Sentenza 21 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5941 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
Aula "B": 5 94 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: SUPREMA D I CASSAZIONE LAVORO LA CORTE R.G.n. 2742/99 SEZIONE LAVORO $ Cron. 12861 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep.- Presidente Dott. Massimo Genghini Consigliere - Ud. 05.03.2001 " Paolino Dell'Anno FT REL. " Giovanni Prestipino " Camillo Filadoro " Giancarlo D'Agostino " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale del medesimo Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv. Mario Passaro, Carlo De Angelis e Mario Poti per procura speciale in calce al ricorso. - Ricorrente
contro
ON IN, elett.te dom.to in Roma, Via Arno n. 47, presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine 1024 del controricorso. Controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 12974 del 6.7.1998 (R.G.n. 31420/91). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.3.2001 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentiti gli Avv. Carlo De Angelis per il ricorrente e Franco Agostini per il controricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso dell'11 aprile 1989 IN ON davanti al Pretore del lavoro di Roma conveniva l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e chiedeva che l'Istituto fosse condannato ad erogargli la pensione di invalidità invano richiesta con domanda presentata in sede amministrativa il 1° aprile 1977. Costituitosi in giudizio, l'Istituto convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Il Pretore, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 18 maggio 1990 rigettava il ricorso. 2 Questa decisione, impugnata dal ON, veniva riformata dal Tribunale di Roma che, in base alle conclusioni della nuova consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di secondo grado, dichiarava il diritto dell'assicurato ad ottenere la pensione di invalidità a far data dal 1° agosto 1977, con gli accessori dovuti per legge. Il Tribunale osservava che il consulente nominato giudizio di appello aveva accertato che le nel patologie riscontrate (spondiloartrosi lombosacrale, ulcera duodenale, microematuria persistente), coincidenti con quelle evidenziate dal consulente nominato nel giudizio di primo grado, avevano determinato fin dall'epoca di presentazione della domanda in sede amministrativa (considerata la loro sostanziale stabilità) una riduzione della capacità di guadagno dell'assicurato in misura inferiore ad un terzo, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 160 del 1975. Il giudice di appello aggiungeva che tali conclusioni, con riferimento alla accertata riduzione della capacità di guadagno e non di lavoro, dovevano essere condivise, essendo la relazione tecnica "congruamente elaborata, fondata sul corretto esame della documentazione sanitaria e degli altri elementi rilevanti e sorretta da adeguata motivazione". 3 Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, che ha dedotto un unico motivo. Ha resistito con controricorso il ON. Motivi della decisione Deve essere preliminarmente dichiarata essendo stato lol'inammissibilità del controricorso, stesso notificato dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 370, primo comma, primo periodo, c.p.c.; ciò, peraltro, non ha impedito al difensore del ON di partecipare, ai sensi del secondo periodo del medesimo 370, alla discussione orale prímo comma dell'art. davanti a questa Corte. br Con l'unico motivo dell'impugnazione l'Istituto ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, 24 1. 30 aprile 1975 n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre al vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e lamenta che il Tribunale, nonostante la presenza del medesimo quadro patologico riscontrato nel giudizio di primo grado, abbia recepito acriticamente il parere espresso dal consulente tecnico nominato nel giudizio di appello senza motivare le ragioni di tale adesione e senza effettuare alcun raffronto in ordine alle differenti conclusioni espresse dai due consulenti Sostiene il medesimo ricorrente che tale tecnici. necessario tanto più raffronto sarebbe stato considerato che la relazione depositata nel giudizio di appello, non tenendo conto del fatto che l'assicurato aveva proseguito l'attività lavorativa di muratore fino al 1984 (quando aveva compiuto cinquantuno anni), aveva accertato che lo stato invalidante risaliva all'epoca della presentazione della domanda amministrativa con una sostanziale condizione di stabilità per l'assenza di una evoluzione peggiorativa. R. Queste censure sono prive di fondamento. Vero è che, come riferisce il ricorrente, talvolta questa Corte ha affermato che "difetta di motivazione la sentenza che, non cogliendo il contrasto tra due (o più) consulenze tecniche d'ufficio, aderisca all'una o all'altra senza evidenziare le ragioni del privilegio così accordato", ovvero recepisca acriticamente le conclusioni svolte in una delle due consulenze "senza esporre congruamente le ragioni di esclusione delle altre" (così testualmente Cass. 17 gennaio 1998 n. 418, in motivazione). E' però altrettanto vero che in senso contrario è il prevalente (anche recente) indirizzo giurisprudenziale, che merita piena adesione, in base al quale è stato più volte sostenuto, in primo luogo, che il giudice del merito, qualora disponga una seconda consulenza tecnica d'ufficio e di questa condivida le conclusioni, non è tenuto ad esporre in modo esplicito le ragioni del suo convincimento, potendo anche limitarsi a riportare le conclusioni finali espresse dall'ausiliare, ammenoché, dopo il deposito della relazione, siano stati formulati specifici rilievi critici all'operato del medesimo ausiliare che siano tali da determinare, se condivisi, una soluzione diversa da quella adottata (cfr., fra le tante sentenze, Cass. 26 aprile 1999 n. 4138, Cass. 9 giugno 1998 n. 5677 e Cass. 24 novembre 1997 n. 11711); e, in secondo luogo, che, qualora trattasi di consulenza giudizio di secondo grado, il tecnica disposta nel giudice di appello non è nemmeno tenuto a procedere ad una comparazione con la relazione redatta nel precedente grado del giudizio, dato che l'argomentata accettazione del parere del consulente nominato dal giudice di appello costituisce motivazione adeguata della pronuncia (Cass. 16 gennaio 1998 n. 334 e Cass. 17 gennaio 1998 n. 418). Come è opportuno aggiungere, d'altra parte, l'orientamento espresso nella prima delle sopra indicate sentenze (Cass. 17 gennaio 1998 n. 418) sarebbe senz'altro da condividere solamente se il giudice di merito, dopo avere disposto una seconda 7 consulenza, aderisse alle conclusioni (difformi) della prima, evidente essendo che, in tal caso, la mancata scelta operata esposizione delle ragioni della contraddizione conterrebbe, di per sé, un'insanabile nella motivazione. Per il resto, rilevato che nuova e, quindi, l'allegazione, oltre tuttoinammissibile assolutamente ininfluente ai fini della decisione, circa il perdurare dell'attività lavorativa del ON anche in epoca successiva alla richiesta della prestazione previdenziale, non si ravvisano gli ulteriori secondovizi che, il ricorrente, inficerebbero il ragionamento svolto dal Tribunale. Si consideri, in proposito, che nella sentenza è stato sottolineato che, avendo avuto la controversia inizio in epoca precedente all'entrata in vigore della 1. 12 giugno 1984 n. 222 (dal momento che la domanda amministrativa era stata presentata il 1° aprile 1977), dal consulente nominato nel giudizio di appello la valutazione dello stato invalidante del ON era stata compiuta, correttamente, prendendo a parametro la capacità di guadagno dell'assicurato, aggiungendosi, come lo stesso consulente aveva avuto cura di precisare, che era stata questa la ragione che aveva determinato una ponderata conclusione favorevole 7 all'assicurato, la cui domanda, se nella suddetta valutazione si fosse dovuto tener conto della capacità di lavoro, avrebbe dovuto essere disattesa. Il che, sentenza impugnata oltre tutto, dimostra che nella del consulente tecnico l'adesione alle conclusioni d'ufficio è stata data con motivato ragionamento. Avuto riguardo a tutte le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente a pagare al ON le spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 10000, oltre a L. 2.000.000 (duemilioni) per onorari. Così deciso in Roma il 5 marzo 2001 Il Presidente: Suyfenghi n Niven mileIl Consigliere estensore: sell. I D A , S S O A L 0 IL CANCELLIERE 3 T L 1 , 3 . O A 5 B T Depositato in Cancelleria S I R E . D 21 APR. 2001 A P ' N S L A I oggi, L T 3 N E S 7 G - D IL CANCELLIEREl O O 8 P I - S A 1 M I N 1 D E E A S E , D I O G E A R G T T O E S N I T L E T G S I E E R A R I L D L 8 E O D