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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/09/2025, n. 12203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12203 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.66905.2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra sig. , sig.ra , sig. , sig.ra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e sig.ra , in proprio e nella loro qualità di eredi del signor Parte_5 [...]
, come in atti identificati e rappresentati, difesi dagli Avv.ti Nicola Per_1
Zampieri, Sergio Ranzato e Alberto Rela,
- parti attrici -
c o n t r o
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
Repubblica Italiana e, per essa, la in persona Controparte_1 del Presidente del Consiglio pro tempore, nonché il Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex
[...] lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12, sono domiciliati;
parti intervenienti\convenute
FATTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo del canale diplomatico, gli attori, eredi del Sig. , chiamavano in giudizio la Repubblica Federale di Persona_1
1 2
Germania chiedendo l'accertamento e la declaratoria della responsabilità dello stato tedesco, cd “Terzo Reich”, per l'illecito costituito dalla deportazione e soggezione del Sig. a lavori forzati in condizioni efferate e Persona_1 disumane, dal 9/9/1943 al 8/5/1945, nonché la conseguente condanna della convenuta Repubblica Federale di Germania, quale successore del cd. “Terzo
Reich”, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato al defunto. Gli attori chiedevano, inoltre, che la Repubblica Federale di Germania fosse condannata a corrispondere loro direttamente, quali eredi dell'avente diritto, la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno al de cuius Per_1
.
[...]
L'atto di citazione veniva notificato anche all'Avvocatura dello Stato.
Nell'atto di citazione gli attori esponevano le vicende alle quali era stato sottoposto il loro genitore, militare in servizio dell'esercito italiano al momento della proclamazione dell'armistizio (8 settembre 1943), evidenziando come il Sig.
, il 9.9.1943, mentre si trovava in servizio a Prato IS (BZ), Persona_1 fosse stato prelevato a forza da militari appartenenti al Terzo Reich e deportato dapprima nel campo di internamento “Stammlager VI-F” di Bocholt e successivamente anche presso i sottocampi di internamento di Persona_2
), di e di Melsdorf, dove rimaneva internato fino al 13.5.1945,
[...] Persona_3 costretto a vivere in condizioni disumane ed a svolgere lavori forzati, con turni massacranti e senza alcuna tutela.
Concludevano parti attrici chiedendo: accertata e dichiarata la responsabilità dello stato tedesco, cd “Terzo Reich”, in ordine al fatto illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del sig. dal 09/09/1943 Persona_1 al 08/05/1945, condannarsi la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, quale successore del cd. “Terzo Reich”, al risarcimento del danno cagionato al defunto , quantificato nella somma non minore di euro 8.344,60, Persona_1 quanto al danno patrimoniale, e nella somma non minore di euro 143.142,74, quanto al danno non patrimoniale (liquidato ai sensi dell'art. 315 C.P.P.), maggiorata di interessi legali al tasso annuale del 4 % calcolati, sulla somma devalutata alla data del 1° gennaio 1945 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza, oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia e liquidata anche in via equitativa, maggiorata di interessi legali e dell'adeguamento
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all'inflazione dalla data di scadenza fino alla data effettiva di pagamento.
Condannarsi la convenuta Repubblica Federale di Germania a corrispondere agli attuali attori, quali eredi del sig. , la somma riconosciuta a titolo Persona_1 di risarcimento del danno al dante causa, de cuius . In via Persona_1
Contr subordinata condannarsi il , anche in via solidale con la Repubblica Federale di Germania, a corrispondere agli eredi del Sig. la somma Persona_1 risultante dovuta a titolo di risarcimento del danno in ordine al fatto illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del Sig. Persona_1 dal 09/09/1943 al 08/05/1945. Spese, diritti ed onorari rifusi con distrazione
La Germania rimaneva contumace.
Si costituiva la difesa erariale per la e il Controparte_1
e concludeva chiedendo di affermare la Controparte_2 titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di Controparte_2 cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.
All'udienza del 28.11.2023 erano assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. Alla successiva udienza del 8.7.2024 dato atto della natura documentale della controversia, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.3.2025 in trattazione scritta. Sulla scorta delle conclusionali la causa era posta in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti attrici, commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella fattispecie in esame – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
4 5
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e
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dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla Germania nel 1909) nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di
Guerra del 27.07.1929. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di
Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla NZ detentrice di impiegarli come lavoratori.
Nel caso in esame, la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità. Ai fini della configurabilità degli stessi nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare
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sancita dalle norme internazionali in materia. Tali atti, invero, in quanto espressamente consentiti, devono essere tenuti ben distinti da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato. L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n.
232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt. 6, 7, 8 e 8 bis. Agli effetti della giurisdizione della
Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello Statuto stesso.
Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
D) La fattispecie in esame.
Al fine di poter vagliare la domanda risarcitoria avanzata, occorre richiamare le vicende relative al de cuius alla luce delle allegazioni fornite.
Nell'atto di citazione gli attori esponevano le vicende alle quali era stato sottoposto il loro genitore, militare in servizio dell'esercito italiano al momento della proclamazione dell'armistizio (8 settembre 1943), evidenziando come il Sig.
(nato il [...] e morto ad 82 anni, in data 21.10.1997) in data Persona_1
9.9.1943, mentre si trovava in servizio a Prato IS (BZ), fosse stato prelevato a forza da militari appartenenti al Terzo Reich e deportato dapprima nel campo di internamento “Stammlager VI-F” di Bocholt e successivamente anche presso i sottocampi di internamento di ( ), di e di Per_2 Persona_2 Persona_3
Melsdorf, dove rimaneva internato fino al 13.5.1945, costretto a vivere in condizioni disumane ed a svolgere lavori forzati, con turni massacranti e senza alcuna tutela.
E) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dagli attori, iure hereditatis, per la mancata retribuzione del de cuius in seguito al lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue. Tale
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tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022,
n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”.
F) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché la fattispecie descritta dagli attori è sussumibile nello schema del militare prigioniero, è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra.
Costituisce onere del danneggiato (rectius, degli eredi) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta Convenzione in materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile.
Il travalicamento di tali limiti deve essere provato nel caso concreto non essendo sufficiente il mero inquadramento all'interno della categoria degli I.M.I. al fine di ritenere configurabile un crimine di guerra sottoposto in quanto tale alla giurisdizione del giudice italiano. Invero, il legislatore statale nell'istituire il
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità di cui all'art. 43 del D.L. n.36/2022 ha previsto quale necessario presupposto per il risarcimento la sussistenza di un accertamento giudiziale dei pregiudizi subiti in concreto dal soggetto di cui è causa, secondo le regole proprie del processo civile. Ne discende che non può dedursi in via presuntiva la sussistenza di un crimine di guerra in conseguenza del solo inquadramento del militare prigioniero nella categoria degli I.M.I. Dunque, non possono assurgere a criterio presuntivo per l'accertamento del fatto illecito oggetto del presente giudizio le ricerche realizzate dagli storici relativamente alle generali condizioni dei prigionieri italiani, rimanendo impregiudicato l'onere per l'attore di fornire
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elementi probatori specificatamente riferiti al soggetto che si assume essere vittima del crimine di guerra oggetto del giudizio.
Dunque, il giudice è chiamato ad esercitare la propria giurisdizione unicamente qualora nel caso di specie a lui sottoposto sia stata fornita la prova della commissione di un crimine di guerra o contro l'umanità nei confronti del singolo individuo della cui cattura e prigionia si tratta.
Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto - ai sensi della Convenzione di
Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli Internati Militari
Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra. In particolare, la
Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una serie di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità.
Tuttavia, è sempre necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato.
Invero, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa - di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa.
Nel caso di specie, il de cuius era un militare dell'Esercito Italiano, il quale era stato catturato dalle Forze Armate Tedesche e, successivamente, sottoposto a lavori coatti. Posto che, come ampiamente illustrato, le norme internazionali vigenti all'epoca dei suddetti fatti consentivano espressamente la cattura e l'internamento dei militari
contro
-belligeranti, la restrizione in prigionia da parte della forza nemica non costituisce un elemento di per sé sufficiente al fine di ritenere provati gli elementi costitutivi del fatto illecito ex art.2043 c.c.
Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei militari tedeschi delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de
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cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito. È onere, dunque, degli attori fornire la prova dei fatti costitutivi di tale responsabilità.
Gli attori hanno agito, iure hereditatis, per il risarcimento del danno fisico e morale subito dal de cuius in seguito alla prigionia.
Avuto riguardo, anzitutto, alle sofferenze fisiche e psichiche si osserva quanto segue. Il danno biologico è un danno-conseguenza: ciò che rileva non è il vulnus ex se recato al bene giuridico tutelato bensì le conseguenze pregiudizievoli di carattere non economico che ne derivano. Ne discende che, sul piano probatorio, è necessario provare non solo il danno-evento (il fatto illecito costituito dal crimine di guerra o contro l'umanità, che non risulta comunque provato nel caso di specie) ma anche il danno-conseguenza, rappresentato dalle ripercussioni negative dal punto di vista psicofisico, uniti dal nesso di causalità giuridica. A tale riguardo, decisiva valenza probatoria assume sul piano pratico la documentazione medico- legale, la quale non è stata allegata dalle parti attrici del presente giudizio.
Il danno psichico, invero, è una lesione dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale. Nel presente giudizio non è stata prodotta alcuna documentazione medica quale prova del danno psicofisico subito dal de cuius il quale è deceduto nel 1997 come sopra indicato.
In materia di onere probatorio relativo alla sofferenza morale, la Corte di
Cassazione ha recentemente precisato che, sebbene sia difficoltoso fornire una prova diretta e oggettiva del dolore interiore, il danneggiato deve comunque offrire elementi sufficientemente idonei a dimostrare l'esistenza e la gravità della sofferenza subita (cfr. ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023). Tale onere probatorio non risulta soddisfatto in quanto non è stata allegata alcuna documentazione relativa alle eventuali gravi violazioni della Convenzione di Ginevra.
Sebbene non si possa dubitare delle gravi sofferenze arrecate guerra, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità, non si può prescindere dal supporto probatorio in quanto ciò condurrebbe alla configurabilità di un danno in re ipsa, in diretto contrasto con quanto previsto dall'art.2697 c.c. secondo cui: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato in
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re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art.2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. La relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. n.28742/2018). Nel caso di specie, non sono stati provati fatti idonei a far ritenere che il periodo di prigionia abbia avuto ripercussioni per tutta la successiva esistenza del de cuius. Non sono stati allegati elementi che possano costituire indici di uno stravolgimento della vita del de cuius in grado di configurare il danno esistenziale affermato in citazione.
Al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, invero, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei soldati tedeschi, delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni conseguenza ingiusti patiti dal militare in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subìto.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello
Stato straniero, bensì integrano crimini di guerra o contro l'umanità. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
7.07.2020, n. 20442; Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un.,
29.07.2016, n. 15812; Cass., Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen.,
14.09.2015, n. 43696). Solo ed unicamente in tali fattispecie è applicabile l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni delle parti attrici, non risulta provata l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro
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l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dagli attori, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 4.9.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.66905.2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra sig. , sig.ra , sig. , sig.ra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e sig.ra , in proprio e nella loro qualità di eredi del signor Parte_5 [...]
, come in atti identificati e rappresentati, difesi dagli Avv.ti Nicola Per_1
Zampieri, Sergio Ranzato e Alberto Rela,
- parti attrici -
c o n t r o
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
Repubblica Italiana e, per essa, la in persona Controparte_1 del Presidente del Consiglio pro tempore, nonché il Controparte_2
, in persona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex
[...] lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12, sono domiciliati;
parti intervenienti\convenute
FATTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo del canale diplomatico, gli attori, eredi del Sig. , chiamavano in giudizio la Repubblica Federale di Persona_1
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Germania chiedendo l'accertamento e la declaratoria della responsabilità dello stato tedesco, cd “Terzo Reich”, per l'illecito costituito dalla deportazione e soggezione del Sig. a lavori forzati in condizioni efferate e Persona_1 disumane, dal 9/9/1943 al 8/5/1945, nonché la conseguente condanna della convenuta Repubblica Federale di Germania, quale successore del cd. “Terzo
Reich”, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato al defunto. Gli attori chiedevano, inoltre, che la Repubblica Federale di Germania fosse condannata a corrispondere loro direttamente, quali eredi dell'avente diritto, la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno al de cuius Per_1
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[...]
L'atto di citazione veniva notificato anche all'Avvocatura dello Stato.
Nell'atto di citazione gli attori esponevano le vicende alle quali era stato sottoposto il loro genitore, militare in servizio dell'esercito italiano al momento della proclamazione dell'armistizio (8 settembre 1943), evidenziando come il Sig.
, il 9.9.1943, mentre si trovava in servizio a Prato IS (BZ), Persona_1 fosse stato prelevato a forza da militari appartenenti al Terzo Reich e deportato dapprima nel campo di internamento “Stammlager VI-F” di Bocholt e successivamente anche presso i sottocampi di internamento di Persona_2
), di e di Melsdorf, dove rimaneva internato fino al 13.5.1945,
[...] Persona_3 costretto a vivere in condizioni disumane ed a svolgere lavori forzati, con turni massacranti e senza alcuna tutela.
Concludevano parti attrici chiedendo: accertata e dichiarata la responsabilità dello stato tedesco, cd “Terzo Reich”, in ordine al fatto illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del sig. dal 09/09/1943 Persona_1 al 08/05/1945, condannarsi la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, quale successore del cd. “Terzo Reich”, al risarcimento del danno cagionato al defunto , quantificato nella somma non minore di euro 8.344,60, Persona_1 quanto al danno patrimoniale, e nella somma non minore di euro 143.142,74, quanto al danno non patrimoniale (liquidato ai sensi dell'art. 315 C.P.P.), maggiorata di interessi legali al tasso annuale del 4 % calcolati, sulla somma devalutata alla data del 1° gennaio 1945 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza, oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia e liquidata anche in via equitativa, maggiorata di interessi legali e dell'adeguamento
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all'inflazione dalla data di scadenza fino alla data effettiva di pagamento.
Condannarsi la convenuta Repubblica Federale di Germania a corrispondere agli attuali attori, quali eredi del sig. , la somma riconosciuta a titolo Persona_1 di risarcimento del danno al dante causa, de cuius . In via Persona_1
Contr subordinata condannarsi il , anche in via solidale con la Repubblica Federale di Germania, a corrispondere agli eredi del Sig. la somma Persona_1 risultante dovuta a titolo di risarcimento del danno in ordine al fatto illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del Sig. Persona_1 dal 09/09/1943 al 08/05/1945. Spese, diritti ed onorari rifusi con distrazione
La Germania rimaneva contumace.
Si costituiva la difesa erariale per la e il Controparte_1
e concludeva chiedendo di affermare la Controparte_2 titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di Controparte_2 cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.
All'udienza del 28.11.2023 erano assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. Alla successiva udienza del 8.7.2024 dato atto della natura documentale della controversia, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.3.2025 in trattazione scritta. Sulla scorta delle conclusionali la causa era posta in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti attrici, commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella fattispecie in esame – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
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Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e
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dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla Germania nel 1909) nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di
Guerra del 27.07.1929. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di
Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla NZ detentrice di impiegarli come lavoratori.
Nel caso in esame, la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità. Ai fini della configurabilità degli stessi nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare
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sancita dalle norme internazionali in materia. Tali atti, invero, in quanto espressamente consentiti, devono essere tenuti ben distinti da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato. L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n.
232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt. 6, 7, 8 e 8 bis. Agli effetti della giurisdizione della
Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello Statuto stesso.
Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
D) La fattispecie in esame.
Al fine di poter vagliare la domanda risarcitoria avanzata, occorre richiamare le vicende relative al de cuius alla luce delle allegazioni fornite.
Nell'atto di citazione gli attori esponevano le vicende alle quali era stato sottoposto il loro genitore, militare in servizio dell'esercito italiano al momento della proclamazione dell'armistizio (8 settembre 1943), evidenziando come il Sig.
(nato il [...] e morto ad 82 anni, in data 21.10.1997) in data Persona_1
9.9.1943, mentre si trovava in servizio a Prato IS (BZ), fosse stato prelevato a forza da militari appartenenti al Terzo Reich e deportato dapprima nel campo di internamento “Stammlager VI-F” di Bocholt e successivamente anche presso i sottocampi di internamento di ( ), di e di Per_2 Persona_2 Persona_3
Melsdorf, dove rimaneva internato fino al 13.5.1945, costretto a vivere in condizioni disumane ed a svolgere lavori forzati, con turni massacranti e senza alcuna tutela.
E) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dagli attori, iure hereditatis, per la mancata retribuzione del de cuius in seguito al lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue. Tale
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tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022,
n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”.
F) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché la fattispecie descritta dagli attori è sussumibile nello schema del militare prigioniero, è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra.
Costituisce onere del danneggiato (rectius, degli eredi) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta Convenzione in materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile.
Il travalicamento di tali limiti deve essere provato nel caso concreto non essendo sufficiente il mero inquadramento all'interno della categoria degli I.M.I. al fine di ritenere configurabile un crimine di guerra sottoposto in quanto tale alla giurisdizione del giudice italiano. Invero, il legislatore statale nell'istituire il
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità di cui all'art. 43 del D.L. n.36/2022 ha previsto quale necessario presupposto per il risarcimento la sussistenza di un accertamento giudiziale dei pregiudizi subiti in concreto dal soggetto di cui è causa, secondo le regole proprie del processo civile. Ne discende che non può dedursi in via presuntiva la sussistenza di un crimine di guerra in conseguenza del solo inquadramento del militare prigioniero nella categoria degli I.M.I. Dunque, non possono assurgere a criterio presuntivo per l'accertamento del fatto illecito oggetto del presente giudizio le ricerche realizzate dagli storici relativamente alle generali condizioni dei prigionieri italiani, rimanendo impregiudicato l'onere per l'attore di fornire
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elementi probatori specificatamente riferiti al soggetto che si assume essere vittima del crimine di guerra oggetto del giudizio.
Dunque, il giudice è chiamato ad esercitare la propria giurisdizione unicamente qualora nel caso di specie a lui sottoposto sia stata fornita la prova della commissione di un crimine di guerra o contro l'umanità nei confronti del singolo individuo della cui cattura e prigionia si tratta.
Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto - ai sensi della Convenzione di
Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli Internati Militari
Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra. In particolare, la
Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una serie di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità.
Tuttavia, è sempre necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato.
Invero, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa - di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa.
Nel caso di specie, il de cuius era un militare dell'Esercito Italiano, il quale era stato catturato dalle Forze Armate Tedesche e, successivamente, sottoposto a lavori coatti. Posto che, come ampiamente illustrato, le norme internazionali vigenti all'epoca dei suddetti fatti consentivano espressamente la cattura e l'internamento dei militari
contro
-belligeranti, la restrizione in prigionia da parte della forza nemica non costituisce un elemento di per sé sufficiente al fine di ritenere provati gli elementi costitutivi del fatto illecito ex art.2043 c.c.
Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei militari tedeschi delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de
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cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito. È onere, dunque, degli attori fornire la prova dei fatti costitutivi di tale responsabilità.
Gli attori hanno agito, iure hereditatis, per il risarcimento del danno fisico e morale subito dal de cuius in seguito alla prigionia.
Avuto riguardo, anzitutto, alle sofferenze fisiche e psichiche si osserva quanto segue. Il danno biologico è un danno-conseguenza: ciò che rileva non è il vulnus ex se recato al bene giuridico tutelato bensì le conseguenze pregiudizievoli di carattere non economico che ne derivano. Ne discende che, sul piano probatorio, è necessario provare non solo il danno-evento (il fatto illecito costituito dal crimine di guerra o contro l'umanità, che non risulta comunque provato nel caso di specie) ma anche il danno-conseguenza, rappresentato dalle ripercussioni negative dal punto di vista psicofisico, uniti dal nesso di causalità giuridica. A tale riguardo, decisiva valenza probatoria assume sul piano pratico la documentazione medico- legale, la quale non è stata allegata dalle parti attrici del presente giudizio.
Il danno psichico, invero, è una lesione dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale. Nel presente giudizio non è stata prodotta alcuna documentazione medica quale prova del danno psicofisico subito dal de cuius il quale è deceduto nel 1997 come sopra indicato.
In materia di onere probatorio relativo alla sofferenza morale, la Corte di
Cassazione ha recentemente precisato che, sebbene sia difficoltoso fornire una prova diretta e oggettiva del dolore interiore, il danneggiato deve comunque offrire elementi sufficientemente idonei a dimostrare l'esistenza e la gravità della sofferenza subita (cfr. ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023). Tale onere probatorio non risulta soddisfatto in quanto non è stata allegata alcuna documentazione relativa alle eventuali gravi violazioni della Convenzione di Ginevra.
Sebbene non si possa dubitare delle gravi sofferenze arrecate guerra, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità, non si può prescindere dal supporto probatorio in quanto ciò condurrebbe alla configurabilità di un danno in re ipsa, in diretto contrasto con quanto previsto dall'art.2697 c.c. secondo cui: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato in
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re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art.2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. La relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. n.28742/2018). Nel caso di specie, non sono stati provati fatti idonei a far ritenere che il periodo di prigionia abbia avuto ripercussioni per tutta la successiva esistenza del de cuius. Non sono stati allegati elementi che possano costituire indici di uno stravolgimento della vita del de cuius in grado di configurare il danno esistenziale affermato in citazione.
Al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, invero, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei soldati tedeschi, delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni conseguenza ingiusti patiti dal militare in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subìto.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello
Stato straniero, bensì integrano crimini di guerra o contro l'umanità. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
7.07.2020, n. 20442; Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un.,
29.07.2016, n. 15812; Cass., Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen.,
14.09.2015, n. 43696). Solo ed unicamente in tali fattispecie è applicabile l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni delle parti attrici, non risulta provata l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro
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l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dagli attori, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 4.9.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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