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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 23/09/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 23/09/2025 nella causa n. 410/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. CAMPI DAVIDE Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che: con ricorso depositato in data 24.4.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-001345522 notificatagli dall in data 29.3.2024, con la quale gli è CP_1 stato intimato il pagamento della somma di € 8.632,17, oltre spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa irrogata per la violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983, come modificato dall'art. 23 D.L. 48/2023, conv in L. 85/202, accertata con atto del 13.9.2018 con riferimento all'annualità 2017.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito la decadenza di cui all'art. 14 L. 689/1981, la carenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità della violazione e l'omessa motivazione in merito alla quantificazione della sanzione irrogata.
L'istante ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE - dichiarare nulle e/o inefficaci e comunque annullare l' ordinanza ingiunzione impugnata n. OI
1 RGL n. 410/2024
001345522 (Prot. 0200.12/03/2024.0060420, e emessa dall – Sede di Alessandria, per CP_1 CP_1
i motivi di cui in narrativa con ogni consequenziale provvedimento.
IN VIA DI SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale voglia ridurre al minor importo pari ad una volta e mezza l'importo omesso”.
L si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione avversaria e CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa, di natura documentale, è stata discussa all'odierna udienza ed è così decisa.
Considerato che:
- è fondata l'eccezione relativa alla violazione da parte dell del termine previsto dall'art. CP_1
14, co. 2, L. 689/1981;
- il D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 3, comma 6, ha parzialmente depenalizzato- e trasformato in illecito amministrativo- il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, d.l 12 settembre 1983 n. 463, conv. con modif. in L.
11 novembre 1983 n. 463;
- l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689";
- nella specie, la violazione contestata riguarda l'annualità 2017 (dicembre 2016, gennaio, febbraio, marzo, 2017) e si è verificata pertanto successivamente alla depenalizzazione di cui al D.Lgs. 8/2016 (doc. 1 e 2 ric.);
- l'art. 14 L. 689/1981, contenuto nella Sezione II del Capo I, pacificamente applicabile alla fattispecie oggetto di causa, prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”;
- in caso di mancata contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento - in relazione al quale scatta la decorrenza del termine previsto dall'art. 14 comma 2 della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - va collocato non nel momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità, ma nel momento in cui l'autorità ha acquisito tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione
2 RGL n. 410/2024
segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (cfr. Corte d'appello Torino n. 11/2024);
- l'atto prodromico del 13.9.2018, richiamato nell'ordinanza ingiunzione opposta, indica che
“da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione , che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all le ritenute previdenziali e assistenziali CP_1 operate sulle retribuzioni dei lavoratori”; ebbene, il prospetto allegato fa riferimento ad importi dichiarati mensilmente, tramite , dallo stesso datore di lavoro trattenuti a CP_2 carico dei lavoratori con riferimento alle mensilità dicembre 2016, gennaio, febbraio e marzo 2017; l ha altresì prodotto le attestazioni delle denunce contributive mensili CP_1 relative ai vari periodi, da cui risulta che la società avesse presentato la denuncia relativa a dicembre 2016 il 27.1.2017, la denuncia relativa a gennaio 2017 il 17.2.2017, la denuncia relativa a febbraio 2017 il 27.3.2017 e la denuncia relativa a marzo 2017 il 20.4.2017 (doc.
6 res.); è noto che il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza;
- essendo l in possesso di tutti gli elementi utili per rendersi conto della violazione della CP_1 normativa in materia di versamento delle ritenute previdenziali alla data di presentazione delle singole denunce e non essendo stata allegata nè documentata alcuna ulteriore attività istruttoria, se non una “verifica degli archivi”, si deve ritenere che il predetto termine di 90 giorni sia computabile a partire dalla data di presentazione di ogni singola denuncia;
- anche a voler accogliere la tesi dell , secondo cui dovrebbe attendersi la conclusione CP_1 dell'anno solare e la scadenza per il versamento dei contributi relativi alla mensilità di dicembre, nel mese di gennaio dell'anno successivo, per potersi verificare l'importo omesso nell'anno (siccome la norma sanzionatoria individua la soglia di punibilità penale in “10.000 euro annui”), il termine di 90 giorni decorrerebbe dal 16.1.2018;
- d'altra parte, la difficoltà di contestare l'illecito nel termine di 90 giorni costituisce mero ostacolo materiale a cui il legislatore ha ritenuto di far fronte introducendo una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 14 L. 689/1981 soltanto con riferimento alle omissioni dei versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, relative ai periodi dal 1° gennaio
2023, senza prevedere alcuna applicazione retroattiva della norma (art. 23, co. 2, D.L.
48/2023, conv. in L. 85/2023);
- essendo stato l'atto di accertamento e contestazione dell'addebito notificato in data
20.10.2018 (doc. 3, 4 e 5, res.), deve ritenersi verificata la decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria da parte dell;
CP_1
- l'opposizione va pertanto accolta con annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta;
- resta assorbita ogni altra questione;
3 RGL n. 410/2024
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D.Lgs. 150/2016 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001345522 emessa e notificata dall a CP_1 Pt_1
;
[...]
- condanna parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettario15 %, IVA e CPA come per legge e c.u. versato.
Alessandria, 23.9.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 23/09/2025 nella causa n. 410/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. CAMPI DAVIDE Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che: con ricorso depositato in data 24.4.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-001345522 notificatagli dall in data 29.3.2024, con la quale gli è CP_1 stato intimato il pagamento della somma di € 8.632,17, oltre spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa irrogata per la violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983, come modificato dall'art. 23 D.L. 48/2023, conv in L. 85/202, accertata con atto del 13.9.2018 con riferimento all'annualità 2017.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito la decadenza di cui all'art. 14 L. 689/1981, la carenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità della violazione e l'omessa motivazione in merito alla quantificazione della sanzione irrogata.
L'istante ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE - dichiarare nulle e/o inefficaci e comunque annullare l' ordinanza ingiunzione impugnata n. OI
1 RGL n. 410/2024
001345522 (Prot. 0200.12/03/2024.0060420, e emessa dall – Sede di Alessandria, per CP_1 CP_1
i motivi di cui in narrativa con ogni consequenziale provvedimento.
IN VIA DI SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale voglia ridurre al minor importo pari ad una volta e mezza l'importo omesso”.
L si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione avversaria e CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa, di natura documentale, è stata discussa all'odierna udienza ed è così decisa.
Considerato che:
- è fondata l'eccezione relativa alla violazione da parte dell del termine previsto dall'art. CP_1
14, co. 2, L. 689/1981;
- il D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 3, comma 6, ha parzialmente depenalizzato- e trasformato in illecito amministrativo- il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, d.l 12 settembre 1983 n. 463, conv. con modif. in L.
11 novembre 1983 n. 463;
- l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689";
- nella specie, la violazione contestata riguarda l'annualità 2017 (dicembre 2016, gennaio, febbraio, marzo, 2017) e si è verificata pertanto successivamente alla depenalizzazione di cui al D.Lgs. 8/2016 (doc. 1 e 2 ric.);
- l'art. 14 L. 689/1981, contenuto nella Sezione II del Capo I, pacificamente applicabile alla fattispecie oggetto di causa, prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”;
- in caso di mancata contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento - in relazione al quale scatta la decorrenza del termine previsto dall'art. 14 comma 2 della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - va collocato non nel momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità, ma nel momento in cui l'autorità ha acquisito tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione
2 RGL n. 410/2024
segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (cfr. Corte d'appello Torino n. 11/2024);
- l'atto prodromico del 13.9.2018, richiamato nell'ordinanza ingiunzione opposta, indica che
“da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione , che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all le ritenute previdenziali e assistenziali CP_1 operate sulle retribuzioni dei lavoratori”; ebbene, il prospetto allegato fa riferimento ad importi dichiarati mensilmente, tramite , dallo stesso datore di lavoro trattenuti a CP_2 carico dei lavoratori con riferimento alle mensilità dicembre 2016, gennaio, febbraio e marzo 2017; l ha altresì prodotto le attestazioni delle denunce contributive mensili CP_1 relative ai vari periodi, da cui risulta che la società avesse presentato la denuncia relativa a dicembre 2016 il 27.1.2017, la denuncia relativa a gennaio 2017 il 17.2.2017, la denuncia relativa a febbraio 2017 il 27.3.2017 e la denuncia relativa a marzo 2017 il 20.4.2017 (doc.
6 res.); è noto che il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza;
- essendo l in possesso di tutti gli elementi utili per rendersi conto della violazione della CP_1 normativa in materia di versamento delle ritenute previdenziali alla data di presentazione delle singole denunce e non essendo stata allegata nè documentata alcuna ulteriore attività istruttoria, se non una “verifica degli archivi”, si deve ritenere che il predetto termine di 90 giorni sia computabile a partire dalla data di presentazione di ogni singola denuncia;
- anche a voler accogliere la tesi dell , secondo cui dovrebbe attendersi la conclusione CP_1 dell'anno solare e la scadenza per il versamento dei contributi relativi alla mensilità di dicembre, nel mese di gennaio dell'anno successivo, per potersi verificare l'importo omesso nell'anno (siccome la norma sanzionatoria individua la soglia di punibilità penale in “10.000 euro annui”), il termine di 90 giorni decorrerebbe dal 16.1.2018;
- d'altra parte, la difficoltà di contestare l'illecito nel termine di 90 giorni costituisce mero ostacolo materiale a cui il legislatore ha ritenuto di far fronte introducendo una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 14 L. 689/1981 soltanto con riferimento alle omissioni dei versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, relative ai periodi dal 1° gennaio
2023, senza prevedere alcuna applicazione retroattiva della norma (art. 23, co. 2, D.L.
48/2023, conv. in L. 85/2023);
- essendo stato l'atto di accertamento e contestazione dell'addebito notificato in data
20.10.2018 (doc. 3, 4 e 5, res.), deve ritenersi verificata la decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria da parte dell;
CP_1
- l'opposizione va pertanto accolta con annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta;
- resta assorbita ogni altra questione;
3 RGL n. 410/2024
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D.Lgs. 150/2016 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001345522 emessa e notificata dall a CP_1 Pt_1
;
[...]
- condanna parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettario15 %, IVA e CPA come per legge e c.u. versato.
Alessandria, 23.9.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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