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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 15/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Paolo SORDI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 1984 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili
dell'Anno 2024 avente ad oggetto “modifica delle condizioni di regolamentazione
dell'esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal
matrimonio” su ricorso proposto da
Parte_1
elettivamente domiciliata in Frosinone alla via Tommaso Landolfi n. 167 presso lo studio legale dell'Avv. Francesca Campagiorni che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo
nei confronti di
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Frosinone alla via Aldo Moro n. 306 presso lo studio legale dell'Avv.
Massimo Meleo che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria difensiva
e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/01/2025 le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni come da processo verbale di udienza (da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.09.2024 la sig.ra premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. dal quale ha avuto una Controparte_1
figlia nata il [...], di anni 4, ha esposto che l'esercizio della responsabilità Per_1
1 genitoriale sulla figlia minore è stata regolamentata con decreto del Tribunale di Frosinone
emesso il 13.07.2021, con il quale, su accordo delle parti, si è disposto l'affidamento condiviso della bimba ad entrambi i genitori e il suo collocamento presso la residenza materna in Ceccano,
si è regolamentato il diritto di frequentazione del padre con la figlia stabilendo che il sig.
la possa vedere tutti i lunedì e a weekend e festività alternate, escluso il CP_1
pernottamento attesa la tenera età della bimba, con obbligo paterno al versamento della somma mensile di € 400,00 alla sig.ra per il mantenimento della figlia e la contribuzione alle Pt_1
spese straordinarie in misura del 50%, oltre all'obbligo di corrisponderle la somma di € 450,00
mensili per il pagamento del canone di locazione. Ella ha rappresentato che in Ceccano svolge attività di colf ma senza carattere di stabilità e priva di regolare contratto e di aver ricevuto una offerta di lavoro come commessa in un esercizio commerciale di profumeria nella città di
Pescara con regolare contratto di lavoro e uno stipendio mensile di € 800,00, con impegno lavorativo dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30; di aver reperito un'abitazione in locazione nella vicina città di Montesilvano e di avere necessità di trasferire dunque la residenza propria e della minore in Abruzzo per poter profittare dell'opportunità lavorativa, che certo vantaggio economico e sociale arreca tanto alla madre quanto alla figlia;
che tale soluzione non inciderebbe in chiave negativa sul diritto di frequentazione paterno perché ben potrebbe questi continuare a vedere la figlia nei termini convenuti perché la contenuta distanza tra Montesilvano e Frosinone non risulta impeditiva e all'uopo la ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità a condurre personalmente la figlia dal padre a weekend alternati, che potrà tenerla con sé fino al lunedì; che il sig. ha CP_1
opposto il suo diniego al trasferimento della residenza della minore;
sicchè la sig.ra ha Pt_1
adito il Tribunale affinchè la autorizzi a trasferire la residenza della bambina nella città di
Montesilvano, adottando conseguentemente ogni provvedimento necessario anche ai fini della determinazione dei tempi di permanenza di con il padre. Per_1
Il sig. si è costituito all'udienza del 07.01.2025 depositando Controparte_1
una comparsa di costituzione nella quale ha rappresentato che nelle more le parti hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia minore, parzialmente modificativo del contenuto degli accordi recepiti dal Tribunale con decreto cron. n. 3984/2021 del 13.07.2021, convenendo che, a far data dal mese di Novembre
2024, fermo l'affidamento condiviso della figlia Minore ad entrambi i genitori e il suo collocamento presso la residenza materna, con autorizzazione al suo trasferimento in
Montesilvano alla via Reno n. 3 – p1, il padre possa vedere la figlia tre fine settimana al mese,
dal pomeriggio del Sabato fino al lunedì; la minore verrà portata il sabato della madre presso la residenza del padre e/o in altro luogo congiuntamente determinato al termine della propria prestazione lavorativa;
verrà riportata dal padre il lunedì successivo presso l'abitazione della
2 madre. Sarà facoltà delle parti di decidere di incontrarsi a metà strada tra le rispettive abitazioni almeno in uno dei week-end stabiliti;
la vigilia di Natale la trascorrerà con la madre ed il Per_1
padre terrà con sè la bambina dal giorno di Natale fino al 28 dicembre nonchè per il giorno di capodanno, befana, Pasqua e Pasquetta il tutto con il criterio dell'alternanza; la minore trascorrerà d'estate con il papà almeno 15 giorni anche non consecutivi da comunicare alla madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti.
Sotto il profilo economico le parti hanno convenuto che il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento della minore entro il 5 di ogni mese, con bonifico sul conto corrente intestato alla
Sig.ra la somma di euro 600,00 mensili, somma rivalutata in base agli indici istat (con Pt_1
decorrenza da dicembre 2024) e prima rivalutazione a gennaio 2026 e le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% previa esibizione di documentazione fiscale e dovranno essere preventivamente concordate. In merito alla loro determinazione si rimanda al Protocollo d'intesa in essere tra il tribunale di Frosinone e l'ordine degli avvocati di
Frosinone; l'assegno unico universale emesso dall'INPS o qualsiasi altro beneficio futuro che lo sostituirà /o equivalente verrà percepito interamente dalla Sig.ra Pt_1
All'udienza del 07.01.2025, in esito alla comparizione personale delle parti, entrambe hanno dichiarato di convenire sulle condizioni sopra riportate, modificative di quelle di cui al decreto del 13.07.2021, e hanno chiesto che il Tribunale voglia recepirle con sentenza.
Preso atto dell'intervenuto accordo tra i genitori personalmente comparsi innanzi al G.I.,
la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. PRELIMINARMENTE, IN MERITO ALLA COMPETENZA TERRITORIALE
DELL'ADITO TRIBUNALE, visto l'art. 473 bis.38, comma 2, c.p.c. e comunque l'art. 473 bis.11,
espressamente richiamato dall'art. 473 bis.38 comma 2 c.p.c., il quale fissa la competenza per territorio nei procedimenti che riguardano l'attuazione dei provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale nel Tribunale in cui pende il procedimento in corso ovvero, se non è
più pendente un procedimento, nel Tribunale che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, nel Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
rilevato che la regolamentazione dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità
genitoriale è stata pronunciata dal Tribunale di Frosinone su ricorso congiunto delle parti con decreto del cron. n. 3984/21 del 13.07.2021, e che la figlia minore della coppia,
[...]
, come risulta da certificazione anagrafica versata in atti, è ancora residente in Persona_2
Comune di Ceccano, sussiste la competenza territoriale e funzionale del Tribunale adito a conoscere, in composizione monocratica, la presente controversia.
3
3. ANCORA PRELIMINARMENTE, SULLA COMPOSIZIONE DEL GIUDICE E SUL RITO
APPLICABILE, va osservato che la domanda, originariamente qualificata come attuazione dei provvedimenti in materia di esercizio della responsabilità genitoriale e di residenza del minore ai sensi degli artt. 473bis.38 c.p.c. e 337 ter comma 3 c.c., va qualificata ora più correttamente come modifica della regolamentazione delle condizioni per l'esercizio della responsabilità
genitoriale di cui all'art. 473bis.29 c.p.c., importando una modifica dei provvedimenti collegiali assunti non più soltanto sotto il profilo della residenza anagrafica della minore, a trasferirsi da
Ceccano a Montesilvano in ragione dell'accettazione da parte della sig.ra della Pt_1
proposta lavorativa in Pescara, ma anche sotto il profilo della regolamentazione del diritto di frequentazione del genitore non collocatario e del mantenimento da questi dovuto per la figlia minore. Trattandosi di provvedimenti adottati collegialmente, rispetto ai quali non viene più in discussione la mera attuazione, ma il contenuto sostanziale delle prescrizioni, la loro modifica non può che essere pronunciata collegialmente.
4. NEL MERITO, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, così come resi nella comparsa di costituzione del resistente del 07.01.2025 e riportati nel verbale dell'udienza di comparizione delle parti del 07.01.2025
perché, esaminatone il tenore:
- in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della prole;
- sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è
conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
- la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario e con la sua famiglia di origine assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante apporto suo e dei nonni paterni alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, si tratta di regolamentazione con non soltanto non confligge, ma risulta rispondere al primario interesse del minore di conservare e coltivare il rapporto con il genitore e con la famiglia d'origine paterna nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149
deve ritenersi ancora valevole e valevole anche in caso di unione di fatto e di regolamentazione
4 dei rapporti tra i genitori e i figli nati fuori dal matrimonio il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su
conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza
- in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno
attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della
concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla
somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono
concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche
quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei
genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); che, in particolare, l'art. 337 ter c.c. oggi espressamente stabilisce che il Tribunale possa prendere atto degli accordi liberamente raggiunti tra i genitori in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale e del mantenimento della prole minore ove essi risultino – come in specie – non contrari all'interesse dei figli , il Collegio ritiene di poter “prendere atto” e recepire gli accordi raggiunti dai genitori come trasfusi nel ricorso congiuntamente sottoscritto.
5. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1984/2024
r.g. su ricorso proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto “modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”, e sulla base dell'accordo raggiunto tra esse in corso di giudizio, così decide:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in merito alle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale di e e ai loro Parte_1 Controparte_1
rapporti economici verso la prole minore e DISPONE quindi che la Persona_2
regolamentazione della responsabilità genitoriale e mantenimento della prole minore avvenga secondo le modalità pattuite tra le parti e riportate nel verbale di udienza del 07.01.2025 e segnatamente:
a) AUTORIZZA la sig.ra a trasferire la residenza della figlia minore Parte_1
in Montesilvano alla via Reno n.3, P1; Persona_3
b) la minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con allocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Montesilvano alla Via Reno n. 3 Piano 1;
5 c) il sig. vedrà e terrà con se la bambina 3 fine settimana al mese dal Controparte_1
pomeriggio del Sabato fino al lunedì; la minore verrà portata il sabato della madre presso la residenza del padre e/o in altro luogo congiuntamente determinato al termine della propria prestazione lavorativa;
verrà riportata dal padre il lunedì successivo presso l'abitazione della madre. Sarà facoltà delle parti di decidere di incontrarsi a metà strada tra le rispettive abitazioni almeno in uno dei week-end stabiliti;
d) La vigilia di Natale la trascorrerà con la madre ed il padre terrà con sè la bambina dal Per_1
giorno di Natale fino al 28 dicembre nonchè per il giorno di capodanno, befana, Pasqua e
Pasquetta il tutto con il criterio dell'alternanza;
e) la minore trascorrerà d'estate con il papà almeno 15 giorni anche non consecutivi da comunicare alla madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti;
f) Il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento della minore entro il 5 di ogni mese, con bonifico sul conto corrente intestato alla Sig.ra la somma di euro 600,00 mensili, Pt_1
somma rivalutata in base agli indici istat (con decorrenza da dicembre 2024) e prima rivalutazione a gennaio 2026;
g) Le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% previa esibizione di documentazione fiscale e dovranno essere preventivamente concordate. In merito alla loro determinazione si rimanda al Protocollo d'intesa in essere tra il tribunale di Frosinone e l'ordine degli avvocati di Frosinone;
h) L'AUU emesso dall'INPS o qualsiasi altro beneficio futuro che lo sostituirà /o equivalente verrà percepito interamente dalla Sig.ra Pt_1
i) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 14.01.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
dott. Paolo Sordi dott.ssa Simona Di Nicola
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Paolo SORDI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 1984 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili
dell'Anno 2024 avente ad oggetto “modifica delle condizioni di regolamentazione
dell'esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal
matrimonio” su ricorso proposto da
Parte_1
elettivamente domiciliata in Frosinone alla via Tommaso Landolfi n. 167 presso lo studio legale dell'Avv. Francesca Campagiorni che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo
nei confronti di
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Frosinone alla via Aldo Moro n. 306 presso lo studio legale dell'Avv.
Massimo Meleo che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria difensiva
e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/01/2025 le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni come da processo verbale di udienza (da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.09.2024 la sig.ra premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. dal quale ha avuto una Controparte_1
figlia nata il [...], di anni 4, ha esposto che l'esercizio della responsabilità Per_1
1 genitoriale sulla figlia minore è stata regolamentata con decreto del Tribunale di Frosinone
emesso il 13.07.2021, con il quale, su accordo delle parti, si è disposto l'affidamento condiviso della bimba ad entrambi i genitori e il suo collocamento presso la residenza materna in Ceccano,
si è regolamentato il diritto di frequentazione del padre con la figlia stabilendo che il sig.
la possa vedere tutti i lunedì e a weekend e festività alternate, escluso il CP_1
pernottamento attesa la tenera età della bimba, con obbligo paterno al versamento della somma mensile di € 400,00 alla sig.ra per il mantenimento della figlia e la contribuzione alle Pt_1
spese straordinarie in misura del 50%, oltre all'obbligo di corrisponderle la somma di € 450,00
mensili per il pagamento del canone di locazione. Ella ha rappresentato che in Ceccano svolge attività di colf ma senza carattere di stabilità e priva di regolare contratto e di aver ricevuto una offerta di lavoro come commessa in un esercizio commerciale di profumeria nella città di
Pescara con regolare contratto di lavoro e uno stipendio mensile di € 800,00, con impegno lavorativo dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30; di aver reperito un'abitazione in locazione nella vicina città di Montesilvano e di avere necessità di trasferire dunque la residenza propria e della minore in Abruzzo per poter profittare dell'opportunità lavorativa, che certo vantaggio economico e sociale arreca tanto alla madre quanto alla figlia;
che tale soluzione non inciderebbe in chiave negativa sul diritto di frequentazione paterno perché ben potrebbe questi continuare a vedere la figlia nei termini convenuti perché la contenuta distanza tra Montesilvano e Frosinone non risulta impeditiva e all'uopo la ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità a condurre personalmente la figlia dal padre a weekend alternati, che potrà tenerla con sé fino al lunedì; che il sig. ha CP_1
opposto il suo diniego al trasferimento della residenza della minore;
sicchè la sig.ra ha Pt_1
adito il Tribunale affinchè la autorizzi a trasferire la residenza della bambina nella città di
Montesilvano, adottando conseguentemente ogni provvedimento necessario anche ai fini della determinazione dei tempi di permanenza di con il padre. Per_1
Il sig. si è costituito all'udienza del 07.01.2025 depositando Controparte_1
una comparsa di costituzione nella quale ha rappresentato che nelle more le parti hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia minore, parzialmente modificativo del contenuto degli accordi recepiti dal Tribunale con decreto cron. n. 3984/2021 del 13.07.2021, convenendo che, a far data dal mese di Novembre
2024, fermo l'affidamento condiviso della figlia Minore ad entrambi i genitori e il suo collocamento presso la residenza materna, con autorizzazione al suo trasferimento in
Montesilvano alla via Reno n. 3 – p1, il padre possa vedere la figlia tre fine settimana al mese,
dal pomeriggio del Sabato fino al lunedì; la minore verrà portata il sabato della madre presso la residenza del padre e/o in altro luogo congiuntamente determinato al termine della propria prestazione lavorativa;
verrà riportata dal padre il lunedì successivo presso l'abitazione della
2 madre. Sarà facoltà delle parti di decidere di incontrarsi a metà strada tra le rispettive abitazioni almeno in uno dei week-end stabiliti;
la vigilia di Natale la trascorrerà con la madre ed il Per_1
padre terrà con sè la bambina dal giorno di Natale fino al 28 dicembre nonchè per il giorno di capodanno, befana, Pasqua e Pasquetta il tutto con il criterio dell'alternanza; la minore trascorrerà d'estate con il papà almeno 15 giorni anche non consecutivi da comunicare alla madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti.
Sotto il profilo economico le parti hanno convenuto che il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento della minore entro il 5 di ogni mese, con bonifico sul conto corrente intestato alla
Sig.ra la somma di euro 600,00 mensili, somma rivalutata in base agli indici istat (con Pt_1
decorrenza da dicembre 2024) e prima rivalutazione a gennaio 2026 e le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% previa esibizione di documentazione fiscale e dovranno essere preventivamente concordate. In merito alla loro determinazione si rimanda al Protocollo d'intesa in essere tra il tribunale di Frosinone e l'ordine degli avvocati di
Frosinone; l'assegno unico universale emesso dall'INPS o qualsiasi altro beneficio futuro che lo sostituirà /o equivalente verrà percepito interamente dalla Sig.ra Pt_1
All'udienza del 07.01.2025, in esito alla comparizione personale delle parti, entrambe hanno dichiarato di convenire sulle condizioni sopra riportate, modificative di quelle di cui al decreto del 13.07.2021, e hanno chiesto che il Tribunale voglia recepirle con sentenza.
Preso atto dell'intervenuto accordo tra i genitori personalmente comparsi innanzi al G.I.,
la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. PRELIMINARMENTE, IN MERITO ALLA COMPETENZA TERRITORIALE
DELL'ADITO TRIBUNALE, visto l'art. 473 bis.38, comma 2, c.p.c. e comunque l'art. 473 bis.11,
espressamente richiamato dall'art. 473 bis.38 comma 2 c.p.c., il quale fissa la competenza per territorio nei procedimenti che riguardano l'attuazione dei provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale nel Tribunale in cui pende il procedimento in corso ovvero, se non è
più pendente un procedimento, nel Tribunale che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, nel Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
rilevato che la regolamentazione dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità
genitoriale è stata pronunciata dal Tribunale di Frosinone su ricorso congiunto delle parti con decreto del cron. n. 3984/21 del 13.07.2021, e che la figlia minore della coppia,
[...]
, come risulta da certificazione anagrafica versata in atti, è ancora residente in Persona_2
Comune di Ceccano, sussiste la competenza territoriale e funzionale del Tribunale adito a conoscere, in composizione monocratica, la presente controversia.
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3. ANCORA PRELIMINARMENTE, SULLA COMPOSIZIONE DEL GIUDICE E SUL RITO
APPLICABILE, va osservato che la domanda, originariamente qualificata come attuazione dei provvedimenti in materia di esercizio della responsabilità genitoriale e di residenza del minore ai sensi degli artt. 473bis.38 c.p.c. e 337 ter comma 3 c.c., va qualificata ora più correttamente come modifica della regolamentazione delle condizioni per l'esercizio della responsabilità
genitoriale di cui all'art. 473bis.29 c.p.c., importando una modifica dei provvedimenti collegiali assunti non più soltanto sotto il profilo della residenza anagrafica della minore, a trasferirsi da
Ceccano a Montesilvano in ragione dell'accettazione da parte della sig.ra della Pt_1
proposta lavorativa in Pescara, ma anche sotto il profilo della regolamentazione del diritto di frequentazione del genitore non collocatario e del mantenimento da questi dovuto per la figlia minore. Trattandosi di provvedimenti adottati collegialmente, rispetto ai quali non viene più in discussione la mera attuazione, ma il contenuto sostanziale delle prescrizioni, la loro modifica non può che essere pronunciata collegialmente.
4. NEL MERITO, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, così come resi nella comparsa di costituzione del resistente del 07.01.2025 e riportati nel verbale dell'udienza di comparizione delle parti del 07.01.2025
perché, esaminatone il tenore:
- in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della prole;
- sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è
conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
- la regolamentazione del diritto di frequentazione del minore col genitore non collocatario e con la sua famiglia di origine assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante apporto suo e dei nonni paterni alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, si tratta di regolamentazione con non soltanto non confligge, ma risulta rispondere al primario interesse del minore di conservare e coltivare il rapporto con il genitore e con la famiglia d'origine paterna nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149
deve ritenersi ancora valevole e valevole anche in caso di unione di fatto e di regolamentazione
4 dei rapporti tra i genitori e i figli nati fuori dal matrimonio il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su
conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza
- in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno
attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della
concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla
somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono
concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche
quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei
genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); che, in particolare, l'art. 337 ter c.c. oggi espressamente stabilisce che il Tribunale possa prendere atto degli accordi liberamente raggiunti tra i genitori in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale e del mantenimento della prole minore ove essi risultino – come in specie – non contrari all'interesse dei figli , il Collegio ritiene di poter “prendere atto” e recepire gli accordi raggiunti dai genitori come trasfusi nel ricorso congiuntamente sottoscritto.
5. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1984/2024
r.g. su ricorso proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto “modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”, e sulla base dell'accordo raggiunto tra esse in corso di giudizio, così decide:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in merito alle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale di e e ai loro Parte_1 Controparte_1
rapporti economici verso la prole minore e DISPONE quindi che la Persona_2
regolamentazione della responsabilità genitoriale e mantenimento della prole minore avvenga secondo le modalità pattuite tra le parti e riportate nel verbale di udienza del 07.01.2025 e segnatamente:
a) AUTORIZZA la sig.ra a trasferire la residenza della figlia minore Parte_1
in Montesilvano alla via Reno n.3, P1; Persona_3
b) la minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con allocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Montesilvano alla Via Reno n. 3 Piano 1;
5 c) il sig. vedrà e terrà con se la bambina 3 fine settimana al mese dal Controparte_1
pomeriggio del Sabato fino al lunedì; la minore verrà portata il sabato della madre presso la residenza del padre e/o in altro luogo congiuntamente determinato al termine della propria prestazione lavorativa;
verrà riportata dal padre il lunedì successivo presso l'abitazione della madre. Sarà facoltà delle parti di decidere di incontrarsi a metà strada tra le rispettive abitazioni almeno in uno dei week-end stabiliti;
d) La vigilia di Natale la trascorrerà con la madre ed il padre terrà con sè la bambina dal Per_1
giorno di Natale fino al 28 dicembre nonchè per il giorno di capodanno, befana, Pasqua e
Pasquetta il tutto con il criterio dell'alternanza;
e) la minore trascorrerà d'estate con il papà almeno 15 giorni anche non consecutivi da comunicare alla madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti;
f) Il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento della minore entro il 5 di ogni mese, con bonifico sul conto corrente intestato alla Sig.ra la somma di euro 600,00 mensili, Pt_1
somma rivalutata in base agli indici istat (con decorrenza da dicembre 2024) e prima rivalutazione a gennaio 2026;
g) Le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% previa esibizione di documentazione fiscale e dovranno essere preventivamente concordate. In merito alla loro determinazione si rimanda al Protocollo d'intesa in essere tra il tribunale di Frosinone e l'ordine degli avvocati di Frosinone;
h) L'AUU emesso dall'INPS o qualsiasi altro beneficio futuro che lo sostituirà /o equivalente verrà percepito interamente dalla Sig.ra Pt_1
i) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 14.01.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
dott. Paolo Sordi dott.ssa Simona Di Nicola
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