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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/11/2025, n. 5121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5121 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Udienza del 20/11/2025
N. 7824/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa UD NI quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CIVITELLI ALBA IA EN e dell'avv. QUADRIO FRANCESCA
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. e P.IVA n. ) con il patrocinio dell'avv. GARRAMONE LUCA e
[...] P.IVA_1 dell'avv. CODELLA SERGIO ALBERTO (
RESISTENTE
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) Accerta il diritto della ricorrente a che ciascun giorno di ferie sia retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa, sia di retribuzione variabile, e con inclusione degli elementi previsti dall'art. 4 dell'accordo sindacale del 21.01.2016 e dall'art. 34 CCAL 20.02.2019 e successive modifiche (indennità di permanenza a
CP_1 bordo treno), dall'art. 36 CCAL 20.02.2019 e successive modifiche (indennità di
CP_1 riserva), dall'art. 3 accordo sindacale 21.01.2016 e dall'art. 38 CCAL 20.02.2019
CP_1 Contr (provvigioni personale di bordo), dall'art. 31 all. 2A CCL 25.07.2011 e dall'art. 30 CCAL 20.02.2019 e successive modifiche (indennità per assenza dal distretto di
CP_1 assegnazione), dall'art. 38 CCAL 20.02.2019 (incentivo di efficienza);
CP_1
2) conseguentemente condanna in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della ricorrente l'importo pari alle differenze retributive dalla stessa vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle a lei spettanti a tale titolo in forza dei criteri indicati nella misura di € 2.702,09 lordi per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
3) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 20/11/2025
Il Giudice
UD NI