TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/12/2025, n. 3942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3942 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
OGGETTO…………….... Udienza del 17/12/2025
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
…………………………. Il Giudice NOTIF. SENTENZA
invitate le parti a precisare le conclusioni con note di trattazione
…………………………. scritta, letto l'art. 429 cod. proc. civ., decide la controversia NOTIF. APPELLO pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale,
…………………………. depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3265/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
, nata a [...] l'[...] e residente in Parte_1
RO (SA) alla via Paolo Borsellino n. 3/a (c.f.
), rappresentata e difesa dall'avv. Daniele C.F._1
D'Aiuto del Foro di Salerno ) in virtù di C.F._2 procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno al C.V. Emanuele n. 127; RICORRENTE/OPPONENTE E
(C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._3
l'11/2/1959, residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Gaetano Di Sirio (C.F.: ), elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo studio in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.58;
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1 RESISTENTE/OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 17/12/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27/7/2020, e Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_2
n. 854/20 dell'8/6/2020 e notificato in data 22/6/2020, con il quale veniva loro ingiunto, rispettivamente, in qualità di conduttrice e di garante, il pagamento della somma di € 20.830,00 per canoni di locazione maturati e non pagati per il mese di giugno 2016 (residuo canone per € 130,00), e per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2016 nonché per l'intero anno 2017 da gennaio a maggio 2018 (canone mensile € 900,00), relativi alla conduzione dell'immobile sito in RO Fraz. Antessano, via De Sanctis n. 70, nonostante l'intimazione di sfratto per morosità.
Parte opponente eccepiva:
1. in via preliminare, l'inammissibilità e infondatezza della pretesa creditoria azionata nei confronti di , Parte_1 volta che l'art. 4 del contratto di locazione stabiliva, che
“su accordo delle parti il sig. (padre della Parte_2 conduttrice) (..) presta garanzia personale come fideiussore per l'esatto adempimento degli obblighi del conduttore per l'unità immobiliare oggetto Parte_1 del presente contratto. Il suddetto garante che firma in calce al presente contratto, si impegna a pagare, personalmente, sostituendosi al conduttore in caso di inadempienza di questi, i canoni di locazione ed altri crediti che matureranno a favore del locatore, senza che quest'ultimo interpelli prima il conduttore”. Non si configurerebbe, pertanto, una fideiussione, ma la sostituzione del debitore-conduttore con il presunto garante in caso di mancato pagamento dei canoni, mediante accollo per debiti futuri, con effetto privativo nei confronti della conduttrice , interpretazione Parte_1
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 confermata dalla scrittura privata successivamente firmata dal presunto fideiussore in data Parte_2
18/5/2018, in cui lo stesso non solo aveva emesso, dopo aver concordato l'importo con il creditore, una dichiarazione di riconoscimento del debito, ma soprattutto si era dichiarato, nei confronti dell'intimante, quale unico debitore obbligato personalmente ad estinguere il debito della figlia.
2. l'insussistenza del vincolo di solidarietà ex art. 4 del contratto di locazione;
3. la restituzione dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale, in relazione alla quale chiedeva la condanna dell'opposto, del quale chiedeva la condanna anche per il risarcimento dei danni per la limitazione di godimento subita durante il periodo di locazione dell'immobile, per la somma di € 5.000,00 o di altra somma maggiore o minore, anche ai fini della compensazione.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo:
1. di accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo N. 854/20;
2. di accertare e condannare alla restituzione CP_1 della somma di € 1.800,00 a titolo di deposito cauzionale, mai restituito, nonché al risarcimento dei danni patiti e quantificati in € 5.000,00 o nella misura maggiore o minore che vorrà determinare il giudice, anche equitativamente, e per l'effetto di disporre la compensazione e/o la decurtazione della suddetta somma dall'importo eventualmente riconosciuto come dovuto all'esito del giudizio, con vittoria di spese e compensi di lite.
In data 9/2/2021, si costituiva premettendo CP_1 quanto segue:
- aveva concesso in locazione a CP_1 Parte_1 un immobile, sito in RO Fraz. Antessano, alla Via De Sanctis n.70, per il quale era stato pattuito un canone di locazione mensile di € 900,00;
- nel contratto, all'art. 4, era stata inserita, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni, la fideiussione di
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 , che testualmente recita: "su accordo delle Parte_2 parti il sig. (padre della conduttrice) (..) Parte_2 presta garanzia personale come fideiussore per l'esatto adempimento degli obblighi del conduttore Parte_1 per l'unità immobiliare oggetto del presente contratto. Il suddetto garante che firma in calce al presente contratto, si impegna a pagare, personalmente, sostituendosi al conduttore in caso di inadempienza di questi, i canoni di locazione ed altri crediti che matureranno a favore del locatore, senza che quest'ultimo interpelli prima il conduttore";
- nel corso del rapporto la conduttrice si era Parte_1 resa morosa fin dall'inizio del contratto, che era proseguito solo per la disponibilità del locatore, nonostante i continui ritardi nell'adempimento delle obbligazioni: al 31/03/2012 la conduttrice aveva cumulato un debito di € 3.800,00, al 31/03/2013 di € 4.600,00, al 31/03/2014 di € 11.700,00, al 31/03/2015 di € 16.500,00;
- il locatore era stato costretto a proporre sfratto per morosità presso il Tribunale di Nocera, che, in data 4/8/2015, aveva convalidato lo sfratto per morosità, fissando il rilascio a far tempo dal 30/9/2015;
- considerate le pressanti richieste della conduttrice e le rassicurazioni fornite dal fideiussore, era stata consentita la prosecuzione del rapporto di locazione fino al 18/5/2018, allorquando aveva rilasciato l'immobile, Parte_1 sottoscrivendo un verbale di rilascio;
in pari data, il garante aveva sottoscritto un accordo integrante del verbale di riconsegna unità immobiliare del seguente preciso tenore: “Il sottoscritto sig. (padre Parte_2 del conduttore) nato a [...] il [...] C.F.
in qualità di fideiussore per l'esatto C.F._5 adempimento degli obblighi del conduttore sig.ra
[...]
per l'unità immobiliare sito in Antessano di Pt_1
RO , alia Via Francesco De Sanctis n.70 riportato nel N.C.E.U. del Comune di RO al Foglio 14, particella 121, sub 7, come da contratto registrato all' Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Salerno Ufficio Territoriale di Mercato San Severino in data 27/04/2011 al N. 578 Serie 3, s'impegna a pagare personalmente i canoni
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 maturati alla data di consegna dell'immobile che ad oggi non sono stati ancora corrisposti: Giugno 2016 acconto € 770,00 Luglio, Agosto, Settembre, Novembre, Dicembre 2016 - Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Luglio, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2017 - Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2018 quantificati in € 20.830,00 e concordati a € 20.000,00 (Ventimila/00) al locatore sig. nato a [...] il [...] CP_1
C.F. ; C.F._3
- nonostante le continue rassicurazioni, non era intervenuto alcun pagamento ed a distanza di ulteriori due anni, l'opposto era stato costretto a richiedere il decreto ingiuntivo;
- ogni contestazione da parte dell'opponente, circa le condizioni dell'immobile che ne avrebbero limitato l'utilizzo, era sorta strumentalmente solo dopo la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Tanto premesso parte opposta eccepiva:
1. la natura fideiussoria della garanzia prestata da
[...]
. Quand'anche si volessero qualificare le previsioni Pt_2 contrattuali contenute nell'art.4 del contratto di locazione come un accollo, non potrebbe in ogni caso Parte_1 ritenersi liberata, atteso che non si rinviene né una
“condizione espressa della stipulazione”, né una dichiarazione espressa di liberazione, da parte dell'opposto, come previso dall'art.1273 c.c. Né la scrittura del 18/5/2018 potrebbe qualificarsi come un negozio di espromissione, volta che né il contratto di locazione né la richiamata scrittura del 18/5/2018 contengono una
“espressa liberazione” della conduttrice
2. la natura solidale del debito;
3. l'infondatezza richiesta di risarcimento del danno e di restituzione del deposito cauzionale, volta che la scrittura del 18/5/2018, redatta contestualmente al verbale di consegna, contiene un espresso riconoscimento del debito per l'importo di € 20.000,00, con liberazione per il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale. Relativamente alla richiesta di restituzione della caparra, evidenziava che la riduzione del debito per canoni era stata
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 concessa con la scrittura del 18/5/2018 da 20.830,00 a
€.20.000,00, proprio al fine di chiudere definitivamente ogni pendenza, ivi inclusa la questione alle condizioni dell'immobile, che con scrittura in pari data era stato restituito all'opponente, che lo aveva accettato “con riserva”, considerati i danni arrecati all'immobile, da parte della conduttrice.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo di rigettare l'opposizione proposta da e , Parte_1 Parte_2 perché improcedibile, inammissibile, nulla ed infondata e di confermare il decreto ingiuntivo n. 854/20, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In data 4/3/2021, il giudizio veniva interrotto per il decesso di
. Parte_2
Riassumeva il giudizio , rappresentando che, con Parte_1 atto del 12/2/2021, raccolto innanzi al Notaio dott. , Rep. Per_1
33714 e Racc. 20598, la stessa aveva rinunciato all'eredità di
. Parte_2
Con memoria di costituzione a seguito di riassunzione, parte opposta eccepiva l'inesistenza e\o la nullità della notifica al difensore, in quanto la pec era viziata dalla:
1. omessa sottoscrizione del ricorso (formato pdf);
2. omessa attestazione di conformità del provvedimento del Tribunale;
3. assenza della relata di notifica;
4. assenza di copia della procura, che si assumeva rilasciata su foglio separato. Eccepiva, altresì, l'inesistenza e\o nullità della notifica del ricorso agli eredi di effettuata collettivamente ed Parte_2 impersonalmente, per i seguenti motivi:
1. la non utilizzabilità nel caso di specie della notifica ex art.140 cpc, atteso che l'unica delata del Sig.
[...]
era la stessa notificante , che Pt_2 Parte_1 contestualmente al deposito del ricorso in riassunzione aveva depositato atto di rinuncia alla eredità paterna;
2. l'ultima residenza conosciuta di Parte_2
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 6 ricavabile dagli atti processuali, era “Salerno alla via Roma n. 16”, come si ricava dal ricorso e dalla stessa opposizione, nel mentre quella utilizzata come ultimo domicilio è “Salerno Via Forte n.2 c\o Sig. ”. Persona_2
3. l'atto notificato non era stato ritirato ed era stata restituita per compiuta giacenza;
4. agli atti non si rileva alcun certificato di morte indicante la data ed il luogo del decesso, né documentazione attestante l'ultima residenza del de cuius, e tanto meno lo stato di famiglia originario, attestante l'esistenza di ulteriori delati. Considerata l'inesistenza e\o la nullità delle predette notifiche, chiedeva fosse dichiarata l'estinzione del processo e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza odierna la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni relative alla riassunzione del giudizio, volta che, il ricorso notificato era in formato p7m, sottoscritto, quindi, digitalmente dal difensore, così come la relata di notifica che riporta l'attestazione di conformità del decreto di fissazione di udienza reso dal giudice. Con riguardo alla procura alla prosecuzione, va rilevato che il potere processuale che abilita il difensore al deposito dell'istanza di riassunzione, scaturisce dalla originaria procura inizialmente rilasciata per l'introduzione del giudizio, non essendo inoltre necessario che l'atto di riassunzione notificato includa come allegato anche la procura conferita, già depositata, in originale, agli atti del fascicolo telematico. Con riguardo alla notifica agli eredi “collettivamente ed impersonalmente” entro l'anno dal decesso, non è necessaria la prova dello stato di famiglia né della qualità dei possibili chiamati all'eredità di . Parte_2
La notifica dell'atto di riassunzione agli eredi del de cuius effettuata collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto è pienamente valida ai sensi degli artt. 303 e 110 c.p.c., anche in assenza di produzione dello stato di famiglia. Quest'ultimo non costituisce presupposto di validità della notifica, ma mero mezzo di prova della qualità di erede,
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 7 rilevante solo in caso di contestazione. L'omissione non determina nullità della riassunzione né improcedibilità del giudizio. Legittima è poi la procedura notificatoria di cui all'art. 140 c.p.c.2 e ciò in relazione all'art. 303, comma 2, c.p.c. che, al fine di superare le difficoltà di individuazione degli eredi nell'imminenza della morte della parte, consente di notificare il ricorso collettivamente e impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto. La deroga riguarda il principio di identificazione del destinatario, ferme restando le modalità di notificazione previste dagli art. 137 e ss. c.p.c., compresa quella di cui all'art. 140 c.p.c.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione, trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 8 scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Risulta documentalmente provata la stipula del contratto di locazione tra le parti del presente giudizio e la morosità, non contestata ed accertata sia nello sfratto per morosità, sia nella scrittura privata del 18/5/2018. Occorre a questo punto verificare se l'art. 4 del contratto di locazione preveda un'ipotesi di fideiussione o di accollo. L'art. 1936 c.c. recita: “È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui”. La fideiussione è un contratto consensuale ad effetti obbligatori, bilaterale, tra fideiussore e creditore. L'accollo è disciplinato dall'art. 1273 c.c. ed è l'accordo tra debitore e un terzo con cui gli stessi convengono che questi assuma il debito dell'altro. È un accordo bilaterale tra debitore originario e terzo accollante, efficace a prescindere dall'adesione del creditore, adesione che serve al creditore solo per rendere irrevocabile l'accordo nei suoi confronti. Le due figure si differenziano sul piano strutturale: nell'accollo, l'accordo è tra accollante e accollato, con l'estraneità del creditore, che è invece parte necessaria nella struttura della fideiussione. Ci sono invero affinità funzionali, quale l'assunzione cumulativa del debito altrui a scopo di garanzia. Accanto alla distinzione strutturale, vi è anche una distinzione temporale, dal momento che, di regola, la fideiussione è rilasciata contemporaneamente all'assunzione del debito principale, per indurre il creditore a stipulare il contratto, mentre
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 9 l'accollo è solitamente successivo alla nascita dell'obbligazione originaria. Nel caso di specie, militano a favore della qualificazione come fideiussione, sia la lettera dell'art. 4, sia la contemporanea stipulazione. Quand'anche si volesse ritenere configurabile un accollo, lo stesso sarebbe certamente un accollo esterno, stante l'adesione del creditore, ma non un accollo privativo, essendo necessario che il creditore dia il proprio assenso alla liberazione del debitore precedente, non essendo configurabile tale assenso nell'espressione prevista nell'art. 4 “senza che quest'ultimo interpelli prima il conduttore”, potendosi configurare, al più un beneficium ordinis o un beneficium escussionis, che però opera solo in fase esecutiva (Cass. Ord. 458/2018). Con riguardo alla domanda di restituzione dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale, va premesso che il deposito cauzionale, per tutta la durata del rapporto di locazione, svolge una funzione di garanzia a tutela del locatore per l'adempimento, da parte del conduttore, degli obblighi di cui è data indicazione all'interno del contratto. In caso di inadempimento, il locatore può trattenere il deposito cauzionale per danni e al fine di sanare la perdita economica subita. Il deposito cauzionale non costituisce corrispettivo del contratto ma costituisce principalmente una garanzia risarcitoria in correlazione alla verifica dello stato dell'immobile all'atto del suo rilascio. Inoltre, ha la funzione di garantire il locatore non soltanto per gli eventuali danni recati alla res locata, ma anche per l'integrale pagamento del canone cui è legalmente commisurato. Nel momento in cui il rapporto contrattuale tra locatore e conduttore giunge al termine, il deposito cauzionale cessa di svolgere la sua funzione di garanzia. Ne deriva l'obbligo, per chi lo aveva acquisito, di restituirlo. Detto obbligo sorge al termine del contratto di locazione, non appena avvenuto il rilascio dell'immobile, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subìti, il conduttore può esigerne la restituzione.
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 10 Il locatore non ha provato lo stato dell'immobile al momento del rilascio, avendo correttamente il giudice ritenute inammissibili le richieste istruttorie sul punto che si riferivano a danni in alcun modo quantificati. Tale somma va, pertanto, restituita, potendo essere compensata con il credito spettante all'opposto. Con riguardo alla richiesta risarcitoria per limitato godimento dell'immobile, va rilevato che l'opponente non aveva mosso, prima del presente giudizio, alcuna contestazione, e non essendo verosimile che gli opponenti, pur affermando di aver subito una forzosa riduzione dell'uso dell'immobile, abbiano poi richiesto di proseguire il rapporto nonostante la convalida dello sfratto e la notifica del precetto di rilascio. Va rilevato, poi, che all' art.6 dello stesso contratto, è espressamente precisato che l'immobile si trova in ottimo stato di manutenzione ed esente da difetti. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 11 cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. Risulta dovuto l'importo di € 18.674,08, operata la compensazione (20.830,00 – 2155,92; 1800,00 + 355,92 per interessi legali), oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sono dovute dall'opponente le spese relative del procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017). In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito").
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 12 L'opponente, poi, è tenuto, altresì, al pagamento sulla base del decisum, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 3265/2020 del R.G.A.C. (già 2257/2013 del R.G.A.C.S.), avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra e , ogni contraria istanza disattesa Parte_1 CP_1 così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 854/20 dell'8/6/2020,
3.accoglie parzialmente la domanda principale;
4. operata la compensazione, condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , della complessiva somma CP_1 di € 18.674,08, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
5. condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del procedimento monitorio che si liquidano in
[...]
€ 145,00 per spese ed € 500,00 per compensi, oltre contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
6.condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del presente giudizio di opposizione che si
[...] liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 13
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
OGGETTO…………….... Udienza del 17/12/2025
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
…………………………. Il Giudice NOTIF. SENTENZA
invitate le parti a precisare le conclusioni con note di trattazione
…………………………. scritta, letto l'art. 429 cod. proc. civ., decide la controversia NOTIF. APPELLO pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale,
…………………………. depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3265/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
, nata a [...] l'[...] e residente in Parte_1
RO (SA) alla via Paolo Borsellino n. 3/a (c.f.
), rappresentata e difesa dall'avv. Daniele C.F._1
D'Aiuto del Foro di Salerno ) in virtù di C.F._2 procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno al C.V. Emanuele n. 127; RICORRENTE/OPPONENTE E
(C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._3
l'11/2/1959, residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Gaetano Di Sirio (C.F.: ), elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo studio in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.58;
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1 RESISTENTE/OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 17/12/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27/7/2020, e Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_2
n. 854/20 dell'8/6/2020 e notificato in data 22/6/2020, con il quale veniva loro ingiunto, rispettivamente, in qualità di conduttrice e di garante, il pagamento della somma di € 20.830,00 per canoni di locazione maturati e non pagati per il mese di giugno 2016 (residuo canone per € 130,00), e per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2016 nonché per l'intero anno 2017 da gennaio a maggio 2018 (canone mensile € 900,00), relativi alla conduzione dell'immobile sito in RO Fraz. Antessano, via De Sanctis n. 70, nonostante l'intimazione di sfratto per morosità.
Parte opponente eccepiva:
1. in via preliminare, l'inammissibilità e infondatezza della pretesa creditoria azionata nei confronti di , Parte_1 volta che l'art. 4 del contratto di locazione stabiliva, che
“su accordo delle parti il sig. (padre della Parte_2 conduttrice) (..) presta garanzia personale come fideiussore per l'esatto adempimento degli obblighi del conduttore per l'unità immobiliare oggetto Parte_1 del presente contratto. Il suddetto garante che firma in calce al presente contratto, si impegna a pagare, personalmente, sostituendosi al conduttore in caso di inadempienza di questi, i canoni di locazione ed altri crediti che matureranno a favore del locatore, senza che quest'ultimo interpelli prima il conduttore”. Non si configurerebbe, pertanto, una fideiussione, ma la sostituzione del debitore-conduttore con il presunto garante in caso di mancato pagamento dei canoni, mediante accollo per debiti futuri, con effetto privativo nei confronti della conduttrice , interpretazione Parte_1
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 confermata dalla scrittura privata successivamente firmata dal presunto fideiussore in data Parte_2
18/5/2018, in cui lo stesso non solo aveva emesso, dopo aver concordato l'importo con il creditore, una dichiarazione di riconoscimento del debito, ma soprattutto si era dichiarato, nei confronti dell'intimante, quale unico debitore obbligato personalmente ad estinguere il debito della figlia.
2. l'insussistenza del vincolo di solidarietà ex art. 4 del contratto di locazione;
3. la restituzione dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale, in relazione alla quale chiedeva la condanna dell'opposto, del quale chiedeva la condanna anche per il risarcimento dei danni per la limitazione di godimento subita durante il periodo di locazione dell'immobile, per la somma di € 5.000,00 o di altra somma maggiore o minore, anche ai fini della compensazione.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo:
1. di accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo N. 854/20;
2. di accertare e condannare alla restituzione CP_1 della somma di € 1.800,00 a titolo di deposito cauzionale, mai restituito, nonché al risarcimento dei danni patiti e quantificati in € 5.000,00 o nella misura maggiore o minore che vorrà determinare il giudice, anche equitativamente, e per l'effetto di disporre la compensazione e/o la decurtazione della suddetta somma dall'importo eventualmente riconosciuto come dovuto all'esito del giudizio, con vittoria di spese e compensi di lite.
In data 9/2/2021, si costituiva premettendo CP_1 quanto segue:
- aveva concesso in locazione a CP_1 Parte_1 un immobile, sito in RO Fraz. Antessano, alla Via De Sanctis n.70, per il quale era stato pattuito un canone di locazione mensile di € 900,00;
- nel contratto, all'art. 4, era stata inserita, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni, la fideiussione di
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 , che testualmente recita: "su accordo delle Parte_2 parti il sig. (padre della conduttrice) (..) Parte_2 presta garanzia personale come fideiussore per l'esatto adempimento degli obblighi del conduttore Parte_1 per l'unità immobiliare oggetto del presente contratto. Il suddetto garante che firma in calce al presente contratto, si impegna a pagare, personalmente, sostituendosi al conduttore in caso di inadempienza di questi, i canoni di locazione ed altri crediti che matureranno a favore del locatore, senza che quest'ultimo interpelli prima il conduttore";
- nel corso del rapporto la conduttrice si era Parte_1 resa morosa fin dall'inizio del contratto, che era proseguito solo per la disponibilità del locatore, nonostante i continui ritardi nell'adempimento delle obbligazioni: al 31/03/2012 la conduttrice aveva cumulato un debito di € 3.800,00, al 31/03/2013 di € 4.600,00, al 31/03/2014 di € 11.700,00, al 31/03/2015 di € 16.500,00;
- il locatore era stato costretto a proporre sfratto per morosità presso il Tribunale di Nocera, che, in data 4/8/2015, aveva convalidato lo sfratto per morosità, fissando il rilascio a far tempo dal 30/9/2015;
- considerate le pressanti richieste della conduttrice e le rassicurazioni fornite dal fideiussore, era stata consentita la prosecuzione del rapporto di locazione fino al 18/5/2018, allorquando aveva rilasciato l'immobile, Parte_1 sottoscrivendo un verbale di rilascio;
in pari data, il garante aveva sottoscritto un accordo integrante del verbale di riconsegna unità immobiliare del seguente preciso tenore: “Il sottoscritto sig. (padre Parte_2 del conduttore) nato a [...] il [...] C.F.
in qualità di fideiussore per l'esatto C.F._5 adempimento degli obblighi del conduttore sig.ra
[...]
per l'unità immobiliare sito in Antessano di Pt_1
RO , alia Via Francesco De Sanctis n.70 riportato nel N.C.E.U. del Comune di RO al Foglio 14, particella 121, sub 7, come da contratto registrato all' Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Salerno Ufficio Territoriale di Mercato San Severino in data 27/04/2011 al N. 578 Serie 3, s'impegna a pagare personalmente i canoni
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 maturati alla data di consegna dell'immobile che ad oggi non sono stati ancora corrisposti: Giugno 2016 acconto € 770,00 Luglio, Agosto, Settembre, Novembre, Dicembre 2016 - Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Luglio, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2017 - Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2018 quantificati in € 20.830,00 e concordati a € 20.000,00 (Ventimila/00) al locatore sig. nato a [...] il [...] CP_1
C.F. ; C.F._3
- nonostante le continue rassicurazioni, non era intervenuto alcun pagamento ed a distanza di ulteriori due anni, l'opposto era stato costretto a richiedere il decreto ingiuntivo;
- ogni contestazione da parte dell'opponente, circa le condizioni dell'immobile che ne avrebbero limitato l'utilizzo, era sorta strumentalmente solo dopo la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Tanto premesso parte opposta eccepiva:
1. la natura fideiussoria della garanzia prestata da
[...]
. Quand'anche si volessero qualificare le previsioni Pt_2 contrattuali contenute nell'art.4 del contratto di locazione come un accollo, non potrebbe in ogni caso Parte_1 ritenersi liberata, atteso che non si rinviene né una
“condizione espressa della stipulazione”, né una dichiarazione espressa di liberazione, da parte dell'opposto, come previso dall'art.1273 c.c. Né la scrittura del 18/5/2018 potrebbe qualificarsi come un negozio di espromissione, volta che né il contratto di locazione né la richiamata scrittura del 18/5/2018 contengono una
“espressa liberazione” della conduttrice
2. la natura solidale del debito;
3. l'infondatezza richiesta di risarcimento del danno e di restituzione del deposito cauzionale, volta che la scrittura del 18/5/2018, redatta contestualmente al verbale di consegna, contiene un espresso riconoscimento del debito per l'importo di € 20.000,00, con liberazione per il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale. Relativamente alla richiesta di restituzione della caparra, evidenziava che la riduzione del debito per canoni era stata
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 concessa con la scrittura del 18/5/2018 da 20.830,00 a
€.20.000,00, proprio al fine di chiudere definitivamente ogni pendenza, ivi inclusa la questione alle condizioni dell'immobile, che con scrittura in pari data era stato restituito all'opponente, che lo aveva accettato “con riserva”, considerati i danni arrecati all'immobile, da parte della conduttrice.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo di rigettare l'opposizione proposta da e , Parte_1 Parte_2 perché improcedibile, inammissibile, nulla ed infondata e di confermare il decreto ingiuntivo n. 854/20, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In data 4/3/2021, il giudizio veniva interrotto per il decesso di
. Parte_2
Riassumeva il giudizio , rappresentando che, con Parte_1 atto del 12/2/2021, raccolto innanzi al Notaio dott. , Rep. Per_1
33714 e Racc. 20598, la stessa aveva rinunciato all'eredità di
. Parte_2
Con memoria di costituzione a seguito di riassunzione, parte opposta eccepiva l'inesistenza e\o la nullità della notifica al difensore, in quanto la pec era viziata dalla:
1. omessa sottoscrizione del ricorso (formato pdf);
2. omessa attestazione di conformità del provvedimento del Tribunale;
3. assenza della relata di notifica;
4. assenza di copia della procura, che si assumeva rilasciata su foglio separato. Eccepiva, altresì, l'inesistenza e\o nullità della notifica del ricorso agli eredi di effettuata collettivamente ed Parte_2 impersonalmente, per i seguenti motivi:
1. la non utilizzabilità nel caso di specie della notifica ex art.140 cpc, atteso che l'unica delata del Sig.
[...]
era la stessa notificante , che Pt_2 Parte_1 contestualmente al deposito del ricorso in riassunzione aveva depositato atto di rinuncia alla eredità paterna;
2. l'ultima residenza conosciuta di Parte_2
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 6 ricavabile dagli atti processuali, era “Salerno alla via Roma n. 16”, come si ricava dal ricorso e dalla stessa opposizione, nel mentre quella utilizzata come ultimo domicilio è “Salerno Via Forte n.2 c\o Sig. ”. Persona_2
3. l'atto notificato non era stato ritirato ed era stata restituita per compiuta giacenza;
4. agli atti non si rileva alcun certificato di morte indicante la data ed il luogo del decesso, né documentazione attestante l'ultima residenza del de cuius, e tanto meno lo stato di famiglia originario, attestante l'esistenza di ulteriori delati. Considerata l'inesistenza e\o la nullità delle predette notifiche, chiedeva fosse dichiarata l'estinzione del processo e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza odierna la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni relative alla riassunzione del giudizio, volta che, il ricorso notificato era in formato p7m, sottoscritto, quindi, digitalmente dal difensore, così come la relata di notifica che riporta l'attestazione di conformità del decreto di fissazione di udienza reso dal giudice. Con riguardo alla procura alla prosecuzione, va rilevato che il potere processuale che abilita il difensore al deposito dell'istanza di riassunzione, scaturisce dalla originaria procura inizialmente rilasciata per l'introduzione del giudizio, non essendo inoltre necessario che l'atto di riassunzione notificato includa come allegato anche la procura conferita, già depositata, in originale, agli atti del fascicolo telematico. Con riguardo alla notifica agli eredi “collettivamente ed impersonalmente” entro l'anno dal decesso, non è necessaria la prova dello stato di famiglia né della qualità dei possibili chiamati all'eredità di . Parte_2
La notifica dell'atto di riassunzione agli eredi del de cuius effettuata collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto è pienamente valida ai sensi degli artt. 303 e 110 c.p.c., anche in assenza di produzione dello stato di famiglia. Quest'ultimo non costituisce presupposto di validità della notifica, ma mero mezzo di prova della qualità di erede,
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 7 rilevante solo in caso di contestazione. L'omissione non determina nullità della riassunzione né improcedibilità del giudizio. Legittima è poi la procedura notificatoria di cui all'art. 140 c.p.c.2 e ciò in relazione all'art. 303, comma 2, c.p.c. che, al fine di superare le difficoltà di individuazione degli eredi nell'imminenza della morte della parte, consente di notificare il ricorso collettivamente e impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto. La deroga riguarda il principio di identificazione del destinatario, ferme restando le modalità di notificazione previste dagli art. 137 e ss. c.p.c., compresa quella di cui all'art. 140 c.p.c.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione, trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 8 scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Risulta documentalmente provata la stipula del contratto di locazione tra le parti del presente giudizio e la morosità, non contestata ed accertata sia nello sfratto per morosità, sia nella scrittura privata del 18/5/2018. Occorre a questo punto verificare se l'art. 4 del contratto di locazione preveda un'ipotesi di fideiussione o di accollo. L'art. 1936 c.c. recita: “È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui”. La fideiussione è un contratto consensuale ad effetti obbligatori, bilaterale, tra fideiussore e creditore. L'accollo è disciplinato dall'art. 1273 c.c. ed è l'accordo tra debitore e un terzo con cui gli stessi convengono che questi assuma il debito dell'altro. È un accordo bilaterale tra debitore originario e terzo accollante, efficace a prescindere dall'adesione del creditore, adesione che serve al creditore solo per rendere irrevocabile l'accordo nei suoi confronti. Le due figure si differenziano sul piano strutturale: nell'accollo, l'accordo è tra accollante e accollato, con l'estraneità del creditore, che è invece parte necessaria nella struttura della fideiussione. Ci sono invero affinità funzionali, quale l'assunzione cumulativa del debito altrui a scopo di garanzia. Accanto alla distinzione strutturale, vi è anche una distinzione temporale, dal momento che, di regola, la fideiussione è rilasciata contemporaneamente all'assunzione del debito principale, per indurre il creditore a stipulare il contratto, mentre
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 9 l'accollo è solitamente successivo alla nascita dell'obbligazione originaria. Nel caso di specie, militano a favore della qualificazione come fideiussione, sia la lettera dell'art. 4, sia la contemporanea stipulazione. Quand'anche si volesse ritenere configurabile un accollo, lo stesso sarebbe certamente un accollo esterno, stante l'adesione del creditore, ma non un accollo privativo, essendo necessario che il creditore dia il proprio assenso alla liberazione del debitore precedente, non essendo configurabile tale assenso nell'espressione prevista nell'art. 4 “senza che quest'ultimo interpelli prima il conduttore”, potendosi configurare, al più un beneficium ordinis o un beneficium escussionis, che però opera solo in fase esecutiva (Cass. Ord. 458/2018). Con riguardo alla domanda di restituzione dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale, va premesso che il deposito cauzionale, per tutta la durata del rapporto di locazione, svolge una funzione di garanzia a tutela del locatore per l'adempimento, da parte del conduttore, degli obblighi di cui è data indicazione all'interno del contratto. In caso di inadempimento, il locatore può trattenere il deposito cauzionale per danni e al fine di sanare la perdita economica subita. Il deposito cauzionale non costituisce corrispettivo del contratto ma costituisce principalmente una garanzia risarcitoria in correlazione alla verifica dello stato dell'immobile all'atto del suo rilascio. Inoltre, ha la funzione di garantire il locatore non soltanto per gli eventuali danni recati alla res locata, ma anche per l'integrale pagamento del canone cui è legalmente commisurato. Nel momento in cui il rapporto contrattuale tra locatore e conduttore giunge al termine, il deposito cauzionale cessa di svolgere la sua funzione di garanzia. Ne deriva l'obbligo, per chi lo aveva acquisito, di restituirlo. Detto obbligo sorge al termine del contratto di locazione, non appena avvenuto il rilascio dell'immobile, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subìti, il conduttore può esigerne la restituzione.
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 10 Il locatore non ha provato lo stato dell'immobile al momento del rilascio, avendo correttamente il giudice ritenute inammissibili le richieste istruttorie sul punto che si riferivano a danni in alcun modo quantificati. Tale somma va, pertanto, restituita, potendo essere compensata con il credito spettante all'opposto. Con riguardo alla richiesta risarcitoria per limitato godimento dell'immobile, va rilevato che l'opponente non aveva mosso, prima del presente giudizio, alcuna contestazione, e non essendo verosimile che gli opponenti, pur affermando di aver subito una forzosa riduzione dell'uso dell'immobile, abbiano poi richiesto di proseguire il rapporto nonostante la convalida dello sfratto e la notifica del precetto di rilascio. Va rilevato, poi, che all' art.6 dello stesso contratto, è espressamente precisato che l'immobile si trova in ottimo stato di manutenzione ed esente da difetti. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 11 cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. Risulta dovuto l'importo di € 18.674,08, operata la compensazione (20.830,00 – 2155,92; 1800,00 + 355,92 per interessi legali), oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sono dovute dall'opponente le spese relative del procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017). In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito").
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 12 L'opponente, poi, è tenuto, altresì, al pagamento sulla base del decisum, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 3265/2020 del R.G.A.C. (già 2257/2013 del R.G.A.C.S.), avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra e , ogni contraria istanza disattesa Parte_1 CP_1 così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 854/20 dell'8/6/2020,
3.accoglie parzialmente la domanda principale;
4. operata la compensazione, condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , della complessiva somma CP_1 di € 18.674,08, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
5. condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del procedimento monitorio che si liquidano in
[...]
€ 145,00 per spese ed € 500,00 per compensi, oltre contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
6.condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del presente giudizio di opposizione che si
[...] liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 3265/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 13