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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 07/06/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1036/2021 del R.A.C.C. in data
04 maggio 2021, iniziata con atto di citazione notificato in data 26 aprile
2021
d a
- (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Adriano Vollaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo in Pordenone, via dei Molini n. 3, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
attore / opponente
c o n t r o
- (C.F. ), titolare dell'omonima CP_1 C.F._2
impresa individuale (P.I. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti P.IVA_1
Fabio Bressan ed Eva de Faveri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Treviso, Viale G. Appiani n. 11, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto / opposto
e
- (C.F. , rappresentato e CP_2 C.F._3
difeso dall'Avv. Luigi Portelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gorizia, Corso Italia n. 90/2, giusta procura allegata alla comparsa
Pag. 1 di costituzione e risposta
terzo chiamato
avente per oggetto: Altri contratti atipici trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14
febbraio 2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice/opponente come da foglio di p.c. depositato in via telematica ovvero “In via preliminare - Rigettare qualsiasi richiesta di
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. ro 130/2021 del Tribunale di
Pordenone opposto per i motivi esposti in premessa e in particolare perché
l'opposizione è fondata su prova scritta costituita dai documenti prodotti e
dalle e-mail che le parti si sono scambiate;
- Autorizzarsi la chiamata in
causa Arch. con studio in Vigonovo di Fontanafredda CP_2
(PN) Via Brigata Osoppo n. 52 (C.F. . Nel merito in C.F._3
via principale - Annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 130/2021 del
25.02.2021- R.G. 101/2021 emesso dal Tribunale di Pordenone sezione
civile. Nel merito in via riconvenzionale - Accertare l'inadempimento del sig.
in relazione al contratto di appalto tra le parti del CP_1
10.05.2018; - Dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto tra le parti
del 10.05.2018 per inadempimento del sig. ; - Accertare il CP_1
valore economico delle opere eseguite dal sig. sul cantiere di CP_1
Via Romagna di proprietà del sig. , secondo i conteggi e le conclusioni Pt_1
operate dal CTU nel procedimento per ATP n. 1961/19 RG o da quella che
risulterà di giustizia in corso di causa successivamente ai chiarimenti del
CTU o della rinnovazione della consulenza;
- A seguito della declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, condannare il
sig. al risarcimento dei danni in favore del sig. CP_1 Pt_1
pari a € 12.000,00 per danno emergente per i canoni di locazione
[...]
pagati dall'appaltante, € 89.802,70 per danni relativi al maggior costo di
Pag. 2 costruzione dell'immobile di SA Via Romagna di proprietà del sig. Pt_1
o nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, così per totali €
101.802,70; - Accertarsi l'inadempimento contrattuale dell'arch. CP_2
in relazione alla direzione dei lavori nel cantiere di SA Via
[...]
Romagna di proprietà del sig. , e per l'effetto condannarsi l'arch. Pt_1
in solido con il sig. al pagamento in favore del sig. CP_2 CP_1
di € 6.402,56 per i vizi e difetti accertati dalla CTU Ing. nella Pt_1 Per_1
propria relazione oltre agli ulteriori importi che verranno accertati nella presente causa per vizi e/o difetti dell'immobile di proprietà del sig. ; - Pt_1
Condannarsi il Geom. in solido con l'Arch. CP_1 CP_2
alla rifusione delle spese di lite relative al procedimento per ATP n.ro
1961/19 RG Tribunale di Pordenone pari a € 7.359,41 oltre alle competenze
legali che il Giudice riterrà di giustizia;
- Condannarsi il sig. CP_1
al pagamento in favore del sig. degli importi che risulteranno Parte_1
di giustizia operando la compensazione tra quanto eventualmente dovuto al
sig. con i crediti che verranno accertati in corso di causa a favore del CP_1
sig. ; - Spese di lite della presente procedura rifuse. In via istruttoria: - Pt_1
Si chiede venga acquisito il fascicolo del procedimento per ATP tra le parti
avente n.ro RG 1961/2019 instaurato avanti al Tribunale di Pordenone
sezione civile;
- Chiamare a chiarimenti il CTU Ing. in Persona_2
relazione ai punti contestati con le osservazioni depositate dal CTP Geom. agli atti;
- Nell'ipotesi in cui l'Ing. non modifichi le proprie Per_3 Per_1
conclusioni a seguito dei chiarimenti richiesti, si chiede sin d'ora la
rinnovazione della CTU in relazione ai punti contestati in premessa;
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex
art. 183 VI co. n. 2 cpc che di seguito si riportano: Si chiede di essere
ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Conferma
che la mail del 20.02.2018 di cui al documento 24 agli atti, che si rammostra
al teste, fu inviata dal sig. alla sig.ra , Parte_2 Parte_3
Pag. 3 nell'interesse del sig. e in relazione al contratto di Parte_1
compravendita del 28.02.2018? 2) Conferma che la mail del 20.04.2018 di
cui al documento 26 agli atti, che si rammostra al teste, fu inviata dal sig.
al sig. ? 3) Vero che a seguito delle trattative Parte_2 Parte_1
tra le parti, venne consigliato da parte del sig. al sig. di Parte_2 Pt_1
comprare direttamente il terreno di proprietà delle sig.re CP_3
e di stipulare con il Geom. un contratto di appalto avente a
[...] CP_1
oggetto la costruzione di una villetta unifamiliare? Vero che il contratto di
appalto del 10.05.2018 tra il sig. e il Geom. , Parte_1 CP_1
di cui al documento 6 atto di citazione che si rammostra al teste, veniva preparato dal sig. e che il prezzo dell'appalto indicato veniva Parte_2
calcolato sulla base del prezzo stabilito nel contratto di compravendita del
28.02.2018 (doc. 4 atto di citazione che si rammostra al teste) detratto
l'importo che il sig. avrebbe dovuto pagare per la compravendita del Pt_1
terreno dalle sig.re ? 5) Vero che il Geom. Persona_4 CP_1
opzionava il terreno di proprietà delle sig.re sui
[...] Parte_4
cui costruire la villetta per il sig. e un'altra villetta da Parte_1
vendere a terzi e che poi il Geom. non acquistò il terreno CP_1
predetto? Si cita a teste il sig. di SA presso agenzia Parte_2
immobiliare Sirio Piazza Manin 4 SA (PN). Si chiede di essere ammessi
alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 6) Vero che il sig.
FL TI era stato incaricato in subappalto nell'anno 2018 dal Geom.
per la realizzazione di una villa unifamiliare in SA Via Romagna 13 CP_1
commissionata dal sig. ? Vero che dal Settembre 2018 al Parte_1
Febbraio 2019 i lavori venivano interrotti? Vero che insorgevano difficoltà
da parte del nel pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta del sig. CP_1
TI FL che lavorava in subappalto? 9) Vero che il sig. TI nei mesi di
Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre 2018 riceveva dal Coan
rassicurazioni per i pagamenti dovuti che però rimanevano inevasi? 10)
Pag. 4 Conferma che i messaggi di cui al documento 28 allegato dall'attore, che si
rammostra al teste, si riferiscono a conversazioni tra il sig. TI FL e il
sig. ? 11) Conferma che la mail del 29.01.2019 (doc. 18 atto di Parte_1
citazione) che si rammostra al teste è stata ricevuta dal sig. FL TI e
inviata dal Geom. ? Si cita a teste sulle circostanze di cui CP_1
sopra il sig. TI FL presso la propria ditta individuale Building
Construction di TI FL con sede legale in Pordenone (PN) Via Meduna
43. Si chiede l'ammissione alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 12) Vero che il sig. durante i lavori dell'anno 2018 Parte_5
sulla villa di SA Via Romagna 13 del sig. , si recava Parte_1
giornalmente in cantiere per controllare come proseguivano i lavori,
intrattenendo rapporti anche con gli operai che ci lavoravano? 13) Vero che
dal mese di Settembre 2018, fino a Febbraio 2019, nel cantiere di Via
Romagna 13 il sig. si recava giornalmente in cantiere di Parte_5
Via Romagna 13 e notava che i lavori erano fermi e gli operai e gli artigiani in cantiere non c'erano mai? Si cita a teste sui seguenti capitoli di prova il
sig. di SA Via Romagna 4. 14) Vero che il sig. Parte_5 Pt_5
è proprietario di un'abitazione singola sita in SA Via Romagna
[...]
4? 15) Vero che, durante il tempo utile per i lavori in cantiere di Via
Romagna 13 di proprietà del Sig. , il sig. ospitava Pt_1 Parte_5
temporaneamente il sig. unitamente alla figlia Pt_1 Parte_3
presso la propria abitazione consapevole che a Maggio 2019 sarebbe stata
pronta la loro nuova abitazione? 16) Vero che negli anni 2018 e 2019 la
sig.ra e il sig. venivano ospitati Parte_3 Parte_1
temporaneamente per un breve periodo nell'immobile di SA Via Romagna
4 in quanto non possedevano, a nessun titolo, un altro immobile in cui andare a vivere? 17) Vero che nell'abitazione di Via Romagna 4 del sig.
abitavano nel periodo 2018-2019 la moglie sig.ra Parte_5 [...]
, il sig. e il sig. , oltre ai Parte_6 Parte_7 Parte_8
Pag. 5 sig.ri , , e un figlio di questi ultimi due Parte_1 Parte_9
appena nato? 18) Vero che, valutato che sarebbe trascorso molto tempo alla
fine dei lavori in cantiere a causa della risoluzione del contratto con il
Geom. il sig. fu costretto a chiedere nel Maggio del CP_1 Parte_5
2019 alla figlia sig.ra , all'epoca con un figlio, di Parte_3
trovarsi un'abitazione dove andare a causa dell'eccessivo numero di persone viventi dell'abitazione di Via Romagna 4? 19) Vero che non avendo a disposizione altra sistemazione il sig. prese in affitto l'appartamento Pt_1
sito in SA Via Gerolamo da SA 15? Si cita a teste sulle circostanze di
cui sopra il sig. di SA Via Romagna 4. 20) Vero che il Parte_5
sig. , conduttore dell'immobile di SA Via Gerolamo di Parte_1
SA in virtù del contratto di locazione del 26.06.2019 di cui al documento
19 dell'atto di citazione che si rammostra al teste, pagava mensilmente tutti i canoni previsti nel contratto stesso fino al rilascio dell'immobile avvenuto in
Febbraio 2021? Si citano a teste sulla circostanza di cui sopra i sig.ri
[...]
e entrambi di AN (PN) Via San Michele 1. - Si Tes_1 Testimone_2
chiede l'ammissione a una CTU contabile che accerti il maggior costo sostenuto da parte del sig. per l'ultimazione delle opere edilizie Pt_1
dell'immobile di Via Romagna 13, proponendo il seguente quesito:
“Accertato che l'immobile costruito sul cantiere di Via Romagna 13 SA
(PN) di proprietà del sig. è un immobile di media qualità e Parte_1
che possa essere considerato, anche in maniera presuntiva, della stessa
qualità di quello promesso dal Geom. con il contratto di appalto del CP_1
10.05.2018, accerti il CTU quale importo ha dovuto sostenere il Sig. Pt_1
per l'ultimazione delle opere edilizie nel cantiere di Via Romagna 13
[...]
dopo l'interruzione del rapporto con il avvenuto nel Febbraio del CP_1
2019, confrontando le spese sostenute secondo le fatture emesse da fornitori
e prestatori d'opera e i lavori di edilizia effettivamente svolti. Indichi inoltre quale importo dovrà ancora sostenere per rendere completo l'immobile
Pag. 6 stesso prendendo come riferimento i prezziari regionali utilizzati per le opere
di edilizia”. Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti
capitoli di prova: 21) Vero che sono state pagate la Fattura nr. 4/2021 del
16/02/2021, Fattura nr. 7/2021 del 29/03/2021, Fattura nr 12/2021 del
07/05/2021, Fattura nr 16/20021 del 28/05/2021, Fattura nr 20/2021 del
29/06/2021, Fattura nr 23/2021 del 29/07/2021, Fattura nr 33/2021 del
27/09/2021, Fattura nr 42/2021 del 29/11/2021, che si rammostrano al teste,
tutte emesse dalla soc. Pivetta Costruzioni srl di Brugnera? 22) Vero che è
stata emessa la Fattura nr 21/2022 del 07/06/2022 da parte della soc. Pivetta
Costruzioni srl, che si rammostra al teste, per prestazioni eseguite e che non
è stata ancora pagata dal sig. ? 23) Conferma che è stato Parte_1
preventivato un costo di € 74.384,86, inclusa IVA al 22%, per l'ultimazione delle opere di completamento di fornitura e posa in relazione all'immobile di
SA Via Romagna 13 del sig. ? Si cita a teste il legale rappresentante Pt_1
della soc. IMPRESA EDILE PIVETTA COSTRUZIONI srl – Piazza S. Anna,
4 – 33070 – Brugnera (PN) P.iva . 24) Vero che sono state P.IVA_2
pagate la Fattura nr. 210 del 01/10/2020, la Fattura nr. 60 del 16/03/2021,
la Fattura nr 198 del 03/08/2021, che si rammostrano al teste, tutte emesse
dalla soc. Ares srl unipersonale? 25) Vero che è stata emessa la Fattura nr
259 del 02/11/2021 per prestazioni eseguite da parte della soc.
[...]
che si rammostra al teste, e che non è stata ancora pagata dal CP_4
sig. ? Si cita a teste il legale rappresentante della soc. Parte_1 [...]
- Via Roma, 23 – Musile di Piave (VE) P.iva Controparte_4
. 26) Vero che sono state pagate la Fattura nr. 021/21 del P.IVA_3
11/04/2021, la Fattura nr. 027/21 del 27/05/2021, la Fattura nr. 006/22 del
28/02/2022 in acconto pari a 4.000,00, emesse dalla Ditta Alva di ZA
CI, con saldo ancora da corrispondere di € 2.302,92 ivati, che si
rammostrano al teste? Si cita a teste il legale rappresentante della TA
ALVA impianti elettrici di Vazzoler Alessandro - Via Pedrocchi, 8 ZA
Pag. 7 CI (PN), P.iva 27) Vero che sono state pagate la Fattura P.IVA_4
nr. 115/E del 30/06/2021, la Fattura nr. 78/E del 17/05/2021 in acconto pari
a 10.480,00, emesse dalla Ditta De Nadai Impianti srl di SA, con saldo ancora da corrispondere di € 2.000,00 ivati, per prestazioni eseguite, che si
rammostrano al teste? Si cita a teste il legale rappresentante della TA
DE NADAI IMPIANTI Srl- via Geromina 55 SA (PN). 28) Vero che sono
state pagate la Fattura nr. 25 del 17/08/2021, Fattura nr. 1 del 22/02/2022, emesse dalla Ditta D'Iasio Gabriele Pitture e Rivestimenti di Fiume Veneto,
per prestazioni eseguite, che si rammostrano al teste? Si cita a teste il
titolare-legale rappresentante della TA D'IA LE PITTURE E
RIVESTIMENTI – Via Kennedy, 34 Fiume Veneto (PN) P.iva P.IVA_5
29) Vero che sono state pagate la Fattura nr. 18/2021 del 23/08/2021 e la
Fattura nr. 26/2021 del 13/12/2021 emesse dalla Ditta RO AU di
Fontanafredda, per prestazioni eseguite, che si rammostrano al teste? Si cita
a teste il legale rappresentante della TA AR MA Via
Pastrengo 61/A - Fontanafredda (PN) - P.iva . 30) Vero che P.IVA_6
sono state pagate la Parcella nr. 13/2020 del 29/12/2020, la Parcella nr.
06/2021 del 13/04/2021, la Parcella nr 07/2021 del 03/05/2021, la Parcella
nr 10/20021 del 02/06/2021, la Parcella nr 15/2021 del 05/07/2021, emesse dall'Arch. di ZA CI a seguito di prestazioni Per_5 CP_5
eseguite in favore del sig. , che si rammostrano al teste? 31) Vero che Pt_1
non è stata saldata l'avviso di parcella n. 4 del 20.07.2021 per onorario per rilievo e accatastamento necessario per l'immobile di SA Via Romagna
13, che si rammostra al teste? 32) Vero che ha preventivato € 1.248,00 € per
l'attività di presentazione SCA presso il Comune di SA, attività che ancora non è stata eseguita ma che è necessaria per l'ultimazione delle opere? Si cita a teste l'Arch. con studio in ZA Testimone_3
CI (PN) Piazza San Bortolomeo 21 i.2. 33) Vero che è stata pagata la parcella del 23.07.2021 emessa dall'Arch. per Testimone_4
Pag. 8 prestazioni eseguite, che si rammostra al teste? 34) Vero che non è stata
pagata l'avviso di parcella n. 33/2022 del 15.07.2022 emessa dall'Arch.
per onorario di responsabile della sicurezza eseguito, che Testimone_4
si rammostra al teste? Si cita a teste l'Arch. di Brugnera Testimone_4
con studio in Via San Giovanni XXIII 4/C. - Ci si oppone all'ammissione
delle istanze istruttorie formulate da controparte, anche riportandosi a quanto dedotto con la memoria ex art. 183 co VI n. 3 cpc.”;
per parte convenuta/opposta come da foglio di p.c. depositato in via telematica ovvero “In via preliminare a) Concedersi, per tutti i motivi esposti
in narrativa, la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto in quanto
l'opposizione non è provata e non è di facile soluzione;
b) In adesione (NDR
Si tratta di un refuso per i motivi sopra spiegati, cfr. nota autorizzata del
20.5.2022) all'istanza formulata da parte opponente, autorizzarsi la
chiamata in causa per i motivi esplicitati da parte opponente nel proprio atto introduttivo dell'arch. con studio in Vigonovo di CP_2
Fontanafredda (PN), Via Brigata Osoppo n. 52; Nel merito - Per tutti i
motivi esposti in narrativa rigettare le domande tutte svolte dal signor Pt_1
nei confronti della ditta Coan perché infondate in fatto e diritto e CP_1
non provate;
con conferma del d.i. n.130/2021 del Tribunale di Pordenone
(RG.101/2021); Nel merito in via di eccezione riconvenzionale subordinata -
In forza dell'eccezione riconvenzionale ex art.1460 c.c. sopra formulata,
accertarsi che la risoluzione del contratto inter partes è dipesa dall'inadempimento imputabile al committente signor per i Parte_1
motivi spiegati in narrativa e, per l'effetto, rigettarsi tutte le domande formulate da quest'ultimo nel merito in via riconvenzionale;
Nel merito in
via riconvenzionale ulteriormente subordinata - Nella denegata e
scongiurata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate,
qualora venisse riconosciuta una qualche responsabilità del geom. CP_1
ridursi il risarcimento nei limiti della responsabilità effettivamente accertata
Pag. 9 in capo a quest'ultimo e per i danni effettivamente accertati e causalmente riferibili all'opera dello stesso;
previo accertamento della quota di responsabilità eventualmente imputabile all'opera prestata dal D.L. arch.
con conseguente riduzione pro quota del risarcimento danno. Con CP_2
vittoria di spese e compensi in ciascuna delle ipotesi contemplate nonché con
condanna del signor al pagamento delle spese e compensi di Parte_1
lite in favore del geom. in forza dell'ordinanza di rigetto CP_1
della domanda cautelare svolta in corso di causa in danno dello stesso geom.
. L'odierno convenuto opposto, si riporta a tutti i documenti CP_1
prodotti in atti ed insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze
istruttorie così come formulate nella propria seconda memoria istruttoria (ex
art.183, comma VI, n.2, del cpc) del 27.7.2022 in atti nonché insiste
nuovamente - in esito all'udienza del 24.10.2024 per esame CTU - per la
chiamata a chiarimenti del CTU in relazione a tutti i punti contestati in sede
di osservazione dal CTP geom. e/o per la rinnovazione della CP_1
stessa”;
per parte terza chiamata come da foglio di p.c. depositato in via telematica ovvero “I. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Rigettarsi, per le ragioni
indicate nella propria comparsa di costituzione e risposta, della seconda
memoria ex art. 183, VI, n. 2) e della terza memoria ex art. 183, VI, n. 3), ogni domanda formulata dall'attore opponente e dal convenuto opposto nei confronti dell'arch. in quanto infondata in fatto ed in diritto o CP_2
comunque per essere maturata la prescrizione e la decadenza previste per
legge. II. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA Ove venisse riconosciuta
una qualche responsabilità in capo al terzo chiamato arch. CP_2
contenersi il risarcimento nei limiti della responsabilità accertata in capo a quest'ultimo e per i danni effettivamente accertati e causalmente riferibili a quest'ultimo, previo accertamento della quota di responsabilità a quest'ultimo imputabile e quella dell'attore opponente (ai sensi dell'artt.
Pag. 10 1227, comma 1 e 2056 CC) e del convenuto opposto e tenere comunque
indenne l'arch. dal risarcimento di quanto dovuto in misura CP_2
eccedente alla propria quota di addebito e senza il riconoscimento della solidarietà tra l'arch. ed il convenuto opposto. III. In ogni caso, con CP_2
rifusione delle spese di lite. Con ogni riserva nel merito ed istruttoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4, c.p.c., come sostituito dall'art. 45, co. 17, della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c.
Il presente giudizio di merito rappresenta il seguito naturale del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.
instaurato dinanzi a questo Tribunale dal sig. con ricorso del Parte_1
19 luglio 2019 (R.G. 1961/2019), conclusosi con il deposito dell'elaborato peritale – CTU ing. – il 30 giugno 2020. Persona_2
Con atto di citazione notificato in data 26 aprile 2021, il sig.
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 130/2021, Pt_1
101/21 R.G., emesso dal Tribunale di Pordenone il 25 febbraio 2021, con il quale il sig. , titolare dell'omonima ditta individuale, aveva CP_1
ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di euro 22.713,68,
oltre interessi come da domanda, ed alle spese di procedura liquidate in euro
145,50 per esborsi ed euro 776,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge. Nel suddetto atto di opposizione venivano rassegnate le seguenti conclusioni di merito: “In via principale: Annullare e revocare il
decreto ingiuntivo n.ro 130/2021 del 25.02.2021 – R.G. 101/2021 emesso dal
Tribunale di Pordenone sezione civile. In via riconvenzionale: Accertare
l'inadempimento del sig. in relazione al contratto di appalto CP_1
tra le parti del 10.05.2018; - Dichiarare la risoluzione del contratto
d'appalto tra le parti del 10.05.2018 per inadempimento del sig. CP_1
- Accertare il valore economico delle opere eseguite dal sig.
[...] CP_1
Pag. 11 sul cantiere di Via Romagna di proprietà del sig. , secondo i CP_1 Pt_1
conteggi e le conclusioni operate dal CTU nel procedimento per ATP n.
1961/19 RG o da quella che risulterà di giustizia in corso di causa
successivamente ai chiarimenti del CTU o della rinnovazione della
consulenza; - A seguito della declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, condannare il sig. al CP_1
risarcimento dei danni in favore del sig. pari a € 12.000 per Parte_1
danno emergente per i canoni di locazione pagati dall'appaltante, €
89.802,70 per perdita di chance in relazione al maggior costo dell'immobile, così per totali € 101.802,70; - Condannarsi l'arch. in solido CP_2
con il sig. al pagamento in favore del sig. di € 6.402,56 CP_1 Pt_1
per i vizi e difetti accertati dal CTU Ing. nella propria relazione oltre Per_1
agli ulteriori importi che verranno accertati nella presente causa per vizi e/o difetti dell'immobile di proprietà del sig. ; - Condannarsi il sig. Pt_1
in solido con l'Arch. alla rifusione delle CP_1 CP_2
spese di lite relative al procedimento per ATP n.ro 1961/19 RG Tribunale di
Pordenone pari a € 7.359,41 oltre alle competenze legali che il Giudice
riterrà di giustizia;
- Condannarsi il sig. al pagamento in CP_1
favore del sig. degli importi che risulteranno di giustizia Parte_1
operando la compensazione tra quanto eventualmente dovuto al sig. CP_1
con i crediti che verranno accertati in corso di causa a favore del sig.
”. Pt_1
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il sig. , CP_1
contestando in fatto ed in diritto quanto dedotto da controparte, domandando l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzo e concludendo per il rigetto dell'opposizione e, dunque, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto,
previa concessione della provvisoria esecutività allo stesso ex art. 648 c.p.c.
Alla prima udienza del 3 dicembre 2021, differita con decreto del 21 maggio 2021 e tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il
Pag. 12 Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, non concedeva la provvisoria esecutività al d.i. opposto ed assegnava i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. per il deposito delle relative memorie.
Con decreto del 30 dicembre 2021, il Giudice, considerata l'omessa pronuncia sull'istanza di chiamata in causa del terzo, revocava l'assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c. precedentemente disposta, autorizzava la chiamata in causa del D.L. e differiva l'udienza di comparizione al 27
maggio 2022, confermando quanto statuito in punto di istanza ex art. 648
c.p.c.
All'udienza del 27 maggio 2022, tenutasi con le modalità della trattazione scritta giusto decreto del 5 maggio, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, concedeva alle stesse i termini di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c., fissando per la decisione sui mezzi istruttori l'udienza del 7 ottobre
2022 da celebrarsi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Successivamente, all'udienza del 15 dicembre 2022, differita con decreto del 5 dicembre '22, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, disponeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento per A.T.P. n. 1961/19 RG, Tribunale di Pordenone, aggiornando la causa all'udienza del 19 maggio 2023.
Successivamente all'udienza del 25 gennaio 2024, differita con decreti del 2 marzo e del 22 settembre 2023, i procuratori delle parti si richiamavano alle deduzioni ed istanze formulate nelle rispettive memorie istruttorie. Il
Giudice [medio tempore mutato nella persona del dott. Tonon] si riservava.
A scioglimento della riserva assunta in udienza, con ordinanza di pari data, il G.I., ritenuto alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali delle parti, procedere ad una consulenza tecnica che verifichi ed eventualmente quantifichi il maggior costo sostenuto dall'attore per le opere previste dal contratto d'appalto e non realizzate alla data di interruzione dei lavori nel cantiere da parte del convenuto e poi fatte realizzare dall'attore ad
Pag. 13 altri soggetti, nominava CTU l'ing. e, visto l'art. 81-bis disp. att. Persona_2
c.p.c., rinviava all'udienza del 17 settembre 2024 per la verifica e la prosecuzione.
Successivamente all'udienza del 24 ottobre 2024, differita con ordinanza del 27 maggio 2024, udite le richieste delle parti a seguito del deposito della CTU, il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta in udienza, con ordinanza del 25 ottobre '24, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione dimessa, nonché degli esiti della
CTU, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 febbraio
2025, disponendo che la stessa fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza del 14 febbraio '25, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data celebratasi nelle forme della trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi di rito.
I Fatti
La sig.ra convivente dell'odierno attore, Parte_3
sottoscriveva in data 31 agosto 2017 una proposta irrevocabile d'acquisto avente ad oggetto un immobile da costruire nel Comune di SA (cfr. doc. 2
di parte attrice/opponente).
A fronte di ciò, il sig. versava in favore di la Pt_1 CP_1
caparra prevista pari ad euro 15.000,00 tramite assegno n. 7182989376 del
31.08.'17 (cfr. doc. 3 di parte attrice/opponente).
Tale accordo non aveva seguito, sicché in data 28 febbraio 2018 le parti sottoscrivevano un preliminare di compravendita immobiliare condizionato
(cfr. doc. 4 di parte attrice/opponente).
Pag. 14 Tuttavia, il Coan non forniva nei termini previsti la garanzia personale richiesta. Pertanto, il mediatore dell'agenzia immobiliare proponeva la sottoscrizione di un contratto d'appalto, previo acquisto del terreno direttamente da parte del sig. CP_1
Così avveniva. In data 10 maggio 2018 il sig. acquistava il lotto CP_1
di terreno edificabile censito al catasto terreni del Comune di SA al foglio
19, p.lla 844 (cfr. doc. 5 di parte attrice/opponente) e sottoscriveva il contratto d'appalto con il sig. per la costruzione di un'abitazione CP_1
unifamiliare (cfr. doc. 6 di parte attrice/opponente).
Il prezzo veniva convenuto a corpo in euro 266.000,00 oltre IVA, di cui
15.000,00 erano già stati corrisposti il 31 agosto 2017 ed ulteriori 26.000,00 oltre IVA venivano versati a titolo d'acconto al momento della sottoscrizione tramite assegno n. 7182989380-08 (cfr. doc. 7 di parte attrice/opponente).
Con provvedimento del 18 maggio 2018, il Comune di SA
rettificava il permesso di costruire n. 7/18 del 05.02.2018, disponendo il mutamento del beneficiario nella persona del sig. (cfr. doc. 12 Parte_1
di parte convenuta/opposta).
I lavori iniziavano nel giugno 2018 e, da contratto, venivano così
suddivisi: I SAL – 30.06.'18; II SAL – 31.08.'18; III SAL – 30.09.'18; IV
SAL – 15.11.'18; V SAL – 31.12.'18; termine lavori: 30 aprile 2019 (cfr. artt. 8 e 9 contratto d'appalto, sub doc. 6 di parte attrice/opponente).
Il 4 luglio 2018 il sig. corrispondeva la somma pari ad euro Pt_1
30.000,00 oltre IVA con assegno n. 7220628823 a fronte del completamento dei lavori del primo termine (cfr. doc. 9 di parte attrice/opponente).
Dopodiché, il ritardo nel compimento dei lavori secondo il programma si accumulava. Ciononostante, il committente effettuava il pagamento di ulteriori 30.000,00 euro oltre IVA tramite due assegni datati 24 dicembre
Pag. 15 L'avanzamento del cantiere subiva un sostanziale arresto tra la fine del
2018 ed i primi mesi del 2019, tanto che il committente comunicava con e- mail del 23 febbraio 2019 la propria volontà di sollevare dall'incarico l'appaltatore (cfr. doc. 12 di parte attrice/opponente).
Seguiva raccomandata a.r. dd. 25 febbraio 2019 del sig. con cui CP_1
egli comunicava di essere costretto ad interrompere i lavori a causa del mancato pagamento delle varianti richieste dalla committenza in corso d'opera, nonché per la problematica relativa alle distanze dell'immobile dal confine della proprietà sollevata dall'ufficio tecnico del Comune,
preannunciando la richiesta di risoluzione del contratto in assenza di composizione, previo pagamento delle opere svolte, e diffidando dall'ingresso in cantiere (cfr. doc. 13 di parte attrice/opponente).
Il 4 marzo 2019 l'odierno attore contestava il contenuto della lettera ricevuta e comunicava all'appaltatore la propria volontà di risolvere il contratto e di agire per il risarcimento dei danni, dichiarandosi disponibile alla soluzione bonaria della questione (cfr. doc. 14 di parte attrice/opponente).
Intervenuti i legali, con pec del 25 maggio 2019 il denunciava Pt_1
vizi e difetti dell'opera, domandando il ristoro dei danni subiti (cfr. doc. 3 di parte convenuta/opposta).
Da ultimo, con p.e.c. del 21 giugno 2019, egli diffidava il sig. CP_1
dall'accedere al cantiere senza autorizzazione (cfr. doc. 4 di parte convenuta/opposta).
Nel frattempo, a causa della mancata ultimazione dell'abitazione commissionata, l'odierno attore si vedeva costretto a concludere un contratto di locazione in data 26 giugno 2019 (cfr. doc. 19 di parte attrice/opponente).
L'assenza di una possibile soluzione bonaria della controversia determinava l'odierno attore a promuovere innanzi a questo Tribunale un procedimento per a.t.p. ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. 1961/2019), conclusosi
Pag. 16 con il deposito dell'elaborato peritale – CTU ing. – il 30 giugno Persona_2
2020, ritualmente acquisito agli atti del presente processo.
Il CTU indicava in euro 129.242,64 oltre IVA il valore delle opere realizzate dall'appaltatore sino all'interruzione dei lavori.
Di conseguenza, il sig. adiva monitoriamente questo Tribunale al CP_1
fine di tutelare le proprie ragioni, chiedendo la condanna del sig. al Pt_1
pagamento della differenza tra quanto realizzato e quanto già corrisposto detratta la somma pari ad euro 6.204,94 oltre IVA (indicata dal CTU quale valore dei vizi riscontrati) ed ottenendo il decreto ingiuntivo n. 130/2021, qui opposto.
In Diritto
Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito precisati, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Anzitutto, va rilevato come la domanda riconvenzionale spiccata da parte attrice/opponente debba essere ricondotta all'ipotesi di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., dal momento che, da un lato, il contratto tra le parti non prevede ipotesi riconducibili all'art. 1456 c.c. né attribuisce loro il diritto di recesso unilaterale (cfr. doc. 6 di parte attrice/opponente) e, dall'altro, la comunicazione del 4 marzo 2019 (cfr. doc. 14 di parte attrice/opponente) non presenta caratteri tali da essere sussunta nell'ipotesi di cui all'art. 1454 c.c.
Inadempimento, gravità ed imputabilità dello stesso, dunque, i canoni entro cui muovere il sindacato, al fine di verificare la fondatezza delle pretese avanzate.
I primi due, da trattare congiuntamente per la loro intrinseca connessione, sono a dirsi, nel caso di specie, evidenti. Invero, il contratto de
quo prevedeva la realizzazione di un'abitazione unifamiliare entro il 30 aprile
2019 (cfr. art. 9 contratto d'appalto). Per converso, come accertato in sede di a.t.p., i lavori eseguiti al 21 maggio 2019 (data di sospensione lavori riportata
Pag. 17 dalla CTU, p. 26), quindi quasi un mese oltre al termine inizialmente previsto, erano pari a meno della metà delle opere commissionate: euro
129.242,64 oltre IVA su 266.000,00 oltre IVA. Manifesto, dunque l'inadempimento, come pure la sua gravità, atteso l'interesse primario della committenza di entrare nella disponibilità di un'abitazione completa nei tempi prefissati.
Siffatto inadempimento di rilevante gravità è a dirsi, altresì, imputabile.
Sul punto, va rilevato infatti come fin da subito vi siano stati problemi sull'avanzamento dei lavori, con ritardi accumulati sino alla definitiva sospensione (cfr. doc. 11, 27 e 28 di parte attrice/opponente). In merito, però, le ragioni addotte dall'appaltatore a suo discapito non sono sufficienti a ritenerlo esente da responsabilità. E ciò, in quanto: i) a norma dell'art. 1228
c.c., nonché dell'art.
2.2 del contratto per cui è causa, l'appaltatore risponde verso il committente dell'adempimento degli ausiliari di cui si è avvalso;
ii) contrariamente a quanto riportato nella lettera dd. 25.02.'19 (cfr. doc. 13 di parte attrice), il problema relativo alle distanze tra le proprietà sollevato dall'Amministrazione non risulta aver comportato delle sospensioni coattive dei lavori, né è stata fornita altrimenti in tal senso prova in giudizio;
iii) non sono state allegate né provate ulteriori e diverse cause che abbiano reso la prestazione oggettivamente impossibile;
iv) a norma dell'art.
8.3 del contratto, la facoltà dell'appaltatore di sospendere i lavori per mancato pagamento era legittimamente esercitabile solo previa diffida al committente a mezzo raccomandata a./r. decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine previsto e, nel caso di specie, non vi è prova di una simile comunicazione,
ma, ancor prima, non vi è prova della richiesta di pagamento per le varianti richieste;
v) con la comunicazione dd. 25.02.'19, l'appaltatore, già in notevole ritardo rispetto agli SS.AA.LL. prefissati, dichiarava espressamente di interrompere i lavori, nonostante l'assenza di circostanze idonee a legittimarlo.
Pag. 18 I plurimi rilievi anzidetti portano a ritenere fondata la domanda di risoluzione contrattuale avanzata in via riconvenzionale da parte attrice.
Parimenti a dirsi quanto alla succedanea domanda di condanna al risarcimento del danno che, per quanto concerne la prova del fatto e l'assenza di prova contraria in punto di imputabilità, si rifà alle considerazioni sopra svolte.
Relativamente alla prova e quantificazione del danno subito, invece, si osserva come a norma dell'art. 1223 c.c. siano da considerare conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'odierno convenuto/opposto tanto i maggiori oneri sostenuti per l'ultimazione della costruzione, quanto i canoni di locazione corrisposti al terzo a causa dell'indisponibilità del bene commissionato.
Nello specifico, a fronte del prezzo convenuto in contratto pari ad euro
266.000,00 oltre IVA, il CTU ha quantificato in sede di a.t.p. in euro
129.242,64 oltre IVA il valore delle opere svolte ed in euro 215.270,80 oltre
IVA il valore dei costi sostenuti effettivamente dall'attore per completare l'opera commissionata e non terminata. Un tanto determina un delta positivo pari ad euro 78.513,44, oltre IVA, quale valore dei maggiori oneri che il sig.
ha dovuto sostenere. Pt_1
Quanto ai canoni di locazione, ferma l'assenza della benché minima contestazione sul punto, il danno è da quantificarsi come da domanda in euro
12.000,00 (cfr. docc. 19 e 30 di parte attrice/opponente).
Sul totale della posta risarcitoria così calcolata, ovvero euro 90.513,44
oltre IVA come per legge se dovuta, andrà operata la compensazione ex art. 1243 c.c. con gli importi azionati in sede monitoria dal convenuto/opposto,
pari ad euro 21.840,08 oltre IVA, pari alla differenza tra il valore delle opere svolte accertate dalla CTU ed il valore delle somme già corrisposte dal committente (euro 101.000,00 oltre IVA), detratta la somma indicata in sede di a.t.p. per il ripristino degli accertati vizi e difetti (euro 6.402,46 oltre IVA).
Pag. 19 In merito, infatti, si rileva come l'odierno attore/opponente mai abbia contestato il mancato pagamento di tali importi, né abbia fornito altrimenti prova dell'avvenuto adempimento.
La domanda di condanna solidale al risarcimento dei danni per vizi e difetti avanzata dall'odierno attore/opponente nei confronti del convenuto/opposto e del terzo chiamato va rigettata in quanto inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Sul punto va rilevato, infatti, come l'importo azionato dal sig. con CP_1
il decreto ingiuntivo quale saldo per le opere svolte fosse già stato epurato dal valore dei vizi e difetti riscontrati dalla CTU in sede di accertamento tecnico preventivo. Pertanto, l'utilità della domanda giudiziale così promossa è inesistente, avendo l'attore già implicitamente beneficiato del relativo ristoro
(cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. II, 8 maggio 2024, n. 12532).
In ogni caso, anche a voler considerare una simile domanda ammissibile, la stessa sarebbe infondata nel merito poiché: i) il valore dei vizi accertati è già stato decurtato dal dovuto;
ii) non vi è prova in giudizio della sussistenza di ulteriori e diversi vizi e/o difetti tali da modificare la domanda estendendone il valore;
iii) dagli atti di causa, nonché dalla CTU
complessivamente intesa, non è possibile affermare come dimostrata la responsabilità del direttore lavori, terzo chiamato, per vizi e/o difetti dell'opera.
Tale statuizione determina l'inutilità della pronuncia con riguardo alla domanda riconvenzionale c.d. trasversale promossa dal convenuto/opposto nei confronti del terzo chiamato, rilevando comunque che la stessa, come tempestivamente eccepito dalla difesa in sede di comparsa di CP_2
costituzione, sarebbe inammissibile in quanto tardiva poiché avanzata in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 5 maggio 2022 anziché con la comparsa di costituzione, come ritualmente avrebbe dovuto (cfr. Cass. civ.,
sez. III, 3 aprile 2025, n. 8847).
Pag. 20 A fronte della revoca del decreto ingiuntivo opposto, le spese della fase monitoria restano a carico dell'odierno convenuto.
Le spese legali dell'accertamento tecnico preventivo ante causam
devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.: nel caso di specie le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto/opposto.
Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il Giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n.
3716 del 11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n.
6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (cfr. art. 75 disp. att. cod. proc. civ.). Nel caso di specie la produzione della fattura del c.t.p. è sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte convenuta/opposta nei confronti di parte attrice/opponente e di quest'ultima nei confronti del terzo chiamato, e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che, pur non rinvenendo specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi, lo scaglione da prendere a riferimento per la quantificazione delle stesse è quello del valore finale della condanna, tranne che per il terzo chiamato, per il quale lo scaglione di riferimento è quello della domanda promossa nei suoi confronti.
Pag. 21 Nella liquidazione delle spese di lite da porsi a carico di parte convenuta/opposta non si è tenuto conto di quelle relative alla fase cautelare in corso di causa [sequestro conservativo] in quanto le spese legali di quella fase vanno interamente compensate tra le parti attese le motivazioni con le quali veniva rigettato il ricorso per l'assenza del solo periculum in mora ovvero “Nel caso di specie appare non sussistere allo stato il cd. periculum in mora atteso che i timori espressi dal ricorrente nell'istanza volta ad
ottenere il provvedimento cautelare, vale a dire il pericolo che il sig. CP_1
si renda incapiente o dissolva il proprio patrimonio nel tempo necessario al
sig. di munirsi di un titolo esecutivo, si sono rivelati se non infondati, Pt_1
sicuramente non sufficienti ad ottenere la cautela richiesta…”.
Le spese della CTU della presente fase vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta/opposta.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) revoca, per le ragioni di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo n.
130/2021 emesso dal Tribunale di Pordenone il 25 febbraio 2021;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale promossa da parte attrice, risolve ex art. 1453 c.c. il contratto d'appalto privato dd.
10.05.2018 e condanna (C.F. ), CP_1 C.F._2
titolare dell'omonima impresa individuale (P.I. ) a pagare in P.IVA_1
favore di (C.F. la somma pari ad Parte_1 C.F._1
euro 90.513,44 oltre IVA se dovuta come per legge, oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo;
3) dispone la compensazione tra le somme dovute tra le parti e, per l'effetto, ridetermina la condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma pari ad euro 68.673,36 oltre IVA se dovuta come per legge, oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo;
Pag. 22 4) rigetta la domanda di condanna solidale avanzata da parte attrice in via riconvenzionale nei confronti di parte convenuta e del terzo chiamato;
5) condanna (C.F. ), CP_1 C.F._2
titolare dell'omonima impresa individuale (P.I. ) a rifondere a P.IVA_1
(C.F. le spese legali del presente Parte_1 C.F._1
procedimento che si liquidano in euro 1.420,00 per anticipazioni e in euro
17.603,00 per compensi [di cui euro 3.500,00 per la fase di ATP ed euro
14.103,00, per la fase di merito] oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss.
modifiche;
6) condanna (C.F. a Parte_1 C.F._1
rifondere ad (C.F. le spese CP_2 C.F._3
legali del presente procedimento che si liquidano in euro 5.077,00, oltre ad
I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso
ex D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche;
7) pone le spese di CTU della presente fase a carico di parte convenuta/opposta;
8) condanna (C.F. ), CP_1 C.F._2
titolare dell'omonima impresa individuale (P.I. ) a rifondere a P.IVA_1
(C.F. le spese di CTU come Parte_1 C.F._1
liquidate in sede di ATP, nonché le spese di CTP sostenute e documentate, e ciò per complessivi euro 7.359,41, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 7 giugno 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
Pag. 23 Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Tommaso Filipuzzi, tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013.
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2018 (cfr. doc. 10 di parte attrice/opponente).