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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/11/2025, n. 4276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4276 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice,
Avv. Testini Giovanna Lucia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza, iscritta al nr.14074/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
e in proprio e nella qualità di eredi di rappresentati e Parte_1 Parte_2 Persona_1 difesi dall' avv. Nicola Maria Emanuele De Leonardis, come da procura allegata alla comparsa del
11.1.2024 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Alberobello in Via Luigi Tinelli n.21, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
- RI -
CONTRO
e coniugi;
e , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 coniugi;
rappresentati e difesi come da procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv.
RO M. IS presso il cui studio in Alberobello a Via Gorizia n. 7, sono elettivamente domiciliati con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
- Convenuti -
OGGETTO: Risarcimento danni responsabilità extracontrattuale
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 21.9.2018, adiva il Tribunale di Bari per ivi sentir Persona_1 accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare che la responsabilità per i danni lamentati al locale di proprietà dell'attore proviene dalle porzioni di immobili in proprietà dei convenuti ed indi sussiste in capo agli stessi e, per l'effetto, condannarli al pagamento, o in via solidale tra loro ovvero secondo le rispettive quote di proprietà e responsabilità, al risarcimento, in favore del sig. di tutti i danni subiti e subendi nella misura complessiva di Euro Persona_1
4.450,00 o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa che a mezzo ctu; 2) Vittoria di spese del giudizio, competenze professionali comprese, oltre alle spese della procedura di mediazione esperita ed a quella della consulenza di parte.
L'attore, , esponeva: Persona_1
- di essere proprietario dell'immobile sito in Alberobello alla via G. Falcone n.11 oltre che del garage posto al piano seminterrato;
che per via delle infiltrazioni e percolamenti d'acqua provenienti dalle porzioni di immobile ad esso sovrapposte erano stati causati danni sia al soffitto che alle pareti verticali dell'immobile reso inagibile;
- di avere rivolto richieste risarcitorie e riparatorie ai comproprietari degli immobili sovrastanti;
- di essere stata convocata l'assemblea del 16.09.2017 e assunto l'impegno di porre rimedio a quanto verificatosi senza essere seguito né dal ripristino dello stato dei luoghi né dal risarcimento.
Si costituivano i convenuti con comparsa di costituzione e risposta del 15/01/2029 i quali impugnavano ogni avverso dedotto concludevano chiedendo di: 1) in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per materia del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente con vittoria di spese e competenze in distrazione; 2) nel merito rigettare in toto la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto; 3) Condannare in ogni caso l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Deducevano che andava escluso il nesso di causalità tra i danni lamentati e la collocazione di ciascuna delle unità immobiliari di essi convenuti;
che questi avevano sempre eseguito opere di manutenzione;
che, pur ritenendo la preesistenza temporale delle infiltrazioni, i convenuti si erano resi disponibili a partecipare alle spese.
Espletata la consulenza di ufficio, la causa è stata rinviata all' udienza del 11.4.2025 per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Nominato il CTU, nella persona dell'Ing. concessi i termini per la comunicazione Persona_2 della relazione;
per le osservazioni alla relazione, è stata depositata la relazione definitiva.
Con le riserve che si indicheranno di seguito ai fini della decisone del presente giudizio, l'elaborato peritale è risultato l'unico atto utile quanto alla descrizione dello stato dei luoghi, alla quantificazione dei danni, alla possibile individuazione delle cause dei fenomeni infiltrativi.
Il CTU ha testualmente concluso”... Con riferimento alle responsabilità dei convenuti, nella genesi delle doglianze lamentate da parte attrice, appare preponderante ma non esclusivo il contributo causale imputabile ai Sigg. -Sumerano proprietari del sub. 12 sul quale insiste la fioriera CP_1 oggetto di intervento di ripristino del manto impermeabilizzante”. Ha poi descritto le opere da eseguire ed i costi quantificati in €. 2.500,00. Ed ancora “ dall'analisi visiva dello stato dei luoghi sopra descritto, si è constatata l'effettiva sussistenza di quanto residua da originario fenomeno infiltrativo distribuito nel vano interrato. Al momento del sopralluogo non erano in atto fenomeni infiltrativi, né le pareti risultavano al tatto imbibite di acqua. Ciò verosimilmente porta a concludere che le cause che originarono il fenomeno infiltrativo sono apparentemente state eliminate. Appare inoltre fuori dubbio che la genesi del fenomeno abbia avuto origine dal piano di copertura sovrastante, oggetto di ristagni di acqua e interessato nel tempo da interventi di manutenzione”.
Ha eseguito i rilievi metrici e fotografici nonché il rilievo termografico nei locali oggetto di causa identificando sia l'immobile come ubicato al piano seminterrato del fabbricato per civili abitazioni, sito nel Comune di Alberobello, alla via G. Falcone n.11 sia gli identificativi catastali sub 19 e sub
20 rispettivamente destinati a deposito e ad autorimessa sia la circostanza di essere stati fusi le parti originariamente costituenti due unità immobiliari distinte tra loro. Ha quindi proceduto alla disamina degli ambienti esterni e sovrastanti osservando il corretto scolo delle acque meteoriche dal pianerottolo esterno attraverso la griglia;
il corretto deflusso delle acque provenienti e convogliate dal pluviale;
la semplice e parziale sovrapposizione degli ambienti esterni.
Dall'udienza del 16.09.2022 la causa è stata rinviata per più udienze per tentare la conciliazione ed avere chiarimenti dal CTU, prestati all'udienza del 10 marzo 2023, in cui ha esplicitato che il
“preponderante ma non esclusivo contributo causale” andava valutato come “responsabilità superiore al 50%.”
Pertanto, non può desumere con certezza la responsabilità di ciascuno dei convenuti se non una responsabilità interna ( eventualmente e possibilmente nella misura del 60% per i convenuti coniugi e al 40% per i coniugi ). Controparte_5 Controparte_6
La CTU, mezzo istruttorio necessario per il giudicante, è diventatofondamentale ai fini del decidere.
Ebbene si rammenta che la consulenza di ufficio non può supplire all'onere probatorio né alle carenze probatorie di una parte e né assumere carattere esplorativo. Per giurisprudenza costante “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886) . Invece nella presente causa gli attori hanno inteso provare a mezzo della consulenza i fatti non acquisiti nel processo per cui non si possono definire perché non provate le responsabilità.
Quanto al tipo di responsabilità essa va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. La Suprema Corte ha sostenuto costantemente che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tale da consentire di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo. Il soggetto responsabile, pertanto, risulta essere individuato nel soggetto che esercita un potere di controllo sulla res, da cui consegue un correlato obbligo di custodia. La norma trova applicazione anche nel regime del condominio degli edifici dove l'ente o i singoli condomini( se la responsabilità è da imputare esclusivamente agli stessi), in veste di custode dei beni e dei servizi comuni, sono obbligati ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo conseguentemente dei danni da queste cagionati sia a terzi che agli stessi condomini.
La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede, comunque, l'allegazione e la prova del rapporto causale tra il danno e la violazione degli specifici obblighi di custodia e di controllo dello stato di conservazione e di efficienza delle strutture, che gravano sul proprietario. L'attore, in buona sostanza, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, ossia deve dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 4279/08; 20427/08; 5910/11).
Il convenuto ha l'onere di dimostrare l'intervento del caso fortuito che lo avrebbe esonerato da responsabilità.
All'udienza del 27.06.2023 veniva formulata, alla luce della scarna attività istruttoria e dell'esito della
CTU, la proposta conciliativa di : "1) Corresponsione della somma di € 3.000,00 da parte dei convenuti in favore dell'attore... con rinuncia agli interessi legali;
2) La somma di € 3.000,00 si intende comprensiva di partecipazione alle spese legali in favore dell'attore; 3) Pagamento dei compensi liquidati in favore del CTU nella misura del 50% dedotto l'acconto versato da parte convenuta;
4) Rinuncia a qualsiasi richiesta ed eccezione fondata sul presente giudizio".
La proposta era migliorativa rispetto a quanto prospettato dai convenuti che accettavano la stessa.
Va rammentato: che le proposte conciliative possono essere emendate in rapporto alle posizioni difensive;
che parte attorea avrebbe dovuto anziché eseguire un calcolo matematico e rifiutare la proposta formulare in udienza e/o a controparte una sua proposta transattiva provare, a pena di rigetto della domanda, la sua fondatezza. Le parti infatti sono obbligate a prendere in seria considerazione la proposta del giudice e non a rifiutarla ingiustificatamente potendo essere assoggettati a sanzioni ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Orbene parte attrice non ha documentato lo stato iniziale dell'immobile, prima delle infiltrazioni, per poter valutare stato di conservazione, i danni, l'entità, la quantificazione, l'esistenza di concause, la realizzazione dei vani sottomessi e la loro destinazione urbanistica. Allo stato quindi può ritenersi di liquidare il danno in via equitativa nella misura di €. 1.250,00.
Non va sottaciuto che, a loro volta, i convenuti non hanno partecipato alla mediazione ma che alla data del 16.09.2017 in cui si era tenuta l'assemblea non avevano piena conoscenza di cause e costi.
Alla luce di dette considerazioni si formulava la proposta.
Quanto alla liquidazione delle spese processuali, ridotte del 30% ex art. 4,co 7, DM n.147/2022 sia per la condotta ostativa sia per non essere stati affrontate specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, in €. 1.786,40 (fase studio €. 425,00; fase introduttiva €. 425,00; fase istruttoria €. 851,00; fase decisionale €.851,00 così complessivamente €. 2.552,00).
Pur ricorrendo l'equivalenza di quanto proposto ex art. 185 bis c.p.c. si ritiene di non condannare parte attrice al pagamento alle spese processuali ex art. 91 c.p.c.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nella causa civile iscritta al nr.14074/2018 RG, in parziale accoglimento della domanda proposta da e in proprio e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
così provvede: Per_1
- accoglie parzialmente la domanda proposta di parte attrice;
- dichiara la responsabilità dei convenuti, coniugi, e in Controparte_5 Controparte_6 ordine ai danni lamentati e, per l'effetto, li condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Pt_2 della somma di €. 1.250,00 oltre gli interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo;
[...]
- condanna i convenuti, coniugi, e al pagamento della Controparte_5 Controparte_6 somma di €.1786,40, in favore dell'avv. Nicola Maria Emanuele De Leonardis dichiaratosi antistatario, oltre €.156,80 per spese borsuali, nonché di €.284,00 per la fase di attivazione della mediazione, oltre le spese forfetarie al 15%; IVA e Cassa come per legge;
- Pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% le spese di CTU come liquidate.
Bari, 19.11.2025
Il Giudice
Avv. Testini Giovanna Lucia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice,
Avv. Testini Giovanna Lucia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza, iscritta al nr.14074/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
e in proprio e nella qualità di eredi di rappresentati e Parte_1 Parte_2 Persona_1 difesi dall' avv. Nicola Maria Emanuele De Leonardis, come da procura allegata alla comparsa del
11.1.2024 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Alberobello in Via Luigi Tinelli n.21, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
- RI -
CONTRO
e coniugi;
e , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 coniugi;
rappresentati e difesi come da procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv.
RO M. IS presso il cui studio in Alberobello a Via Gorizia n. 7, sono elettivamente domiciliati con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
- Convenuti -
OGGETTO: Risarcimento danni responsabilità extracontrattuale
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 21.9.2018, adiva il Tribunale di Bari per ivi sentir Persona_1 accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare che la responsabilità per i danni lamentati al locale di proprietà dell'attore proviene dalle porzioni di immobili in proprietà dei convenuti ed indi sussiste in capo agli stessi e, per l'effetto, condannarli al pagamento, o in via solidale tra loro ovvero secondo le rispettive quote di proprietà e responsabilità, al risarcimento, in favore del sig. di tutti i danni subiti e subendi nella misura complessiva di Euro Persona_1
4.450,00 o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa che a mezzo ctu; 2) Vittoria di spese del giudizio, competenze professionali comprese, oltre alle spese della procedura di mediazione esperita ed a quella della consulenza di parte.
L'attore, , esponeva: Persona_1
- di essere proprietario dell'immobile sito in Alberobello alla via G. Falcone n.11 oltre che del garage posto al piano seminterrato;
che per via delle infiltrazioni e percolamenti d'acqua provenienti dalle porzioni di immobile ad esso sovrapposte erano stati causati danni sia al soffitto che alle pareti verticali dell'immobile reso inagibile;
- di avere rivolto richieste risarcitorie e riparatorie ai comproprietari degli immobili sovrastanti;
- di essere stata convocata l'assemblea del 16.09.2017 e assunto l'impegno di porre rimedio a quanto verificatosi senza essere seguito né dal ripristino dello stato dei luoghi né dal risarcimento.
Si costituivano i convenuti con comparsa di costituzione e risposta del 15/01/2029 i quali impugnavano ogni avverso dedotto concludevano chiedendo di: 1) in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per materia del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente con vittoria di spese e competenze in distrazione; 2) nel merito rigettare in toto la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto; 3) Condannare in ogni caso l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Deducevano che andava escluso il nesso di causalità tra i danni lamentati e la collocazione di ciascuna delle unità immobiliari di essi convenuti;
che questi avevano sempre eseguito opere di manutenzione;
che, pur ritenendo la preesistenza temporale delle infiltrazioni, i convenuti si erano resi disponibili a partecipare alle spese.
Espletata la consulenza di ufficio, la causa è stata rinviata all' udienza del 11.4.2025 per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Nominato il CTU, nella persona dell'Ing. concessi i termini per la comunicazione Persona_2 della relazione;
per le osservazioni alla relazione, è stata depositata la relazione definitiva.
Con le riserve che si indicheranno di seguito ai fini della decisone del presente giudizio, l'elaborato peritale è risultato l'unico atto utile quanto alla descrizione dello stato dei luoghi, alla quantificazione dei danni, alla possibile individuazione delle cause dei fenomeni infiltrativi.
Il CTU ha testualmente concluso”... Con riferimento alle responsabilità dei convenuti, nella genesi delle doglianze lamentate da parte attrice, appare preponderante ma non esclusivo il contributo causale imputabile ai Sigg. -Sumerano proprietari del sub. 12 sul quale insiste la fioriera CP_1 oggetto di intervento di ripristino del manto impermeabilizzante”. Ha poi descritto le opere da eseguire ed i costi quantificati in €. 2.500,00. Ed ancora “ dall'analisi visiva dello stato dei luoghi sopra descritto, si è constatata l'effettiva sussistenza di quanto residua da originario fenomeno infiltrativo distribuito nel vano interrato. Al momento del sopralluogo non erano in atto fenomeni infiltrativi, né le pareti risultavano al tatto imbibite di acqua. Ciò verosimilmente porta a concludere che le cause che originarono il fenomeno infiltrativo sono apparentemente state eliminate. Appare inoltre fuori dubbio che la genesi del fenomeno abbia avuto origine dal piano di copertura sovrastante, oggetto di ristagni di acqua e interessato nel tempo da interventi di manutenzione”.
Ha eseguito i rilievi metrici e fotografici nonché il rilievo termografico nei locali oggetto di causa identificando sia l'immobile come ubicato al piano seminterrato del fabbricato per civili abitazioni, sito nel Comune di Alberobello, alla via G. Falcone n.11 sia gli identificativi catastali sub 19 e sub
20 rispettivamente destinati a deposito e ad autorimessa sia la circostanza di essere stati fusi le parti originariamente costituenti due unità immobiliari distinte tra loro. Ha quindi proceduto alla disamina degli ambienti esterni e sovrastanti osservando il corretto scolo delle acque meteoriche dal pianerottolo esterno attraverso la griglia;
il corretto deflusso delle acque provenienti e convogliate dal pluviale;
la semplice e parziale sovrapposizione degli ambienti esterni.
Dall'udienza del 16.09.2022 la causa è stata rinviata per più udienze per tentare la conciliazione ed avere chiarimenti dal CTU, prestati all'udienza del 10 marzo 2023, in cui ha esplicitato che il
“preponderante ma non esclusivo contributo causale” andava valutato come “responsabilità superiore al 50%.”
Pertanto, non può desumere con certezza la responsabilità di ciascuno dei convenuti se non una responsabilità interna ( eventualmente e possibilmente nella misura del 60% per i convenuti coniugi e al 40% per i coniugi ). Controparte_5 Controparte_6
La CTU, mezzo istruttorio necessario per il giudicante, è diventatofondamentale ai fini del decidere.
Ebbene si rammenta che la consulenza di ufficio non può supplire all'onere probatorio né alle carenze probatorie di una parte e né assumere carattere esplorativo. Per giurisprudenza costante “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886) . Invece nella presente causa gli attori hanno inteso provare a mezzo della consulenza i fatti non acquisiti nel processo per cui non si possono definire perché non provate le responsabilità.
Quanto al tipo di responsabilità essa va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. La Suprema Corte ha sostenuto costantemente che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tale da consentire di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo. Il soggetto responsabile, pertanto, risulta essere individuato nel soggetto che esercita un potere di controllo sulla res, da cui consegue un correlato obbligo di custodia. La norma trova applicazione anche nel regime del condominio degli edifici dove l'ente o i singoli condomini( se la responsabilità è da imputare esclusivamente agli stessi), in veste di custode dei beni e dei servizi comuni, sono obbligati ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo conseguentemente dei danni da queste cagionati sia a terzi che agli stessi condomini.
La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede, comunque, l'allegazione e la prova del rapporto causale tra il danno e la violazione degli specifici obblighi di custodia e di controllo dello stato di conservazione e di efficienza delle strutture, che gravano sul proprietario. L'attore, in buona sostanza, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, ossia deve dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 4279/08; 20427/08; 5910/11).
Il convenuto ha l'onere di dimostrare l'intervento del caso fortuito che lo avrebbe esonerato da responsabilità.
All'udienza del 27.06.2023 veniva formulata, alla luce della scarna attività istruttoria e dell'esito della
CTU, la proposta conciliativa di : "1) Corresponsione della somma di € 3.000,00 da parte dei convenuti in favore dell'attore... con rinuncia agli interessi legali;
2) La somma di € 3.000,00 si intende comprensiva di partecipazione alle spese legali in favore dell'attore; 3) Pagamento dei compensi liquidati in favore del CTU nella misura del 50% dedotto l'acconto versato da parte convenuta;
4) Rinuncia a qualsiasi richiesta ed eccezione fondata sul presente giudizio".
La proposta era migliorativa rispetto a quanto prospettato dai convenuti che accettavano la stessa.
Va rammentato: che le proposte conciliative possono essere emendate in rapporto alle posizioni difensive;
che parte attorea avrebbe dovuto anziché eseguire un calcolo matematico e rifiutare la proposta formulare in udienza e/o a controparte una sua proposta transattiva provare, a pena di rigetto della domanda, la sua fondatezza. Le parti infatti sono obbligate a prendere in seria considerazione la proposta del giudice e non a rifiutarla ingiustificatamente potendo essere assoggettati a sanzioni ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Orbene parte attrice non ha documentato lo stato iniziale dell'immobile, prima delle infiltrazioni, per poter valutare stato di conservazione, i danni, l'entità, la quantificazione, l'esistenza di concause, la realizzazione dei vani sottomessi e la loro destinazione urbanistica. Allo stato quindi può ritenersi di liquidare il danno in via equitativa nella misura di €. 1.250,00.
Non va sottaciuto che, a loro volta, i convenuti non hanno partecipato alla mediazione ma che alla data del 16.09.2017 in cui si era tenuta l'assemblea non avevano piena conoscenza di cause e costi.
Alla luce di dette considerazioni si formulava la proposta.
Quanto alla liquidazione delle spese processuali, ridotte del 30% ex art. 4,co 7, DM n.147/2022 sia per la condotta ostativa sia per non essere stati affrontate specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, in €. 1.786,40 (fase studio €. 425,00; fase introduttiva €. 425,00; fase istruttoria €. 851,00; fase decisionale €.851,00 così complessivamente €. 2.552,00).
Pur ricorrendo l'equivalenza di quanto proposto ex art. 185 bis c.p.c. si ritiene di non condannare parte attrice al pagamento alle spese processuali ex art. 91 c.p.c.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nella causa civile iscritta al nr.14074/2018 RG, in parziale accoglimento della domanda proposta da e in proprio e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
così provvede: Per_1
- accoglie parzialmente la domanda proposta di parte attrice;
- dichiara la responsabilità dei convenuti, coniugi, e in Controparte_5 Controparte_6 ordine ai danni lamentati e, per l'effetto, li condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Pt_2 della somma di €. 1.250,00 oltre gli interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo;
[...]
- condanna i convenuti, coniugi, e al pagamento della Controparte_5 Controparte_6 somma di €.1786,40, in favore dell'avv. Nicola Maria Emanuele De Leonardis dichiaratosi antistatario, oltre €.156,80 per spese borsuali, nonché di €.284,00 per la fase di attivazione della mediazione, oltre le spese forfetarie al 15%; IVA e Cassa come per legge;
- Pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% le spese di CTU come liquidate.
Bari, 19.11.2025
Il Giudice
Avv. Testini Giovanna Lucia