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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 718/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocatessa Roberta Federici Parte_1
-ricorrente-
contro
N rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2
ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Stefania Petronio
-resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente, dipendente del – Controparte_3
Dipartimento Amministrazione Giudiziaria inquadrata, dal 15.12.2022, nell'attuale area Funzionari (CCNL Funzioni Centrali 2019/2021), ex III Area Funzionale del
CCNL Comparto Ministeri 2006/2009, in servizio presso gli uffici giudiziari di
Catanzaro, ha adito l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:
Pag. 1 a 13 “
1.Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento, giuridico ed economico, nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario
Giudiziario – F1 ora Ara Funzionari con decorrenza 1° gennaio 2009 o, in subordine, dal 30 giugno 2019 o, in ulteriore subordine, dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e per l'effetto condannare il Controparte_3
in persona del Ministro p.t. a all'inquadramento nell'Area Funzionari –
[...]
ex III° Area, profilo professionale funzionario giudiziario delle ricorrenti a decorrere dalla data che si riterrà di giustizia.
2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario ora
Area Funzionari a decorrere dal 1° gennaio 2009 o, in subordine dal 30 giugno
2019 o in ulteriore subordine dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area.
3. Per l'effetto condannare il in persona del Controparte_3 CP_4
a corrispondere a ciascuna ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e di quiescenza), la somma pari a €19.257,73 (16.586,75+2670,98) oltre all'assegno ad personam pari
a € 13.39 mensili da corrispondere alla ricorrente sino all'acquisizione di future fasce economiche.
4. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a Pt_2 percepire l'assegno ad personam ex art.15 ccnl 2006/2009 a decorrere dall'inquadramento nella III° Area – profilo professionale di Funzionario
Giudiziario F1 e sino all'inquadramento nelle future fasce economiche e per
l'effetto condannare il in persona del p.t. a Controparte_3 CP_4
corrispondere alla ricorrente, a titolo di assegno ad personam, l'importo mensile di €13.39 dall'inquadramento in III° Area ora Area Funzionari sino all'acquisizione della fascia economica superiore;
Pag. 2 a 13
5. Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal 2009 (o dalla diversa data che si riterrà di giustizia) e subendi a seguito della perdita di chance per tutti i motivi suindicati e per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento, CP_3
in favore degli istanti, della somma e dalla decorrenza che risulterà più opportuna
e di giustizia, da determinarsi con liquidazione equitativa, tenendo conto dei parametri indicati in ricorso ed eventualmente a mezzo CTU
6. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione a favore dell'avv. Roberta Federici”.
1.1 A sostegno della domanda, ha dedotto: che, precedentemente, era stata inquadrata nel profilo professionale di Cancelliere ex Area B;
che, in attuazione del sistema di classificazione del personale introdotto con il CCNL
Comparto Ministeri 1998/2001, il profilo di Cancelliere era stato, infatti, ripartito nell'area funzionale “B” – posizione economica B3 (per coloro che provenivano dall'ex profilo professionale di assistente giudiziario ex DPR n. 1219/84) e nella figura professionale di cancelliere C1 (per coloro che provenivano dall'ex profilo di collaboratore di cancelleria); che, successivamente, il CCNI del 5 aprile 2000 aveva previsto una figura unitaria e trasversale di cancelliere, delineando, nel contempo, percorsi di mobilità verticale con la possibilità anche del passaggio di aree;
che, con il protocollo all. 2 al CCNI 5/4/2000, il si era assunto Controparte_3
l'impegno di coprire tutti i posti vacanti nella posizione C3 mediante l'indizione di procedure selettive cui poteva partecipare il personale delle posizioni C1 e C2; che, successivamente e progressivamente, dovevano essere indette altre procedure selettive per la copertura dei posti in posizione C2, poi C1, e infine dei posti vacanti nell'Area B;
che, con avviso di selezione del 31 maggio 2001, l'Amministrazione convenuta aveva provveduto alla pubblicazione delle selezioni interne per il passaggio dall'Area B all'Area C per la copertura di 3.600 posti nella posizione economica C1 della figura professionale di Cancelliere riservata ai dipendenti inquadrati nell'Area B;
che, tuttavia, tali procedure erano state sospese dal Giudice
Amministrativo, bloccando così anche le procedure per i posti di livello inferiore;
Pag. 3 a 13 che, in data 9 novembre 2006, le parti contrattuali avevano concluso un protocollo d'intesa nel quale avevano rilevato la necessità di attivare procedure di progressione professionale semplificate ed accelerate, che coinvolgessero tutto il personale dell'Amministrazione giudiziaria, ma il convenuto non aveva CP_3
mai attivato tali procedure restando ancora una volta inadempiente;
che, in data 14 settembre 2007, era stato sottoscritto il CCNL del comparto Ministeri 2006/2009, il quale aveva introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale (in base al quale nella I^ Area erano destinati a confluire gli ex profili A1 e A1S; nella II^
Area erano ricompresi gli ex profili B1, B2, B3 e B3S; nella III Area erano confluite le ex posizioni C1, C1S, C2, C3 e C3S) e previsto, all'art. 10 comma 4, che tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 dovevano essere portate a compimento;
che, nonostante tale previsione, la convenuta non aveva dato corso alla riqualificazione del personale dell'Amministrazione Giudiziaria, con conseguente lesione del diritto della ricorrente a concorrere per il passaggio dall'Area B - posizione economica B3 all'Area C - posizione economica C1; che, successivamente, in data 29 luglio 2010, veniva sottoscritto il CCNI del il quale, in fase di prima Controparte_3 attuazione del nuovo ordinamento professionale, aveva previsto l'inquadramento dei dipendenti facendo unicamente riferimento alla posizione economica di provenienza e non ai profili professionali che dovevano essere rimodulati e definiti dalla contrattazione integrativa;
che, contrariamente alle disposizioni di cui al
CCNL, la declaratoria del profilo di “cancelliere” – II^ area funzionale (ossia quello nel quale era confluita la ricorrente) risultava svuotato di alcune mansioni tipiche del profilo in favore di quello di “funzionario giudiziario”; che il personale dell'Amministrazione Giudiziaria veniva, dunque, inquadrato nelle nuove fasce retributive con decorrenza 1.1.2009; che era poi seguito un lungo contenzioso di merito, all'esito del quale un orientamento univoco della giurisprudenza aveva rilevato la nullità del CCNI del 29.7.10 nella parte in cui prevedeva che i profili di cancelliere, contabile ed esperto informatico ed ufficiale giudiziario venissero
Pag. 4 a 13 articolati su aree diverse (“cancelliere” - seconda area - e “funzionario giudiziario”
- terza area); che, al fine di porre riparo a tale situazione, l'art. 21 quater del d.l.
n.83/2015 aveva autorizzato il ad indire una o più Controparte_3
procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, al profilo professionale di funzionario giudiziario;
che il resistente aveva indetto le procedure e la CP_3
ricorrente era risultata idonea collocandosi nella relativa graduatoria in posizione n.
3571; che, nelle more dello scorrimento della graduatoria, in data 26 aprile 2017, il aveva sottoscritto un accordo sindacale nel quale, all'art. Controparte_3
6, lett. g), si assumeva l'impegno di definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019, dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, e tale accordo era stato integralmente recepito dal con decreto Controparte_3
ministeriale del 9 novembre 2017; che tale impegno era stato tuttavia disatteso dal
, tanto che solo in data 15.12.2022, il resistente aveva Controparte_3
immesso la ricorrente nelle funzioni di Funzionario Giudiziario di III Area.
1.2 Ha, dunque, eccepito, per un verso, l'illegittimità del CCNI Giustizia del 29.7.2010 laddove, nell'intervenire sulle qualifiche del personale, aveva disposto l'inserimento degli ex Cancellieri in parte - in relazione al personale della ex Area B, posizione economica B3 e B3S - nel profilo di Cancelliere, all'interno della II^ Area Funzionale, ed in parte - quanto al personale inserito nella ex area C, posizione economica C1 e C2 - nel profilo di Funzionario Giudiziario, all'interno della III Area Funzionale, con ciò violando le previsioni del CCNL 2006/09 e distinguendo illegittimamente i profili professionali di Cancellieri e Funzionari
Giudiziari, a fronte della sostanziale sovrapponibilità delle relative declaratorie;
per altro verso, l'illegittimità della condotta del che non aveva attuato la CP_3
progressione dei Cancellieri in III Area Funzionale prevista nel CCNI 2010 e poi dall'art. 10 del CCNL 2006/09 ed a cui da ultimo l'Amministrazione si era impegnata, con riferimento a tutto il personale risultato idoneo all'esito della
Pag. 5 a 13 procedura attivata ex art. 21 quater DL 83/15, con l'accordo sindacale del
26.4.2017 recepito dal DM 9.11.2017.
2. Si è costituito in giudizio il , eccependo la Controparte_3
prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e quinquennale ex art. 2948 nr. 4 c.c.; nonché, nel merito, che gli impegni menzionati da parte ricorrente e contenuti nella contrattazione collettiva non erano impegni concreti e immediatamente precettivi, ma si era in presenza di una mera possibilità concessa alla P.A. nella sua funzione di datore di lavoro, rientrandosi così nell'alveo della discrezionalità, con assenza di correlati diritti soggettivi in capo ai dipendenti;
che, pertanto, priva di qualsivoglia fondamento era la richiesta di risarcimento a decorrere da una data anteriore al 1° luglio 2019, non sussistendone assolutamente i presupposti giuridici, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, e che, anche con riferimento alle posizioni soggettive nascenti dall'art. 21 quater citato e dal relativo accordo del 26 aprile
2017, nessuna pretesa poteva essere condivisa, poiché l'attività oggetto degli impegni a carico dell'amministrazione era subordinata ai criteri previsti dalla stessa normativa pattizia.
3. Con note di trattazione scritta del 3.2.2025, parte ricorrente ha precisato “che la domanda di accertamento all'inquadramento (formulata dalle ricorrenti) dev'essere intesa come retrodatazione dell'inquadramento nella III°
Area a far data dal 1° luglio 2019 o, in subordine, dalle decorrenze che si riterrà di giustizia (come risulta anche dal contenuto sostanziale del ricorso introduttivo) con espressa rinuncia alla decorrenza dal 1° gennaio 2009 e conseguente riduzione della domanda risarcitoria il cui importo viene rideterminato utilizzando
i parametri già esposti nel ricorso introduttivo ossia gli importi risultanti dalle
Tabelle allegate al CCNL Funzioni Centrali 2016/2018 e 2019/2021” ed ha, conseguenzialmente riformulato le originarie conclusioni nn. 1), 2) e 3) formulate in ricorso, nei seguenti termini: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento, giuridico ed economico, nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario – F1 ora con decorrenza CP_5
30 giugno 2019 o, in ulteriore subordine, dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data
Pag. 6 a 13 che si riterrà di giustizia e per l'effetto condannare il in Controparte_3 persona del Ministro p.t. a all'inquadramento nell'Area Funzionari – ex III° Area, profilo professionale funzionario giudiziario della ricorrente a decorrere dalla data che si riterrà di giustizia.
2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale
Funzionario Giudiziario ora Area Funzionari a decorrere dal 30 giugno 2019 o in ulteriore subordine dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area.
3. Per l'effetto condannare il in persona del Ministro p.t. a Controparte_3
corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e di quiescenza),
l'importo pari €2820,19 (per il periodo 30/06/19-28/02/23) oltre all'assegno ad personam pari a € 13.39 mensili da corrisponderle sino all'acquisizione di future fasce economiche”.
4. Il ricorso è parzialmente fondato.
5. Occorre premettere che, avendo l'odierna ricorrente acquisito l'inquadramento nella III Area Funzionale per il profilo di Funzionario Giudiziario
a far data dal 15.12.2022, l'odierna domanda deve intendersi limitata all'accertamento della retrodatazione della qualifica.
5.1. Ciò posto, deve essere disattesa l'eccezione di illegittimità del CCNI
2010.
5.2. Come statuito da recente giurisprudenza di merito formatasi in materia (cfr. Trib. Venezia, sez. lav., sent. n. 96/2023; Trib. Trieste, sez. lav., sent.
n. 122/2023; nonché giurisprudenza ivi richiamata), anche se il CCNI avesse effettivamente operato in contrasto con il CCNL facendo confluire, nell'ambito del nuovo sistema di classificazione introdotto per l'appunto dal CCNL 2006/09, il personale inquadrato tra i Cancellieri in due diversi profili professionali - quello del
Cancelliere e quello del Funzionario Giudiziario -, da ciò non ne potrebbe
Pag. 7 a 13 comunque derivare la sostituzione delle relative previsioni con una statuizione giudiziaria diversa. Non spetta certo al giudice individuare i profili professionali né
- tra l'altro in violazione del disposto dell'art. 97 Cost. per come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale - inserire i dipendenti pubblici ad una diversa e superiore area funzionale, in assenza di specifiche legittime procedure o di una speciale previsione normativa.
5.3. Né il CCNL 2006/2009, o i successivi accordi sindacali, obbligavano il alla riattivazione delle procedure selettive in un primo momento CP_3
promosse sulla base del CCNL 1999 anche in relazione ai Cancellieri per il passaggio dall'area B all'area C, che erano state sospese per effetto di provvedimenti giudiziali che le dichiaravano illegittime in quanto contrasto con le previsioni dell'art. 97 Cost.
5.4. La previsione dell'art. 10 del CCNL 2006/09, secondo cui “Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa” (art. 10, co. 4), riguardava i passaggi all'interno della medesima area e comunque non poteva essere attuata per quelle procedure impostate in violazione dell'art. 97 Cost. né superare il disposto di cui all'art. 24 d.lgs. n. 150/09 il quale stabiliva, con efficacia imperativa, che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le amministrazioni pubbliche avrebbero coperto i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, sia pure con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno.
5.5. Solo con l'art. 21 quater del d.l. n. 83/15 il convenuto ha CP_3
assunto un obbligo formale, peraltro privo di specifici riferimenti temporali, di procedere alla riqualificazione dei Cancellieri verso il profilo dei Funzionari
Giudiziari.
5.6. Detta disposizione stabiliva: “al fine di sanare i profili di nullita', per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo
Pag. 8 a 13 nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del quadriennio 2006/2009 del 29 luglio Controparte_3
2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto
è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il CP_3
è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in Controparte_3
dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato
CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del
14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno e' fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato
CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilita' esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il
[...]
procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente Controparte_3
alle procedure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo
Pag. 9 a 13 di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. 5. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti”.
5.7. Sulla base di questa previsione, l'Amministrazione ha indetto una selezione per la progressione professionale dei Cancellieri in relazione a 1.148 posti di Funzionario Giudiziario, con bando del 19.9.2016, al quale ha partecipato anche l'odierna ricorrente, risultando all'esito idonea, anche se collocata in posizione non utile all'assunzione.
5.8. Nelle more della conclusione della procedura in questione, venne raggiunto un accordo sindacale il 26.4.2017, in base al quale il si CP_3
impegnava a concludere il processo di attuazione della progressione tra le aree dei
Cancellieri risultati vincitori ed idonei nelle procedure avviate ex art. 21-quater d.l.
n. 83/15 entro il 30.6.2019; l'accordo veniva recepito con DM 9.11.2017.
5.9. Ora, la previsione di un termine esplicito entro il quale concludere le operazioni di riqualificazione previste dal d.l. n. 83/15 distingue nettamente l'accordo sindacale in questione rispetto agli accordi sindacali precedenti, escludendo che ad esso possa attribuirsi quella valenza meramente programmatica che si è ritenuto per gli accordi posti in essere tra le parti sociali negli anni precedenti.
5.10. Peraltro, alla data del 30.6.2019, vi erano posti disponibili di Funzionario di
Area III sufficienti a consentire, pur nel rispetto della riserva del 50%, di scorrere la graduatoria già approvata fino ad arrivare alla posizione della ricorrente: a tale risultato si perviene computando, in aggiunta ai 1.148 posti della selezione cui la stessa aveva partecipato, il 50% dei 2.322 posti di Funzionario Giudiziario vacanti
Pag. 10 a 13 al 1 marzo 2019 e gli ulteriori 361 destinati a scoprirsi nel corso del 2019 risultanti dal piano triennale dei fabbisogni di personale del 30/5/2019 (doc. n. 39 del fascicolo di parte ricorrente) nonché, integralmente, i 3.600 posti di Cancelliere C1 pubblicati con il bando di concorso pubblico del 31.5.2001.
5.11. Vanno, infatti, considerati, in base al disposto dell'art. 21-quater, comma 2, del d.l. n. 83/2015, ai fini della determinazione della quota di riserva ivi prevista
“gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato c.c.n.l. [1998/2001], ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate”, il che evidenzia la sussistenza di un numero di posti vacanti sufficiente a scorrere la graduatoria fino alla posizione n.
3.571 della graduatoria finale ricoperta dall'odierna ricorrente.
5.12. Da ciò consegue il suo diritto all'attribuzione della qualifica di Funzionario
Giudiziario di III Area Funzionale fin dall'1.7.2019, alla scadenza del termine pattuito nell'accordo del 26.4.2017 recepito dal DM 9.11.2017.
6. Quanto alla domanda di risarcimento del danno da tardivo inquadramento (non espressamente rinunciata da parte ricorrente), nessun pregiudizio può riconoscersi per il periodo anteriore all'1.7.2019, essendosi già argomentato sulla insussistenza tanto dei profili di denunciata illegittimità del
CCNI 2010, quanto di un obbligo formale dell'Amministrazione (cui correlare una posizione giuridica di diritto soggettivo in capo alla ricorrente) a procedere all'inquadramento nell'Area III.
6.1. Non potendo, pertanto, considerarsi il inadempiente, alcun CP_3
risarcimento è dovuto, neppure sotto il profilo della perdita di chance.
6.2. Per quanto attiene al periodo successivo all'1.7.2019 (data dalla quale, come già detto, deve decorrere l'inquadramento rivendicato dalla ricorrente), occorre preliminarmente disattendere l'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto, atteso che la notifica del ricorso introduttivo dell'odierno CP_3 giudizio è avvenuta sia entro il quinquennio di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (per ciò che concerne le differenze retributive), sia entro il decennio di cui all'art. 2946 (per
Pag. 11 a 13 quanto riguarda l'azione volta al conseguimento dell'inquadramento superiore), decorrendo i diritti fatti valere dalla ricorrente proprio dalla data dell'1.7.2019, ossia dalla scadenza del termine decorso il quale il si è reso CP_3
inadempiente.
6.3. Ciò posto, il pregiudizio risarcibile deve essere quantificato in misura pari alle differenze retributive tra quanto percepito dalla ricorrente e quanto le sarebbe spettato ove fosse stata inquadrata nell'Area III a far data dall'1.7.2019 e fino al 28.2.2023 (ossia, fino al momento in cui, come dedotto da parte ricorrente e non contestato da parte resistente, il ha adeguato il trattamento CP_3 economico spettante alla dipendente per effetto dell'inquadramento nella III Area, ottenuto il 15.12.2022), per un importo pari ad € 2.820,19, come da conteggi effettuati da parte ricorrente (cfr. note di trattazione scritta del 3.2.2025), redatti utilizzando come parametri gli importi risultanti dalle Tabelle allegate al CCNL
Funzioni Centrali 2016/2018 e 2019/2021 e non contestati dalla controparte.
6.4. Dovrà, inoltre, essere riconosciuto anche l'assegno ad personam, ex art. 15 CCNL 2006/2009, finalizzato al mantenimento della retribuzione in godimento (F5 della ex II Area) al momento dell'attribuzione della qualifica superiore, per un importo pari ad € 13,39 mensili a decorrere dal 1° marzo 2023 e sino alla data di acquisizione di future fasce economiche.
6.5. Deve essere, infine, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
7. Alla luce della complessità delle questioni controverse affrontate e della reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 12 a 13 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna il a riconoscere all'odierna ricorrente la Controparte_3 qualifica di Funzionario Giudiziario di III Area Funzionale dall'1.7.2019, ed a corrisponderle le conseguenti differenze retributive (fino al 28.2.2023), pari ad €
2.820,19 maggiorate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre all'assegno ad personam, pari ad € 13,39 mensili, dall'1.3.2023 e fino all'acquisizione delle future fasce economiche;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 05/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 13 a 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 718/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocatessa Roberta Federici Parte_1
-ricorrente-
contro
N rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2
ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Stefania Petronio
-resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente, dipendente del – Controparte_3
Dipartimento Amministrazione Giudiziaria inquadrata, dal 15.12.2022, nell'attuale area Funzionari (CCNL Funzioni Centrali 2019/2021), ex III Area Funzionale del
CCNL Comparto Ministeri 2006/2009, in servizio presso gli uffici giudiziari di
Catanzaro, ha adito l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:
Pag. 1 a 13 “
1.Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento, giuridico ed economico, nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario
Giudiziario – F1 ora Ara Funzionari con decorrenza 1° gennaio 2009 o, in subordine, dal 30 giugno 2019 o, in ulteriore subordine, dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e per l'effetto condannare il Controparte_3
in persona del Ministro p.t. a all'inquadramento nell'Area Funzionari –
[...]
ex III° Area, profilo professionale funzionario giudiziario delle ricorrenti a decorrere dalla data che si riterrà di giustizia.
2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario ora
Area Funzionari a decorrere dal 1° gennaio 2009 o, in subordine dal 30 giugno
2019 o in ulteriore subordine dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area.
3. Per l'effetto condannare il in persona del Controparte_3 CP_4
a corrispondere a ciascuna ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e di quiescenza), la somma pari a €19.257,73 (16.586,75+2670,98) oltre all'assegno ad personam pari
a € 13.39 mensili da corrispondere alla ricorrente sino all'acquisizione di future fasce economiche.
4. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a Pt_2 percepire l'assegno ad personam ex art.15 ccnl 2006/2009 a decorrere dall'inquadramento nella III° Area – profilo professionale di Funzionario
Giudiziario F1 e sino all'inquadramento nelle future fasce economiche e per
l'effetto condannare il in persona del p.t. a Controparte_3 CP_4
corrispondere alla ricorrente, a titolo di assegno ad personam, l'importo mensile di €13.39 dall'inquadramento in III° Area ora Area Funzionari sino all'acquisizione della fascia economica superiore;
Pag. 2 a 13
5. Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal 2009 (o dalla diversa data che si riterrà di giustizia) e subendi a seguito della perdita di chance per tutti i motivi suindicati e per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento, CP_3
in favore degli istanti, della somma e dalla decorrenza che risulterà più opportuna
e di giustizia, da determinarsi con liquidazione equitativa, tenendo conto dei parametri indicati in ricorso ed eventualmente a mezzo CTU
6. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione a favore dell'avv. Roberta Federici”.
1.1 A sostegno della domanda, ha dedotto: che, precedentemente, era stata inquadrata nel profilo professionale di Cancelliere ex Area B;
che, in attuazione del sistema di classificazione del personale introdotto con il CCNL
Comparto Ministeri 1998/2001, il profilo di Cancelliere era stato, infatti, ripartito nell'area funzionale “B” – posizione economica B3 (per coloro che provenivano dall'ex profilo professionale di assistente giudiziario ex DPR n. 1219/84) e nella figura professionale di cancelliere C1 (per coloro che provenivano dall'ex profilo di collaboratore di cancelleria); che, successivamente, il CCNI del 5 aprile 2000 aveva previsto una figura unitaria e trasversale di cancelliere, delineando, nel contempo, percorsi di mobilità verticale con la possibilità anche del passaggio di aree;
che, con il protocollo all. 2 al CCNI 5/4/2000, il si era assunto Controparte_3
l'impegno di coprire tutti i posti vacanti nella posizione C3 mediante l'indizione di procedure selettive cui poteva partecipare il personale delle posizioni C1 e C2; che, successivamente e progressivamente, dovevano essere indette altre procedure selettive per la copertura dei posti in posizione C2, poi C1, e infine dei posti vacanti nell'Area B;
che, con avviso di selezione del 31 maggio 2001, l'Amministrazione convenuta aveva provveduto alla pubblicazione delle selezioni interne per il passaggio dall'Area B all'Area C per la copertura di 3.600 posti nella posizione economica C1 della figura professionale di Cancelliere riservata ai dipendenti inquadrati nell'Area B;
che, tuttavia, tali procedure erano state sospese dal Giudice
Amministrativo, bloccando così anche le procedure per i posti di livello inferiore;
Pag. 3 a 13 che, in data 9 novembre 2006, le parti contrattuali avevano concluso un protocollo d'intesa nel quale avevano rilevato la necessità di attivare procedure di progressione professionale semplificate ed accelerate, che coinvolgessero tutto il personale dell'Amministrazione giudiziaria, ma il convenuto non aveva CP_3
mai attivato tali procedure restando ancora una volta inadempiente;
che, in data 14 settembre 2007, era stato sottoscritto il CCNL del comparto Ministeri 2006/2009, il quale aveva introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale (in base al quale nella I^ Area erano destinati a confluire gli ex profili A1 e A1S; nella II^
Area erano ricompresi gli ex profili B1, B2, B3 e B3S; nella III Area erano confluite le ex posizioni C1, C1S, C2, C3 e C3S) e previsto, all'art. 10 comma 4, che tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 dovevano essere portate a compimento;
che, nonostante tale previsione, la convenuta non aveva dato corso alla riqualificazione del personale dell'Amministrazione Giudiziaria, con conseguente lesione del diritto della ricorrente a concorrere per il passaggio dall'Area B - posizione economica B3 all'Area C - posizione economica C1; che, successivamente, in data 29 luglio 2010, veniva sottoscritto il CCNI del il quale, in fase di prima Controparte_3 attuazione del nuovo ordinamento professionale, aveva previsto l'inquadramento dei dipendenti facendo unicamente riferimento alla posizione economica di provenienza e non ai profili professionali che dovevano essere rimodulati e definiti dalla contrattazione integrativa;
che, contrariamente alle disposizioni di cui al
CCNL, la declaratoria del profilo di “cancelliere” – II^ area funzionale (ossia quello nel quale era confluita la ricorrente) risultava svuotato di alcune mansioni tipiche del profilo in favore di quello di “funzionario giudiziario”; che il personale dell'Amministrazione Giudiziaria veniva, dunque, inquadrato nelle nuove fasce retributive con decorrenza 1.1.2009; che era poi seguito un lungo contenzioso di merito, all'esito del quale un orientamento univoco della giurisprudenza aveva rilevato la nullità del CCNI del 29.7.10 nella parte in cui prevedeva che i profili di cancelliere, contabile ed esperto informatico ed ufficiale giudiziario venissero
Pag. 4 a 13 articolati su aree diverse (“cancelliere” - seconda area - e “funzionario giudiziario”
- terza area); che, al fine di porre riparo a tale situazione, l'art. 21 quater del d.l.
n.83/2015 aveva autorizzato il ad indire una o più Controparte_3
procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, al profilo professionale di funzionario giudiziario;
che il resistente aveva indetto le procedure e la CP_3
ricorrente era risultata idonea collocandosi nella relativa graduatoria in posizione n.
3571; che, nelle more dello scorrimento della graduatoria, in data 26 aprile 2017, il aveva sottoscritto un accordo sindacale nel quale, all'art. Controparte_3
6, lett. g), si assumeva l'impegno di definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019, dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, e tale accordo era stato integralmente recepito dal con decreto Controparte_3
ministeriale del 9 novembre 2017; che tale impegno era stato tuttavia disatteso dal
, tanto che solo in data 15.12.2022, il resistente aveva Controparte_3
immesso la ricorrente nelle funzioni di Funzionario Giudiziario di III Area.
1.2 Ha, dunque, eccepito, per un verso, l'illegittimità del CCNI Giustizia del 29.7.2010 laddove, nell'intervenire sulle qualifiche del personale, aveva disposto l'inserimento degli ex Cancellieri in parte - in relazione al personale della ex Area B, posizione economica B3 e B3S - nel profilo di Cancelliere, all'interno della II^ Area Funzionale, ed in parte - quanto al personale inserito nella ex area C, posizione economica C1 e C2 - nel profilo di Funzionario Giudiziario, all'interno della III Area Funzionale, con ciò violando le previsioni del CCNL 2006/09 e distinguendo illegittimamente i profili professionali di Cancellieri e Funzionari
Giudiziari, a fronte della sostanziale sovrapponibilità delle relative declaratorie;
per altro verso, l'illegittimità della condotta del che non aveva attuato la CP_3
progressione dei Cancellieri in III Area Funzionale prevista nel CCNI 2010 e poi dall'art. 10 del CCNL 2006/09 ed a cui da ultimo l'Amministrazione si era impegnata, con riferimento a tutto il personale risultato idoneo all'esito della
Pag. 5 a 13 procedura attivata ex art. 21 quater DL 83/15, con l'accordo sindacale del
26.4.2017 recepito dal DM 9.11.2017.
2. Si è costituito in giudizio il , eccependo la Controparte_3
prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e quinquennale ex art. 2948 nr. 4 c.c.; nonché, nel merito, che gli impegni menzionati da parte ricorrente e contenuti nella contrattazione collettiva non erano impegni concreti e immediatamente precettivi, ma si era in presenza di una mera possibilità concessa alla P.A. nella sua funzione di datore di lavoro, rientrandosi così nell'alveo della discrezionalità, con assenza di correlati diritti soggettivi in capo ai dipendenti;
che, pertanto, priva di qualsivoglia fondamento era la richiesta di risarcimento a decorrere da una data anteriore al 1° luglio 2019, non sussistendone assolutamente i presupposti giuridici, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, e che, anche con riferimento alle posizioni soggettive nascenti dall'art. 21 quater citato e dal relativo accordo del 26 aprile
2017, nessuna pretesa poteva essere condivisa, poiché l'attività oggetto degli impegni a carico dell'amministrazione era subordinata ai criteri previsti dalla stessa normativa pattizia.
3. Con note di trattazione scritta del 3.2.2025, parte ricorrente ha precisato “che la domanda di accertamento all'inquadramento (formulata dalle ricorrenti) dev'essere intesa come retrodatazione dell'inquadramento nella III°
Area a far data dal 1° luglio 2019 o, in subordine, dalle decorrenze che si riterrà di giustizia (come risulta anche dal contenuto sostanziale del ricorso introduttivo) con espressa rinuncia alla decorrenza dal 1° gennaio 2009 e conseguente riduzione della domanda risarcitoria il cui importo viene rideterminato utilizzando
i parametri già esposti nel ricorso introduttivo ossia gli importi risultanti dalle
Tabelle allegate al CCNL Funzioni Centrali 2016/2018 e 2019/2021” ed ha, conseguenzialmente riformulato le originarie conclusioni nn. 1), 2) e 3) formulate in ricorso, nei seguenti termini: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento, giuridico ed economico, nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario – F1 ora con decorrenza CP_5
30 giugno 2019 o, in ulteriore subordine, dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data
Pag. 6 a 13 che si riterrà di giustizia e per l'effetto condannare il in Controparte_3 persona del Ministro p.t. a all'inquadramento nell'Area Funzionari – ex III° Area, profilo professionale funzionario giudiziario della ricorrente a decorrere dalla data che si riterrà di giustizia.
2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale
Funzionario Giudiziario ora Area Funzionari a decorrere dal 30 giugno 2019 o in ulteriore subordine dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area.
3. Per l'effetto condannare il in persona del Ministro p.t. a Controparte_3
corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e di quiescenza),
l'importo pari €2820,19 (per il periodo 30/06/19-28/02/23) oltre all'assegno ad personam pari a € 13.39 mensili da corrisponderle sino all'acquisizione di future fasce economiche”.
4. Il ricorso è parzialmente fondato.
5. Occorre premettere che, avendo l'odierna ricorrente acquisito l'inquadramento nella III Area Funzionale per il profilo di Funzionario Giudiziario
a far data dal 15.12.2022, l'odierna domanda deve intendersi limitata all'accertamento della retrodatazione della qualifica.
5.1. Ciò posto, deve essere disattesa l'eccezione di illegittimità del CCNI
2010.
5.2. Come statuito da recente giurisprudenza di merito formatasi in materia (cfr. Trib. Venezia, sez. lav., sent. n. 96/2023; Trib. Trieste, sez. lav., sent.
n. 122/2023; nonché giurisprudenza ivi richiamata), anche se il CCNI avesse effettivamente operato in contrasto con il CCNL facendo confluire, nell'ambito del nuovo sistema di classificazione introdotto per l'appunto dal CCNL 2006/09, il personale inquadrato tra i Cancellieri in due diversi profili professionali - quello del
Cancelliere e quello del Funzionario Giudiziario -, da ciò non ne potrebbe
Pag. 7 a 13 comunque derivare la sostituzione delle relative previsioni con una statuizione giudiziaria diversa. Non spetta certo al giudice individuare i profili professionali né
- tra l'altro in violazione del disposto dell'art. 97 Cost. per come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale - inserire i dipendenti pubblici ad una diversa e superiore area funzionale, in assenza di specifiche legittime procedure o di una speciale previsione normativa.
5.3. Né il CCNL 2006/2009, o i successivi accordi sindacali, obbligavano il alla riattivazione delle procedure selettive in un primo momento CP_3
promosse sulla base del CCNL 1999 anche in relazione ai Cancellieri per il passaggio dall'area B all'area C, che erano state sospese per effetto di provvedimenti giudiziali che le dichiaravano illegittime in quanto contrasto con le previsioni dell'art. 97 Cost.
5.4. La previsione dell'art. 10 del CCNL 2006/09, secondo cui “Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa” (art. 10, co. 4), riguardava i passaggi all'interno della medesima area e comunque non poteva essere attuata per quelle procedure impostate in violazione dell'art. 97 Cost. né superare il disposto di cui all'art. 24 d.lgs. n. 150/09 il quale stabiliva, con efficacia imperativa, che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le amministrazioni pubbliche avrebbero coperto i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, sia pure con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno.
5.5. Solo con l'art. 21 quater del d.l. n. 83/15 il convenuto ha CP_3
assunto un obbligo formale, peraltro privo di specifici riferimenti temporali, di procedere alla riqualificazione dei Cancellieri verso il profilo dei Funzionari
Giudiziari.
5.6. Detta disposizione stabiliva: “al fine di sanare i profili di nullita', per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo
Pag. 8 a 13 nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del quadriennio 2006/2009 del 29 luglio Controparte_3
2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto
è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il CP_3
è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in Controparte_3
dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato
CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del
14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno e' fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato
CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilita' esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il
[...]
procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente Controparte_3
alle procedure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo
Pag. 9 a 13 di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. 5. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti”.
5.7. Sulla base di questa previsione, l'Amministrazione ha indetto una selezione per la progressione professionale dei Cancellieri in relazione a 1.148 posti di Funzionario Giudiziario, con bando del 19.9.2016, al quale ha partecipato anche l'odierna ricorrente, risultando all'esito idonea, anche se collocata in posizione non utile all'assunzione.
5.8. Nelle more della conclusione della procedura in questione, venne raggiunto un accordo sindacale il 26.4.2017, in base al quale il si CP_3
impegnava a concludere il processo di attuazione della progressione tra le aree dei
Cancellieri risultati vincitori ed idonei nelle procedure avviate ex art. 21-quater d.l.
n. 83/15 entro il 30.6.2019; l'accordo veniva recepito con DM 9.11.2017.
5.9. Ora, la previsione di un termine esplicito entro il quale concludere le operazioni di riqualificazione previste dal d.l. n. 83/15 distingue nettamente l'accordo sindacale in questione rispetto agli accordi sindacali precedenti, escludendo che ad esso possa attribuirsi quella valenza meramente programmatica che si è ritenuto per gli accordi posti in essere tra le parti sociali negli anni precedenti.
5.10. Peraltro, alla data del 30.6.2019, vi erano posti disponibili di Funzionario di
Area III sufficienti a consentire, pur nel rispetto della riserva del 50%, di scorrere la graduatoria già approvata fino ad arrivare alla posizione della ricorrente: a tale risultato si perviene computando, in aggiunta ai 1.148 posti della selezione cui la stessa aveva partecipato, il 50% dei 2.322 posti di Funzionario Giudiziario vacanti
Pag. 10 a 13 al 1 marzo 2019 e gli ulteriori 361 destinati a scoprirsi nel corso del 2019 risultanti dal piano triennale dei fabbisogni di personale del 30/5/2019 (doc. n. 39 del fascicolo di parte ricorrente) nonché, integralmente, i 3.600 posti di Cancelliere C1 pubblicati con il bando di concorso pubblico del 31.5.2001.
5.11. Vanno, infatti, considerati, in base al disposto dell'art. 21-quater, comma 2, del d.l. n. 83/2015, ai fini della determinazione della quota di riserva ivi prevista
“gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato c.c.n.l. [1998/2001], ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate”, il che evidenzia la sussistenza di un numero di posti vacanti sufficiente a scorrere la graduatoria fino alla posizione n.
3.571 della graduatoria finale ricoperta dall'odierna ricorrente.
5.12. Da ciò consegue il suo diritto all'attribuzione della qualifica di Funzionario
Giudiziario di III Area Funzionale fin dall'1.7.2019, alla scadenza del termine pattuito nell'accordo del 26.4.2017 recepito dal DM 9.11.2017.
6. Quanto alla domanda di risarcimento del danno da tardivo inquadramento (non espressamente rinunciata da parte ricorrente), nessun pregiudizio può riconoscersi per il periodo anteriore all'1.7.2019, essendosi già argomentato sulla insussistenza tanto dei profili di denunciata illegittimità del
CCNI 2010, quanto di un obbligo formale dell'Amministrazione (cui correlare una posizione giuridica di diritto soggettivo in capo alla ricorrente) a procedere all'inquadramento nell'Area III.
6.1. Non potendo, pertanto, considerarsi il inadempiente, alcun CP_3
risarcimento è dovuto, neppure sotto il profilo della perdita di chance.
6.2. Per quanto attiene al periodo successivo all'1.7.2019 (data dalla quale, come già detto, deve decorrere l'inquadramento rivendicato dalla ricorrente), occorre preliminarmente disattendere l'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto, atteso che la notifica del ricorso introduttivo dell'odierno CP_3 giudizio è avvenuta sia entro il quinquennio di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (per ciò che concerne le differenze retributive), sia entro il decennio di cui all'art. 2946 (per
Pag. 11 a 13 quanto riguarda l'azione volta al conseguimento dell'inquadramento superiore), decorrendo i diritti fatti valere dalla ricorrente proprio dalla data dell'1.7.2019, ossia dalla scadenza del termine decorso il quale il si è reso CP_3
inadempiente.
6.3. Ciò posto, il pregiudizio risarcibile deve essere quantificato in misura pari alle differenze retributive tra quanto percepito dalla ricorrente e quanto le sarebbe spettato ove fosse stata inquadrata nell'Area III a far data dall'1.7.2019 e fino al 28.2.2023 (ossia, fino al momento in cui, come dedotto da parte ricorrente e non contestato da parte resistente, il ha adeguato il trattamento CP_3 economico spettante alla dipendente per effetto dell'inquadramento nella III Area, ottenuto il 15.12.2022), per un importo pari ad € 2.820,19, come da conteggi effettuati da parte ricorrente (cfr. note di trattazione scritta del 3.2.2025), redatti utilizzando come parametri gli importi risultanti dalle Tabelle allegate al CCNL
Funzioni Centrali 2016/2018 e 2019/2021 e non contestati dalla controparte.
6.4. Dovrà, inoltre, essere riconosciuto anche l'assegno ad personam, ex art. 15 CCNL 2006/2009, finalizzato al mantenimento della retribuzione in godimento (F5 della ex II Area) al momento dell'attribuzione della qualifica superiore, per un importo pari ad € 13,39 mensili a decorrere dal 1° marzo 2023 e sino alla data di acquisizione di future fasce economiche.
6.5. Deve essere, infine, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
7. Alla luce della complessità delle questioni controverse affrontate e della reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 12 a 13 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna il a riconoscere all'odierna ricorrente la Controparte_3 qualifica di Funzionario Giudiziario di III Area Funzionale dall'1.7.2019, ed a corrisponderle le conseguenti differenze retributive (fino al 28.2.2023), pari ad €
2.820,19 maggiorate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre all'assegno ad personam, pari ad € 13,39 mensili, dall'1.3.2023 e fino all'acquisizione delle future fasce economiche;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 05/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 13 a 13