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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2025, n. 21866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21866 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da IA OS NA CO - Presidente - Sent. n. sez. 342/2025 EN IT LA SC UP - 13/03/2025 RE ES R.G.N. 42595/2024 RL EN NN AN - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: LI LI nato a [...] il [...] inoltre: Comune di Montecatini Terme avverso la sentenza del 08/07/2024 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NN AN;
uditi: il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Gaspare Sturzo che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
l'avvocato Marilena Viciconte che, nell’interesse della parte civile Comune di Montecatini Terme, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e ha depositato nota spese e conclusioni;
l'avvocato Luca Bechini che, nell’interesse dell'imputato si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento di esso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21866 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 13/03/2025 2 1. Con sentenza in data 8 luglio 2024 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del 19 settembre 2017 del Tribunale di Pistoia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LI LI (che aveva interposto appello) per il delitto di soppressione di atto vero, perché estinto per prescrizione, rideterminando il trattamento sanzionatorio (segnatamente, in quattro anni di reclusione, sostituendo l’interdizione temporanea dai pubblici uffici all’interdizione perpetua); e ha confermato nel resto la prima decisione che aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto aggravato di falso ideologico del pubblico ufficiale in attio pubblico, con le conseguenti statuizioni civili. In particolare, lo LI è stato ritenuto responsabile, in concorso anche con LO NT, del falso ideologico commesso da CE CO e IE GN (pubblici ufficiali componenti di una commissione di gara del Comune di Montecatini Terme), attestando nel relativo verbale (atto pubblico dotato di fede privilegiata) che era stata presentata un’offerta da parte della Giubileo s.r.l. diversa da quella regolarmente presentata. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando sei motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), cui ha premesso una ricostruzione della vicenda processuale. 2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione dell’art. 429, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., e segnatamente la nullità del decreto di fissazione dell’udienza del 9 dicembre 2014 (per quel che ormai rileva) in relazione alla residua imputazione, in quanto la richiesta di rinvio a giudizio (come già l’avviso di conclusione delle indagini) faceva riferimento a un allegato A in cui non è indicato in nessun modo l’imputato; ragion per cui il suo fatto e le circostanze aggravanti a lui contestate non sarebbero stati indicati in forma chiara e precisa (atteso che lo LI è stato ritenuto amministrare di fatto di una società, oltre che senza prova, senza che ciò sia stato oggetto di contestazione). La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di nullità, condividendo la motivazione del Tribunale (secondo cui l’allegato A avrebbe dovuto riferirsi solo a quelli, tra i coimputati, in esso contemplati). Inoltre, sarebbe stata accolta solo parzialmente l’eccezione di prescrizione pure sollevata con l’atto di appello. 2.2. Con il secondo motivo sono stati assunti la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello ha attribuito allo LI la qualità di amministratore di fatto della Giubileo s.r.l., sulla scorta di un’inversione dell’onere della prova e per il tramite di generici richiami all’istruttoria, constando piuttosto che tale qualità sarebbe stata ricavata «solo da cinque telefonate intercettate, della durata di pochi secondi, che non fugano i dubbi sul raggiungimento della prova» di tale qualifica. 2.3. Con il terzo motivo è stata addotta la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità in quanto erroneamente sarebbe stata rigettata l’eccezione difensiva con cui si è denunciata la tardiva iscrizione delle persone sottoposte a indagini nel registro di cui all’art. 3 335 cod. proc. pen., da compiersi «immediatamente» (come chiarito dal comma 1 della norma appena citata): il parametro dell’immediatezza dovrebbe interpretarsi con ragionevolezza e, dunque, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia non avrebbe dovuto attendere mesi per dare corso alle iscrizioni;
ed erroneamente già il G.u.p. avrebbe negato rilievo sotto tale profilo al momento in cui è stata ricevuta l’informativa della polizia giudiziaria. Ne conseguirebbe che molti atti di indagine sono stati compiuti dopo il termine di cui all’art. 407, comma 3, cod. proc. pen. e sarebbero inutilizzabili: in particolare, sarebbero inutilizzabili le intercettazioni telefoniche relative a LO NT (iscritto il 28 maggio 2003, ossia dopo le captazioni) e CE CC (iscritto il 26 maggio 2003, in epoca di molto successiva al fatto) e, segnatamente, quelle nn. 350, 351, 352, 354 del 21 novembre 2002 su cui si fonderebbe la decisione impugnata. 2.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 63, comma 4, 99, 157 e 162 cod. pen. e il vizio di motivazione, adducendo la prescrizione del reato anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata e l’erroneità del calcolo compiuto dalla Corte di appello. In particolare: - nel caso di specie, la recidiva contestata allo LI è quella prevista dall’art. 99, comma 2, cod. pen. e, tenuto conto del (il 22 novembre 2002), dovrebbe applicarsi la disciplina più favorevole e comunque dovrebbero interpretarsi le disposizioni modificate dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251; - pertanto, il computo corretto condurrebbe ad escludere dal computo del termine necessario alla prescrizione del reato aggravato di cui all’art. 476, comma 2, cod. pen. l’aumento 63, comma 4, cod. pen. (da considerarsi solo per la determinazione della pena); e, anche a voler considerare l’aumento per l’interruzione ( 161, comma 2, cod. pen.) nella misura di due terzi (in ragione della recidiva 99, comma 4, cod. pen. e non della metà per la recidiva 99, comma 2, cod. pen.) e tenendo conto di 107 giorni di sospensione, la prescrizione sarebbe maturata il giorno 8 ottobre 2019; - in alternativa, l’aumento 63, comma 4, cod. pen., al fine della prescrizione, avrebbe dovuto essere considerato nella misura di 1/7 (ossia in proporzione all’aumento della pena nella specie irrogato per la recidiva); quindi, pur considerando l’interruzione e la sospensione, il reato si sarebbe prescritto il 26 marzo 2022. D’altra parte, il computo della recidiva sia ai fini della determinazione del termine di prescrizione sia per la commisurazione della pena da irrogare sarebbe in contrasto con il divieto di . E, in ogni caso, la Corte di merito avrebbe dovuto esplicitare la motivazione a sostegno dell’aumento per la recidiva, per il computo della prescrizione, nella misura massima (che non può operare automaticamente). 2.5. Con il quinto motivo sono stati prospettati la violazione dell’art. 476, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, che si sarebbe fondata sui soli dialoghi oggetto di captazione (di cui si è eccepita l’inutilizzabilità), 4 peraltro non dimostrativi della fondatezza dell’assunto accusatorio, in assenza di altri elementi atti a costituirne riscontro. Le argomentazioni spese della Corte di appello (la quale ha ritenuto, alla luce delle conversazioni che, dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte, lo LI era stato informato che la Giubileo s.r.l. non si era aggiudicata la gara;
e ciò quantunque tale conclusione non possa trarsi con chiarezza da esse, inidonee pure a dimostrare la soppressione dell’atto contenente l’offerta tempestivamente presentata dalla Giubileo s.r.l.) avrebbero trovato smentita negli elementi acquisiti (che non proverebbero, anche sulla scorta dei tabulati telefonici, alcun contatto tra LI e GN), i quali anzi proverebbero il contrario (in particolare, le deposizioni del coimputato CO, dei testi Ascareggi, ER, CC) ed escluderebbero che – dopo la presentazione delle buste contenenti le offerte – fosse possibile sostituire la documentazione. Dunque, in difetto della prova della soppressione dell’originaria offerta, i dialoghi avrebbero ragionevolmente fatto riferimento a un’offerta regolarmente avanzata e a dubbi sull’esito della gara (e segnatamente a un equivoco tra LA e LI); e la Corte distrettuale avrebbe erroneamente riportato quanto riferito dal teste CO (che avrebbe soltanto dichiarato, comprensibilmente, di non ricordare se si fosse recato nell’ufficio per firmare nuovamente il «verbalino» della gara – evenienza esclusa dall’Ascareggi, corroborato dai testi CC e ER – ovvero per la firma del «verbale definitivo»). Inoltre, il Giudice di secondo grado avrebbe ignorato gli ulteriori dati che dimostrerebbero che l’offerta originaria non è stata sostituita (in particolare, l’impossibilità che a sostituirla sia stato il GN;
e il fatto che i dialoghi intercettati siano stati intrattenuti quando la gara era conclusa e che nessuno abbia riferito di aver visto LI o altro soggetto riconducibile alla Giubileo s.r.l. in sede di gara o presso l’ufficio contratti dopo la celebrazione di essa). 2.6. Con il sesto motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 476, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione come atto pubblico dotato di fede privilegiata (in conformità ai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità) del «verbalino» o «scheda di gara» che, in conformità a quanto previsto dalla giurisprudenza amministrativa, conteneva solo la verbalizzazione sintetica delle operazioni, ossia degli appunti, da trasfondere poi (in forma più estesa e completa) nel «verbale ufficiale» (come riferito dalla teste ER e ammesso dalla stessa sentenza impugnata, che definisce «una specie di “brutta copia” l’atto così non escludendo che in esso potessero essere contenuti degli errori, anche di calcolo). Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo è inammissibile poiché manifestamente infondato e generico. Il capo di imputazione – per quel che qui rileva – descrive in forma chiara la condotta attribuita anche al ricorrente, ascrivendogli il concorso, tra gli altri, con CO e GN (indicati espressamente come componenti la commissione di gara ), «nel falso ideologico dei due pubblici ufficiali» in atto pubblico fidefacente (in cui si dava atto dell’esistenza di un offerta 5 della «ditta BI […] diversa da quella regolarmente depositata»): rispetto a tale delitto la qualità, in capo a LI LI, di amministratore di fatto della Giubileo s.r.l. non doveva essere oggetto di contestazione, non rilevando in alcun modo per «l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge» (art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), dato che è estranea agli elementi costitutivi del delitto aggravato di cui all’art. 476, commi 1 e 2, cod. pen., reato proprio (cui può concorrere l’ ) rispetto al quale deve essere contestata – come nella specie è avvenuto – la qualità del pubblico ufficiale che ha commesso il falso. Diviene, superfluo dilungarsi per rilevare la genericità del ricorso, nel resto, e segnatamente nella parte in cui fa riferimento all’accoglimento parziale di un’eccezione di prescrizione. 2.Il secondo motivo è inammissibile in quanto, lungi dal contenere censure di legittimità, si affida a enunciati assertivi, e perciò del tutto generici (senza neppure dedurre il travisamento della prova) in nessun modo atti a muovere compiute critiche alla sentenza impugnata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01; cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01). Il che rende superfluo osservare che, come esposto, la qualità di amministratore di fatto della Giubileo s.r.l. attribuita allo LI non è decisiva in ordine alla sussistenza del reato e della responsabilità per esso del ricorrente ma è stata richiamata dalla Corte nell’offrire una lettura – la cui congruità e logicità – come appena rilevato – non è stata oggetto di rituali censure, del suo agire in prima persona nell'interesse della società beneficiaria del falso in imputazione. 3. Il terzo motivo è inammissibile poiché manifestamente infondato, oltre che generico. È dirimente considerare che, con riguardo alla disciplina del codice di rito anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – disciplina da applicarsi nella specie in ragione del tempo dell’iscrizione dei reati oggetto del giudizio (cfr. art. 88- d. lgs. n. 150 del 2022; Sez. 6, n. 45843 del 05/09/2024, Romeo, n.m.) – la giurisprudenza ha già da tempo chiarito che la ritardata iscrizione di taluni soggetti nel registro degli indagati non ha alcuna rilevanza sotto il profilo della tardività degli atti di indagine e dell’utilizzabilità dei relativi esiti (cfr. Sez. 6, n. 2261 del 04/12/2009 - dep. 2010, Ippolito, Rv. 245850 – 01: «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 335 e 407, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre la scadenza del termine delle indagini preliminari computato non dal giorno di iscrizione del nominativo dell'indagato nell'apposito registro, bensì dal giorno in cui - emergendo a suo carico indizi di reità -, tale iscrizione avrebbe dovuto avere luogo»; Sez. 6, n. 40791 del 10/10/2007 Genovese Rv. 238039 – 01: «L'omessa annotazione della " " nel registro previsto dall'art. 335 cod.proc.pen., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini 6 "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il P.M. avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del P.M. ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinare o addirittura penale nei confronti del P.M. negligente»; Sez. U, n. 16 del 21/06/2000 Tammaro Rv. 216248 – 01: «L'omessa annotazione della "notitia criminis" nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del p.m. negligente»). In ogni caso, la prospettazione difensiva è: - del tutto generica perché non è nemmeno dato comprendere il momento in cui il pubblico ministero avrebbe dovuto iscrivere tempestivamente i soggetti in discorso;
- del tutto erronea e non sufficientemente specifica quando fa riferimento alla intercettazione delle conversazioni di soggetti non ancora iscritti nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., che è consentita dal rito (cfr. art. 267 cod. proc. pen.). Non occorre, allora, immorare oltre. 4. Il quarto motivo è infondato. Invero: - non è in dubbio che «la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va[da] obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio» (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838 – 01); ed essa, proprio perché è una circostanza aggravante del reato, «non può produrre l'effetto dell'inasprimento della pena se non quando risulti contestato il correlativo tipo» (Sez. 5, n. 7 50510/2018, cit.; Sez. 1, n. 19681 del 08/02/2001, Chiardola, Rv. 219283; Sez. 6, n. 5335 del 27/02/1996, Caccavallo, Rv. 205072); - «ai fini della puntuale contestazione della recidiva di cui all'art. 99 cod. pen., non è necessaria la specificazione degli elementi sui quali essa si fonda ma è sufficiente la sola individuazione del tipo, ovvero di una delle ipotesi previste nei vari commi dello stesso art. 99 cod. pen.» (Sez. 5, n. 50510 del 20/09/2018, La Cava, Rv. 274446 – 01), fermo restando che, in «coeren[za] con una consolidata tradizione giurisprudenziale, […] il principio di correlazione tra accusa e sentenza» deve essere ricostruito «non in termini formalistici, legati all'adozione di formule sacramentali, ma alla luce della fondamentale garanzia difensiva del contraddittorio, che presuppone la chiara enunciazione dell'accusa» (Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473 – 01, cui si rimanda anche per le argomentazioni svolte alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, all'art. 6, § 3, della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo); - difatti, «in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa» (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 – 01; cfr. pure Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258920; Sez. 3, n. 22434 del 19/02/2013, Nappello, Rv. 255772). 1.1. Nel caso in esame, a LI LI è stata contestata «la recidiva reiterata infraquinquennale di cui al 2° comma dell’art. 99 c.p.»; e già il Tribunale ne ha ritenuto la sussistenza, senza che l’atto di appello contenesse specifiche censure sul punto (quantunque censurasse genericamente la contestazione della recidiva nonché l’applicazione di essa ed eccepisse la prescrizione). Nei termini appena esposti, ad avviso del Collegio, la recidiva reiterata infraquinquennale, pur prevista dall’art. 99, comma 4, cod. pen. è stata ritualmente contestata, quantunque non sia stata menzionata quest’ultima norma bensì il precedente comma 2. Ciò è a dirsi, in ossequio ai princìpi appena sopra esposti, perché l’editto accusatorio ha fatto menzione di tale recidiva e rispetto a tale espressa menzione – che con evidenza ha permesso all’imputato di avere chiara contezza del tipo di recidiva a lui ascritto – perde rilievo l’indicazione dell’art. 99, comma 2, cit., pur a ritenerla erronea e a non voler considerare che con quest’ultima si intendesse fare riferimento alla seconda parte dell’art. 99, comma 4, cit., che rimanda al comma 2 («Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi»). 1.2. Tanto premesso il reato, commesso il 21 novembre 2002, non è prescritto all’atto della presente decisione. Secondo la più favorevole (v. ) disciplina oggi vigente a seguito della legge n. 251 del 2005, il termine di prescrizione di 13 anni e 4 mesi – determinato 157, comma 2, 8 cod. pen. in ragione della pena detentiva massima di 10 anni di reclusione per il delitto aggravato in contestazione (cfr. art. 476, comma 2, cod. pen.), tenendo conto dell’aumento per la recidiva 99, comma 4, cod. pen. nella misura massima di 1/3 (in ragione del concorso di essa con la circostanza ad effetto speciale di cui all’art. 476, comma 2, cit. (cfr. art. 63, comma 4, cod. pen.) – deve essere prorogato 161, comma 2, cod. pen. di 2/3 (in forza della recidiva 99, comma 4, cit.), ossia di 8 anni, 10 mesi e 20 giorni: dunque, è pari a 22 anni, 2 mesi e 20 giorni (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 – 01); inoltre, esso è rimasto sospeso per 119 giorni dal 23 maggio 2017 al 19 settembre 2017 per astensione del difensore;
pertanto, esso sarebbe spirato il 31 maggio 2025. Il reato non sarebbe prescritto neppure applicando la disciplina anteriore alla legge n. 251 del 2005, sol che si pensi che il termine di prescrizione del delitto aggravato ( 476, comma 2, e 99, comma 4, cod. pen., nei limiti di cui all’art. 63, comma 4, cod. pen.), sarebbe di quindici anni (art. 157, commi 1, n. 2, e 2, cod. pen., nel testo previgente), da aumentare fino alla metà per l’interruzione (art. 160, u.c., cod. pen.), ferma restando la sospensione per 119 giorni. 5. Il quinto motivo è inammissibile poiché è versato in fatto, dato che prospetta un’alternativa lettura del compendio istruttorio (negando che sia stata raggiunta la prova del reato), ed è generico nella parte in cui assume il travisamento, segnatamente della deposizione del CO, che non può essere ritualmente denunciato per il tramite di un richiamo parcellizzato degli elementi in atti (ivi comprese le deposizioni). 6. Il sesto motivo è infondato. Al ricorrente (come detto, in concorso con altri e segnatamente con i pubblici ufficiali che componevano la commissione di gara) è stato contestato il falso confezionamento del «verbale dei lavori» della detta commissione comunale (cfr. capo di imputazione). La Corte di merito, in maniera congrua e logica (e comunque non inficiata dalle censure difensive sopra già disattese), ha chiarito che il contenuto falso riguardava: sia il c.d. verbalino, ossia il verbale delle operazioni compiute (quantunque definito pure del verbale), sottoscritto dal CO (appositamente richiamato per firmarlo), verbale che registrava – sia pure «in modo sommario» – «l’attività che si svolgeva davanti ai pubblici ufficiali, componenti della commissione», sulla base del quale è stato poi stilato, dall’ufficio contratti del Comune, «il verbale vero e proprio, nel cui contenuto veniva trasfuso quello della c.d. brutta copia» («destinato a rifluire» nel primo); sia, per l’appunto, tale ultimo atto;
ed ha a chiare lettere affermato che entrambi contenevano l’ in contestazione. Da tale ricostruzione si trae che, in maniera conforme al diritto, il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto (cfr. Sez. 6, n. 2922 del 25/10/1999 – dep. 2000, Di Miceli, Rv. 220528 – 01: «Integra il reato di falsità ideologica 479 cod. pen. l'attestazione in un verbale comunale di ammissione alla gara per l'appalto di un servizio pubblico, contrariamente al vero, che la documentazione 9 prodotta da una ditta sia completa, trattandosi non di un apprezzamento discrezionale da parte della pubblica amministrazione ma dell'accertamento obiettivo di una situazione di fatto che costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento di aggiudicazione della gara») poiché nel caso in esame l’attività della commissione che – secondo l’ amministrativo – doveva dare conto dell’esito della gara (anzitutto, delle offerte presentate e del contenuto di esse) ha previsto la redazione di un primo atto – come esposto, sottoscritto dal presidente della commissione – e strumentale alla compilazione del verbale di gara, da trasmettere difatti all’ufficio contratti del Comune perché ne riportasse il contenuto nel secondo (il che è in effetti avvenuto, come esposto nella sentenza impugnata, il giorno successivo). La giurisprudenza ha già chiarito che «costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cosiddetti interni, cioè sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso "iter" - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi» (Sez. 5, n. 38455 del 10/05/2019, Carta, Rv. 277092; Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012, dep. 2013, Camera, Rv. 254388). Non ricorre, dunque, la violazione di legge denunciata. 7. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Montecatini Terme, che si stima equo liquidare in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 13/03/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NN AN IA OS NA CO
udita la relazione svolta dal Consigliere NN AN;
uditi: il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Gaspare Sturzo che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
l'avvocato Marilena Viciconte che, nell’interesse della parte civile Comune di Montecatini Terme, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e ha depositato nota spese e conclusioni;
l'avvocato Luca Bechini che, nell’interesse dell'imputato si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento di esso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21866 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 13/03/2025 2 1. Con sentenza in data 8 luglio 2024 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del 19 settembre 2017 del Tribunale di Pistoia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LI LI (che aveva interposto appello) per il delitto di soppressione di atto vero, perché estinto per prescrizione, rideterminando il trattamento sanzionatorio (segnatamente, in quattro anni di reclusione, sostituendo l’interdizione temporanea dai pubblici uffici all’interdizione perpetua); e ha confermato nel resto la prima decisione che aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto aggravato di falso ideologico del pubblico ufficiale in attio pubblico, con le conseguenti statuizioni civili. In particolare, lo LI è stato ritenuto responsabile, in concorso anche con LO NT, del falso ideologico commesso da CE CO e IE GN (pubblici ufficiali componenti di una commissione di gara del Comune di Montecatini Terme), attestando nel relativo verbale (atto pubblico dotato di fede privilegiata) che era stata presentata un’offerta da parte della Giubileo s.r.l. diversa da quella regolarmente presentata. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando sei motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), cui ha premesso una ricostruzione della vicenda processuale. 2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione dell’art. 429, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., e segnatamente la nullità del decreto di fissazione dell’udienza del 9 dicembre 2014 (per quel che ormai rileva) in relazione alla residua imputazione, in quanto la richiesta di rinvio a giudizio (come già l’avviso di conclusione delle indagini) faceva riferimento a un allegato A in cui non è indicato in nessun modo l’imputato; ragion per cui il suo fatto e le circostanze aggravanti a lui contestate non sarebbero stati indicati in forma chiara e precisa (atteso che lo LI è stato ritenuto amministrare di fatto di una società, oltre che senza prova, senza che ciò sia stato oggetto di contestazione). La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di nullità, condividendo la motivazione del Tribunale (secondo cui l’allegato A avrebbe dovuto riferirsi solo a quelli, tra i coimputati, in esso contemplati). Inoltre, sarebbe stata accolta solo parzialmente l’eccezione di prescrizione pure sollevata con l’atto di appello. 2.2. Con il secondo motivo sono stati assunti la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello ha attribuito allo LI la qualità di amministratore di fatto della Giubileo s.r.l., sulla scorta di un’inversione dell’onere della prova e per il tramite di generici richiami all’istruttoria, constando piuttosto che tale qualità sarebbe stata ricavata «solo da cinque telefonate intercettate, della durata di pochi secondi, che non fugano i dubbi sul raggiungimento della prova» di tale qualifica. 2.3. Con il terzo motivo è stata addotta la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità in quanto erroneamente sarebbe stata rigettata l’eccezione difensiva con cui si è denunciata la tardiva iscrizione delle persone sottoposte a indagini nel registro di cui all’art. 3 335 cod. proc. pen., da compiersi «immediatamente» (come chiarito dal comma 1 della norma appena citata): il parametro dell’immediatezza dovrebbe interpretarsi con ragionevolezza e, dunque, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia non avrebbe dovuto attendere mesi per dare corso alle iscrizioni;
ed erroneamente già il G.u.p. avrebbe negato rilievo sotto tale profilo al momento in cui è stata ricevuta l’informativa della polizia giudiziaria. Ne conseguirebbe che molti atti di indagine sono stati compiuti dopo il termine di cui all’art. 407, comma 3, cod. proc. pen. e sarebbero inutilizzabili: in particolare, sarebbero inutilizzabili le intercettazioni telefoniche relative a LO NT (iscritto il 28 maggio 2003, ossia dopo le captazioni) e CE CC (iscritto il 26 maggio 2003, in epoca di molto successiva al fatto) e, segnatamente, quelle nn. 350, 351, 352, 354 del 21 novembre 2002 su cui si fonderebbe la decisione impugnata. 2.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 63, comma 4, 99, 157 e 162 cod. pen. e il vizio di motivazione, adducendo la prescrizione del reato anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata e l’erroneità del calcolo compiuto dalla Corte di appello. In particolare: - nel caso di specie, la recidiva contestata allo LI è quella prevista dall’art. 99, comma 2, cod. pen. e, tenuto conto del (il 22 novembre 2002), dovrebbe applicarsi la disciplina più favorevole e comunque dovrebbero interpretarsi le disposizioni modificate dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251; - pertanto, il computo corretto condurrebbe ad escludere dal computo del termine necessario alla prescrizione del reato aggravato di cui all’art. 476, comma 2, cod. pen. l’aumento 63, comma 4, cod. pen. (da considerarsi solo per la determinazione della pena); e, anche a voler considerare l’aumento per l’interruzione ( 161, comma 2, cod. pen.) nella misura di due terzi (in ragione della recidiva 99, comma 4, cod. pen. e non della metà per la recidiva 99, comma 2, cod. pen.) e tenendo conto di 107 giorni di sospensione, la prescrizione sarebbe maturata il giorno 8 ottobre 2019; - in alternativa, l’aumento 63, comma 4, cod. pen., al fine della prescrizione, avrebbe dovuto essere considerato nella misura di 1/7 (ossia in proporzione all’aumento della pena nella specie irrogato per la recidiva); quindi, pur considerando l’interruzione e la sospensione, il reato si sarebbe prescritto il 26 marzo 2022. D’altra parte, il computo della recidiva sia ai fini della determinazione del termine di prescrizione sia per la commisurazione della pena da irrogare sarebbe in contrasto con il divieto di . E, in ogni caso, la Corte di merito avrebbe dovuto esplicitare la motivazione a sostegno dell’aumento per la recidiva, per il computo della prescrizione, nella misura massima (che non può operare automaticamente). 2.5. Con il quinto motivo sono stati prospettati la violazione dell’art. 476, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, che si sarebbe fondata sui soli dialoghi oggetto di captazione (di cui si è eccepita l’inutilizzabilità), 4 peraltro non dimostrativi della fondatezza dell’assunto accusatorio, in assenza di altri elementi atti a costituirne riscontro. Le argomentazioni spese della Corte di appello (la quale ha ritenuto, alla luce delle conversazioni che, dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte, lo LI era stato informato che la Giubileo s.r.l. non si era aggiudicata la gara;
e ciò quantunque tale conclusione non possa trarsi con chiarezza da esse, inidonee pure a dimostrare la soppressione dell’atto contenente l’offerta tempestivamente presentata dalla Giubileo s.r.l.) avrebbero trovato smentita negli elementi acquisiti (che non proverebbero, anche sulla scorta dei tabulati telefonici, alcun contatto tra LI e GN), i quali anzi proverebbero il contrario (in particolare, le deposizioni del coimputato CO, dei testi Ascareggi, ER, CC) ed escluderebbero che – dopo la presentazione delle buste contenenti le offerte – fosse possibile sostituire la documentazione. Dunque, in difetto della prova della soppressione dell’originaria offerta, i dialoghi avrebbero ragionevolmente fatto riferimento a un’offerta regolarmente avanzata e a dubbi sull’esito della gara (e segnatamente a un equivoco tra LA e LI); e la Corte distrettuale avrebbe erroneamente riportato quanto riferito dal teste CO (che avrebbe soltanto dichiarato, comprensibilmente, di non ricordare se si fosse recato nell’ufficio per firmare nuovamente il «verbalino» della gara – evenienza esclusa dall’Ascareggi, corroborato dai testi CC e ER – ovvero per la firma del «verbale definitivo»). Inoltre, il Giudice di secondo grado avrebbe ignorato gli ulteriori dati che dimostrerebbero che l’offerta originaria non è stata sostituita (in particolare, l’impossibilità che a sostituirla sia stato il GN;
e il fatto che i dialoghi intercettati siano stati intrattenuti quando la gara era conclusa e che nessuno abbia riferito di aver visto LI o altro soggetto riconducibile alla Giubileo s.r.l. in sede di gara o presso l’ufficio contratti dopo la celebrazione di essa). 2.6. Con il sesto motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 476, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione come atto pubblico dotato di fede privilegiata (in conformità ai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità) del «verbalino» o «scheda di gara» che, in conformità a quanto previsto dalla giurisprudenza amministrativa, conteneva solo la verbalizzazione sintetica delle operazioni, ossia degli appunti, da trasfondere poi (in forma più estesa e completa) nel «verbale ufficiale» (come riferito dalla teste ER e ammesso dalla stessa sentenza impugnata, che definisce «una specie di “brutta copia” l’atto così non escludendo che in esso potessero essere contenuti degli errori, anche di calcolo). Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo è inammissibile poiché manifestamente infondato e generico. Il capo di imputazione – per quel che qui rileva – descrive in forma chiara la condotta attribuita anche al ricorrente, ascrivendogli il concorso, tra gli altri, con CO e GN (indicati espressamente come componenti la commissione di gara ), «nel falso ideologico dei due pubblici ufficiali» in atto pubblico fidefacente (in cui si dava atto dell’esistenza di un offerta 5 della «ditta BI […] diversa da quella regolarmente depositata»): rispetto a tale delitto la qualità, in capo a LI LI, di amministratore di fatto della Giubileo s.r.l. non doveva essere oggetto di contestazione, non rilevando in alcun modo per «l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge» (art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), dato che è estranea agli elementi costitutivi del delitto aggravato di cui all’art. 476, commi 1 e 2, cod. pen., reato proprio (cui può concorrere l’ ) rispetto al quale deve essere contestata – come nella specie è avvenuto – la qualità del pubblico ufficiale che ha commesso il falso. Diviene, superfluo dilungarsi per rilevare la genericità del ricorso, nel resto, e segnatamente nella parte in cui fa riferimento all’accoglimento parziale di un’eccezione di prescrizione. 2.Il secondo motivo è inammissibile in quanto, lungi dal contenere censure di legittimità, si affida a enunciati assertivi, e perciò del tutto generici (senza neppure dedurre il travisamento della prova) in nessun modo atti a muovere compiute critiche alla sentenza impugnata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01; cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01). Il che rende superfluo osservare che, come esposto, la qualità di amministratore di fatto della Giubileo s.r.l. attribuita allo LI non è decisiva in ordine alla sussistenza del reato e della responsabilità per esso del ricorrente ma è stata richiamata dalla Corte nell’offrire una lettura – la cui congruità e logicità – come appena rilevato – non è stata oggetto di rituali censure, del suo agire in prima persona nell'interesse della società beneficiaria del falso in imputazione. 3. Il terzo motivo è inammissibile poiché manifestamente infondato, oltre che generico. È dirimente considerare che, con riguardo alla disciplina del codice di rito anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – disciplina da applicarsi nella specie in ragione del tempo dell’iscrizione dei reati oggetto del giudizio (cfr. art. 88- d. lgs. n. 150 del 2022; Sez. 6, n. 45843 del 05/09/2024, Romeo, n.m.) – la giurisprudenza ha già da tempo chiarito che la ritardata iscrizione di taluni soggetti nel registro degli indagati non ha alcuna rilevanza sotto il profilo della tardività degli atti di indagine e dell’utilizzabilità dei relativi esiti (cfr. Sez. 6, n. 2261 del 04/12/2009 - dep. 2010, Ippolito, Rv. 245850 – 01: «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 335 e 407, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre la scadenza del termine delle indagini preliminari computato non dal giorno di iscrizione del nominativo dell'indagato nell'apposito registro, bensì dal giorno in cui - emergendo a suo carico indizi di reità -, tale iscrizione avrebbe dovuto avere luogo»; Sez. 6, n. 40791 del 10/10/2007 Genovese Rv. 238039 – 01: «L'omessa annotazione della " " nel registro previsto dall'art. 335 cod.proc.pen., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini 6 "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il P.M. avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del P.M. ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinare o addirittura penale nei confronti del P.M. negligente»; Sez. U, n. 16 del 21/06/2000 Tammaro Rv. 216248 – 01: «L'omessa annotazione della "notitia criminis" nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del p.m. negligente»). In ogni caso, la prospettazione difensiva è: - del tutto generica perché non è nemmeno dato comprendere il momento in cui il pubblico ministero avrebbe dovuto iscrivere tempestivamente i soggetti in discorso;
- del tutto erronea e non sufficientemente specifica quando fa riferimento alla intercettazione delle conversazioni di soggetti non ancora iscritti nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., che è consentita dal rito (cfr. art. 267 cod. proc. pen.). Non occorre, allora, immorare oltre. 4. Il quarto motivo è infondato. Invero: - non è in dubbio che «la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va[da] obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio» (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838 – 01); ed essa, proprio perché è una circostanza aggravante del reato, «non può produrre l'effetto dell'inasprimento della pena se non quando risulti contestato il correlativo tipo» (Sez. 5, n. 7 50510/2018, cit.; Sez. 1, n. 19681 del 08/02/2001, Chiardola, Rv. 219283; Sez. 6, n. 5335 del 27/02/1996, Caccavallo, Rv. 205072); - «ai fini della puntuale contestazione della recidiva di cui all'art. 99 cod. pen., non è necessaria la specificazione degli elementi sui quali essa si fonda ma è sufficiente la sola individuazione del tipo, ovvero di una delle ipotesi previste nei vari commi dello stesso art. 99 cod. pen.» (Sez. 5, n. 50510 del 20/09/2018, La Cava, Rv. 274446 – 01), fermo restando che, in «coeren[za] con una consolidata tradizione giurisprudenziale, […] il principio di correlazione tra accusa e sentenza» deve essere ricostruito «non in termini formalistici, legati all'adozione di formule sacramentali, ma alla luce della fondamentale garanzia difensiva del contraddittorio, che presuppone la chiara enunciazione dell'accusa» (Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473 – 01, cui si rimanda anche per le argomentazioni svolte alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, all'art. 6, § 3, della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo); - difatti, «in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa» (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 – 01; cfr. pure Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258920; Sez. 3, n. 22434 del 19/02/2013, Nappello, Rv. 255772). 1.1. Nel caso in esame, a LI LI è stata contestata «la recidiva reiterata infraquinquennale di cui al 2° comma dell’art. 99 c.p.»; e già il Tribunale ne ha ritenuto la sussistenza, senza che l’atto di appello contenesse specifiche censure sul punto (quantunque censurasse genericamente la contestazione della recidiva nonché l’applicazione di essa ed eccepisse la prescrizione). Nei termini appena esposti, ad avviso del Collegio, la recidiva reiterata infraquinquennale, pur prevista dall’art. 99, comma 4, cod. pen. è stata ritualmente contestata, quantunque non sia stata menzionata quest’ultima norma bensì il precedente comma 2. Ciò è a dirsi, in ossequio ai princìpi appena sopra esposti, perché l’editto accusatorio ha fatto menzione di tale recidiva e rispetto a tale espressa menzione – che con evidenza ha permesso all’imputato di avere chiara contezza del tipo di recidiva a lui ascritto – perde rilievo l’indicazione dell’art. 99, comma 2, cit., pur a ritenerla erronea e a non voler considerare che con quest’ultima si intendesse fare riferimento alla seconda parte dell’art. 99, comma 4, cit., che rimanda al comma 2 («Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi»). 1.2. Tanto premesso il reato, commesso il 21 novembre 2002, non è prescritto all’atto della presente decisione. Secondo la più favorevole (v. ) disciplina oggi vigente a seguito della legge n. 251 del 2005, il termine di prescrizione di 13 anni e 4 mesi – determinato 157, comma 2, 8 cod. pen. in ragione della pena detentiva massima di 10 anni di reclusione per il delitto aggravato in contestazione (cfr. art. 476, comma 2, cod. pen.), tenendo conto dell’aumento per la recidiva 99, comma 4, cod. pen. nella misura massima di 1/3 (in ragione del concorso di essa con la circostanza ad effetto speciale di cui all’art. 476, comma 2, cit. (cfr. art. 63, comma 4, cod. pen.) – deve essere prorogato 161, comma 2, cod. pen. di 2/3 (in forza della recidiva 99, comma 4, cit.), ossia di 8 anni, 10 mesi e 20 giorni: dunque, è pari a 22 anni, 2 mesi e 20 giorni (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 – 01); inoltre, esso è rimasto sospeso per 119 giorni dal 23 maggio 2017 al 19 settembre 2017 per astensione del difensore;
pertanto, esso sarebbe spirato il 31 maggio 2025. Il reato non sarebbe prescritto neppure applicando la disciplina anteriore alla legge n. 251 del 2005, sol che si pensi che il termine di prescrizione del delitto aggravato ( 476, comma 2, e 99, comma 4, cod. pen., nei limiti di cui all’art. 63, comma 4, cod. pen.), sarebbe di quindici anni (art. 157, commi 1, n. 2, e 2, cod. pen., nel testo previgente), da aumentare fino alla metà per l’interruzione (art. 160, u.c., cod. pen.), ferma restando la sospensione per 119 giorni. 5. Il quinto motivo è inammissibile poiché è versato in fatto, dato che prospetta un’alternativa lettura del compendio istruttorio (negando che sia stata raggiunta la prova del reato), ed è generico nella parte in cui assume il travisamento, segnatamente della deposizione del CO, che non può essere ritualmente denunciato per il tramite di un richiamo parcellizzato degli elementi in atti (ivi comprese le deposizioni). 6. Il sesto motivo è infondato. Al ricorrente (come detto, in concorso con altri e segnatamente con i pubblici ufficiali che componevano la commissione di gara) è stato contestato il falso confezionamento del «verbale dei lavori» della detta commissione comunale (cfr. capo di imputazione). La Corte di merito, in maniera congrua e logica (e comunque non inficiata dalle censure difensive sopra già disattese), ha chiarito che il contenuto falso riguardava: sia il c.d. verbalino, ossia il verbale delle operazioni compiute (quantunque definito pure del verbale), sottoscritto dal CO (appositamente richiamato per firmarlo), verbale che registrava – sia pure «in modo sommario» – «l’attività che si svolgeva davanti ai pubblici ufficiali, componenti della commissione», sulla base del quale è stato poi stilato, dall’ufficio contratti del Comune, «il verbale vero e proprio, nel cui contenuto veniva trasfuso quello della c.d. brutta copia» («destinato a rifluire» nel primo); sia, per l’appunto, tale ultimo atto;
ed ha a chiare lettere affermato che entrambi contenevano l’ in contestazione. Da tale ricostruzione si trae che, in maniera conforme al diritto, il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto (cfr. Sez. 6, n. 2922 del 25/10/1999 – dep. 2000, Di Miceli, Rv. 220528 – 01: «Integra il reato di falsità ideologica 479 cod. pen. l'attestazione in un verbale comunale di ammissione alla gara per l'appalto di un servizio pubblico, contrariamente al vero, che la documentazione 9 prodotta da una ditta sia completa, trattandosi non di un apprezzamento discrezionale da parte della pubblica amministrazione ma dell'accertamento obiettivo di una situazione di fatto che costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento di aggiudicazione della gara») poiché nel caso in esame l’attività della commissione che – secondo l’ amministrativo – doveva dare conto dell’esito della gara (anzitutto, delle offerte presentate e del contenuto di esse) ha previsto la redazione di un primo atto – come esposto, sottoscritto dal presidente della commissione – e strumentale alla compilazione del verbale di gara, da trasmettere difatti all’ufficio contratti del Comune perché ne riportasse il contenuto nel secondo (il che è in effetti avvenuto, come esposto nella sentenza impugnata, il giorno successivo). La giurisprudenza ha già chiarito che «costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cosiddetti interni, cioè sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso "iter" - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi» (Sez. 5, n. 38455 del 10/05/2019, Carta, Rv. 277092; Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012, dep. 2013, Camera, Rv. 254388). Non ricorre, dunque, la violazione di legge denunciata. 7. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Montecatini Terme, che si stima equo liquidare in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 13/03/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NN AN IA OS NA CO