TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14726/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 14726/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. Ceccanti Massimo che la rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio degli avv.ti Laura Argentieri, Natalia Caramellino e Federica CP_1
Finello, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
come da verbale di udienza del 5.2.2025):
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 21/08/2024 chiedeva al Tribunale disporsi Parte_1 l'affidamento del minore alla madre, con residenza presso l'abitazione della medesima, Per_1 un regime di vista padre-figlio secondo quanto indicato in atti e un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di E 350 al mese. Con memoria difensiva depositata il 30.12.2024 si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente e residenza del medesimo presso l'abitazione della madre, un regime di vista padre-figlio secando il calendario indicato in atti ed un contributo a proprio carico per il suo mantenimento di E 150 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, dichiarando di rinunciare alla quota di sua spettanza relativa all'assegno unico in favore della controparte.
All'udienza in data 5.02.2025 avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e venivano sentite. Le stesse raggiungevano un accordo a definizione della vertenza nei termini di cui al verbale di udienza.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e, all'esito, il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione
***
Il Collegio ritiene che l'accordo delle parti possa essere recepito siccome non contrario all'interesse del minore.
Per quanto concerne il regime di visita padre-figlio, si evidenzia che esso risulta già in parte praticato dalle parti come da precedenti accordi delle parti e autorizzazioni del GIP di Torino (cfr. docc. 3, 4 e 5 comparsa di costituzione).
Si dispone, pertanto, in questa sede in conformità al calendario di visita concordato dalle parti purchè compatibilmente con le esigenze di cautela penale e fatte perciò salve eventuali restrizioni di carattere penale.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti in conformità al raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti ed in conformità allo stesso, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con residenza e dimora presso la madre;
DISPONE che il padre, tenuto conto delle esigenze del minore, possa vederlo e tenerlo con sé, secondo le seguenti modalità, salve diverse e più ampie intese tra le parti e fatte salve in ogni caso eventuali restrizioni di carattere penale:
− il secondo e il quarto fine settimana del mese nella seguente modalità: il padre preleverà il minore presso l'abitazione della madre sita in Torino, via Silvestro Lega 21, il sabato mattina alle ore 10 circa ed ivi lo riaccompagnerà, alle ore 18-19 della domenica sera;
− nel periodo estivo, coincidente con il periodo di chiusura estiva delle scuole, compatibilmente con le ferie concesse o con gli impegni lavorativi di ciascun genitore, trascorrerà Per_1 due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, a scelta nei mesi di giugno, luglio o agosto, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore e fatti salvi migliorativi accordi dei genitori nell'interesse del minore;
− i genitori dovranno comunicarsi vicendevolmente, entro il 31 maggio (tramite mail, con ricevuta lettura e/o raccomandata) di ciascun anno il periodo che trascorreranno con il minore;
− i genitori dovranno altresì comunicare l'eventuale luogo di villeggiatura (tramite mail, con ricevuta lettura e/o raccomandata), in cui si recheranno con il minore e si adopereranno affinché il figlio sia raggiungibile e reperibile telefonicamente;
− durante le vacanze Natalizie trascorrerà la Vigilia di Natale (24 dicembre) con la Per_1 mamma ed il giorno di Natale (25 dicembre) con il papà ad anni alterni, salvo migliorativi accordi e sempre tenuto conto del desiderio del minore;
− ad anni alterni trascorrerà la vigilia di Capodanno (31 dicembre) e il giorno di Per_1
Capodanno (1° gennaio) con lo stesso genitore;
− nei restanti giorni di vacanza natalizia verrà applicato il calendario del regime di visite come sopra indicato;
− durante le festività Pasquali trascorrerà, alternando di anno in anno, il giorno di Per_1 Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
− le restanti festività civili e religiose e/o ponti verranno concordati di volta in volta tra i genitori (tramite mail, con ricevuta lettura e/o raccomandata);
− trascorrerà la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per Per_1
i compleanni dei genitori;
DISPONE che il padre corrisponda a titolo di contributo al mantenimento del figlio, a far data dalla domanda giudiziale, l'importo di euro 200,00 al mese, importo rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre, sig.ra
; Parte_1
DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al PM-sede (dr. / dr. . Per_2 Per_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 14726/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. Ceccanti Massimo che la rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio degli avv.ti Laura Argentieri, Natalia Caramellino e Federica CP_1
Finello, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
come da verbale di udienza del 5.2.2025):
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 21/08/2024 chiedeva al Tribunale disporsi Parte_1 l'affidamento del minore alla madre, con residenza presso l'abitazione della medesima, Per_1 un regime di vista padre-figlio secondo quanto indicato in atti e un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di E 350 al mese. Con memoria difensiva depositata il 30.12.2024 si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente e residenza del medesimo presso l'abitazione della madre, un regime di vista padre-figlio secando il calendario indicato in atti ed un contributo a proprio carico per il suo mantenimento di E 150 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, dichiarando di rinunciare alla quota di sua spettanza relativa all'assegno unico in favore della controparte.
All'udienza in data 5.02.2025 avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e venivano sentite. Le stesse raggiungevano un accordo a definizione della vertenza nei termini di cui al verbale di udienza.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e, all'esito, il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione
***
Il Collegio ritiene che l'accordo delle parti possa essere recepito siccome non contrario all'interesse del minore.
Per quanto concerne il regime di visita padre-figlio, si evidenzia che esso risulta già in parte praticato dalle parti come da precedenti accordi delle parti e autorizzazioni del GIP di Torino (cfr. docc. 3, 4 e 5 comparsa di costituzione).
Si dispone, pertanto, in questa sede in conformità al calendario di visita concordato dalle parti purchè compatibilmente con le esigenze di cautela penale e fatte perciò salve eventuali restrizioni di carattere penale.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti in conformità al raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti ed in conformità allo stesso, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con residenza e dimora presso la madre;
DISPONE che il padre, tenuto conto delle esigenze del minore, possa vederlo e tenerlo con sé, secondo le seguenti modalità, salve diverse e più ampie intese tra le parti e fatte salve in ogni caso eventuali restrizioni di carattere penale:
− il secondo e il quarto fine settimana del mese nella seguente modalità: il padre preleverà il minore presso l'abitazione della madre sita in Torino, via Silvestro Lega 21, il sabato mattina alle ore 10 circa ed ivi lo riaccompagnerà, alle ore 18-19 della domenica sera;
− nel periodo estivo, coincidente con il periodo di chiusura estiva delle scuole, compatibilmente con le ferie concesse o con gli impegni lavorativi di ciascun genitore, trascorrerà Per_1 due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, a scelta nei mesi di giugno, luglio o agosto, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore e fatti salvi migliorativi accordi dei genitori nell'interesse del minore;
− i genitori dovranno comunicarsi vicendevolmente, entro il 31 maggio (tramite mail, con ricevuta lettura e/o raccomandata) di ciascun anno il periodo che trascorreranno con il minore;
− i genitori dovranno altresì comunicare l'eventuale luogo di villeggiatura (tramite mail, con ricevuta lettura e/o raccomandata), in cui si recheranno con il minore e si adopereranno affinché il figlio sia raggiungibile e reperibile telefonicamente;
− durante le vacanze Natalizie trascorrerà la Vigilia di Natale (24 dicembre) con la Per_1 mamma ed il giorno di Natale (25 dicembre) con il papà ad anni alterni, salvo migliorativi accordi e sempre tenuto conto del desiderio del minore;
− ad anni alterni trascorrerà la vigilia di Capodanno (31 dicembre) e il giorno di Per_1
Capodanno (1° gennaio) con lo stesso genitore;
− nei restanti giorni di vacanza natalizia verrà applicato il calendario del regime di visite come sopra indicato;
− durante le festività Pasquali trascorrerà, alternando di anno in anno, il giorno di Per_1 Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
− le restanti festività civili e religiose e/o ponti verranno concordati di volta in volta tra i genitori (tramite mail, con ricevuta lettura e/o raccomandata);
− trascorrerà la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per Per_1
i compleanni dei genitori;
DISPONE che il padre corrisponda a titolo di contributo al mantenimento del figlio, a far data dalla domanda giudiziale, l'importo di euro 200,00 al mese, importo rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre, sig.ra
; Parte_1
DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al PM-sede (dr. / dr. . Per_2 Per_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.