettivo dell'esecuzione dei lavori, deve ritenersi legittimo il ricorso da parte del giudice allo strumento di determinazione del corrispettivo dell'appalto previsto dall'art. 1657 c.c. tramite l'utilizzo del prezziario regionale demandato al C.T.U. Le singole voci di prezzo, come si è visto, non sono espressamente contestate dagli appellanti.
Anche il quinto motivo di appello è infondato: gli appellanti non possono pretendere la compensazione, nemmeno parziale, delle spese di giudizio di primo grado in considerazione del fatto che la somma riconosciuta alla società creditrice sia inferiore a quella richiesta nel proprio atto di citazione.
Secondo un costante e condivisibile indirizzo della Corte di cassazione, infatti, “il concetto di soccombenza reciproca, che consente la compensazione tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende una pluralità di pretese contrapposte, rigettate dal giudice a svantaggio di entrambi gli istanti, mentre la resistenza del convenuto alla pretesa attorea perché eccessiva o comunque solo in parte fondata, anche quando trova successo nella statuizione del giudice che accolga solo in parte la domanda, non per questo si trasforma in pretesa (riconvenzionale) rispetto alla quale sia ravvisabile nell'attore una posizione di reciproca soccombenza”
(cfr. Cass. civ., Sez. I, 26/05/2006, n. 12629; si vedano anche: Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 21/10/2009, n. 22381; Cass. civ., Sez. VI - 1, Sentenza, 23/01/2012, n. 901;
Cass. civ., Sez. II, 30/06/2017, n. 16270).
pag. 15/16 Va precisato che tale indirizzo è confermato dal precedente a Sezioni Unite citato da parte appellante, il quale precisa che, in assenza di soccombenza reciproca nel senso appena chiarito, è consentita la possibilità di compensazione in favore della parte soccombente unicamente al ricorrere degli altri presupposti previsti dal comma 2 dell'art. 92 c.p.c., i quali tuttavia non ricorrono nel caso di specie, non avendo parte appellante allegato alcuna circostanza grave ed eccezionale che possa giustificare la compensazione.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo d'ufficio, in assenza di specifica.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello; condanna e , nella qualità di amministratore di Parte_1 Parte_2
sostegno di , al rimborso in favore di Parte_3 [...]
delle spese processuali che si liquidano in Controparte_1
euro € 5.809,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 24.9.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 349/2024 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella qualità di amministratore di sostegno di C.F._2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michela Mariucci e Raffaella Damiani ed
[...]
elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in PERUGIA VIA PALERMO
11
APPELLANTI contro in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Marco Paci ed elettivamente domiciliata in PERUGIA VIA DOMENICO SCARLATTI
37, presso lo studio del difensore APPELLATA avente ad
OGGETTO
Appalto: altre ipotesi ex art 1665 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art 1669 c.c.)
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
–in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 717/2024 pronunciata dal Tribunale di Perugia,Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa
Simona Di Maria nell'ambito del giudizio R.G. N. 3461/2016, pubblicata il 3/5/2024 ed in pari data notificata )), accertare e dichiarare che Controparte_1
ha effettuato in favore di e ,
[...] Parte_2 Parte_3
solamente i lavori di scavo, sbancamento e reinterro e, per l'effetto, dichiarare che
l'importo dei lavori effettivamente svolti da Controparte_1
in favore di e ammonta complessivamente a
[...] Parte_2 Parte_3
d € 8.937,30 oltre Iva (come risulta dalla quantificazione sopra operata e qui intesa trascritta), ovvero a quel diverso importo che verrà accertato nel corso del giudizio di secondo grado ed all'esito del richiamo del CTU. AC ,all'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia prendere le statuizioni che precedono, avendo ammesso la riconvocazione del CTU per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, attraverso il quale accertare, sulla base dei riscontri documentali in atti e degli esiti delle prove orali espletate in primo grado, il valore economico e la quantificazione dei prezzi delle opere effettivamente svolte da , cioè scavo, Controparte_1
sbancamento e reinterro.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge , nonché delle eventuali spese di CTU
pag. 2/16 relative al presente giudizio, e con esplicita richiesta , come da domanda in appello sopra di compensazione delle spese di lite e di CTU del primo grado di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita - in integrale accoglimento delle ragioni espresse nel presente atto – così decidere:
In via principale
- Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 e seguenti
c.p.c. Con ogni statuizione conseguente.
In via subordinata
- Accertare e dichiarare la infondatezza, nel merito, dei cinque motivi di doglianza proposti e, per l'effetto, rigettare l'appello. Con ogni statuizione conseguente.
In ogni caso
CP_
- Condannare gli appellanti alla refusione, a favore della “ , del compenso difensivo relativo ad entrambi i gradi di giudizio, nonchè al subprocedimento di inibitoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26/5/2016 Controparte_1
conveniva in giudizio i coniugi e
[...] Parte_1 Parte_3
chiedendo che il Tribunale adito, accertato che l'impresa attrice vantava un credito nei confronti dei predetti in ragione del mancato pagamento del corrispettivo delle lavorazioni effettuate per la realizzazione dell'edificio bifamiliare di Via del Luschieto del quale risultavano proprietari, li condannasse al pagamento in favore della società attrice dell'importo di €37.344,39. In particolare la società attrice sosteneva di avere effettuato varie lavorazioni consistenti nello scavo di sbancamento per fondazioni, drenaggio e rinterro, realizzazione di fognature e del piazzale antistante le abitazioni e le altre opere dettagliatamente descritte nel documento chiamato “Contabilità lavori pag. 3/16 e ”, datato 30/12/2010 e sottoscritto Parte_1 Controparte_2
dal solo legale rappresentante dell'impresa edile. Secondo la ricostruzione di parte attrice, detta contabilità sarebbe stata corroborata da fatture, buoni e documenti di trasporto, nonché dalle dichiarazioni di sei tra operai e fornitori che riferivano in ordine ai lavori svolti presso “il cantiere di San Vetturino/Via del Luschieto”. L'unica somma versata dai committenti sarebbe stata pari ad € 3.120,00, di cui due fatture dell'importo di € 1.560,00 ciascuna (una intestata a e l'altra intestata a Parte_1 Parte_3
- che peraltro veniva imputata dall'impresa ad una piccola operazione extra
[...]
cantiere che interessava un differente immobile (anch'esso di proprietà del Sig. Pt_1
– mentre il residuo importo di € 37.344,39, non sarebbe mai stato corrisposto dai committenti.
La difesa di parte convenuta rilevava che la contabilità sulla cui base era stato conteggiato l'importo richiesto dall'attrice mai era stata consegnata ai convenuti né da loro accettata;
contestualmente all'esecuzione dei lavori oggetto di causa,
[...]
aveva eseguito tutta una serie di ulteriori opere Controparte_1
commissionate anche dai proprietari dei lotti confinanti, con la conseguenza che la documentazione prodotta dall'attrice ed i materiali in essa descritti erano stati impiegati anche in tali altre opere e poi contabilizzate solo a carico dei convenuti;
le fatture della società attrice per complessivi € 3.120,00 (uniche pagate secondo la società creditrice), mai consegnate ai committenti, erano in realtà state emesse a fronte di lavori di scavo, drenaggio e rinterro per la costruzione di edificio bifamiliare in loc. San Vetturino Via del Luschieto e non, come affermato, per dei lavori “extra cantiere”; nel corso del tempo di richiedeva sempre importi Controparte_1 Controparte_1
differenti tra loro, anche di svariate migliaia di euro, senza mai fare riferimento alle somme ricevute, anche quelle non fatturate, con ciò che ne consegue in ordine alla relativa efficacia probatoria.
pag. 4/16 In conseguenza di detti rilievi, e contestavano Parte_1 Parte_3
l'effettivo svolgimento dei lavori indicati dall'attrice, la quantificazione delle opere eseguite, la debenza dell'importo richiesto, difforme rispetto a quanto concordato e già saldato.
Il Tribunale di Perugia con la sentenza n. 717/2024 ha accolto le domande della società attrice ritenendo provata l'esecuzione dei lavori, accertando la sussistenza del credito dedotto in giudizio e condannando i convenuti al pagamento di € 21.570,00 oltre IVA e oltre interessi.
Con atto di citazione in appello il 3.06.2024 i Sig.ri e Parte_1 Parte_2
(quest'ultimo nella qualità di amministratore di sostegno di ) hanno Parte_3
impugnato la suddetta sentenza , chiedendone la riforma e concludendo come in epigrafe.
Con primo motivo di appello hanno censurato la pronuncia di primo grado laddove avrebbe errato nel valutare le prove espletate e nell'applicare il ragionamento presuntivo. In particolare hanno dedotto che: la prova documentale denominata
“capitolato” è documento di formazione unilaterale e postumo rispetto ai lavori, peraltro formato sulla base di alcuni “buoni lavoro” che non sono mai stati prodotti da parte appellata;
i documenti di trasporto potevano essere motivati dalla presenza di altri cantieri nella zona;
le prove orali, oltre a essere rese da soggetti non attendibili in quanto dipendenti della società appellata, sarebbero contraddette dagli stessi documenti allegati da parte appellata, quali la dichiarazione di inizio lavori, che circostanziavano con certezza l'esecuzione delle sole opere di sbancamento;
il giudice non ha adeguatamente considerato gli esiti dell'unica testimonianza che poteva considerarsi attendibile, cioè quella di , nonché gli esiti dell'interrogatorio formale di E_
, che confermerebbero la tesi degli appellanti. Parte_1
pag. 5/16 Con secondo motivo di appello hanno censurato l'errata valutazione e carente motivazione in ordine alla prova del credito, in quanto il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere provata l'esecuzione delle opere allegate dalla società appellata nonostante i documenti prodotti comprovassero con certezza la sola esecuzione delle opere di sbancamento.
Infatti, la società appellata avrebbe versato in atti alcuni documenti di trasporto e fiscali intestati alla società mai consegnati agli odierni appellanti e non avrebbe poi prodotto i
“buoni” controfirmati da in base ai quali sarebbe stata costruita la Parte_1
contabilità, chiamata “Capitolato”.
Inoltre, il giudice avrebbe errato anche laddove ha ritenuto sanato il difetto di prova in cui è incorsa parte attrice in primo grado, ritenendo la prova raggiunta solo perché i convenuti non avevano indicato altre ditte come esecutrici delle opere, invertendo così
l'onere della prova in contrasto con l'art. 2697 c.c.
Con terzo motivo di appello hanno dedotto che, a causa dell'errato utilizzo della presunzione semplice, con ragionamento apodittico il Tribunale ha erroneamente accertato che l'appalto aveva ad oggetto tutte le opere di cui “alla citazione”, senza limitare il vincolo alle sole tre prestazioni di cui vi è prova, ovvero lo scavo, sbancamento e reinterro per le fondazioni e avrebbe perciò considerato erroneamente dimostrata l'esecuzione delle opere.
La sentenza impugnata non ha considerato che il potere conferito al giudice dall'articolo 1657 c.c. di determinare il prezzo dell'appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura, ne' stabilito il modo per calcolarlo, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore: allorquando, invece, il contrasto riguardi anche tale aspetto del rapporto, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza di dette opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di pag. 6/16 cose indeterminate, ne' offrire all'attore l'occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda.
Con quarto motivo di appello hanno evidenziato che, per quanto sopra esposto,
l'indagine del C.T.U. non poteva estendersi all'intero volume delle prestazioni domandate in pagamento da e, considerando la prova accertata solo per tre CP_1
prestazioni in luogo di tutte quelle che, a contrario, sono state contabilizzate e valutate nella CTU, va drasticamente ridotto l'ammontare dovuto dagli appellanti all'impresa edile.
Con quinto motivo di appello hanno impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese processuali, chiedendone la riforma in caso di accoglimento degli altri motivi di appello ed evidenziando che, in ogni caso, l'accoglimento parziale della domanda dell'attore nell'ambito del procedimento di primo grado avrebbe giustificato la compensazione almeno parziale delle spese.
Nel giudizio così incardinato si è costituita con comparsa di costituzione e risposta datata 15.01.2025 (d'ora in Controparte_1
avanti ), contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma della CP_1
sentenza di primo grado.
La società appellata ha innanzitutto eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., avendo gli odierni appellati formulato in grado di appello delle domande da considerarsi nuove e dunque inammissibili.
In particolare, mentre nel primo grado di giudizio gli odierni appellanti avevano concluso affermando di aver pagato alla impresa attrice tutto quanto dovuto per i lavori edili svolti, senza mai formulare alcuna domanda in via subordinata, nel presente grado di giudizio chiedono la limitazione della condanna al solo importo di € 8.937,30 oltre
IVA o, in via ulteriormente gradata, al pagamento del “diverso importo che verrà accertato nel corso del giudizio”.
pag. 7/16 Con riguardo al primo motivo di appello l'odierna appellata ha dedotto la congruità e correttezza della decisione del giudice di primo grado riguardo alla valutazione delle prove orali e all'utilizzo della prova presuntiva, quest'ultima indispensabile considerata la particolarità del caso di specie ed in particolare la sostanziale mancanza della figura del Direttore dei Lavori, ruolo ricoperto dallo stesso appellante.
Per quanto riguarda il secondo motivo di appello ha sottolineato la sostanziale identità della censura rispetto a quella versate nel primo motivo di appello, e cioè l'asserita errata valutazione delle prove orali ed il fatto che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto privilegiare quanto affermato dal Geom. odierno appellante, in sede di Pt_1
interrogatorio formale.
Quanto alla lamentata inversione dell'onere della prova, l'appellante ha dedotto che, non essendo stata contestata la circostanza che tra ed i coniugi intercorresse CP_1 Pt_1
un rapporto obbligatorio, alla era sufficiente la mera allegazione CP_1
dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento incombente sulla controparte, per cui era il debitore ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Con riguardo al terzo, quarto e quinto motivo di appello, la società appellata censura la ripetitività dei motivi rispetto a quelli precedenti ed argomenta come sia palese che l'intera costruzione dell'appello avversario si fonda sulla eccessiva valorizzazione dell'interrogatorio formale del convenuto, postulata prevalente rispetto alle testimonianze e ai documenti versati in atti.
Inoltre, la richiesta di riduzione del quantum è inammissibile per il divieto di nova in appello.
La causa viene in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'esito dello scambio di note conclusionali e note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione orale.
pag. 8/16 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 345
c.p.c. sollevata da CP_1
[... vero che gli odierni appellanti, nel primo grado di giudizio hanno negato di dovere somme a affermando di aver pagato tutto il dovuto;
la richiesta di totale reiezione CP_1
della domanda di in tale sede era fondata sull'asserito integrale pagamento CP_3
di tali prestazioni dimostrato dalle quietanze di pagamento a firma del legale rappresentante di le cui sottoscrizioni sono state però giudicate apocrife in primo CP_1
grado dopo l'espletamento di apposita C.T.U. grafologica. Occorre puntualizzare che la decisione sul punto non è stata impugnata, con conseguente formazione del giudicato.
La diversità delle conclusioni rassegnate nel presente grado di giudizio è giustificata alla luce delle risultanze istruttorie del primo grado. Gli appellanti, prendendo atto di non poter più sostenere che nulla sia dovuto, partendo dalla quantificazione delle sole opere che riconoscono come eseguite da del parziale pagamento eseguito, chiedono che CP_1
la somma dovuta, a tutto concedere, venga ridotta rispetto a quella accertata in sentenza.
Tale domanda si risolve, in ultima istanza, nella variazione puramente quantitativa del petitum, variazione che secondo la giurisprudenza di legittimità largamente maggioritaria è pacificamente ammessa anche in grado di appello (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Sent. 17/12/2015, n. 25341; si vedano anche: Cass. civ., Sez. II, Sent., 28/01/2015,
n. 1585; Cass. civ., Sez. lavoro, 15/01/2019, n. 834; Cass. civ., Sez. III, Ord.,
19/02/2025, n. 4412).
Ciò premesso, innanzitutto va rilevato che nelle conclusioni parte appellante formula istanza di richiamo del C.T.U. o di supplemento di consulenza attraverso la quale quantificare il valore delle opere di sbancamento, drenaggio e reinterro eseguite da CP_1
Si tratta di un'istanza assolutamente superflua, anche perché la stessa parte appellante mostra di essere in grado di procedere a quantificare le somme a suo dire dovute sulla base della somma algebrica delle voci indicate ai nn.
pag. 9/16 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,26,27,28,29 del Computo Metrico datato 29/2/2020, allegato alla CTU, che rappresenta – anche perché non specificamente contestata – un'affidabile quantificazione del valore delle opere.
I primi quattro motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto, in sostanza, vertono tutti sulla valutazione del materiale probatorio versato in atti, sulla ripartizione dell'onere probatorio in capo alle parti e sul conseguente accertamento circa l'effettivo ammontare del credito vantato da ei confronti degli odierni appellanti. CP_1
Va premesso che il principio per cui l'onere della prova incombe sull'attore deve essere coordinato con i consolidati principi in tema di inadempimento delle obbligazioni, secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed allegare l'altrui inadempimento, mentre il debitore
è tenuto a provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso di specie però, pur non essendo contestato che sia intercorso un rapporto obbligatorio fra le parti processuali, gli appellanti contestano l'entità dei corrispettivi pretesi, ritenendo che essi sarebbero riferibili ad attività non interamente svolte e fondate su documenti di formazione meramente unilaterale. È evidente, che in una simile situazione, è la parte attrice in primo grado a dover provare di aver effettivamente portato a termine le attività di cui chiede il pagamento.
Il giudice di primo grado ha correttamente declinato tali principi, riconoscendo da un lato la non univocità dei documenti che riportano come destinazione delle merci la località di “San Vetturino”, presso la quale vi erano altri lavori di scavo contestuali a quelli per cui è causa, in proprietà limitrofe di terzi, e dall'altro l'inidoneità del documento denominato “capitolato dei lavori”, che non risulta sottoscritto dai convenuti i quali lo hanno contestato, affermando di non averne mai preso visione. L'elemento dirimente sulla base del quale il Tribunale ha ritenuto provati in maniera puntuale i lavori effettivamente eseguiti è costituito dalle prove orali.
pag. 10/16 A tale proposito, la valutazione delle prove operata dal giudice di prime cure deve ritenersi pienamente condivisibile in quanto operata con prudente apprezzamento, secondo i criteri di cui all'art. 116 c.p.c., dopo una disamina attenta e completa che ha esitato in una motivazione congrua, sufficiente e conforme ai criteri logici.
A differenza di quanto dedotto da parte appellante, le testimonianze dei dipendenti di ossono ritenersi pienamente attendibili. CP_1
Innanzitutto, va osservato che la circostanza per cui i testimoni siano dipendenti di CP_1
non li rende a priori testi compiacenti, dal momento che eventuali rapporti di parentela o dipendenza con le parti in causa non escludono l'attendibilità dei testi che va valutata secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate (cfr. Cass. civ., Sez. I,
04/12/2014, n. 25663).
Nel caso di specie, le testimonianze narrano fatti pienamente verosimili e coerenti fra loro, e in particolare sono tutte convergenti nel dichiarare che le opere eseguite dalla società appellata sono consistite in quelle allegate dalla parte nel proprio atto di citazione (scavo di sbancamento;
drenaggio e rinterro;
realizzazione di fognatura;
realizzazione del piazzale antistante l'abitazione, compresa la fornitura del materiale riciclato per massicciata e stabilizzato;
sistemazione terreno;
realizzazione accesso e strada;
spostamento degli olivi, sistemazione terra e realizzazione di un muro a secco con pietra di fronte alla abitazione), mentre non si ravvisano le gravi contraddizioni lamentate da parte appellante.
In particolare, quanto alla asserita parziale difformità di dichiarazioni circa l'origine del materiale utilizzato per gli asseriti riporti ed il riempimento delle fondazioni, a ben vedere tutti i testi convengono che nel cantiere di fossero stati usati, per le varie CP_1
fasi delle lavorazioni, sia materiale riciclato proveniente dall'esterno oltre che il terreno di risulta presente nel luogo del cantiere, compresi i testi e che nella Tes_2 Tes_3
ricostruzione di parte appellante avrebbero affermato il contrario.
pag. 11/16 In particolare, il teste (cfr. verbale di udienza 23.10.2019, cap. 2) ha affermato Tes_3
che “abbiamo fatto alcuni riporti di terreno per pareggiare il terreno esterno della casa oltre ad utilizzare il terreno derivante dallo sbancamento”.
Quanto al teste (cfr. verbale di udienza 23.10.2019, cap. 2), anch'egli sul Tes_2
punto rende delle dichiarazioni coerenti con quelle degli altri testi sentiti, in particolare con il teste con cui avrebbe trasportato il materiale, affermando che:” io stesso Tes_4
ho trasportato il materiale riciclato e stabilizzato per il piazzale esterno e quello sotto le fondazioni dell'immobile. Ricordo inoltre che abbiamo portato diversi camion di terra per la sistemazione del terreno”.
Inconferente è poi l'argomento secondo cui priverebbe di attendibilità delle testimonianze sul punto la dichiarazione di inizio lavori, sulla quale è riportato che “i materiali di scavo assimilabili a materiali di cava per qualità, saranno impiegati nella realizzazione delle opere stesse” (cfr. all. 4 del fascicolo di primo grado parte appellata).
Tale dichiarazione è stata fatta in adempimento agli obblighi informativi circa lo stoccaggio dei materiali edili risultanti da opere di scavo ai sensi della normativa regionale in materia di reimpiego e corretto stoccaggio dei materiali provenienti dall'attività di trasformazione edilizia di cui all'art. 18 ter della L.R. 3 gennaio 2000, n.
2, ed essa non vale ad escludere dunque la possibilità per il dichiarante di utilizzare materiale anche non reperito in loco.
Per quanto riguarda poi le dichiarazioni del teste (cfr. verbale di E_
udienza del 23.05.2019), esse non sono in realtà incompatibili con quelle degli altri testi sentiti, posto che il si è limitato ad affermare “di aver visto la società attrice Tes_1
eseguire i seguenti lavori: scavo, reinterri e drenaggi” e di non aver assistito all'esecuzione delle altre lavorazioni, senza dunque escludere che le stesse potessero essere state eseguite.
pag. 12/16 Ancora, l'attendibilità dei testi non può essere posta in dubbio dalle dichiarazioni rese dal Sig. in sede di interrogatorio formale, posto che tale mezzo di prova è Pt_1
funzionale a provocare la confessione della parte interrogata su fatti a sé sfavorevoli e non riveste alcuna efficacia probatoria neanche indiziaria circa i fatti favorevoli alla parte dichiarati in sede di interrogatorio, soprattutto considerata la presenza nel caso di specie di numerose prove di segno contrario. Peraltro, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il ha effettuato delle parziali ammissioni circa i lavori svolti Pt_1
e non è stato in grado di provare di averne già saldato il corrispettivo.
Neppure valgono a minare tale attendibilità le varie censure che gli appellanti espongono nei confronti del contenuto del “capitolato” (cfr. all. 8 del fascicolo di primo grado di parte appellata) o delle dichiarazioni scritte provenienti dai dipendenti di CP_1
(cfr. all. 10 del fascicolo di primo grado di parte appellante), in quanto i testi non si sono limitati alla mera conferma del contenuto dei suddetti documenti ma hanno riferito circa lavorazioni effettuate dalla società appellata ed elencate nel capitolo di prova in modo verosimile e coerente fra loro, elencando le opere a cui ciascuno ha preso parte e fornendo in alcuni casi dei dettagli su come sono state realizzate e sul materiale utilizzato (cfr. testi , e in risposta al cap. 4). Tes_3 Tes_5 Tes_2 Tes_4
Né è determinante il fatto che la dichiarazione di avvio dei lavori e il relativo piano di sicurezza (cfr. all.ti 4 e 5 del fascicolo di primo grado di parte appellata) indichino come opere commissionate da parte appellante solo la “realizzazione di sbancamento per la costruzione di edificio di abitazione bifamiliare” e l'“esecuzione di scavi di sbancamento con macchine operatrici”, posto che tali dichiarazioni non valgono da sole ad escludere che i Sig.ri e abbiano commissionato ulteriori opere a Pt_1 Parte_3
non risultanti dalla comunicazione di inizio lavori, documento peraltro compilato CP_1
dallo stesso come effettivamente confermato in corso di causa dalle prove orali Pt_1
espletate.
pag. 13/16 Quanto poi alla circostanza per cui fossero presenti nella zona altri cantieri in cui CP_1
era coinvolta e che avrebbero potuto giustificare la documentazione di trasporto versata in atti (all.ti 9a e 9b del fascicolo di primo grado di parte appellata), ancora una volta le prove orali permettono di ritenere che il materiale oggetto della documentazione fosse attinente proprio al cantiere dell'abitazione dei coniugi circostanza Controparte_4
confermata d'altronde anche dal C.T.U., il quale considerando la natura dei lavori e i materiali necessari a compierli ha escluso la riconducibilità al suddetto cantiere di solo due dei documenti di trasporto versati in atti (nn. 24899 del 20.10.09 e 833 del
25.02.2009; cfr. C.T.U., pag. 30), espunti dal computo metrico finale.
Infine, deve escludersi che la mancata produzione dei “buoni lavoro” sulla base dei quali vrebbe compilato il “capitolato” ne infici a monte la pretesa, posto che, per i CP_1
motivi sopra esposti, la società appellata ha dimostrato mediante le prove orali l'effettiva realizzazione delle opere.
Deve infine escludersi che nella propria decisione il giudice di primo grado abbia indebitamente invertito l'onere della prova ex art. 2697 c.c. a danno degli odierni appellanti.
La considerazione per cui gli odierni appellanti non sono stati in grado di indicare i soggetti che avrebbero in realtà eseguito le opere contestate è una circostanza che è stata condivisibilmente tratta dal giudicante ad ulteriore sostegno, quale argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c., di un impianto probatorio che per i motivi già esposti doveva e deve ritenersi già completo e sufficiente ad affermare il diritto di credito vantato dalla società appellata. Posto infatti che tali opere sono state certamente eseguite, in quanto prodromiche all'edificazione della villetta, sarebbe stato facile al committente i lavori dimostrare, mediante documentazione scritta o testimonianza orale, chi ne fosse stato il reale esecutore se non B.T. Da tale mancanza il Tribunale ha pag. 14/16 desunto che, ragionevolmente, non esista altro esecutore per tali opere e ha corroborato il proprio convincimento.
Per i motivi sopra esposti, alla luce del materiale probatorio versato in atti deve ritenersi dimostrato che i Sig.ri e abbiano commissionato a tutte le opere Pt_1 Parte_3 CP_1
di cui questa pretende il pagamento.
Data la mancanza di un contratto scritto o di altre prove che consentano ritenere che le parti abbiano preventivamente determinato il corrispettivo dell'esecuzione dei lavori, deve ritenersi legittimo il ricorso da parte del giudice allo strumento di determinazione del corrispettivo dell'appalto previsto dall'art. 1657 c.c. tramite l'utilizzo del prezziario regionale demandato al C.T.U. Le singole voci di prezzo, come si è visto, non sono espressamente contestate dagli appellanti.
Anche il quinto motivo di appello è infondato: gli appellanti non possono pretendere la compensazione, nemmeno parziale, delle spese di giudizio di primo grado in considerazione del fatto che la somma riconosciuta alla società creditrice sia inferiore a quella richiesta nel proprio atto di citazione.
Secondo un costante e condivisibile indirizzo della Corte di cassazione, infatti, “il concetto di soccombenza reciproca, che consente la compensazione tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende una pluralità di pretese contrapposte, rigettate dal giudice a svantaggio di entrambi gli istanti, mentre la resistenza del convenuto alla pretesa attorea perché eccessiva o comunque solo in parte fondata, anche quando trova successo nella statuizione del giudice che accolga solo in parte la domanda, non per questo si trasforma in pretesa (riconvenzionale) rispetto alla quale sia ravvisabile nell'attore una posizione di reciproca soccombenza”
(cfr. Cass. civ., Sez. I, 26/05/2006, n. 12629; si vedano anche: Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 21/10/2009, n. 22381; Cass. civ., Sez. VI - 1, Sentenza, 23/01/2012, n. 901;
Cass. civ., Sez. II, 30/06/2017, n. 16270).
pag. 15/16 Va precisato che tale indirizzo è confermato dal precedente a Sezioni Unite citato da parte appellante, il quale precisa che, in assenza di soccombenza reciproca nel senso appena chiarito, è consentita la possibilità di compensazione in favore della parte soccombente unicamente al ricorrere degli altri presupposti previsti dal comma 2 dell'art. 92 c.p.c., i quali tuttavia non ricorrono nel caso di specie, non avendo parte appellante allegato alcuna circostanza grave ed eccezionale che possa giustificare la compensazione.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo d'ufficio, in assenza di specifica.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello; condanna e , nella qualità di amministratore di Parte_1 Parte_2
sostegno di , al rimborso in favore di Parte_3 [...]
delle spese processuali che si liquidano in Controparte_1
euro € 5.809,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 24.9.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pag. 16/16