Ordinanza cautelare 28 maggio 2021
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 28/05/2021, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2021
N. 00403/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2021, proposto da
RI ED, IA SA ER, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Vanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, P.Tta Chiavica n. 2;
contro
Comune di Selva di Progno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Attilio R. Gastaldello, Laura Caporuscio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;
nei confronti
AZ PE, Nella Gugole, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefania Cavallo, Giulio Pasquini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del P.D.C. n. 15/2019 (prot. n. 4571 – reg. not. n. 147) del 10.09.2019, avente ad oggetto l'“ampliamento fabbricato residenziale unifamiliare (L.R.V. 14/2009 e s.m.i. – Piano Casa) ” di proprietà dei coniugi PE-Gugole in Contrada Pelosi di Sotto della frazione di Campofontana del Comune di Selva di Progno (VR); di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Selva di Progno, di AZ PE e di Nella Gugole;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Premesso che il proprium della tutela cautelare è costituito dal requisito del “pregiudizio grave e irreparabile” (art. 55 c.p.a.);
Preso atto che il manufatto realizzato dai controinteressati (in sostituzione di un preesistente manufatto in legno) è stato pressochè ultimato prima della notifica del ricorso;
Ritenuto che la realizzazione di tale piccolo manufatto - di altezza pari a circa 3 metri, posto al di sotto del livello dell’abitazione dei ricorrenti e separato dalla loro abitazione da una stradina - non arrechi ai ricorrenti un pregiudizio grave e irreparabile;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 202, tenutasi da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Daria Valletta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO