Articolo 35 del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69
Articolo 34Articolo 36
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2 marzo 1989
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30 aprile 1989
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Versione
29 giugno 1990
Art. 35. 1. La percentuale di compensazione stabilita nella misura del 10 per cento dall' articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 1988, n. 541 , e' fissata, per l'anno 1989, nella misura del 12 per cento.
1-bis. Le disposizioni dell'articolo 1-ter del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 1981, n. 61 , si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 1990. ((6))

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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90 , convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che "Il termine previsto dall' articolo 35, comma 1- bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , relativo alla applicazione delle disposizioni dell' articolo 1- ter del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 1981, n. 61 , concernenti l'impiego dell'alcole etilitico denaturato da usare in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dai diritti erariali normali in miscela con la benzina in prove sperimentali come carburante per autotrazione, e' prorogato fino al 31 dicembre 1992.
Entrata in vigore il 29 giugno 1990
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