Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/05/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Sezione - Volontaria riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella proc. n. 304 / 2024 R.VG. promossa da rapp. e dif.dall'Avv.to BIONDI Parte_1
GUIDO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE RECLAMANTE nei confronti di
ON ZI , in persona del Curatore Dott. Controparte_1 [...]
a ciò autorizzato in forza di provvedimento di autorizzazione del Tribunale di Genova Per_1 del 17.03.25 (docc.4-5), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale del 17.03.25 , dall'Avv.
Carlo Ispodamia del Foro di Genova presso il quale è elettivamente domiciliata anche telematicamente
E rapp. e dif. dall'avv.to BARLETTA LUCIANO Controparte_2 presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE RESISTENTE
E Con l'intervento del Procuratore Generale
CONCLUSIONI delle PARTI
Per la parte reclamante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ai sensi dell'art. 18 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, revocare il fallimento sopra indicato e accogliere le seguenti conclusioni:
- porre a carico della Società le spese della procedura fallimentare e il compenso che CP_2 sarà liquidato al curatore fallimentare;
- condannare la Società stessa alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del CP_2 presente giudizio.”
1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, respingere e rigettare, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, il reclamo introdotto avverso la sentenza n. 177/2024 del Tribunale di Genova, confermando con la miglior formula detta pronunzia.
Con vittoria delle spese e degli onorari di causa, gravati di spese generali e accessori fiscali come per legge”
Per CP_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, respingere il reclamo proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. Parte_1
177/2024 confermandola integralmente.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio ivi compresa la liqudazione forf. 15% delle spese generali."
Per il Procuratore Generale :chiede il rigetto del reclamo
Fatto e diritto
E.P. proponeva istanza di liquidazione giudiziale nei Controparte_2 confronti di avendo tentato il Parte_1 recupero del credito mediante due pignoramento presso terzi ( istituti bancari) con esito negativo.
Con sentenza nr. 177/2024 il Tribunale di Genova dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di . Parte_1
Avverso detta sentenza ha proposto reclamo Parte_1
instando per la revoca della dichiarazione di apertura deducendo :
[...]
I.La non assoggettabilità della cooperativa alla procedura di liquidazione giudiziale;
II.La mancata conoscenza della procedura per non avere avuto accesso alla casella di posta elettronica;
III.La mancanza dei presupposti di “fallibilità”;
Si è costituito il creditore istante eccependo l'inammissibilità del reclamo in quanto formulato in riferimento alla precedente normativa e concludendo per il rigetto rilevando che i requisiti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di “fallimento” erano stati accertati dal Tribunale .
Si è costituita la ON chiedendo il rigetto del reclamo.
E' intervenuto il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello che ha chiesto la reiezione del reclamo.
E' stata fissata udienza di discussione, sostituita dalla trattazione scritta, al 27.03.2025 ove la procedura è stata trattenuta in decisione.
Sui motivi di RECLAMO
Preliminarmente si osserva che il reclamo deve essere qualificato ex art. 51 cc.ii. essendo non più vigente l'art. 18 l.F.. Atteso che i principi della precedente normativa sono stati “recepiti” dal nuovo codice della crisi e dell'insolvenza il reclamo deve essere dichiarato ammissibile.
1. sulla assoggettabilità alla procedura di liquidazione
Il motivo è infondato e deve essere respinto. Come osservato dalla ON:
“ il pacificamente svolgeva attività commerciale (cfr. docc.
6- Controparte_1
7), e per tale motivo il Ministero dell'Industria Made in Italy ha reso in sede pre- CP_3
2 liquidazione giudiziale parere sulla assoggettabilità della reclamante alla procedura concorsuale”.
Pertanto le doglianze della parte reclamante, in assenza di idonea prova contraria, devono essere respinte.
2. sulla notifica dell'istanza di liquidazione
Le deduzioni della parte reclamante circa l'impossibilità di accesso alla casella di posta elettronica certificata sono del tutto generiche e senza prova alcuna della oggettiva “impossibilità” di utilizzo della stessa per cause esterne alla sua volontà.
La casella di posta elettronica certificata risultava in Email_1 uso alla reclamante (doc.6), e pertanto il motivo deve essere respinto.
Deve essere richiamato l'insegnamento della Suprema Corte in materia, sebbene espresso nel vigore della precedente normativa attesa la ratio della norma, secondo cui “L'art. 15, comma 3,
l.fall. (nel testo novellato dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del
2012), nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all'indirizzo della stessa e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, introduce una disciplina speciale semplificata che esclude l'applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall'art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica” (
Cass. Ordinanza n. 5311 del 27/02/2020).
Ove fosse avvenuta la violazione delle prescrizioni sopra richiamate la parte potrebbe chiedere l'applicazione del disposto dell'art. 156 c.p.c. in quanto solo la violazione delle citate prescrizioni costituisce astrattamente presupposto idoneo a determinare la nullità del decreto di convocazione sotto il profilo della violazione del diritto di difesa.
Nel caso in esame è da escludere che si sia verificato tale esito perché la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato (art. 156 c.p.c.), ipotesi non ravvisabile nel caso in esame in cui il debitore “è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato”, non essendo dedotti vizi della procedura notificatoria speciale, ne
è provata la sussistenza del caso fortuito e o della forza maggiore causanti l'inoperatività della pec.
3. sulle soglie di fallibilità
La parte reclamante deduce l'insussistenza dei presupposti della dichiarazione di liquidazione in quanto “ Ciò che nel caso di specie potrebbe aver indotto in errore il Tribunale Ill.mo è il primo bilancio 2021, errato ma in allora depositato: il consiglio di amministrazione del ha Parte_1 infatti ritenuto indispensabile riconvocare l'assemblea dei soci per revisionare detto bilancio in data 9 febbraio 2023 (doc. 3)
Purtroppo l'errore sotteso all'odierna procedura è stato il mancato deposito del documento modificato…..)…. Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 evidenzia quindi una perdita di euro
201.828,93 e soprattutto la riduzione delle partite sia attive che passive.
Risulta pertanto evidente ictu oculi che l'odierna reclamante sia carente di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per poter essere soggetto al fallimento.” ( atto di reclamo).
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
La ON ha allegato che al 31.12.2021 il bilancio presentava un totale attivo pari a €
2.019.485,00 e debiti pari ad € 1.912.564.
3 Successivamente alla emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, gli amministratori della liquidata hanno tentato di depositare al Registro delle Imprese e consegnato alla Curatela bilanci al 31.12.2021, al 31.12.2022 e al 31.12.2023, riportanti valori “sotto-soglia”, ma tale deposito è stato respinto dal Registro delle Imprese.
Deve essere rilevato:
- che la rettifica del bilancio 2021 e quelli del 22 e 23 sono stati inoltrati alla Camera di commercio nella medesima data del 01.12.2024, ovvero in data successiva alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
- che “In tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007), si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25188 del 24/10/2017);
- che il requisito della fallibilità deve ritenersi integrato anche con il superamento di uno solo dei limiti dimensionali relativamente ad un solo esercizio ( art.2, comma 1 lettera d,
121, comma 1, CCII);
- che i parametri sopra richiamati, hanno carattere contabile e sono desumibili, dall'esame delle scritture obbligatorie per gli imprenditori commerciali collettivi e dall'inventario annuale che si chiude con il bilancio per gli imprenditori individuali. La necessaria verifica del dato contabile determina l'irrilevanza - ai fini della fallibilità - del dato formale dell'iscrizione al registro delle imprese atteso che la qualità imprenditoriale si assume con l'esercizio effettivo di un'attività impresa, e la relativa sussistenza può essere provata con ogni mezzo, comprese le presunzioni (art. 2727, 2729 c.c.), come nel caso di qualunque quaestio facti , il cui accertamento è rimesso al solo apprezzamento del giudice di merito;
- che “In tema di liquidazione giudiziale, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (
Cass. Ordinanza n. 13746 del 31/05/2017, principi dettati per la precedente normativa ma applicabili anche alla fattispecie in esame);
- che i bilanci degli ultimi tre esercizi, ancorché privi di efficacia di prova legale, costituiscono la base documentale imprescindibile della dimostrazione dell'insussistenza dei presupposti (che il debitore ha l'onere di fornire) per sottrarsi alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, in particolare quando siano stati redatti conformemente alle disposizioni di legge in materia e non siano stati oggetto di impugnativa per violazione delle disposizioni stesse;
da ciò deriva che il debitore può contestare i dati dei propri bilanci purché la prova della non fallibilità possa desumersi da documenti altrettanto significativi o nel senso di verificare la correttezza e veridicità del dato contabile apparente, al di là delle regole codicistiche;
- che solo per la soglia di natura economica la norma ( art. 2 cit. CCII) prevede l'inciso “in qualunque modo risulti”, prefigurando quindi l'eventualità che i ricavi prodotti dall'impresa
4 risultino anche da altri atti idonei a darne prova (accertamenti P.G, Agenzia delle entrate;
e da qualsiasi fonte di prova dalla quale emergano ricavi non dichiarati);
- che le imprese individuali e le società di persone non tenute al deposito di bilanci potranno assolvere l'onere probatorio su di esse gravante per mezzo della produzione di documenti che ai bilanci equivalgono sotto l'aspetto sostanziale, in quanto idonei a fornire una chiara, trasparente, completa ed intelligibile rappresentazione della situazione economica, finanziaria e contabile dell'impresa;
- che nella valutazione dell'ammontare dell'attivo patrimoniale, in quanto tesa a far emergere la realtà economica dell'impresa, si deve prescindere dalla formale applicazione dei principi contabili e della normativa in tema di redazione dei bilanci ogni qualvolta il loro rigoroso rispetto venga a determinare una divergenza tra il dato "formale" contabile e la reale dimensione dell'impresa; il dato contabile deve essere disatteso solo ove lo stesso appaia frutto - per qualsiasi ragione - di irregolari annotazioni contabili o sia il frutto di un'erronea contabilizzazione degli importi relativi alla voce "titolare c/prelievi";
- che “Nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della stessa e non i fatti sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del liquidazione giudiziale, cui l'opposizione tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta;
ne consegue che l'estinzione delle passività, nel corso della procedura, rileva ai fini della chiusura, ma non della revoca del liquidazione giudiziale (Cass. Ordinanza n. 3479 del 11/02/2011; conf. Cass. Ord.
16180/2017).
Ritenuto:
- che ,alla luce dei principi sopra esposti, i bilanci allegati dalla parte reclamante siano irrilevanti al fine della prova della insussistenza dei requisiti di legge per la dichiarazione della liquidazione giudiziale in quanto :
a. sono stati “formati” in epoca successiva alla dichiarazione di liquidazione;
b. essi risultano depositati tutti in una unica data, 05.12.2024, successiva alla dichiarazione di liquidazione;
c. non è stata prodotta alcuna altra utile documentazione comprovante quanto dalla stessa asserito;
- non provata dalla parte reclamante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d, del CCII;
- che pertanto il reclamo debba essere respinto.
4. sulle spese del reclamo
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della parte reclamante in favore di ciascuna parte resistente privata.
Esse vengono liquidate in applicazione del d.m. 55/2014 negli importi medi dello scaglione. Ed in particolare:valore procedura valore indeterminato alto.
1.Studio controversia: € 2.058,00=
2. Fase introduttiva : € 1.418,00=
3. fase istruttoria: € 3.045,00=
4. Fase decisionale: € 3.470,00= totale per compensi avvocato: € 9.991,00
Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che il reclamo è stato integralmente rigettato.
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P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il reclamo;
2) dichiara tenuta e condanna la parte reclamante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dalle parti reclamate private costituite che liquida per ciascuna di esse in € 9.991,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
3) Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che il reclamo è stato integralmente rigettato;
Così deciso in camera di consiglio alli 09.4.2025
Il Presidente dott.ssa Rosella Silvestri
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