Ordinanza cautelare 8 luglio 2022
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/06/2025, n. 11300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11300 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11300/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05667/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5667 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto della Questura di Roma di rifiuto al rilascio del permesso di soggiorno per soggiornante UE di lungo periodo emesso in data 27.12.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il decreto di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e del rilascio del permesso di soggiorno, emesso dalla Questura di Roma in data 27.12.2021, motivato in relazione alla assenza di redditi e documentazione previdenziale idonea per gli anni 2017, 2018 e 2019.
Di fatti a seguito di verifica in Banca dati dell'Agenzia delle Entrate, è stata riscontrato che il reddito allegato alla richiesta consisteva nella Certificazione Unica anno 2021 per il reddito relativo all'armo 2020, e nulla invece per gli anni precedenti,
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 commi 1 e 6 del D.Lvo n. 286/98, nonché dell’art. 16 del d.P.R. n. 394/1999;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 5bis del D. Erroneo calcolo del periodo di soggiorno in Italia.
In sostanza, il ricorrente deduce che il requisito per il riconoscimento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è esclusivamente quello del possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità e non quello della residenza anagrafica per tutto il periodo considerato, precisando che i cinque anni sarebbero dovuti decorrere dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale (20.7.2016).
Si è costituita l’amministrazione dell’Interno, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza di misure cautelari formulata dal ricorrente, essa non risulta impugnata in appello.
All’udienza del 6.6.2025 il ricorso è stato introitato per la decisione.
1. Il ricorso è infondato e va respinto, in relazione all’assenza del requisito reddituale.
I presupposti per ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono stabiliti dall'art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che prescrive, ai fini di un diniego, di tener conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo del richiedente, postulando, in particolare, il possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità e la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Ciò significa che i requisiti per il rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo sono costituiti dall'assenza di precedenti penali ostativi, dal soggiorno regolare sul territorio da più di 5 anni e dalla titolarità di un reddito sufficiente derivante da fonti lecite.
2. Nel caso di specie il diniego si fonda sulla mancanza di redditi idonei in tre delle 5 annualità di riferimento, in quanto da verifiche effettuate presso i terminali dell'Agenzia delle Entrate, è stato riscontrato che il reddito allegato alla richiesta consisteva nella Certificazione Unica anno 2021 per il reddito relativo all'anno 2020, e nulla invece per gli anni precedenti.
Tale specifica carenza reddituale non è stata contestata dal ricorrente, non avendo l’amministrazione considerato i nuovi elementi sopraggiunti di cui all’art. 5 comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, vale a dire l’esistenza di redditi congrui dal 2020.
Sul punto, la giurisprudenza, come noto, pur ferma nel ritenere che il requisito reddituale minimo "costituisce condizione soggettiva non eludibile, in quanto attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale" (Cons. Stato, Sez. III, 02/11/2017, n. 5082; id., 28/04/2017, n. 1971), ha ripetutamente affermato che detto requisito può essere soddisfatto mediante la dimostrazione di una capacità di reddito valutata in concreto, considerando - qualora i redditi nel periodo pregresso risultino insufficienti - le prospettive di maggior reddito desumibili dalla situazione al momento della valutazione dell'istanza [cfr., tra le tante, in ultimo, Cons. Stato, Sez. III, Sent. 01-08-2019, n. 5474), dovendosi tener conto delle varie circostanze che di fatto concorrono a consentire il sostentamento dell'immigrato (cfr. TAR Lombardia, sez. III, 6.11.2019, n. 1463; TAR Lombardia, sez. III, 20.01.2020, n. 77; Consiglio di Stato, sez. III, 26.01.2017, n. 326).
3. Venendo al caso oggetto del presente gravame, l’amministrazione ha rilevato e comunicato, ex art. 10 bis. L. 241/1990, l’assenza di un sufficiente requisito reddituale in capo all’istante negli anni 2017, 2018 e 2019.
A fronte di tale rilievo il ricorrente non ha prodotto nuova documentazione comprovante il possesso di redditi adeguati, di talchè legittimamente l’amministrazione ha rappresentato, nel provvedimento impugnato, che l’istante ha fornito una memoria non condivisa e, comunque, non utile ad una positiva definizione dell’istanza, emanando il provvedimento di rifiuto.
4. Deve pertanto concludersi che il ricorrente non abbia dimostrato il possesso di redditi adeguati, requisito indispensabile per ottenere il titolo richiesto, in quanto il diniego si fonda correttamente sulla mancanza di redditi congrui nell’intero periodo di riferimento che, ai sensi dell'art. 9, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286/98, per i soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, decorre “dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta”, presentata il 20.7.2016.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto.
5. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.