Sentenza 2 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/05/2025, n. 4491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4491 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 04491/2025REG.PROV.COLL.
N. 00669/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2024, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
RI UI FA, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio (Sezione seconda) n. 13018 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Udito nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 per la parte appellante l’avvocato dello Stato Amedeo Elefante;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- Oggetto della domanda caducatoria veicolata in primo grado dalla signora RI UI FA – dichiaratasi titolare di n. 2.853 azioni della Banca Popolare di Vicenza, istituto bancario già sottoposto a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 1, TUB e dell'art. 2, comma, 1, lett. a), d.l. n. 99 del 2017 (conv. in l. n. 121 del 2017), responsabile di plurime violazioni massive del TUF (d.lgs. n. 58 del 1998) accertate sia in sede di vigilanza, sia in sede giudiziaria – era il provvedimento datato 8 settembre 2022, a costei indirizzato, con cui AP (Concessionaria servizi assicurativi s.p.a.), comunicava alla medesima il mancato riconoscimento dell’indennizzo richiesto ai sensi dell’art. 1, comma 501, l. n. 145 del 2018, stante la mancata allegazione di « documentazione idonea a comprovare le violazioni massive del TUF subite ».
1.2.- La ricorrente prospettava, in primo luogo, l’illegittima omissione del preavviso di rigetto e la erroneità della decisione della Commissione, asseritamente assunta in carenza di istruttoria e con una motivazione difettosa.
1.3.- Con sentenza n. 13018 del 2023 il T.a.r. per il Lazio, sez. II, accoglieva il ricorso – con conseguente annullamento dell’atto impugnato, salvo il riesercizio del potere – seguendo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo cui spettava alla Commissione tecnica, ai sensi dell’art. 1, comma 501, l. n. 145 del 2018 e dell’art. 7, comma 1, d.m. 10 maggio 2019, riscontrare in concreto la sussistenza delle violazioni massive del TUB poste in essere dalla banche – anche nei periodi temporali diversi dal c.d. « periodo sospetto » – in relazione alla posizione dell’istante, avvalendosi eventualmente dei poteri istruttori forniti dal legislatore proprio in considerazione della debolezza informativa (posizione asimmetrica) in cui verserebbe quest’ultimo rispetto all’istituto di credito. Anziché operare secondo diritto, la Commissione avrebbe illegittimamente invertito il riparto dell’onere probatorio, che il legislatore poneva a suo carico, sulla dimostrazione delle violazioni massive.
2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il Ministero dell’economia e delle finanze il quale ne ha chiesto la riforma sulla base un unico motivo di doglianza (Error in iudicando; violazione e/o errata applicazione art. 1, comma 501, l. n. 145 del 2018; violazione e/o falsa applicazione artt. 4 e 7 d.m. 10 maggio 2019; erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti). Sostiene l’appellante Ministero, in via di estrema sintesi, che:
- l’art. 4 d. m. 10.5.2019, comma 2, lett. c), privilegerebbe l’apporto istruttorio del singolo risparmiatore al fine di accertare l’ingiustizia del danno da lui lamentato e le violazioni subite; il successivo comma 4 espressamente prevedrebbe il ‘potere-dovere’ della Commissione di chiedere agli interessati « ulteriori informazioni, dati e documenti necessari in relazione alla peculiarità della fattispecie »;
- nel caso di specie l’interessata non avrebbe dato adeguato riscontro all’indicato invito, né con il ricorso al T.a.r. sarebbero state offerte prove o esplicitate particolari indicazioni operative volte ad indirizzare l’invocato esercizio di poteri officiosi il quale presupporrebbe, in tesi, la previa emersione nel corso del procedimento di specifiche circostanze, dati ed elementi idonei ad indirizzare la ricerca ‘d’ufficio’;
- il comma 6 del citato art. 4 – di cui il T.a.r. non avrebbe tenuto conto – stabilisce, peraltro, che « qualora la presentazione di idonea documentazione di completamento da parte degli istanti non avvenga entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della Commissione tecnica, l’istanza di indennizzo di cui al comma 1 viene rigettata, salvo comprovato ritardo dovuto a terzi in possesso esclusivo della documentazione richiesta dalla cennata Commissione »;
- ne discenderebbe che, ove non risultino acquisite neanche con l’uso dei poteri officiosi la prova dell’esistenza di una violazione imputabile alla banca e la prova dell’ingiustizia del danno, la domanda non potrebbe trovare accoglimento.
3.- La parte privata, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
4.- All’udienza pubblica del 27 marzo 2025, presente il procuratore di parte appellante, l’appello, su richiesta dello stesso, è stato trattenuto in decisione.
5.- L’appello è infondato.
6.-L’azionista in realtà ha indicato chiaramente la violazione massiva che riteneva essere ricorrente nel suo caso e ha allegato la relativa documentazione a supporto, ma tali circostanze non sono state prese in considerazione dalla Commissione.
Sostiene il Ministero appellante, come visto, che l’azionista non avrebbe dato adeguato riscontro alla richiesta di « ulteriori informazioni, dati e documenti necessari in relazione alla peculiarità della fattispecie », così come non avrebbe, neanche con il ricorso al Tribunale, offerto prove né esplicitato particolari indicazioni operative, che valessero ad indirizzare l’invocato esercizio dei «poteri officiosi» previsti per legge.
Ma anche tale assunto risulta destituito di fondamento.
In linea con quanto già deciso da questo Consiglio di Stato su analoghe controversie (cfr., da ultimo, sez. VII, sentenze nn. 5040 e 8467 del 2024, qui citate ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d c.p.a.), deve essere ribadito che se la Commissione tecnica avesse esaminato l’istanza di rimborso, prescindendo dal mero dato del periodo in cui tali titoli erano stati acquisiti, avrebbe potuto verificare l’avvenuta allegazione dei documenti ed anche delle « note illustrative », indicati nel ricorso di primo grado.
Ma, come si è accennato, tali circostanze non sono state erroneamente tenute mai in considerazione nel corso del procedimento, come ha rilevato la sentenza impugnata, che giustamente ha acclarato la denunciata carenza e lacunosità dell’istruttoria.
Ne risulta in modo palese l’infondatezza, in fatto prima ancora che in diritto, della tesi sostenuta dal Ministero appellante laddove esso, senza menzionare in alcun modo la documentazione depositata dall’azionista, fa discendere da una ricostruzione errata del quadro normativo, che trascura l’asimmetria informativa che contraddistingue la posizione dell’investitore, un onere spropositato a carico di questi, anche quando – come nel caso di specie – egli ha dato prova di avere offerto alla Commissione tutti gli elementi utili ad analizzare la richiesta di indennizzo.
Né si opponga, da parte del Ministero appellante, l’art. 4, comma 6, d.m. 10 maggio 2019 (sul termine di presentazione di idonea documentazione da parte degli istanti), avuto riguardo alla documentazione – sufficiente – già allegata all’istanza. Come testualmente evidenziato dalla citata giurisprudenza, « La competente Commissione, dunque, aveva ed ha l’obbligo di provvedere, senza trincerarsi dietro sterili e defatiganti ritualismi formali che trascurano e ulteriormente penalizzano l’intrinseca debolezza dell’investitore (posto in una condizione di asimmetria informativa rispetto a dati e informazioni – spesso taciute dagli istituti bancari – in un quadro fosco, va qui soggiunto, di grave e generalizzata illegalità all’interno degli stessi istituti bancari comprovato anche dalle recenti risultanze dei giudizi penali), e di esaminare la documentazione depositata dall’istante esercitando, se del caso, il potere officioso di cui all’art. 6, comma 2, del D.M. del 10 maggio 2019 » (Cons. Stato, sez. VIII, n. 8467 del 2024, cit.).
7.- Alla luce delle suesposte considerazioni, l’appello va rigettato.
8.- In mancanza di costituzione in giudizio della parte privata, non è luogo a statuizione sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO