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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 4/2025 promossa da:
(C.F. ), nata in [...], l'[...]; Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
ricorrente entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Marinelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02/01/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 23/08/2009 in Terni, che dall'unione è nato il figlio minore , nato a [...] il [...], che, a causa di incomprensioni Persona_1 maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, l'unione si è deteriorata, al punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 26/02/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Terni, in Via Damiano Chiesa n. 3, di proprietà esclusiva della ricorrente, rimane nella disponibilità esclusiva della Parte_1
ricorrente che vi abiterà insieme al figlio minore , in qualità di genitore Persona_1 collocatario, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna, sita in Terni Via Per_1
Damiano Chiesa n. 3; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) a settimane alterne dal sabato dopo la scuola fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna comunque entro le ore 22; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali lunedì e mercoledì (ovvero martedì e giovedì in base agli impegni lavorativi dei genitori) dall'uscita di scuola sino alle ore 21, accordo che verrà preso dai genitori ogni 15 giorni;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
5. verserà a tramite accredito in c/c, entro e non oltre il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 500,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. I coniugi concordano che dalla sottoscrizione del presente atto le spese di natura straordinaria, sia se concertate, sia se obbligatorie, come da protocollo del Tribunale di Terni che costituisce parte integrante del presente ricorso, saranno nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre;
7. I coniugi concordano che sia assegnataria esclusiva degli assegni familiari Parte_1
relativi al figlio Per_1 8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
9. I coniugi, in regime di separazione dei beni, dichiarano di aver definito ogni altra questione economica pendente.
10. i coniugi, in quanto economicamente autosufficienti, reciprocamente rinunciano all'assegno di mantenimento
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale tra e Parte_2 [...]
, coniugi per matrimonio celebrato in Terni in data 23/08/2009, CP_1
prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Terni, al n. 85 parte 1 Uff. 1 anno 2009;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli