TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/10/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2484/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento di II grado iscritto al registro affari contenzioso n.
2484 del 2023, posta in delibazione all'udienza del 23.10.2025 e vertente tra
TRA
, ) in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Ulpiano n.29;
APPELLANTE
E
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Tiziano Montagna, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Velletri Piazza Cairoli 37;
APPELLATA
Oggetto: vendita di cose mobili;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23 ottobre 2025
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 827/2023 emessa dal Giudice di Pace di Velletri Parte_1 nel giudizio n. R.G. 4728/2018 deducendo che tale giudizio era stato introitato dalla odierna appellante
1 in opposizione al d.i. n. 733/2017 emesso in favore della società appellata per l'importo di € 3429,50; che tale d.i. si fondava su le fatture accompagnatorie n. 179 e 181 del 2016 emesse per acquisto merce;
che in sede di opposizione, l'appellante aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice di pace adito per essere compente il Giudice di pace di Civitavecchia, la mancanza di valida notifica del d.i. ed aveva domandato in via riconvenzionale l'accertamento della responsabilità precontrattuale della odierna appellata e per l'effetto la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno ovvero in via subordinata accertare l'inadempimento della odierna appellata rispetto al contratto concluso e per l'effetto dichiarare risolto tale contratto anche in via di eccezione di inadempimento, con conseguente condanna della appellata al risarcimento del danno;
che la causa era stata decisa senza alcuna attività istruttoria con la sentenza appellata;
che il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione con conferma del d.i. opposto;
che la sentenza era errata ed ingiusta;
che in primo luogo, il giudice di prime cure aveva errato a ritenersi competente a fronte dell'eccezione di incompetenza formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 33 Codice del consumo;
che l'appellante non aveva mai avuto residenza a Marino, avendola a Santa LL;
che sussisteva pertanto la competenza territoriale del Giudice di pace di Civitavecchia;
che il rapporto andava infatti qualificato quale rapporto tra un professionista, la società appellata, e un consumatore, l'odierna appellante;
che il foro di residenza era inderogabile ai sensi dell'art. 66 bis Codice del consumo e pertanto ogni diversa pattuizione, trattandosi di clausola vessatoria, era sottoposta ad una specifica trattativa;
che nel caso di specie nessuna deroga al foro ex lege era stata pattuita;
che il giudice di prime cure aveva ignorato i documenti (certificato storico di residenza); che il giudice di pace, in base al principio posto dall'art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto ritenere provato che l'appellante aveva commissionato i lavori per la ristrutturazione di via del Cancellone 21 Marino nell'interesse del figlio, Persona_1 proprietario dell'immobile ed ivi residente;
che dalle informazioni ricevute dall'opponente il foro avrebbe poi dovuto essere Roma, come indicato dalla appellante quale suo domicilio nel contratto;
che parte appellata non aveva per altro contestato le risultanze di cui al certificato di residenza in atti;
che l'appellante era stata irreperibile presso la residenza di Santa LL dal 21.1.15 sino al 17.1.17; che successivamente, a fronte dell'accertamento eseguito dai VV.UU. del Comune di Santa LL era stata reiscritta tra i residenti del predetto Comune;
che l'effettività della residenza della appellante a Santa
LL era poi confermata dall'esito negativo della notifica tentata a Marino;
che la sentenza era erronea nella parte in cui aveva confermato il d.i.; che la prima notifica del d.i. non era stata positiva in quanto eseguita a Marino;
che inammissibile era la richiesta di rimessione in termini per la notifica del d.i. in quanto la prima notifica era stata tentata senza neanche acquisire il certificato di residenza della appellante;
che quindi la condotta di parte appellata non era stata diligente;
che il giudice di prime cure aveva disatteso la domanda riconvenzionale dell'appellante ritenendola “destituita di fondamento”; che così facendo, il giudice di prime cure aveva totalmente omesso di scrutinare le allegazioni e i documenti offerti in prime cure.
Per questi motivi
ha chiesto la revoca della sentenza appellata con riconoscimento della competenza
2 per territorio del Giudice di pace di Civitavecchia ovvero di Roma, con verifica della non sussistenza dei presupposti per la concessa rimessione in termini per la notifica del d.i. e l'accoglimento delle domande spiegate in prime cure dall'appellante.
Si è costituita la società appellata indicata in epigrafe deducendo che la sentenza gravata era corretta;
che parte appellante aveva consegnato all'appellata, al momento della vendita, la “Dichiarazione di responsabilità IVA ridotta aliquota 10%” nella quale attestava, consapevole delle pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni”, di risiedere a Roma via Domenico Chelini 9; che presso tale indirizzo, era stata inviata la prima messa in mora del 13.12.16; che tale richiesta era tornata al mittente con dicitura destinatario trasferito;
che si era proceduto ad inviare il sollecito in Marino via del Cancellone
21, luogo di consegna della merce;
che, in tale occasione, l'indirizzo risultava corretto e veniva rilasciato avviso in data 22.12.16, poi restituito al mittente per compiuta giacenza;
che nella CILA menzionata da parte appellante, quest'ultima era indicata quale utilizzatore;
che l'unico indirizzo noto dell'appellante era quindi quello di Marino;
che sussisteva la competenza del Giudice di Pace di Velletri quale foro del consumatore, quale luogo di esecuzione della prestazione;
che l'appellata aveva tentato la notifica del d.i. opposto in prime cure presso tale indirizzo;
che, in tale occasione, la notifica era stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., previo controllo della correttezza dell'indirizzo; che la raccomandata ex art. 140 c.p.c. era tornata indietro con dicitura destinatario sconosciuto;
che parte appellata aveva individuato il foro competente sulla base delle informazioni ricevute dalla stessa appellante;
che, dal certificato storico di residenza, l'appellante risultava cancellata dal 21.1.15 dalla popolazione residente presso il Comune di
Santa LL;
che la stessa risultava infatti residente fino al 17.1.17 a Roma via Chelini 9; che la residenza formale di cui al certificato non corrispondeva a quella reale;
che infondata era l'eccezione di mancanza dei presupposti per l'ottenuta rimessione in termini;
che l'appellata aveva fornito della merce in base a singoli ordini in ragione dei quali doveva essere pagata;
che non vi era alcun piano di vendita concordato tra le parti subordinante la fornitura all'avanzamento dei lavori;
che non vi era alcun accordo di dilazione delle modalità e dei tempi di pagamento;
che, al contrario, parte appellante aveva riconosciuto nell'an e nel quantum il credito posto a fondamento del d.i. opposto;
che infondata era la domanda riconvenzionale spiegata dall'appellante in prime cure;
che infondata era la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata.
Per questi motivi
, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Sentite le parti ed acquisito il fascicolo di prime cure, è stata sospesa la provvisoria esecutività della sentenza gravata e la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, trattata ex art. 127 ter c.p.c., in occasione della quale le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti.
3 L'appello è fondato.
Risulta fondato, in via assorbente sugli ulteriori motivi di gravame, il motivo di appello relativo all'eccepita incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito ai sensi dell'art. 66bis del Codice del consumo.
Sul punto, il Giudice di prime cure ha disatteso l'eccezione in esame sul rilievo che “l'ingiungente ha individuato il Foro competente in base alle informazioni fornite dalla stessa opponente, ossia in Marino, luogo di consegna delle merci: di conseguenza, risulta correttamente individuato in Velletri il foro competente”.
Tale statuizione non appare invero condivisibile.
Come noto, l'individuazione del giudice competente per territorio deve avvenire, a mente dell'art. 5 c.p.c., con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda giudiziale, ossia nel caso in esame alla data di notifica del decreto ingiuntivo che costituisce il momento di pendenza della lite ai sensi dell'art. 643 III comma c.p.c. (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. VI-3, ord. 18523/2016, Cass.
Civ., Sez. VI-3, ord. 11389/2018).
Sussistono poi i presupposti per ritenere applicabile al rapporto oggetto di causa (fornitura materiali) il
Codice del consumo dovendosi quindi riconoscere all'appellante la qualifica di consumatore rispetto alla posizione dell'appellata, da considerarsi professionista, non essendo stato per altro allegato e provato da quest'ultima che l'appellante avesse concluso il contratto di fornitura per scopi professionali.
Risulta quindi applicabile al caso in esame il disposto dell'art. 66 bis del d.lgs. n. 206/2005 a mente del quale sussiste la competenza esclusiva ed inderogabile “del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore”, essendo poi ogni clausola derogatoria di tale criterio vessatoria ex art. 33 d.lgs.
206/2005.
Ciò posto, va rilevato che parte appellata ha proceduto alla notifica a parte appellante il d.i. oggetto di causa una prima volta non andata a buon fine in data 12.6.17 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la casa comunale di Marino, avendo spedito la notifica presso l'indirizzo di Marino via dei Cancelloni 21, il cui avviso di ricevimento era tuttavia tornato al mittente in data 16.6.17 con attestazione di mancata consegna
“per irreperibilità” del destinatario, come da attestazione dell'ufficiale giudiziario (cfr. pag. 44 e 45 fascicolo di prime cure in atti). A fronte dell'esito negativo, parte appellata ha quindi proceduto, previo conseguimento di provvedimento di rimessione in termini, alla rinnovazione della notifica andata a buon fine, ai sensi dell'art. 139 I comma c.p.c., in data 30.3.18 con consegna del plico presso l'indirizzo di via
Ulpiano 29 Roma ove l'atto è stato ricevuto da addetto alla recezione degli atti dello e “Studio legale”, come da annotazione dell'ufficiale giudiziario sulla relata di notifica eseguita in tale data (cfr. pag. 51
4 fascicolo di prime cure in atti) e quindi presuntivamente presso l'ufficio/studio legale dell'epoca della appellante, trattandosi di fatto non contestato da quest'ultima ed anzi ammesso nelle note conclusionali di questo giudizio.
A fronte di tale ultima notifica, quindi parte appellante ha proposto il giudizio di prime cure.
In questo contesto, parte appellante ha prodotto il suo certificato di residenza storico dal quale emerge che, al momento della notifica del d.i. opposto (giugno 2017), la stessa era residente a Santa LL, per essersi ivi ritrasferita dal 18.1.2017 dopo essere stata cancellata per irreperibilità a Santa LL, avendo avuto la residenza dal 21.1.15 in via Domenico Chelini 9 a Roma. Su tali emergenze, va quindi incidentalmente rilevata la congruenza dell'indirizzo di residenza dichiarato dalla appellante nella
“Dichiarazione di responsabilità IVA ridotta aliquota 10%” e quello anagrafico dal momento che alla data del 15.9.19 (data di firma della predetta Dichiarazione), la stessa aveva effettivamente residenza anagrafica a Roma via Chelini 9.
Ne consegue che, applicando gli artt. 5, 643 III comma c.p.c., il giudice compente a conoscere la causa, presso il quale effettuare la notifica ex art. 139 c.p.c. del d.i. opposto, andava individuato in quello di
Civitavecchia quale foro esclusivo ed inderogabile del consumatore ex art. 66 bis d.lgs. n. 205/2006, avendo l'appellante residenza a Santa LL, ponendo l'allegato certificato di residenza una presunzione di sua effettività.
In questo contesto, parte appellata non ha provato né invero allegato che il luogo di residenza della odierna appellante al momento della notifica del d.i., come risultante dal certificato di residenza storico allegato, fosse diverso dalla residenza effettiva di quest'ultima.
Non appare sufficiente a tal fine il fatto che sia andata notificata per compiuta giacenza la comunicazione del 5.12.2016 eseguita dall'appellata all'appellante presso l'indirizzo di Marino via del Cancellone 21 e che la notifica del d.i. eseguita in data 12.6.17 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. sia poi non andata a buon fine per essere risultato irreperibile il destinatario nella relativa raccomandata con avviso di ricevimento.
Sul punto va rammentato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'ufficiale giudiziario ovvero il postino quando esegue la notifica non svolge invero alcun accertamento circa la corrispondenza di tale indirizzo con il luogo di residenza o domicilio abituale ovvero di lavoro del destinatario. In tal senso è stato chiarito che “la dichiarazione con cui l'ufficiale giudiziario (o l'ufficiale postale, nel caso di notifica per mezzo del servizio postale) dichiara di non aver trovato nessuno all'indirizzo indicato dal mittente non postula alcun accertamento sull'effettiva residenza del destinatario, nè costituisce un'attestazione dotata di pubblica fede. L'ufficiale postale, infatti, quando annota nella relazione di notificazione "l'assenza" del destinatario non compie certo ricerche anagrafiche, nè compie
5 indagini di altro tipo. Il postino legge un nome su una cassetta postale, e se corrisponde a quello del destinatario dell'atto, immette quest'ultimo nella cassetta. Si tratta di nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, sicché pretendere - come ha fatto la sentenza impugnata - che per effetto di tali semplici gesti il postino abbia attribuito pubblica fede alla circostanza della coincidenza tra residenza effettiva del destinatario e indirizzo indicato dal mittente è affermazione non solo assai lontana dalla realtà delle cose, ma anche giuridicamente scorretta” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 25885/2022). E' infatti noto che la circostanza che la notifica risulti effettuata nel luogo indicato dal mittente costituisce una mera presunzione che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del destinatario dell'atto, superabile da quest'ultimo con qualsiasi mezzo, senza dover proporre querela di falso, ossia anche mediante le certificazioni anagrafiche.
Ne consegue che va ritenuta applicabile al caso in esame la disciplina di cui al d.lgs. 205/2006 e pertanto va accolta l'eccezione di incompetenza del Giudice di pace adito in via monitoria, quello di Velletri, per essere competente, in via esclusiva ed inderogabile (anche rispetto al luogo di conclusione del contratto, di esecuzione della prestazione o di residenza del creditore in caso di prestazioni di importo già determinato o determinabile), a conoscere la domanda monitoria il giudice “del luogo di residenza o di domicilio del consumatore”, odierna appellante, il Giudice di pace di Civitavecchia, avendo l'appellante residenza in Santa LL al momento della notifica del d.i. opposto.
Va pertanto accolto il primo motivo di appello, con assorbimento degli ulteriori motivi, e quindi va dichiarata l'incompetenza per territorio del Giudice adito in prime cure per essere compente in via esclusiva ed inderogabile il Giudice di pace di Civitavecchia.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dall'appellante comporta la revoca del d.i. opposto in quanto emesso da Tribunale incompetente.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa dichiarato in fase monitoria ed applicati i parametri minimi in ragione della non complessità della controversia, vanno poste per entrambe i gradi di giudizio a carico di parte appellata in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca la sentenza appellata;
6 2) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per sussistere la competenza del Tribunale di
Civitavecchia ai sensi dell'art. 66 bis del d.lgs. n. 206/2005 ;
3) revoca il d.i. opposto in prime cure;
4) assegna alle parti il termine di mesi 3 per la riassunzione della causa davanti al giudice competente;
5) condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite liquidate per il primo grado in € 76,00 per spese vive ed in € 633,00 per compensi, oltre accessori di legge, e per il secondo grado in € 43,00 per spese vive ed in € 1.278,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento di II grado iscritto al registro affari contenzioso n.
2484 del 2023, posta in delibazione all'udienza del 23.10.2025 e vertente tra
TRA
, ) in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Ulpiano n.29;
APPELLANTE
E
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Tiziano Montagna, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Velletri Piazza Cairoli 37;
APPELLATA
Oggetto: vendita di cose mobili;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23 ottobre 2025
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 827/2023 emessa dal Giudice di Pace di Velletri Parte_1 nel giudizio n. R.G. 4728/2018 deducendo che tale giudizio era stato introitato dalla odierna appellante
1 in opposizione al d.i. n. 733/2017 emesso in favore della società appellata per l'importo di € 3429,50; che tale d.i. si fondava su le fatture accompagnatorie n. 179 e 181 del 2016 emesse per acquisto merce;
che in sede di opposizione, l'appellante aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice di pace adito per essere compente il Giudice di pace di Civitavecchia, la mancanza di valida notifica del d.i. ed aveva domandato in via riconvenzionale l'accertamento della responsabilità precontrattuale della odierna appellata e per l'effetto la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno ovvero in via subordinata accertare l'inadempimento della odierna appellata rispetto al contratto concluso e per l'effetto dichiarare risolto tale contratto anche in via di eccezione di inadempimento, con conseguente condanna della appellata al risarcimento del danno;
che la causa era stata decisa senza alcuna attività istruttoria con la sentenza appellata;
che il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione con conferma del d.i. opposto;
che la sentenza era errata ed ingiusta;
che in primo luogo, il giudice di prime cure aveva errato a ritenersi competente a fronte dell'eccezione di incompetenza formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 33 Codice del consumo;
che l'appellante non aveva mai avuto residenza a Marino, avendola a Santa LL;
che sussisteva pertanto la competenza territoriale del Giudice di pace di Civitavecchia;
che il rapporto andava infatti qualificato quale rapporto tra un professionista, la società appellata, e un consumatore, l'odierna appellante;
che il foro di residenza era inderogabile ai sensi dell'art. 66 bis Codice del consumo e pertanto ogni diversa pattuizione, trattandosi di clausola vessatoria, era sottoposta ad una specifica trattativa;
che nel caso di specie nessuna deroga al foro ex lege era stata pattuita;
che il giudice di prime cure aveva ignorato i documenti (certificato storico di residenza); che il giudice di pace, in base al principio posto dall'art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto ritenere provato che l'appellante aveva commissionato i lavori per la ristrutturazione di via del Cancellone 21 Marino nell'interesse del figlio, Persona_1 proprietario dell'immobile ed ivi residente;
che dalle informazioni ricevute dall'opponente il foro avrebbe poi dovuto essere Roma, come indicato dalla appellante quale suo domicilio nel contratto;
che parte appellata non aveva per altro contestato le risultanze di cui al certificato di residenza in atti;
che l'appellante era stata irreperibile presso la residenza di Santa LL dal 21.1.15 sino al 17.1.17; che successivamente, a fronte dell'accertamento eseguito dai VV.UU. del Comune di Santa LL era stata reiscritta tra i residenti del predetto Comune;
che l'effettività della residenza della appellante a Santa
LL era poi confermata dall'esito negativo della notifica tentata a Marino;
che la sentenza era erronea nella parte in cui aveva confermato il d.i.; che la prima notifica del d.i. non era stata positiva in quanto eseguita a Marino;
che inammissibile era la richiesta di rimessione in termini per la notifica del d.i. in quanto la prima notifica era stata tentata senza neanche acquisire il certificato di residenza della appellante;
che quindi la condotta di parte appellata non era stata diligente;
che il giudice di prime cure aveva disatteso la domanda riconvenzionale dell'appellante ritenendola “destituita di fondamento”; che così facendo, il giudice di prime cure aveva totalmente omesso di scrutinare le allegazioni e i documenti offerti in prime cure.
Per questi motivi
ha chiesto la revoca della sentenza appellata con riconoscimento della competenza
2 per territorio del Giudice di pace di Civitavecchia ovvero di Roma, con verifica della non sussistenza dei presupposti per la concessa rimessione in termini per la notifica del d.i. e l'accoglimento delle domande spiegate in prime cure dall'appellante.
Si è costituita la società appellata indicata in epigrafe deducendo che la sentenza gravata era corretta;
che parte appellante aveva consegnato all'appellata, al momento della vendita, la “Dichiarazione di responsabilità IVA ridotta aliquota 10%” nella quale attestava, consapevole delle pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni”, di risiedere a Roma via Domenico Chelini 9; che presso tale indirizzo, era stata inviata la prima messa in mora del 13.12.16; che tale richiesta era tornata al mittente con dicitura destinatario trasferito;
che si era proceduto ad inviare il sollecito in Marino via del Cancellone
21, luogo di consegna della merce;
che, in tale occasione, l'indirizzo risultava corretto e veniva rilasciato avviso in data 22.12.16, poi restituito al mittente per compiuta giacenza;
che nella CILA menzionata da parte appellante, quest'ultima era indicata quale utilizzatore;
che l'unico indirizzo noto dell'appellante era quindi quello di Marino;
che sussisteva la competenza del Giudice di Pace di Velletri quale foro del consumatore, quale luogo di esecuzione della prestazione;
che l'appellata aveva tentato la notifica del d.i. opposto in prime cure presso tale indirizzo;
che, in tale occasione, la notifica era stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., previo controllo della correttezza dell'indirizzo; che la raccomandata ex art. 140 c.p.c. era tornata indietro con dicitura destinatario sconosciuto;
che parte appellata aveva individuato il foro competente sulla base delle informazioni ricevute dalla stessa appellante;
che, dal certificato storico di residenza, l'appellante risultava cancellata dal 21.1.15 dalla popolazione residente presso il Comune di
Santa LL;
che la stessa risultava infatti residente fino al 17.1.17 a Roma via Chelini 9; che la residenza formale di cui al certificato non corrispondeva a quella reale;
che infondata era l'eccezione di mancanza dei presupposti per l'ottenuta rimessione in termini;
che l'appellata aveva fornito della merce in base a singoli ordini in ragione dei quali doveva essere pagata;
che non vi era alcun piano di vendita concordato tra le parti subordinante la fornitura all'avanzamento dei lavori;
che non vi era alcun accordo di dilazione delle modalità e dei tempi di pagamento;
che, al contrario, parte appellante aveva riconosciuto nell'an e nel quantum il credito posto a fondamento del d.i. opposto;
che infondata era la domanda riconvenzionale spiegata dall'appellante in prime cure;
che infondata era la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata.
Per questi motivi
, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Sentite le parti ed acquisito il fascicolo di prime cure, è stata sospesa la provvisoria esecutività della sentenza gravata e la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, trattata ex art. 127 ter c.p.c., in occasione della quale le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti.
3 L'appello è fondato.
Risulta fondato, in via assorbente sugli ulteriori motivi di gravame, il motivo di appello relativo all'eccepita incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito ai sensi dell'art. 66bis del Codice del consumo.
Sul punto, il Giudice di prime cure ha disatteso l'eccezione in esame sul rilievo che “l'ingiungente ha individuato il Foro competente in base alle informazioni fornite dalla stessa opponente, ossia in Marino, luogo di consegna delle merci: di conseguenza, risulta correttamente individuato in Velletri il foro competente”.
Tale statuizione non appare invero condivisibile.
Come noto, l'individuazione del giudice competente per territorio deve avvenire, a mente dell'art. 5 c.p.c., con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda giudiziale, ossia nel caso in esame alla data di notifica del decreto ingiuntivo che costituisce il momento di pendenza della lite ai sensi dell'art. 643 III comma c.p.c. (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. VI-3, ord. 18523/2016, Cass.
Civ., Sez. VI-3, ord. 11389/2018).
Sussistono poi i presupposti per ritenere applicabile al rapporto oggetto di causa (fornitura materiali) il
Codice del consumo dovendosi quindi riconoscere all'appellante la qualifica di consumatore rispetto alla posizione dell'appellata, da considerarsi professionista, non essendo stato per altro allegato e provato da quest'ultima che l'appellante avesse concluso il contratto di fornitura per scopi professionali.
Risulta quindi applicabile al caso in esame il disposto dell'art. 66 bis del d.lgs. n. 206/2005 a mente del quale sussiste la competenza esclusiva ed inderogabile “del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore”, essendo poi ogni clausola derogatoria di tale criterio vessatoria ex art. 33 d.lgs.
206/2005.
Ciò posto, va rilevato che parte appellata ha proceduto alla notifica a parte appellante il d.i. oggetto di causa una prima volta non andata a buon fine in data 12.6.17 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la casa comunale di Marino, avendo spedito la notifica presso l'indirizzo di Marino via dei Cancelloni 21, il cui avviso di ricevimento era tuttavia tornato al mittente in data 16.6.17 con attestazione di mancata consegna
“per irreperibilità” del destinatario, come da attestazione dell'ufficiale giudiziario (cfr. pag. 44 e 45 fascicolo di prime cure in atti). A fronte dell'esito negativo, parte appellata ha quindi proceduto, previo conseguimento di provvedimento di rimessione in termini, alla rinnovazione della notifica andata a buon fine, ai sensi dell'art. 139 I comma c.p.c., in data 30.3.18 con consegna del plico presso l'indirizzo di via
Ulpiano 29 Roma ove l'atto è stato ricevuto da addetto alla recezione degli atti dello e “Studio legale”, come da annotazione dell'ufficiale giudiziario sulla relata di notifica eseguita in tale data (cfr. pag. 51
4 fascicolo di prime cure in atti) e quindi presuntivamente presso l'ufficio/studio legale dell'epoca della appellante, trattandosi di fatto non contestato da quest'ultima ed anzi ammesso nelle note conclusionali di questo giudizio.
A fronte di tale ultima notifica, quindi parte appellante ha proposto il giudizio di prime cure.
In questo contesto, parte appellante ha prodotto il suo certificato di residenza storico dal quale emerge che, al momento della notifica del d.i. opposto (giugno 2017), la stessa era residente a Santa LL, per essersi ivi ritrasferita dal 18.1.2017 dopo essere stata cancellata per irreperibilità a Santa LL, avendo avuto la residenza dal 21.1.15 in via Domenico Chelini 9 a Roma. Su tali emergenze, va quindi incidentalmente rilevata la congruenza dell'indirizzo di residenza dichiarato dalla appellante nella
“Dichiarazione di responsabilità IVA ridotta aliquota 10%” e quello anagrafico dal momento che alla data del 15.9.19 (data di firma della predetta Dichiarazione), la stessa aveva effettivamente residenza anagrafica a Roma via Chelini 9.
Ne consegue che, applicando gli artt. 5, 643 III comma c.p.c., il giudice compente a conoscere la causa, presso il quale effettuare la notifica ex art. 139 c.p.c. del d.i. opposto, andava individuato in quello di
Civitavecchia quale foro esclusivo ed inderogabile del consumatore ex art. 66 bis d.lgs. n. 205/2006, avendo l'appellante residenza a Santa LL, ponendo l'allegato certificato di residenza una presunzione di sua effettività.
In questo contesto, parte appellata non ha provato né invero allegato che il luogo di residenza della odierna appellante al momento della notifica del d.i., come risultante dal certificato di residenza storico allegato, fosse diverso dalla residenza effettiva di quest'ultima.
Non appare sufficiente a tal fine il fatto che sia andata notificata per compiuta giacenza la comunicazione del 5.12.2016 eseguita dall'appellata all'appellante presso l'indirizzo di Marino via del Cancellone 21 e che la notifica del d.i. eseguita in data 12.6.17 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. sia poi non andata a buon fine per essere risultato irreperibile il destinatario nella relativa raccomandata con avviso di ricevimento.
Sul punto va rammentato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'ufficiale giudiziario ovvero il postino quando esegue la notifica non svolge invero alcun accertamento circa la corrispondenza di tale indirizzo con il luogo di residenza o domicilio abituale ovvero di lavoro del destinatario. In tal senso è stato chiarito che “la dichiarazione con cui l'ufficiale giudiziario (o l'ufficiale postale, nel caso di notifica per mezzo del servizio postale) dichiara di non aver trovato nessuno all'indirizzo indicato dal mittente non postula alcun accertamento sull'effettiva residenza del destinatario, nè costituisce un'attestazione dotata di pubblica fede. L'ufficiale postale, infatti, quando annota nella relazione di notificazione "l'assenza" del destinatario non compie certo ricerche anagrafiche, nè compie
5 indagini di altro tipo. Il postino legge un nome su una cassetta postale, e se corrisponde a quello del destinatario dell'atto, immette quest'ultimo nella cassetta. Si tratta di nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, sicché pretendere - come ha fatto la sentenza impugnata - che per effetto di tali semplici gesti il postino abbia attribuito pubblica fede alla circostanza della coincidenza tra residenza effettiva del destinatario e indirizzo indicato dal mittente è affermazione non solo assai lontana dalla realtà delle cose, ma anche giuridicamente scorretta” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 25885/2022). E' infatti noto che la circostanza che la notifica risulti effettuata nel luogo indicato dal mittente costituisce una mera presunzione che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del destinatario dell'atto, superabile da quest'ultimo con qualsiasi mezzo, senza dover proporre querela di falso, ossia anche mediante le certificazioni anagrafiche.
Ne consegue che va ritenuta applicabile al caso in esame la disciplina di cui al d.lgs. 205/2006 e pertanto va accolta l'eccezione di incompetenza del Giudice di pace adito in via monitoria, quello di Velletri, per essere competente, in via esclusiva ed inderogabile (anche rispetto al luogo di conclusione del contratto, di esecuzione della prestazione o di residenza del creditore in caso di prestazioni di importo già determinato o determinabile), a conoscere la domanda monitoria il giudice “del luogo di residenza o di domicilio del consumatore”, odierna appellante, il Giudice di pace di Civitavecchia, avendo l'appellante residenza in Santa LL al momento della notifica del d.i. opposto.
Va pertanto accolto il primo motivo di appello, con assorbimento degli ulteriori motivi, e quindi va dichiarata l'incompetenza per territorio del Giudice adito in prime cure per essere compente in via esclusiva ed inderogabile il Giudice di pace di Civitavecchia.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dall'appellante comporta la revoca del d.i. opposto in quanto emesso da Tribunale incompetente.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa dichiarato in fase monitoria ed applicati i parametri minimi in ragione della non complessità della controversia, vanno poste per entrambe i gradi di giudizio a carico di parte appellata in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca la sentenza appellata;
6 2) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per sussistere la competenza del Tribunale di
Civitavecchia ai sensi dell'art. 66 bis del d.lgs. n. 206/2005 ;
3) revoca il d.i. opposto in prime cure;
4) assegna alle parti il termine di mesi 3 per la riassunzione della causa davanti al giudice competente;
5) condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite liquidate per il primo grado in € 76,00 per spese vive ed in € 633,00 per compensi, oltre accessori di legge, e per il secondo grado in € 43,00 per spese vive ed in € 1.278,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
7