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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/10/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta da signori magistrati:
1.Dott.ssa Maria Mitola – Presidente
2.Dott. Michele Prencipe - Consigliere
3.Dott.ssa Emma Manzionna - Consigliere ha pronunziato, la seguente:
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2024 col numero d'ordine 1518, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia II sez. civ. n.2498/2024, pubblicata in data 28.10.2024, tra in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, ove domicilia ope legis alla via Melo n. 97
Appellante
e
soc. p.iva , con sede in Vieste alla Via Verga, n.12-14, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore , nata a [...] il Controparte_1
15.11.1969 ed ivi residente a[...], e , in proprio, nata Controparte_1
a Vieste il 15.11.1969 ed ivi residente a[...], c.f. , C.F._1
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Antonio Montecalvo, c.f. , C.F._2
pagina 1 di 14 giusta allegata procura, ed elettivamente domiciliate presso e nello Studio del loro difensore in Vieste al Viale Marinai d'Italia s.n.c.,
Appellate
Conclusioni: All'udienza collegiale del 21.10.2025, la causa è stata discussa e decisa mediante dispositivo e contestuale motivazione di sentenza depositata telematicamente.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.3.2024, in proprio e quale legale Controparte_1 rappresentante della proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Foggia, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 11867/RU del 28.02.2024, notificata il
5.3.2024, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e, nel merito, la declaratoria di illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e, in via gradata, l'applicazione della sanzione in misura ridotta
Si costituiva in giudizio l' impugnando e contestando Parte_1
tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, e chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione.
Il giudizio di primo grado veniva istruito soltanto in via documentale. All'udienza del
28.10.2024, all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 429
c.p.c., il Tribunale di Foggia, ha pronunciato la sentenza n. 2498/2024 ed ha così provveduto:
“in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 11867/RU del
28.02.2024, emessa da Parte_1 [...]
, notificata il 05.03.2024; condanna la Controparte_2 resistente al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese di lite pari ad € 5.077 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.”
A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto che l'emissione notevolmente ritardata dell'ordinanza ingiunzione, a distanza di un lunghissimo periodo dall'accertamento, quasi al pagina 2 di 14 limite della prescrizione, integrasse una violazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza di cui all'art.1 legge 241/1990, norma di applicazione generale che,
a maggior ragione, doveva essere riferita ai procedimenti sanzionatori. Ha ritenuto quindi assorbita ogni altra doglianza e condannato l'amministrazione al rimborso delle spese di lite in favore delle ricorrenti.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello l' Parte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In riforma della sentenza appellata, confermare l'ordinanza ingiunzione n. 11867/RU del 28.2.2024, notificata il 5.3.2024 con la quale veniva ingiunto alla Sig.ra il pagamento della sanzione amministrativa di € Controparte_1
20.000,00 per la violazione dell'art. 7, comma 8 del D.L. 158/2012; 2)Condannare la parte appellata al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. “
Costituitisi in giudizio , in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1
soc. ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previo Controparte_1 rigetto dell'averso appello, infondato in fatto e diritto, confermare l'impugnata sentenza;
in subordine, previa riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare in caso di rigetto che i ricorrenti sono tenuti al pagamento della misura minima della sanzione ex art. 11 Legge 689/1981 per la sola violazione oggetto dell'ordinanza ingiunzione;
con vittoria di spese e competenze di causa.”
Con provvedimento del 4.02.2025 è stata fissata l'udienza di discussione e la causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna, coma da dispositivo depositato unitamente a contestuale motivazione.
*****
Va premesso, in fatto, che, in data 10.4.2019, alle ore 13.10, circa, i militari appartenenti alla
Guardia di Finanza – Tenenza di Vieste effettuavano un sopralluogo presso il locale sito alla via G. Verga 12/14, - centro scommesse LE , ove notavano una persona , con età inferiore di anni diciotto, uscire dal locale ( da aree destinate all'attività di scommesse su eventi sportive , anche ippici e non, ovvero sale con videoterminali, ovvero destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo) con n.2 ricevute di “giocata”. Previa
pagina 3 di 14 identificazione del minore, essi accertavano la violazione da parte dei trasgressori dell'art.
24, commi 20, 21 e 22 del D. L. n. 98 /2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, per aver consentito la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto e dell'art. 7, comma 8, del D.L. n. 158/2012 per aver consentito l'accesso all'interno dei locali ove si svolgeva attività di gioco con vincita in denaro a un minore di anni diciotto.
Procedevano, quindi, alla contestazione immediata dello illecito amministrativo e quantificavano il pagamento, con effetto liberatorio se avvenuto entro 60 gg. dal verbale medesimo, della sanzione in misura ridotta (pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per ognuna delle violazioni commesse), pari a € 13.335,32 (così quantificato €.6666,66
+ 6666,66 + 2,00, imposta di bollo).
A seguito della menzionata contestazione, la sig.ra presentava in data Controparte_1
17.05.2019, memorie difensive ex art. 18 L. 689/1981 con cui chiedeva l'archiviazione del procedimento amministrativo e, in subordine, la riduzione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura del 50%. L'Amministrazione procedente, ritenuta non accoglibile la richiesta della sig.ra , procedeva, in data 28.02.2024, all'adozione della ordinanza CP_1
ingiunzione opposta (notificata il 5.03.2024), con la quale ordinava a in Controparte_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante della il pagamento Controparte_1
della somma di €.20.000,00, quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art.7 co.8 del d.l.vo 15872012, ossia per aver consentito l'accesso all'interno dei locali ove si svolgeva attività di gioco con vincita in denaro ad un minore di anni 18.
1.Con il primo motivo di appello “Sulla pretesa illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata per tardività nell'esercizio della potestà sanzionatoria”, l' appellante ha Pt_1
contestato che fosse applicabile al caso di specie il termine generale di conclusione del procedimento di cui alla L. n. 241 del 1990 invece del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689 del 1981, evidenziando che le pronunce del Consiglio di Stato nn. n.
1330/2015 e 1081/2022, richiamate nella sentenza gravata, si riferirebbero ad episodi del tutto differenti da quello in oggetto ( di ritardo nella contestazione dell'infrazione e non già
pagina 4 di 14 nell'emissione dell'ordinanza ingiunzione ) e comunque si tratterebbe di pronunce isolate, non avallate dalla Suprema Corte di Cassazione che, con indirizzo costante, ha ritenuto che la mancanza, nella legge 689/81, di un termine di conclusione del procedimento non dovesse essere integrato dalla legge generale sul procedimento ma coincidesse con il termine di prescrizione quinquennale ex art.28 legge 689/1981.
1.a La censura è fondata. Come si è già accennato, a fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto che l'emissione notevolmente ritardata dell'ordinanza ingiunzione, a distanza di un lunghissimo periodo dall'accertamento, quasi al limite della prescrizione, integrasse una violazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza di cui all'art.1 legge 241/1990, norma di applicazione generale che, a maggior ragione, dovesse essere applicata ai procedimenti sanzionatori, sulla scorta dei principi espressi dalla Corte
Costituzionale nella sentenza 151/2021 e dal C.di S. nelle sentenze n.1330/2015 e n.1081/22 .
Tuttavia, rileva questa Corte che l'indirizzo giurisprudenziale prevalente della Suprema
Corte di Cassazione è, al contrario, nel senso di ritenere non applicabili al procedimento sanzionatorio i princìpi generali della L. 241/1990 ( cfr. Cass., Sez. II, 3 novembre 2021, n.
31239, secondo cui “Il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all'ambito di applicazione della l. n. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla l. n. 689 del 1981). Il principio secondo cui “il termine per la conclusione del procedimento, stabilito dall'art. 2 comma 3 l. n. 241 del 1990, non è applicabile nei procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative” affermato dalla sezioni unite ( Cass.
Sez. U. n. 9591/2006 ) è stato ribadito dalla giurisprudenza più recente secondo cui la disciplina delle sanzioni amministrative, contenuta nella legge 24 novembre 1981, n. 689, si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente, considerato, inoltre, che le disposizioni della legge n. 689 del 1981, "costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti esterni" (cfr.Cass. n.
15019/2013). Tali principi sono stati, da ultimo, ribaditi dalla Suprema Corte, la quale ha pagina 5 di 14 ribadito che “In tema di sanzioni amministrative trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 17/04/2024, n. 10348 e
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 11/01/2024, n. 1154).
Invero, la pronuncia del Consiglio di Stato, sez.III, n.1330/2015, richiamata nella sentenza gravata, si riferisce alla ipotesi, diversa da quella in esame, di contestazione della infrazione circa un anno dopo il tempo della commessa infrazione mentre quella del C.di S. sez. VII
n.1981/2022 , pur dando atto del difforme orientamento della Suprema Corte di Cassazione innanzi richiamato, ritiene di non condividerlo, sulla base della pronuncia della Corte Cost
n.151/21, la quale ultima ha osservato che "Nel procedimento sanzionatorio, riconducibile nel paradigma dell'agere della pubblica amministrazione, ma con profili di specialità rispetto al procedimento amministrativo generale, rappresentando la potestà sanzionatoria - che vede
l'amministrazione direttamente contrapposta all'amministrato - la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale, e non lo svolgimento, da parte dell'autorità amministrativa, di un servizio pubblico (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 15 luglio 2014, n. 15825), l'esigenza di certezza, nella specifica accezione di prevedibilità temporale, da parte dei consociati, delle conseguenze derivanti dall'esercizio dei pubblici poteri, assume una rilevanza del tutto peculiare, proprio perché tale esercizio si sostanzia nella inflizione al trasgressore di svantaggi non immediatamente correlati alla soddisfazione dell'interesse pubblico pregiudicato dalla infrazione".1 1 La Corte ha osservato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità non solo impone la predeterminazione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere, della configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, della tipologia e della misura della sanzione stessa e della struttura di eventuali cause esimenti (Corte cost. n. 5/2021), ma deve necessariamente modellare anche la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere. Ciò in quanto la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione pagina 6 di 14 Ciò posto, il giudice delle leggi ha tuttavia rilevato "che la omissione legislativa denunciata dal rimettente non può essere sanata da questa Corte, essendo rimessa alla valutazione del legislatore l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi" e, nel dichiarare l'inammissibilità delle questioni sollevate - in ragione del doveroso rispetto della prioritaria valutazione del legislatore in ordine alla individuazione dei mezzi più idonei al conseguimento di un fine costituzionalmente necessario (cfr. sentenza n. 23 del 2013) ha sottolineato "che il protrarsi della segnalata lacuna normativa rende ineludibile, per le ragioni dianzi poste in evidenza, un tempestivo intervento legislativo. Tale lacuna, infatti, colloca l'autorità titolare della potestà punitiva in una posizione ingiustificatamente privilegiata che, nell'attuale contesto ordinamentale, si configura come un anacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblica amministrazione".
Pertanto, pur auspicando l'intervento legislativo nel senso indicato dai giudici delle leggi, questa Corte ritiene che, allo stato, non vi sia la possibilità, neanche mediante una lettura della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale. Secondo il Giudice delle leggi "Alla peculiare finalità del termine per la formazione del provvedimento nel modello procedimentale sanzionatorio corrisponde una particolare connotazione funzionale del termine stesso. Mentre nel procedimento amministrativo il superamento del limite cronologico prefissato dall'art. 2 della legge n.
241 del 1990 per l'esercizio da parte della pubblica amministrazione delle proprie attribuzioni non incide ex se, in difetto di espressa previsione, sul potere (sentenze n. 176 del 2004, n. 262 del 1997), in quanto il fine della cura degli interessi pubblici perdura nonostante il decorso del termine, la predefinizione legislativa di un limite temporale per la emissione della ordinanza-ingiunzione il cui inutile decorso produca la consumazione del potere stesso risulta coessenziale ad un sistema sanzionatorio coerente con i parametri costituzionali sopra richiamati" Afferma la Corte che a fronte della specifica esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato, non risulta adeguata la sola previsione del termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 L. 689/1981. Esso, al di là della varietà delle ipotesi ricostruttive cui la natura "ibrida" della nozione legislativa ha dato adito - che ne individuano l'oggetto ora nel diritto di credito dell'autorità competente, ora nell'illecito, ora nello stesso potere sanzionatorio - identifica il margine temporale massimo dell'inerzia dell'amministrazione, superato il quale l'ordinamento presume il venir meno dell'interesse pubblico a dare attuazione alla pretesa punitiva.
La Corte ha chiarito che il termine quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981 non risulta congruo, in quanto "l'ampiezza di detto termine, di durata quinquennale e suscettibile di interruzione, lo rende inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione".
pagina 7 di 14 costituzionalmente orientata della norma, di colmare il vuoto legislativo mediante l'applicazione dei principi di cui all'art.1 della legge 241/90 - di economicità, di efficacia, di buon andamento ed imparzialità, che devono presidiare tutta l'attività amministrativa- ai procedimenti sanzionatori disciplinati dalla legge 689/81, come ritenuto dal giudice di prime cure. Nel caso in esame, infatti, la decisione di ritenere che l'ordinanza ingiunzione, sebbene emessa entro il termine quinquennale di prescrizione dall'accertamento, debba essere comunque annullata per la violazione dei principi di cui all'art.1 l.241/90, pur in assenza della predeterminazione legale del termine massimo per la conclusione del procedimento sanzionatorio, non può essere condivisa, in quanto spetta al legislatore e non all'autorità giudiziaria l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali.
2. Con il secondo motivo, l'appellante ha impugnato la decisione del giudice di prima istanza nella parte in cui ha ritenuto assorbite tutte le ulteriori doglianze proposte dalla controparte, riproponendo tutte le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado dall' al fine Pt_1 di confutarle.
In particolare, con gli altri motivi di doglianza, assorbiti in sentenza con l'accoglimento del primo, le opponenti deducevano l'infondatezza ed insussistenza della contestata violazione di cui all'art.7, comma 8, del D.L. n.158/2012 ( in quanto il minore era rinvenuto a distanza di circa 20 metri dal negozio, in possesso di due giocate, eseguite oltre venti minuti prima da altro soggetto maggiorenne), il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e della sanzione irrogata nella misura massima e chiedevano la riduzione della sanzione nella misura ridotta del 50%.
L'amministrazione appellante ha, invece, obbiettato che il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo faceva piena prova sino a querela di falso circa il fatto che il minore di anni 18 era colto nell'atto di uscire dal negozio di gioco e che la si era resa CP_1 totalmente inadempiente al pagamento della sanzione irrogata.
In diritto, occorre rilevare che l'art. 7, comma 8, del D.L. 158/2012, che sanziona l'aver
pagina 8 di 14 consentito l'accesso all'interno dei locali ove si svolge attività di gioco con vincita in denaro a un minore di anni 18, deve essere letta alla luce delle ragioni di tutela della salute dei minori, considerati soggetti particolarmente vulnerabili ed esposti ai rischi derivanti dalla degenerazione patologica della fruizione di servizi di gioco, che sovrintendono la normativa di settore.
Nel caso di specie, dalla lettura del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, emerge che il minore di anni 18 era intercettato dagli agenti nell'atto di uscire dal negozio di gioco, all'interno del quale era evidentemente in precedenza entrato, senza che alcuno lo identificasse, verificando così l'età e gli interdicesse l'accesso.
Le appellate hanno sostenuto che il minore non sarebbe stato ritrovato all'interno dei locali, né mentre usciva da essi bensì a distanza di oltre venti metri, e tanto troverebbe conferma nella circostanza che la contestazione della violazione di cui all'art.24 comma 20 del D.L. 6 luglio 2011, n.98 (che statuisce che è vietato consentire la partecipazione ai giochi con vincita in denaro ai minori di anni diciotto), pur risultante dal verbale del 10.04.2019, non sarebbe stata reiterata con l'impugnata ordinanza ingiunzione.
Invero, appare irrilevante il fatto che la violazione dell'art.24 co.20 cit., pur contestata nel verbale, non sia stata posta a base dell'ordinanza ingiunzione, rientrando nel potere sanzionatorio della amministrazione, all'esito dell'istruttoria svolta, emettere l'ordinanza ingiunzione per la infrazione (o le infrazioni) che ritiene commesse dal trasgressore.
Con particolare riguardo al fatto contestato, dal medesimo verbale di contestazione, emerge che “ i militari riscontavano la presenza di una persona con età inferiore agli anni diciotto: uscire, in possesso di n.2 ricevute di giocata allegate …da aree destinate all'attività …” .
Indipendentemente dalla circostanza che vi sia la prova che le giocate siano state effettivamente eseguite dal minorenne, quel che rileva, ai fini della violazione dell'art.7 co.8 dl.158/2012, è che il soggetto minore d'età veniva visto dai militari “uscire in possesso di n.2 ricevute di giocata” dalle aree destinate a giochi e scommesse, la qual cosa consente evidentemente di ritenere che lo stesso fosse precedentemente entrato nel suddetto locale pagina 9 di 14 presumibilmente per eseguire quelle giocate delle quali conservava le ricevute. D'altro canto, non si vede perché il minore avrebbe dovuto essere in possesso di n. 2 ricevute di giocata se non fosse stato lui personalmente ad effettuare le relative scommesse.
Occorre evidenziare che, per giurisprudenza consolidata, nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale di accertamento e contestazione di violazione fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dell'atto da chi l'ha formato, delle dichiarazioni delle parti, dei fatti che il p.u. attesti essere avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti, (Cass. SU/2009; Cass. 29580/2021).
Sicchè, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale ( cfr.Corte appello Ancona sez. II, 21/02/2022, n.213, Corte appello Palermo sez. I, 25/05/2020, n.790).
Nel caso concreto, le appellate non possono limitarsi ad affermare che il minore si sarebbe trovato a distanza di venti metri dai locali in questione, perché tale dato fattuale contrasta evidentemente con quello, attestato nel verbale di contestazione, secondo il quale il minore veniva visto uscire dall'area destinata al gioco e scommessa, espressione quest'ultima che sta ad indicare, senza margini di apprezzamento, l'atto di spostarsi da una ambiente chiuso ( nella specie i locali destinati al gioco e scommesse) ad un altro esterno. In altri termini, nella fattispecie de qua, i fatti indicati nel PVC sono conseguiti a una mera e semplice attività di visione, diretta ed immediata, di una realtà statica da parte dei verbalizzanti, senza cioè che questi ultimi abbiano dovuto far ricorso a tesi interpretative o ricostruttive della realtà stessa,
pagina 10 di 14 sicchè essa avrebbe dovuto essere contestata con il rimedio della querela di falso.
Quanto all'eccezione secondo cui i verbalizzanti sarebbero incorsi in errore nella quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria e l'Amministrazione procedente non avrebbe proceduto alla rettifica a seguito di presentazione di scritti difensivi ex art. 18 L.
689/1981, va obbiettato che, in sede di emissione dell'ordinanza ingiunzione,
l'amministrazione non è tenuto a motivare in modo specifico sulle questioni sollevate dal trasgressore con le proprie memorie difensive.
Con riferimento all'erroneo calcolo della sanzione in misura ridotta da parte dell'amministrazione (quantificata in €.13.335,32 pari alla terza parte del massimo delle sanzioni previste per entrambe le violazioni contestate, ivi compresa quella non più oggetto di ingiunzione), va evidenziato che il lamentato errore non può essere apprezzato in questa sede, alla luce del fatto che, a posteriori, nella ordinanza ingiunzione, l'amministrazione abbia limitato la sanzione ad una sola della violazioni contestate, laddove il calcolo (originario) contestato, risultava eseguito nel verbale di contestazione dell'illecito e parametrato alle due violazioni contestate (punite entrambe con la sanzione prevista dall'art.24 co.21 e 22 del dl.98/2011 da euro 5.000 ad euro 20.000,00, sicchè la misura ridotta veniva quantificata in
€.6.666,66 per ciascuna, misura pari alla terza parte del massimo previsto per ciascuna violazione). In ogni caso, le appellate, entro il termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, non hanno provveduto al pagamento neanche parziale della somma indicata nel verbale di contestazione (relativamente ad una delle violazioni e nella misura dalle medesime ritenuta corretta alla luce della normativa vigente).
Ritiene, tuttavia, la Corte che sia meritevole di accoglimento, la richiesta subordinata delle parti appellate di accertare e dichiarare che esse sono tenute al pagamento della misura minima della sanzione ex art. 11 Legge 689/1981 per la violazione oggetto dell'ordinanza ingiunzione.
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo pagina 11 di 14 della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, nè la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta;
ove poi l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre a maggiore o minor rigore, deve ritenersi corretto il riferimento alla misura deducibile dall'art. 16 l. 24 novembre 1981 n. 689, che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo ( cfr.Cassazione civile sez. I, 24/03/2004, n.5877).
Nel caso di specie, l'infrazione posta a base dell'ordinanza ingiunzione, non appare di per sé connotata da particolare gravità, nè da caratterizzazioni specifiche che possano indurre a maggiore o minor rigore, per cui si ritiene corretta la misura, richiesta dall'appellata, deducibile dall'art. 16 l. 24 novembre 1981 n. 689, che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo, considerato altresì che non risulta che le appellate siano state attinte da atre contestazioni di violazioni.
Pertanto, in parziale riforma della gravata sentenza ed in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 rappresentante della soc. avverso la ordinanza ingiunzione n. Controparte_1
11867/RU del 28.02.2024, notificata il 5.3.2024, ordina a quest'ultima il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura ridotta di €.6666,66 (pari alla terza parte del massimo edittale previsto dall'art.24 co.21 e 22 del dl.98/2011, sanzione espressamente richiamata e prevista per la violazione di cui all'art.7 co.8 del d.l.158/2012), oltre alle spese di notifica paria ad €.26,00. Conferma, invece, la disposizione relativa alla chiusura della sede legale e operativa della sita in Vieste alla via G. verga n.12 per la Controparte_1
durata di dieci giorni, atteso che l'art .24 co.21 e 22 del dl.98/2011 dispone che,
pagina 12 di 14 indipendentemente dalla sanzione amministrativa irrogata ed anche nel caso di pagamento nella misura ridotto della stessa, la violazione prevista dal citato co.21 è punita con la chiusura dell'esercizio da dieci fino a trenta giorni.
In considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello, della parziale riforma della sentenza di primo grado e del parziale accoglimento dell'opposizione, sussistono i presupposti ex art.92 2° co. c.p.c. per compensare i due terzi delle spese del doppio grado di giudizio, spese che per la restante parte sono poste a carico di , in proprio Controparte_1
e quale legale rappresentante della soc. in base al principio della Controparte_1
soccombenza. Le spese sono liquidate, in base ai parametri di cui al DM 55/14 e succ. mod. con riferimento alle fasi del giudizio svolte (con esclusione della fase di trattazione
/istruttoria, in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025), parametri tra minimi e medi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore della controversia non superiore ad €
26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.).
p.q.m.
La Corte di appello di Bari, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato in data 20.11.2024 avverso la sentenza del
Tribunale di Foggia II sez. civ. n.2498/2024, pubblicata in data 28.10.2024, così provvede:
1)Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ed in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da in Controparte_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante della soc. avverso la Controparte_1
ordinanza ingiunzione n. 11867/RU del 28.02.2024, notificata il 5.3.2024 : a) ordina a quest'ultima il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura ridotta di
€.6666,66, oltre alle spese di notifica pari ad €.26,00; b) conferma la disposizione relativa alla chiusura della sede legale e operativa della sita in Vieste alla via G. Controparte_1
verga n.12 per la durata di dieci giorni;
pagina 13 di 14 2) condanna, altresì, in proprio e nella qualità di legale rappresentante Controparte_1 della soc. alla rifusione di un terzo delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio in favore della parte appellante, spese che liquida, per l'intero, per il primo grado, in
€ 2500,00 per compensi professionali e per il presente grado in € 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge per entrambi i gradi;
3) dichiara compensati tra le parti i restanti 2/3 delle spese come liquidate al punto n.2 che precede.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il consigliere estensore dott.ssa Emma Manzionna
IlPresidente dott.ssa Maria Mitola
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