CA
Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/08/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2472/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 6 settembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
1556/2024, pubblicata il 9 febbraio 2024
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SALVADEO Marco, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Sannazzaro de' Burgondi, Via Marconi 25 presso il difensore, giusta delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DESIDERI Controparte_1 P.IVA_2
ZANARDELLI Paola e dell'Avv. D'AGOSTINO Rosa Maria, presso lo studio delle quali in
Milano, Via Dante 16 è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, previa declaratoria che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il diritto unionale come interpretato dalla CGUE, in totale riforma della sentenza n. 1556/2024, pronunciata dal
pagina 1 di 10 Tribunale di Milano, sez. XI – dott.ssa Antonella Caterina Attardo - in data 09 febbraio 2024, non notificata;
- disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007;
- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica effettuato dalla società favore di Parte_1 CP_1 non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in
[...] Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a la somma Parte_1 di € 40.858,91, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Con il favore delle spese e del compenso del grado di giudizio.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per i motivi suesposti, con conferma integrale della sentenza n. 1556/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, sez. XI – dott.ssa Antonella Caterina Attardo - in data 09 febbraio 2024, non notificata;
-in via subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, decurtare le somme richieste a titolo di IVA. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello, oltre IVA e CPA e voci come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., (di seguito, per brevità, ) ha adito Parte_1 Pt_1 il Tribunale di Milano al fine di ottenere la condanna di (di seguito ), Controparte_1 CP_1 alla restituzione ex art. 2033 c.c. dell'importo di € 40.858,91, IVA inclusa, “maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo”.
A sostegno della richiesta, ha evidenziato di avere corrisposto il suddetto importo a Pt_1
in forza del contratto di somministrazione stipulato inter partes, a titolo di addizionale CP_1 provinciale alle accise sull'energia elettrica in relazione al periodo giugno 2010 dicembre 2011, come da documentazione allegata al ricorso.
Ha quindi dedotto l'illegittimità dell'addebito in quanto la normativa nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica applicabile ratione temporis (art. 6 co. 2 D.L. n. 511/88, novellato dal d.lgs. n. 26/07 e abrogato solo a partire dal 1° gennaio 2012) si porrebbe in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, e ha pertanto sostenuto che tali importi avrebbero potuto essere recuperati mediante l'azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 15198/2019).
pagina 2 di 10 si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, evidenziando CP_1 innanzi tutto che non sarebbe legittima la richiesta di restituzione dell'IVA - essendo stata detratta dalla ricorrente per intero - e che, in ogni caso, controparte nulla avrebbe provato in merito all'avvenuto pagamento delle fatture. Inoltre ha sostenuto, da un lato, che il pagamento non potrebbe essere considerato indebito in quanto fondato su una disposizione di legge abrogata in un periodo successivo rispetto a quello di cui si discute e, dall'altro lato, che, diversamente opinando, si attribuirebbe efficacia diretta orizzontale alla direttiva comunitaria, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale la disposizione nazionale contraria a una direttiva potrebbe essere disapplicata solo laddove quest'ultima fosse invocata nei confronti di uno Stato membro (c.d. efficacia verticale).
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1556/2024, pubblicata il 9 febbraio 2024, ha rigettato le domande proposte da Pt_1
Il primo giudice, in particolare, ha rilevato non provata la pretesa creditoria di parte attrice in quanto fondata solamente sulla produzione di fatture e “mastrini contabili” provenienti, questi ultimi, dalla stessa ricorrente e considerati pertanto inidonei a provare l'avvenuto pagamento delle somme di cui era richiesta la restituzione.
Il Tribunale ha altresì motivato il rigetto affermando che, siccome ai sensi dell'art. 288 TFUE, le direttive pongono obblighi solamente nei confronti degli Stati, queste non potrebbero essere fatte valere nell'ambito di un rapporto orizzontale tra privati, ma solamente nei confronti di uno
Stato membro. Pertanto, il giudice nazionale investito di una controversia tra privati in cui viene invocata la disapplicazione di una norma interna per contrarietà a una norma dell'Unione stabilita da una direttiva, non sarebbe tenuto ad effettuare tale disapplicazione, con la sola eccezione per i casi in cui siano coinvolti principi generali del diritto dell'Unione. Tuttavia, poiché la normativa sulle accise, contenuta nella Direttiva del 2008/118/CE e nel D.L. 511 del
1988, è costituita da norme tributarie prive di portata generale, nel caso di specie sarebbe allora da riconoscersi l'operatività del principio generale che non ammette la disapplicazione. Il
Tribunale, inoltre, con riferimento alle sentenze della CGUE richiamate dall'attrice a sostegno della propria domanda (CGUE del 5.03.2015 resa in causa C-553/13 e CGUE del 25.07.2018 resa nella causa C-103/17), ritiene che esse non esprimano principi vincolanti in quanto riguardanti fattispecie diverse da quella oggetto di causa, oltre a essere state rese in controversie relative a rapporti tra privati e organi statali.
Sulla scorta di tali argomentazioni il Tribunale, quindi, rigettava la domanda attorea condannando al pagamento delle spese di lite. Pt_1
pagina 3 di 10 3. Avverso detta sentenza ha proposto appello deducendo quattro motivi di gravame di Pt_1 seguito esposti.
4. si è costituita nel giudizio di appello e ha chiesto la conferma della sentenza di CP_1 primo grado, ribadendo le argomentazioni già precedentemente svolte e richiamando la decisione pronunciata dalla CGUE nella causa C-316/2022 pubblicata l'11 aprile 2024 e le successive sentenze della Corte di Cassazione n. 21154/2024 e n. 24373/2024. La società appellata ha anche chiesto alla Corte di rinviare la decisione in attesa della pronuncia della
Corte Costituzionale, alla quale è stata rimessa dal Tribunale di Udine la questione di costituzionalità dell'art. 6, commi 1, lett. c, e 2 del D.L. n. 511/1988, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo n.26/2007, per il periodo di vigenza successivo al 1° gennaio
2010 e fino alla sua abrogazione, per contrasto con l'art. 117, comma primo, Cost. e con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 10.06.2025, dato atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa in decisione.
5. Ciò posto e passando all'esame del merito, l'appello è fondato e va pertanto accolto.
5.1. Con il primo motivo rubricato “Errata valutazione da parte del Tribunale della prova del pagamento delle fatture, questione rilevante ai fini della decisione”, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto non provato il pagamento delle forniture energetiche oggetto di causa. In particolare, censura la sentenza impugnata laddove ha affermato che “la ricorrente si è limitata a depositare le fatture, ove sarebbero esposte le somme oggetto di domanda di ripetizione, e documenti denominati “mastrini contabili”, provenienti dalla ricorrente medesima. Le fatture, che sono documenti unilaterali di provenienza della resistente, costituiscono richieste di pagamento nei confronti della ricorrente;
essi non sono idonei a dimostrare che tali pagamenti sono stati effettuati. I
“mastrini” sono documenti provenienti dalla ricorrente stessa, che non riportano dati sufficienti a provare che ciascun pagamento sia stato effettuato e che, per la loro provenienza, non possono, da soli, provare l'avvenuto pagamento. Pertanto tali “mastrini” risultano inidonei a provare che abbia effettuato i pagamenti delle somme di cui chiede la Pt_1 restituzione. Di conseguenza, non avendo la ricorrente assolto all'onere, che sulla stessa incombe, di provare di avere effettuato il pagamento delle somme di cui chiede la restituzione, la relativa domanda non può essere accolta”
A sostegno della propria domanda, l'appellante invoca innanzi tutto il principio di cui all'art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ad onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato. In
pagina 4 di 10 particolare, l'appellante deduce che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che non ha contestato, se non genericamente, le risultanze emergenti dai partitari né CP_1 ha sollecitato il pagamento delle fatture, durante il rapporto di somministrazione, o attivato azioni di recupero e che, inoltre non vi è mai stata alcuna interruzione o sospensione della fornitura per morosità.
A supporto del motivo di gravame, l'appellante richiama l'orientamento di questa Corte in forza del quale “…il diritto fatto valere da … risulta comprovato dalla produzione non solo dalle fatture emesse nei suoi confronti da – v. doc. n. 2 fascicolo di primo grado di parte CP_1 ricorrente -, in ognuna delle quali è indicata e quindi addebitata la quota parte di prezzo relativa all'addizionale provinciale, ma anche dei mastrini contabili da cui risultano i relativi singoli pagamenti, mentre la contestazione dell'appellante è stata sempre svolta in modo generico e senza mai precisare (neanche in questa sede) quali delle fatture e quali dei pagamenti indicati nei mastrini sarebbero, rispettivamente, rimaste inadempiute o non sarebbero stati effettuati, incorrendo nella violazione dell'onere di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c.. La continuità e la pacifica regolare esecuzione della fornitura, unitamente ai documenti prodotti in primo grado dall'appellata, depongono in definitiva per l'avvenuto pagamento delle fatture de quibus e delle somme ivi addebitate quale quota parte di prezzo relativa all'addizionale in esame.” (cfr. ex multis Corte d'Appello di Milano, sentenza n.
1906/2022 del 01.06.2022).”
5.2. Con il secondo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione del principio del primato del diritto unionale rispetto a quello nazionale;
violazione del principio di “interpretazione conforme” al diritto comunitario e del principio comunitario di “effettività ed equivalenza”,
l'appellante rileva che “il giudice nazionale ha il dovere di disapplicare/non applicare la norma nazionale, nel caso specifico l'art. 6 del D.L. 511/1988, in quanto in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea, così come interpretato dalla CGUE”. Sottolinea inoltre che l'interpretazione del diritto comunitario ha efficacia ultra partes con la conseguenza che alle sentenze interpretative dalla stessa rese va attribuito “il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario”.
5.3. Con il terzo motivo di appello rubricato “Erroneità della sentenza pronunciata dal
Tribunale di Milano avuto riguardo al capo in cui ha ritenuto estranee al giudizio le sentenze pregiudiziali/interpretative rese dalla CGUE in punto 'finalità specifiche' – questione rilevante ai fini della decisione”, l'appellante rileva l'erroneità della pronuncia impugnata laddove ha ritenuto non applicabili al caso in esame i principi relativi alla disapplicazione della norma nazionale per contrarietà a principi di diritto unionale, espressi dalla CGUE nelle due sentenze pagina 5 di 10 citate (sentenza del 5.03.2015 resa nella causa C553/13 e sentenza del 25.07.2018 resa nella causa C-103/17), trattandosi - secondo il primo giudice - di principi di diritto vincolanti in fattispecie radicalmente diverse da quella di cui è causa. Secondo la difesa invece, “la Pt_1 genericità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia fa sì che essa trovi applicazione in tutti gli stati membri ed anche indifferentemente dai soggetti coinvolti”.
5.4. Con il quarto e ultimo motivo rubricato “Erronea condanna alle spese di lite”, l'appellante sostiene che sarebbe stato più opportuno disporre la compensazione delle stesse ove si consideri che “la tesi fatta propria dalla dott.ssa Attardo non solo è nettamente minoritaria nel panorama giurisprudenza nazionale, ma è stata anche costantemente smentita da codesta ecc.ma Corte
d'Appello in ogni occasione”.
6. Una volta perimetrato il devolutum della presente impugnazione, può esaminarsi il primo motivo d'appello relativo alla prova dei pagamenti delle fatture emesse da nei confronti Pt_1 della . CP_1
Preliminarmente, si rileva come sia pacifica la circostanza che tra le parti in causa - nel periodo compreso tra giugno 2010 e dicembre 2011 - intercorresse un contratto di somministrazione di energia elettrica relativamente ai POD (punto di prelievo) nn. IT001E00227371 -
IT001E00227372, siti in provincia di Bergamo (cfr. il doc. n. 1 da sub. 1 a 38 fascicolo di primo grado).
Ebbene, dall'applicazione dei principi civilistici in materia di riparto degli oneri probatori e dall'esame dei documenti prodotti, si ritiene raggiunta la prova in merito ai pagamenti effettuati da e, quindi, delle somme a titolo di addizionale provinciale di cui ha chiesto la Pt_1 restituzione.
Deve infatti correttamente valorizzarsi la documentazione prodotta dall'appellante e cioè, oltre alle fatture con l'annotazione degli estremi della relativa registrazione, gli estratti conto fornitore da cui risultano annotati i singoli pagamenti, solo genericamente contestati dall'appellata senza mai precisare (neanche in questa sede) quali di quelli puntualmente annotati sarebbero rimasti inadempiuti o non sarebbero stati effettuati, così disattendendo il principio di contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
A tali considerazioni si aggiungano i seguenti ulteriori elementi: i) l'annotazione, in ordine alle modalità di pagamento, dell'indicazione “Addebito RID” o “Pagamento con addebito automatico”, inserita nelle fatture emesse da;
ii) la continuità e la pacifica regolare CP_1 esecuzione della fornitura, con conseguente regolare periodicità della fatturazione;
iii) il fatto che non ha mai sollecitato il pagamento delle fatture o attivato azioni di recupero nei CP_1 confronti di tutti elementi che, unitamente considerati, depongono in definitiva per Pt_1
pagina 6 di 10 l'avvenuto pagamento delle somme di cui è causa quale quota parte di prezzo relativa all'addizionale in esame.
7. Quanto ai successivi motivi di gravame – da trattarsi congiuntamente vista la loro stretta connessione – occorre preliminarmente dare atto che deve considerarsi ormai superata la questione se i criteri impositivi dell'addizionale previsti dall'art. 6 del D.L. 511/1988 (abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2012) si ponessero o meno in contrasto con le prescrizioni della
Direttiva 2008/118/CE e sulla conseguente possibilità per il giudice nazionale di disapplicare la norma interna contrastante con il diritto unionale, alla luce dell'intervenuta sentenza della
Corte Costituzionale n. 43/2025 pronunciatasi, in data 15.4.2025, sulla questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Udine - del suddetto art. 6, commi 1, lettera c), e 2, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma Cost. in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della
Direttiva 2008/118/CE, sotto il profilo del «mancato rispetto dei vincoli gravanti sulla potestà legislativa statale e derivanti dall'ordinamento U.E.».
Con tale pronuncia la Corte ha escluso che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, abrogata nel 2012, rispetti il requisito della finalità specifica richiesta dal diritto dell'Unione europea, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c) prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nel quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
La Corte ha altresì precisato che tale conclusione “trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto articolo 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è 'in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio' (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024 n. 24373)”.
La Corte ha altresì valutato l'effetto prodotto dalla sentenza della Corte di Giustizia 11.4.2024, causa C-316/22 (Gabel industria tessile spa e Canavesi spa) la quale, pur mantenendo fermo il principio “che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva”, ha riconosciuto che “il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva”. Dalla
pagina 7 di 10 sentenza della Corte di Giustizia consegue quindi la possibilità di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato.
Tuttavia, a seguito dalla pronuncia della Corte Costituzionale, i clienti dei fornitori possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), dato l'effetto ex tunc della pronuncia della Corte, salvo per i rapporti esauriti.
Consegue che i pagamenti in relazione ai quali è stata formulata la domanda oggi in esame sono indebiti, e devono essere restituiti.
In tal senso si è espressa, da ultimo, anche la Corte di Cassazione che, in ordine alla legittimazione passiva in capo al fornitore, ha dettato il seguente principio di diritto: "In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante
l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2,
D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito" (Cass. n. 13742/2025).
Tale diritto, secondo la Cassazione, trova fondamento nella sopravvenuta caducazione della norma istitutiva dell'addizionale, dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione del requisito della finalità specifica richiesto dal diritto eurounitario.
La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto dell'Unione europea determina il venir meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, della causa giustificatrice del prelievo erariale, con conseguente carattere indebito dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente consumatore finale.
Secondo la Corte, pertanto, l'effetto ex tunc della pronuncia di illegittimità costituzionale, salvo per i rapporti esauriti, consente ai clienti dei fornitori di energia elettrica di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti dei fornitori, i quali potranno a loro volta rivalersi nei confronti dello Stato, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Il principio si applica indipendentemente dalla circostanza che il fornitore sia il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato e che abbia la facoltà di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale mediante addebito in fattura, poiché la caducazione della norma istitutiva del tributo determina l'indebita percezione delle somme corrisposte dal consumatore finale, configurando un arricchimento senza causa in capo al fornitore che ha incassato somme non più dovute.
8. Spetta all'appellante anche la restituzione delle somme versate a titolo di IVA, aderendo questo Collegio all'orientamento consolidato della Suprema Corte per il quale, in caso di pagina 8 di 10 operazioni inesistenti o comunque erroneamente assoggettate all'Iva, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva.
Conseguentemente il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere/dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario (Cass. 15 maggio 2015, n. 9946; v., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 8652/2020 e n. 25741/2021).
Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. Occorre ancora rammentare che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass. n. 61/2023).
In conclusione, l'appello proposto da va accolto in ordine al riconoscimento del diritto Pt_1 dell'appellante ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di addizionale sull'accisa e va pertanto condannata a rimborsare l'importo di € 40.858,91, oltre CP_1 interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
9. Quanto alle spese di lite, in considerazione degli oscillanti orientamenti della giurisprudenza di merito che si è occupata della controversa questione e del fatto che l'appello è stato deciso, in via dirimente, in forza della pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione, devono essere integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1556/2024, pubblicata il 9 febbraio 2024,
[...] ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
pagina 9 di 10 1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di della somma di € 40.858,91, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. dichiara compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 6 settembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
1556/2024, pubblicata il 9 febbraio 2024
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SALVADEO Marco, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Sannazzaro de' Burgondi, Via Marconi 25 presso il difensore, giusta delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DESIDERI Controparte_1 P.IVA_2
ZANARDELLI Paola e dell'Avv. D'AGOSTINO Rosa Maria, presso lo studio delle quali in
Milano, Via Dante 16 è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, previa declaratoria che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il diritto unionale come interpretato dalla CGUE, in totale riforma della sentenza n. 1556/2024, pronunciata dal
pagina 1 di 10 Tribunale di Milano, sez. XI – dott.ssa Antonella Caterina Attardo - in data 09 febbraio 2024, non notificata;
- disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007;
- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica effettuato dalla società favore di Parte_1 CP_1 non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in
[...] Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a la somma Parte_1 di € 40.858,91, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Con il favore delle spese e del compenso del grado di giudizio.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per i motivi suesposti, con conferma integrale della sentenza n. 1556/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, sez. XI – dott.ssa Antonella Caterina Attardo - in data 09 febbraio 2024, non notificata;
-in via subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, decurtare le somme richieste a titolo di IVA. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello, oltre IVA e CPA e voci come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., (di seguito, per brevità, ) ha adito Parte_1 Pt_1 il Tribunale di Milano al fine di ottenere la condanna di (di seguito ), Controparte_1 CP_1 alla restituzione ex art. 2033 c.c. dell'importo di € 40.858,91, IVA inclusa, “maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo”.
A sostegno della richiesta, ha evidenziato di avere corrisposto il suddetto importo a Pt_1
in forza del contratto di somministrazione stipulato inter partes, a titolo di addizionale CP_1 provinciale alle accise sull'energia elettrica in relazione al periodo giugno 2010 dicembre 2011, come da documentazione allegata al ricorso.
Ha quindi dedotto l'illegittimità dell'addebito in quanto la normativa nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica applicabile ratione temporis (art. 6 co. 2 D.L. n. 511/88, novellato dal d.lgs. n. 26/07 e abrogato solo a partire dal 1° gennaio 2012) si porrebbe in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, e ha pertanto sostenuto che tali importi avrebbero potuto essere recuperati mediante l'azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 15198/2019).
pagina 2 di 10 si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, evidenziando CP_1 innanzi tutto che non sarebbe legittima la richiesta di restituzione dell'IVA - essendo stata detratta dalla ricorrente per intero - e che, in ogni caso, controparte nulla avrebbe provato in merito all'avvenuto pagamento delle fatture. Inoltre ha sostenuto, da un lato, che il pagamento non potrebbe essere considerato indebito in quanto fondato su una disposizione di legge abrogata in un periodo successivo rispetto a quello di cui si discute e, dall'altro lato, che, diversamente opinando, si attribuirebbe efficacia diretta orizzontale alla direttiva comunitaria, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale la disposizione nazionale contraria a una direttiva potrebbe essere disapplicata solo laddove quest'ultima fosse invocata nei confronti di uno Stato membro (c.d. efficacia verticale).
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1556/2024, pubblicata il 9 febbraio 2024, ha rigettato le domande proposte da Pt_1
Il primo giudice, in particolare, ha rilevato non provata la pretesa creditoria di parte attrice in quanto fondata solamente sulla produzione di fatture e “mastrini contabili” provenienti, questi ultimi, dalla stessa ricorrente e considerati pertanto inidonei a provare l'avvenuto pagamento delle somme di cui era richiesta la restituzione.
Il Tribunale ha altresì motivato il rigetto affermando che, siccome ai sensi dell'art. 288 TFUE, le direttive pongono obblighi solamente nei confronti degli Stati, queste non potrebbero essere fatte valere nell'ambito di un rapporto orizzontale tra privati, ma solamente nei confronti di uno
Stato membro. Pertanto, il giudice nazionale investito di una controversia tra privati in cui viene invocata la disapplicazione di una norma interna per contrarietà a una norma dell'Unione stabilita da una direttiva, non sarebbe tenuto ad effettuare tale disapplicazione, con la sola eccezione per i casi in cui siano coinvolti principi generali del diritto dell'Unione. Tuttavia, poiché la normativa sulle accise, contenuta nella Direttiva del 2008/118/CE e nel D.L. 511 del
1988, è costituita da norme tributarie prive di portata generale, nel caso di specie sarebbe allora da riconoscersi l'operatività del principio generale che non ammette la disapplicazione. Il
Tribunale, inoltre, con riferimento alle sentenze della CGUE richiamate dall'attrice a sostegno della propria domanda (CGUE del 5.03.2015 resa in causa C-553/13 e CGUE del 25.07.2018 resa nella causa C-103/17), ritiene che esse non esprimano principi vincolanti in quanto riguardanti fattispecie diverse da quella oggetto di causa, oltre a essere state rese in controversie relative a rapporti tra privati e organi statali.
Sulla scorta di tali argomentazioni il Tribunale, quindi, rigettava la domanda attorea condannando al pagamento delle spese di lite. Pt_1
pagina 3 di 10 3. Avverso detta sentenza ha proposto appello deducendo quattro motivi di gravame di Pt_1 seguito esposti.
4. si è costituita nel giudizio di appello e ha chiesto la conferma della sentenza di CP_1 primo grado, ribadendo le argomentazioni già precedentemente svolte e richiamando la decisione pronunciata dalla CGUE nella causa C-316/2022 pubblicata l'11 aprile 2024 e le successive sentenze della Corte di Cassazione n. 21154/2024 e n. 24373/2024. La società appellata ha anche chiesto alla Corte di rinviare la decisione in attesa della pronuncia della
Corte Costituzionale, alla quale è stata rimessa dal Tribunale di Udine la questione di costituzionalità dell'art. 6, commi 1, lett. c, e 2 del D.L. n. 511/1988, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo n.26/2007, per il periodo di vigenza successivo al 1° gennaio
2010 e fino alla sua abrogazione, per contrasto con l'art. 117, comma primo, Cost. e con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 10.06.2025, dato atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa in decisione.
5. Ciò posto e passando all'esame del merito, l'appello è fondato e va pertanto accolto.
5.1. Con il primo motivo rubricato “Errata valutazione da parte del Tribunale della prova del pagamento delle fatture, questione rilevante ai fini della decisione”, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto non provato il pagamento delle forniture energetiche oggetto di causa. In particolare, censura la sentenza impugnata laddove ha affermato che “la ricorrente si è limitata a depositare le fatture, ove sarebbero esposte le somme oggetto di domanda di ripetizione, e documenti denominati “mastrini contabili”, provenienti dalla ricorrente medesima. Le fatture, che sono documenti unilaterali di provenienza della resistente, costituiscono richieste di pagamento nei confronti della ricorrente;
essi non sono idonei a dimostrare che tali pagamenti sono stati effettuati. I
“mastrini” sono documenti provenienti dalla ricorrente stessa, che non riportano dati sufficienti a provare che ciascun pagamento sia stato effettuato e che, per la loro provenienza, non possono, da soli, provare l'avvenuto pagamento. Pertanto tali “mastrini” risultano inidonei a provare che abbia effettuato i pagamenti delle somme di cui chiede la Pt_1 restituzione. Di conseguenza, non avendo la ricorrente assolto all'onere, che sulla stessa incombe, di provare di avere effettuato il pagamento delle somme di cui chiede la restituzione, la relativa domanda non può essere accolta”
A sostegno della propria domanda, l'appellante invoca innanzi tutto il principio di cui all'art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ad onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato. In
pagina 4 di 10 particolare, l'appellante deduce che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che non ha contestato, se non genericamente, le risultanze emergenti dai partitari né CP_1 ha sollecitato il pagamento delle fatture, durante il rapporto di somministrazione, o attivato azioni di recupero e che, inoltre non vi è mai stata alcuna interruzione o sospensione della fornitura per morosità.
A supporto del motivo di gravame, l'appellante richiama l'orientamento di questa Corte in forza del quale “…il diritto fatto valere da … risulta comprovato dalla produzione non solo dalle fatture emesse nei suoi confronti da – v. doc. n. 2 fascicolo di primo grado di parte CP_1 ricorrente -, in ognuna delle quali è indicata e quindi addebitata la quota parte di prezzo relativa all'addizionale provinciale, ma anche dei mastrini contabili da cui risultano i relativi singoli pagamenti, mentre la contestazione dell'appellante è stata sempre svolta in modo generico e senza mai precisare (neanche in questa sede) quali delle fatture e quali dei pagamenti indicati nei mastrini sarebbero, rispettivamente, rimaste inadempiute o non sarebbero stati effettuati, incorrendo nella violazione dell'onere di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c.. La continuità e la pacifica regolare esecuzione della fornitura, unitamente ai documenti prodotti in primo grado dall'appellata, depongono in definitiva per l'avvenuto pagamento delle fatture de quibus e delle somme ivi addebitate quale quota parte di prezzo relativa all'addizionale in esame.” (cfr. ex multis Corte d'Appello di Milano, sentenza n.
1906/2022 del 01.06.2022).”
5.2. Con il secondo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione del principio del primato del diritto unionale rispetto a quello nazionale;
violazione del principio di “interpretazione conforme” al diritto comunitario e del principio comunitario di “effettività ed equivalenza”,
l'appellante rileva che “il giudice nazionale ha il dovere di disapplicare/non applicare la norma nazionale, nel caso specifico l'art. 6 del D.L. 511/1988, in quanto in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea, così come interpretato dalla CGUE”. Sottolinea inoltre che l'interpretazione del diritto comunitario ha efficacia ultra partes con la conseguenza che alle sentenze interpretative dalla stessa rese va attribuito “il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario”.
5.3. Con il terzo motivo di appello rubricato “Erroneità della sentenza pronunciata dal
Tribunale di Milano avuto riguardo al capo in cui ha ritenuto estranee al giudizio le sentenze pregiudiziali/interpretative rese dalla CGUE in punto 'finalità specifiche' – questione rilevante ai fini della decisione”, l'appellante rileva l'erroneità della pronuncia impugnata laddove ha ritenuto non applicabili al caso in esame i principi relativi alla disapplicazione della norma nazionale per contrarietà a principi di diritto unionale, espressi dalla CGUE nelle due sentenze pagina 5 di 10 citate (sentenza del 5.03.2015 resa nella causa C553/13 e sentenza del 25.07.2018 resa nella causa C-103/17), trattandosi - secondo il primo giudice - di principi di diritto vincolanti in fattispecie radicalmente diverse da quella di cui è causa. Secondo la difesa invece, “la Pt_1 genericità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia fa sì che essa trovi applicazione in tutti gli stati membri ed anche indifferentemente dai soggetti coinvolti”.
5.4. Con il quarto e ultimo motivo rubricato “Erronea condanna alle spese di lite”, l'appellante sostiene che sarebbe stato più opportuno disporre la compensazione delle stesse ove si consideri che “la tesi fatta propria dalla dott.ssa Attardo non solo è nettamente minoritaria nel panorama giurisprudenza nazionale, ma è stata anche costantemente smentita da codesta ecc.ma Corte
d'Appello in ogni occasione”.
6. Una volta perimetrato il devolutum della presente impugnazione, può esaminarsi il primo motivo d'appello relativo alla prova dei pagamenti delle fatture emesse da nei confronti Pt_1 della . CP_1
Preliminarmente, si rileva come sia pacifica la circostanza che tra le parti in causa - nel periodo compreso tra giugno 2010 e dicembre 2011 - intercorresse un contratto di somministrazione di energia elettrica relativamente ai POD (punto di prelievo) nn. IT001E00227371 -
IT001E00227372, siti in provincia di Bergamo (cfr. il doc. n. 1 da sub. 1 a 38 fascicolo di primo grado).
Ebbene, dall'applicazione dei principi civilistici in materia di riparto degli oneri probatori e dall'esame dei documenti prodotti, si ritiene raggiunta la prova in merito ai pagamenti effettuati da e, quindi, delle somme a titolo di addizionale provinciale di cui ha chiesto la Pt_1 restituzione.
Deve infatti correttamente valorizzarsi la documentazione prodotta dall'appellante e cioè, oltre alle fatture con l'annotazione degli estremi della relativa registrazione, gli estratti conto fornitore da cui risultano annotati i singoli pagamenti, solo genericamente contestati dall'appellata senza mai precisare (neanche in questa sede) quali di quelli puntualmente annotati sarebbero rimasti inadempiuti o non sarebbero stati effettuati, così disattendendo il principio di contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
A tali considerazioni si aggiungano i seguenti ulteriori elementi: i) l'annotazione, in ordine alle modalità di pagamento, dell'indicazione “Addebito RID” o “Pagamento con addebito automatico”, inserita nelle fatture emesse da;
ii) la continuità e la pacifica regolare CP_1 esecuzione della fornitura, con conseguente regolare periodicità della fatturazione;
iii) il fatto che non ha mai sollecitato il pagamento delle fatture o attivato azioni di recupero nei CP_1 confronti di tutti elementi che, unitamente considerati, depongono in definitiva per Pt_1
pagina 6 di 10 l'avvenuto pagamento delle somme di cui è causa quale quota parte di prezzo relativa all'addizionale in esame.
7. Quanto ai successivi motivi di gravame – da trattarsi congiuntamente vista la loro stretta connessione – occorre preliminarmente dare atto che deve considerarsi ormai superata la questione se i criteri impositivi dell'addizionale previsti dall'art. 6 del D.L. 511/1988 (abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2012) si ponessero o meno in contrasto con le prescrizioni della
Direttiva 2008/118/CE e sulla conseguente possibilità per il giudice nazionale di disapplicare la norma interna contrastante con il diritto unionale, alla luce dell'intervenuta sentenza della
Corte Costituzionale n. 43/2025 pronunciatasi, in data 15.4.2025, sulla questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Udine - del suddetto art. 6, commi 1, lettera c), e 2, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma Cost. in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della
Direttiva 2008/118/CE, sotto il profilo del «mancato rispetto dei vincoli gravanti sulla potestà legislativa statale e derivanti dall'ordinamento U.E.».
Con tale pronuncia la Corte ha escluso che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, abrogata nel 2012, rispetti il requisito della finalità specifica richiesta dal diritto dell'Unione europea, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c) prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nel quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
La Corte ha altresì precisato che tale conclusione “trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto articolo 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è 'in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio' (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024 n. 24373)”.
La Corte ha altresì valutato l'effetto prodotto dalla sentenza della Corte di Giustizia 11.4.2024, causa C-316/22 (Gabel industria tessile spa e Canavesi spa) la quale, pur mantenendo fermo il principio “che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva”, ha riconosciuto che “il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva”. Dalla
pagina 7 di 10 sentenza della Corte di Giustizia consegue quindi la possibilità di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato.
Tuttavia, a seguito dalla pronuncia della Corte Costituzionale, i clienti dei fornitori possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), dato l'effetto ex tunc della pronuncia della Corte, salvo per i rapporti esauriti.
Consegue che i pagamenti in relazione ai quali è stata formulata la domanda oggi in esame sono indebiti, e devono essere restituiti.
In tal senso si è espressa, da ultimo, anche la Corte di Cassazione che, in ordine alla legittimazione passiva in capo al fornitore, ha dettato il seguente principio di diritto: "In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante
l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2,
D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito" (Cass. n. 13742/2025).
Tale diritto, secondo la Cassazione, trova fondamento nella sopravvenuta caducazione della norma istitutiva dell'addizionale, dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione del requisito della finalità specifica richiesto dal diritto eurounitario.
La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto dell'Unione europea determina il venir meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, della causa giustificatrice del prelievo erariale, con conseguente carattere indebito dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente consumatore finale.
Secondo la Corte, pertanto, l'effetto ex tunc della pronuncia di illegittimità costituzionale, salvo per i rapporti esauriti, consente ai clienti dei fornitori di energia elettrica di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti dei fornitori, i quali potranno a loro volta rivalersi nei confronti dello Stato, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Il principio si applica indipendentemente dalla circostanza che il fornitore sia il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato e che abbia la facoltà di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale mediante addebito in fattura, poiché la caducazione della norma istitutiva del tributo determina l'indebita percezione delle somme corrisposte dal consumatore finale, configurando un arricchimento senza causa in capo al fornitore che ha incassato somme non più dovute.
8. Spetta all'appellante anche la restituzione delle somme versate a titolo di IVA, aderendo questo Collegio all'orientamento consolidato della Suprema Corte per il quale, in caso di pagina 8 di 10 operazioni inesistenti o comunque erroneamente assoggettate all'Iva, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva.
Conseguentemente il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere/dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario (Cass. 15 maggio 2015, n. 9946; v., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 8652/2020 e n. 25741/2021).
Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. Occorre ancora rammentare che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass. n. 61/2023).
In conclusione, l'appello proposto da va accolto in ordine al riconoscimento del diritto Pt_1 dell'appellante ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di addizionale sull'accisa e va pertanto condannata a rimborsare l'importo di € 40.858,91, oltre CP_1 interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
9. Quanto alle spese di lite, in considerazione degli oscillanti orientamenti della giurisprudenza di merito che si è occupata della controversa questione e del fatto che l'appello è stato deciso, in via dirimente, in forza della pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione, devono essere integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1556/2024, pubblicata il 9 febbraio 2024,
[...] ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
pagina 9 di 10 1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di della somma di € 40.858,91, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. dichiara compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 10 di 10