Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01131/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01869/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1869 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Morena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. di NO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del silenzio formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dalla ricorrente in data 8.9.2024, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad avere accesso alla documentazione richiesta con tale istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 5.11.2024 e depositato in data 18.11.2024) la ricorrente ha agito per ottenere l’annullamento del silenzio formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dalla stessa in data 8.9.2024, con riferimento ai verbali citati nel provvedimento 45/UPD ed a tutti gli atti, verbali e documenti relativi al procedimento disciplinare instaurato nei confronti della stessa, nonché per l’accertamento del diritto ad avere accesso a tale documentazione.
2. Si è costituita l’A.S.L., la quale ha dedotto di avere inviato la documentazione richiesta a mezzo p.e.c. in data 5.12.2024 (provvedendo altresì al deposito della stessa in giudizio) ed ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Quanto al ritardo nell’evasione dell’istanza di accesso l’A.S.L. ha sostenuto che lo stesso sarebbe stato dovuto alla mole di lavoro gravante sull’ufficio e non alla volontà di ostacolare l’esercizio del diritto di accesso della ricorrente.
3. All’udienza camerale del giorno 10.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, la materia del contendere è ormai pacificamente cessata, non avendo dedotto la ricorrente la mancanza di ulteriori documenti rispetto ai quali risulta ancora necessaria l’ostensione.
5. Le spese di lite vanno compensate in ragione dell’avvenuta ostensione da parte dell’A.S.L. della documentazione richiesta, ad eccezione del contributo unificato versato, il quale deve essere rimborsato dall’A.S.L. alla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di NO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, che deve essere rimborsato dall’A.S.L. alla ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e degli altri dati idonei ad identificare la stessa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.