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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/09/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 23.9.2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 23.9.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
PIE el cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rapp to e difeso dall'avvocato IERO LIUCA e LEONE FABIOLA contumace oggetto: ricostituzione pensione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.4.2021, parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione di anzianità VO n. 10059396 con decorrenza aprile 2020, rappresentava di aver presentato domanda amministrativa tesa a conseguire la riliquidazione della ione per accredito delle retribuzioni di malattia, a accolta da in data 5.10.2020. Deduceva, tuttavia, che l' non aveva CP_1 CP_1 ttamente valorizzato, ai sensi dell'art. 8 L. n. 155 , i periodi di malattia coperti da contribuzione figurativa, nonché gli emolumenti extramensili, con conseguente liquidazione in misura inferiore alla spettanza, quantificata in euro 1.497,85 mensili dal 1.4.2000. L'istituto previdenziale ritualmente costituitosi in giudizio concludeva per il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente la decadenza tombale ai sensi dell'art. 47 dpr n. 639/70. Istruita la causa con l'espletamento della consulenza, all'odierna udienza il giudice ha pronunziato sentenza con contestuale motivazione. _______________________
Il ricorso merita accoglimento nei limiti che seguono. Come noto, l' art. 56 RDL n. 1827/35 dispone che: “Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato: a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa: 1° i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purché complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136; 2° i periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi;
3° i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella L. luglio 1934, n. 1347; (….)”. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 legge 155/81 “ Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale. .. … omissis Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva
2 dell'anno solare e' determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta e' integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi. “ Le retribuzioni rilevanti in base alla norma sono quelle mensili, sia intere sia ridotte e degli arretrati riferiti ad anni precedenti, dovuti in forza di legge e di contratto. I contributi figurativi possono poi essere: • a copertura, se il periodo durante il quale si è verificato l'evento è completamente privo di copertura contributiva e non risultano accreditate settimane per attività lavorativa soggetta a contribuzione obbligatoria;
• ad integrazione, se nel periodo durante il quale si è verificato l'evento è stata corrisposta una retribuzione ridotta che ha determinato l'obbligo del versamento contributivo e il conseguente accredito di settimane sul conto assicurativo dell'assicurato. Per quantificare la retribuzione figurativa nel caso di contributi a copertura si dovrà: - calcolare la differenza fra l'ammontare delle retribuzioni correnti dell'anno e quelle ridotte;
- calcolare la differenza tra le settimane retribuite nell'anno e quelle con retribuzione ridotta;
- dividere la prima differenza per la seconda, ottenendo così la retribuzione figurativa. Di contro, per i contributi figurativi ad integrazione, come nel caso in esame, la retribuzione figurativa si calcola a partire dalla differenza tra la media settimanale delle retribuzioni intere e la media settimanale delle retribuzioni ridotte. Dalle retribuzioni correnti sono escluse le mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima), le gratifiche, gli importi dovuti per ferie e festività non godute, gli arretrati ed i conguagli dovuti per legge e per contratto (doc.ti 3 - 5). Deve rit he nel caso di specie, come pacificamente ammesso dallo stesso nella memoria di costituzione, nel calcolo della CP_2 retribuzione va sono stati esclusi gli emolumenti extramensili, circostanza alquanto rilevante ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, sulla quale l'ausiliario del Giudice non ha preso posizione. Sicchè si ritiene di non potere a alle conclusioni del consulente che ha ritenuto corretto l'operato di e l'ammontare del trattamento CP_1 pensionistico, sulla base dell' i consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nei periodi coperti da contribuzione figurativa, la retribuzione pensionabile si commisura alla retribuzione imponibile contributiva;
in tale nozione rientrano anche gli emolumenti extramensili (ratei di mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva ferie), che quindi vanno inclusi nel valore retributivo figurativo ai sensi dell'art. 8 L. 155/1981 (Cass., ord., 22 settembre 2023, n. 27146 e Cass., ord., 2 ottobre 2023, n. 27725).
3 Il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente diritto del ricorrente agli importi differenziali dovuti, oltre accessori, nei limiti della prescrizione quinquennale, ossia dal 01.10.2015 (quinquennio anteriore all'inoltro dell'istanza amministrativa del 01.10.2020). Difatti, la domanda finalizzata “all'arricchimento” della posizione pensionistica tramite valorizzazione della contribuzione accreditabile per eventi già verificatisi prima del pensionamento soggiace al prescrizione quinquennale, che è stata ritualmente eccepita dall' CP_2 nella memoria ex art. 416 c.p.c. Sul punto si ritengono condivisibili le argomentazioni espresse recentemente da una pronuncia della Corte d'Appello di Lecce che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “L'art. 47 del d.p.r. n. 639/1970 nella sua attuale formulazione (risultante dall'interpretazione autentica derivante dall'art. 6 del d.l. 29.3.1991 n. 103, convertito in l. n. 166/1991, dalla modifica apportata dall'art. 4 del d.l. 19.9.1992 n. 384, convertito in l. n. 438/1992, e dall'integrazione di cui all'art. 38, comma 1 lett d) del d.l. n. 98/2011, convertito in l. n. 111/2011, in vigore dal 6.7.2011) dispone che “1- Esauriti i ricorsi in via amministrativa, puo' essere proposta l'azione dinanzi l'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
2- Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3- Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
4- Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa,
o agli stessi dovute.
5- L' Controparte_3
e' tenuto ad indicare ai rich
[...] nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresi', a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
6-Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.” Ai sensi
4 dell'art. 47 bis:“Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”. Già nelle prime pronunce della S.C. relative all'ambito di operatività dell'art. 38 comma 6 l. n. 111/2011 si era precisata la differenza tra il concetto di riliquidazione e erminazione avuto riguardo anche alle disposizioni interne (circolare n. 94/2014 e messaggio 220/2013). CP_1
In particolare, in 16549/2016 si affermò in motivazione, ai seguenti punti che: “4.- e considerato che (come risulta pure dalla circolare emessa dall' a seguito della nuova normativa CP_1 dell'adempimento parzi cui d.l. 98/2011 cit.) di prestazione riconosciuta in modo parziale - perciò assoggettata alla decadenza a partire dal luglio 2011 - si possa legittimamente parlare solo qualora la prima liquidazione non tenga conto di tutti gli elementi e le informazioni che incidono sulla integrale liquidazione del trattamento pensionistico gi nti al momento della domanda di pensione, e perciò noti all' in detto momento (com'è nel caso di specie). 5.- Si parla CP_2 inv rideterminazione della prestazione previdenziale nei casi di operazioni di ricalcolo dovute a fattori sopravvenuti (i quali possono essere relativi sia a nuove disposizioni di legge che danno diritto ad un ricalcolo della prestazione, sia a vicende che determinano un "arricchimento" della posizione contributiva del pensionato relativamente a periodi di contribuzione anteriori alla liquidazione della prestazione pensionistica). In questo secondo caso, la domanda finalizzata ad ottenere un adeguamento dell'importo di pensione alla mutata disciplina legislativa o una ricostituzione del trattamento pensionistico per una delle vicende indicate può essere presentata senza limiti di tempo e il riconoscimento dei ratei arretrati soggia olo limite della prescrizione quinquennale (cfr. messaggio n. CP_1
220/2013)”. Il caso di specie, a parere di questa Cort tra nell'ipotesi delineata nel punto 5) della motivazione della citata pronuncia della S.C. in quanto la domanda era diretta alla rideterminazione della pensione, ottenibile solo ad istanza dell'interessata, derivante da contribuzione figurativa accreditata per i periodi di malattia nelle ultime 260 settimane. La domanda finalizzata
“all'arricchimento” della posizione pensionistica tramite valorizzazione della contribuzione accreditabile per eventi già verificatisi prima del pensionamento soggiace prescrizione quinquennale, che è stata ritualmente eccepita dall' nella memoria ex art. 416 c.p.c. ed in CP_2 questo grado.” (Corte d lo di Lecce, sentenza n. 33/2023 del 23.1.2023 – RG n. 379/22). Nei limiti sopra esposti il ricorso merita accoglimento.
5 Le spese di lite e le spese di ctu seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, unziando sul ricor positato il 02.04.2021 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
o del ricorrente al stituzione della pensione, con applicazione del corretto valore retributivo ex art. 8 legge 155/81, comprensiv degli emolumenti extramensili e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei differenziali dal 01.10.2015, CP_1 oltre access r legge;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€ 2697,00, oltre i a e rimborso forfett con distrazione;
pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, liquidate CP_1 come da separato provvedimento. Brindisi, 23.9.2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 23.9.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
PIE el cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rapp to e difeso dall'avvocato IERO LIUCA e LEONE FABIOLA contumace oggetto: ricostituzione pensione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.4.2021, parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione di anzianità VO n. 10059396 con decorrenza aprile 2020, rappresentava di aver presentato domanda amministrativa tesa a conseguire la riliquidazione della ione per accredito delle retribuzioni di malattia, a accolta da in data 5.10.2020. Deduceva, tuttavia, che l' non aveva CP_1 CP_1 ttamente valorizzato, ai sensi dell'art. 8 L. n. 155 , i periodi di malattia coperti da contribuzione figurativa, nonché gli emolumenti extramensili, con conseguente liquidazione in misura inferiore alla spettanza, quantificata in euro 1.497,85 mensili dal 1.4.2000. L'istituto previdenziale ritualmente costituitosi in giudizio concludeva per il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente la decadenza tombale ai sensi dell'art. 47 dpr n. 639/70. Istruita la causa con l'espletamento della consulenza, all'odierna udienza il giudice ha pronunziato sentenza con contestuale motivazione. _______________________
Il ricorso merita accoglimento nei limiti che seguono. Come noto, l' art. 56 RDL n. 1827/35 dispone che: “Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato: a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa: 1° i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purché complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136; 2° i periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi;
3° i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella L. luglio 1934, n. 1347; (….)”. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 legge 155/81 “ Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale. .. … omissis Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva
2 dell'anno solare e' determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta e' integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi. “ Le retribuzioni rilevanti in base alla norma sono quelle mensili, sia intere sia ridotte e degli arretrati riferiti ad anni precedenti, dovuti in forza di legge e di contratto. I contributi figurativi possono poi essere: • a copertura, se il periodo durante il quale si è verificato l'evento è completamente privo di copertura contributiva e non risultano accreditate settimane per attività lavorativa soggetta a contribuzione obbligatoria;
• ad integrazione, se nel periodo durante il quale si è verificato l'evento è stata corrisposta una retribuzione ridotta che ha determinato l'obbligo del versamento contributivo e il conseguente accredito di settimane sul conto assicurativo dell'assicurato. Per quantificare la retribuzione figurativa nel caso di contributi a copertura si dovrà: - calcolare la differenza fra l'ammontare delle retribuzioni correnti dell'anno e quelle ridotte;
- calcolare la differenza tra le settimane retribuite nell'anno e quelle con retribuzione ridotta;
- dividere la prima differenza per la seconda, ottenendo così la retribuzione figurativa. Di contro, per i contributi figurativi ad integrazione, come nel caso in esame, la retribuzione figurativa si calcola a partire dalla differenza tra la media settimanale delle retribuzioni intere e la media settimanale delle retribuzioni ridotte. Dalle retribuzioni correnti sono escluse le mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima), le gratifiche, gli importi dovuti per ferie e festività non godute, gli arretrati ed i conguagli dovuti per legge e per contratto (doc.ti 3 - 5). Deve rit he nel caso di specie, come pacificamente ammesso dallo stesso nella memoria di costituzione, nel calcolo della CP_2 retribuzione va sono stati esclusi gli emolumenti extramensili, circostanza alquanto rilevante ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, sulla quale l'ausiliario del Giudice non ha preso posizione. Sicchè si ritiene di non potere a alle conclusioni del consulente che ha ritenuto corretto l'operato di e l'ammontare del trattamento CP_1 pensionistico, sulla base dell' i consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nei periodi coperti da contribuzione figurativa, la retribuzione pensionabile si commisura alla retribuzione imponibile contributiva;
in tale nozione rientrano anche gli emolumenti extramensili (ratei di mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva ferie), che quindi vanno inclusi nel valore retributivo figurativo ai sensi dell'art. 8 L. 155/1981 (Cass., ord., 22 settembre 2023, n. 27146 e Cass., ord., 2 ottobre 2023, n. 27725).
3 Il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente diritto del ricorrente agli importi differenziali dovuti, oltre accessori, nei limiti della prescrizione quinquennale, ossia dal 01.10.2015 (quinquennio anteriore all'inoltro dell'istanza amministrativa del 01.10.2020). Difatti, la domanda finalizzata “all'arricchimento” della posizione pensionistica tramite valorizzazione della contribuzione accreditabile per eventi già verificatisi prima del pensionamento soggiace al prescrizione quinquennale, che è stata ritualmente eccepita dall' CP_2 nella memoria ex art. 416 c.p.c. Sul punto si ritengono condivisibili le argomentazioni espresse recentemente da una pronuncia della Corte d'Appello di Lecce che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “L'art. 47 del d.p.r. n. 639/1970 nella sua attuale formulazione (risultante dall'interpretazione autentica derivante dall'art. 6 del d.l. 29.3.1991 n. 103, convertito in l. n. 166/1991, dalla modifica apportata dall'art. 4 del d.l. 19.9.1992 n. 384, convertito in l. n. 438/1992, e dall'integrazione di cui all'art. 38, comma 1 lett d) del d.l. n. 98/2011, convertito in l. n. 111/2011, in vigore dal 6.7.2011) dispone che “1- Esauriti i ricorsi in via amministrativa, puo' essere proposta l'azione dinanzi l'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
2- Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3- Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
4- Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa,
o agli stessi dovute.
5- L' Controparte_3
e' tenuto ad indicare ai rich
[...] nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresi', a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
6-Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.” Ai sensi
4 dell'art. 47 bis:“Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”. Già nelle prime pronunce della S.C. relative all'ambito di operatività dell'art. 38 comma 6 l. n. 111/2011 si era precisata la differenza tra il concetto di riliquidazione e erminazione avuto riguardo anche alle disposizioni interne (circolare n. 94/2014 e messaggio 220/2013). CP_1
In particolare, in 16549/2016 si affermò in motivazione, ai seguenti punti che: “4.- e considerato che (come risulta pure dalla circolare emessa dall' a seguito della nuova normativa CP_1 dell'adempimento parzi cui d.l. 98/2011 cit.) di prestazione riconosciuta in modo parziale - perciò assoggettata alla decadenza a partire dal luglio 2011 - si possa legittimamente parlare solo qualora la prima liquidazione non tenga conto di tutti gli elementi e le informazioni che incidono sulla integrale liquidazione del trattamento pensionistico gi nti al momento della domanda di pensione, e perciò noti all' in detto momento (com'è nel caso di specie). 5.- Si parla CP_2 inv rideterminazione della prestazione previdenziale nei casi di operazioni di ricalcolo dovute a fattori sopravvenuti (i quali possono essere relativi sia a nuove disposizioni di legge che danno diritto ad un ricalcolo della prestazione, sia a vicende che determinano un "arricchimento" della posizione contributiva del pensionato relativamente a periodi di contribuzione anteriori alla liquidazione della prestazione pensionistica). In questo secondo caso, la domanda finalizzata ad ottenere un adeguamento dell'importo di pensione alla mutata disciplina legislativa o una ricostituzione del trattamento pensionistico per una delle vicende indicate può essere presentata senza limiti di tempo e il riconoscimento dei ratei arretrati soggia olo limite della prescrizione quinquennale (cfr. messaggio n. CP_1
220/2013)”. Il caso di specie, a parere di questa Cort tra nell'ipotesi delineata nel punto 5) della motivazione della citata pronuncia della S.C. in quanto la domanda era diretta alla rideterminazione della pensione, ottenibile solo ad istanza dell'interessata, derivante da contribuzione figurativa accreditata per i periodi di malattia nelle ultime 260 settimane. La domanda finalizzata
“all'arricchimento” della posizione pensionistica tramite valorizzazione della contribuzione accreditabile per eventi già verificatisi prima del pensionamento soggiace prescrizione quinquennale, che è stata ritualmente eccepita dall' nella memoria ex art. 416 c.p.c. ed in CP_2 questo grado.” (Corte d lo di Lecce, sentenza n. 33/2023 del 23.1.2023 – RG n. 379/22). Nei limiti sopra esposti il ricorso merita accoglimento.
5 Le spese di lite e le spese di ctu seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, unziando sul ricor positato il 02.04.2021 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
o del ricorrente al stituzione della pensione, con applicazione del corretto valore retributivo ex art. 8 legge 155/81, comprensiv degli emolumenti extramensili e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei differenziali dal 01.10.2015, CP_1 oltre access r legge;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€ 2697,00, oltre i a e rimborso forfett con distrazione;
pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, liquidate CP_1 come da separato provvedimento. Brindisi, 23.9.2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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